Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2647/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2647/2024 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
5.02.1983, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Battipaglia (SA) alla Via Pao lo studio dell'avv. Giuseppina Moscato che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Salerno, alla piazza Nicotera Giovanni, n. 6, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Campanile che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Pertanto, trascorsi un anno dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza n. 3189/2022, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio congiunto prevedendo, tra l'altro, il trasferimento immobiliare di diritti reali da parte di in favore del coniuge, . CP_1 Parte_1
2. In ossequio ella Cassazione Sezio 9.07.2021 n. 21761 e al protocollo stilato con il COA di Salerno, il Giudice relatore fissava l'udienza in presenza con invito a depositare tutti i documenti necessari, atti a formalizzare il trasferimento di proprieta , in conformita al ricorso congiunto. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, e Parte_1 CP_1 sottoscrivevano l'accordo di divorzio depositato il l causa al Collegio per la decisione.
3. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione giudiziale la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato il 21.11.2024 e sottoscritto all'udienza del 13 gennaio 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare le parti hanno concordato quanto segue:
- Il minore resta affidato ad entrambi i genitori, con domicilio Persona_2 prevalente p con facoltà di visita del padre ogni volta che vorrà;
- Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma mensile di CP_1 Parte_1
€ 300, tenimento per il figlio mi e straordinarie nella misura del 50%;
-I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio le seguenti condizioni di seguito riportate: Il SI. nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 reside rasferisce alla SI.ra , Parte_1
15/02/1983, C.F.: , llizzi (SA) alla Caserta, n. CodiceFiscale_1
121, che accetta aranzia di legge la quota di 1/2 della proprietà del seguente immobile sito in Bellizzi (SA) alla Via Caserta n. 121 ed ossia: a) appartamento ubicato al piano terzo della scala "A", distinto con il numero interno otto (8), edificio B l, composto di quattro vani ed accessori;
confinante con: pianerottolo e vano scala, abitazione int.7 sub. 88, cortile condominiale, Via Caserta, salvo se altri. Identificato nel Catasto Fabbricati al F.2, p.lla n.1038 sub.89, Via Caserta snc, piano 3, int.8, scala A, fabbricato B1, Cat. A/2, cl.4, vani 5,5, Superficie Catastale Totale:117 mg., R.C. euro 340,86 b) locale garage, pertinenziale a detto appartamento, ubicato al piano seminterrato del medesimo fabbricato, della consistenza catastale di metri quadrati diciotto (18); confinante con: corsia di manovra, terrapieno, garage sub. 113 della scala B e garage sub. 97, salvo se altri. Identificato nel Catasto Fabbricati al F.2, p.lla n. 1038 sub. 96, Via Caserta snc, piano S1, scala A, edificio B1, Cat. C/6, cl.5, mq.18, Superficie Catastale Totale: 22 mq., R.C. euro 33, 47; c) diritti di proprietà superficiaria pari a 2/16 (1/8) indiviso dell'intero di locale deposito condominiale facente parte del medesimo fabbricato di cui sopra, posto al piano interrato, della consistenza catastale di mq. 18; confinante con: corsia di manovra, terrapieno, locale sub. 93, salvo se altri. Identificato nel Catasto Fabbricati al F.2, p.lla n. 1038 sub. 94, Via Caserta snc, piano S1, scala A, edificio Bl, Cat.C/2, cl.1, mq.18, Superficie Catastale Totale: 21 mg.' R.C. euro 18,59. PRECISAZIONI IMMOBILIARI. Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara:
• che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
• che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA. In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 25/05/2017. La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. GARANZIE E PROVENIENZA. La parte alienante dichiara e garantisce:
• che la quota del 50% della proprietà del cespite immobiliare oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione, ad eccezione di: - Ipoteca volontaria iscritta al Registro Generale 26180 Registro particolare 3329 del 06/07/2017 in dipendenza del contratto di mutuo fondiario per Notaio Rep. 57.912 Racc. n. 32.952 del Persona_3
04/07/2017; - Ipoteca Conc. Riscossione derivante da Ruolo e Avviso di addebito esecutivo iscritta al Registro Generale 30987 - Registro Particolare n. 3013 in data 20/07/2023 da Agenzia delle Entrate-Riscossione Reo, n. 5734/10023 del 17/07/2023; che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, come da visura ipocatastale ventennale;
• che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: - Atto pubblico di vendita per Notaio Rep. 57.911 Racc. n. Persona_3
32.951 del 04/07/2017 CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO. Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. Le parti convengono che la SI.ra a fronte del trasferimento si accolli Parte_1 in via esclusiva l'intero debito re .ri e Parte_1 CP_1 hanno verso il Banco di Napoli S.p.a. per un mutuo 1 al contratto di mutuo stipulato in data 04/07/2017 a rogito Notaio Persona_3
Rep. 57.912 Racc. n. 32.952 del 04/07/2017 (registrato a Salerno il n. 8481 Serie IT), garantito da ipoteca volontaria iscritta al Registro Generale 26180 Registro particolare 3329 del 06/07/2017; ipoteca che verrà cancellata a cura e spese della signora una volta estinto il mutuo. A tali effetti la signora Parte_1
ricon rare al verso la Banca mutuante e Parte_1 CP_1 agare puntualmente le sin in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE. La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. DICHIARAZIONI URBANISTICHE. Ai sensi della vigente normativa edilizia, il SI. dichiara la conformità allo stato d i f a t t o dell'immobile de quo. CP_1
sopra descritte unità immobiliari viene trasferita ai sensi dell'art. 1117 e segg. del cod. civ. la quota di proprietà sulle parti ed impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso. DICHIARAZIONI FISCALI. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999. EFETTI PUBBLICITARI. Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo. In merito al trasferimento immobiliare, si evidenzia che l'accordo soddisfa, in quanto inserito nel verbale di udienza, sia il requisito della forma scritta sia dell'atto pubblico di compravendita idoneo ad essere trascritto, posto che il predetto verbale e stato redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di cio che in esso e attestato. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 11 settembre 2010 nel Comune di Castellabate (SA) tra Pt_1
, nata ad [...] il [...], C.F.: e
[...] CodiceFiscale_1 [...]
nato a [...] il [...], C.F.: ri CP_1 CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio Comune di Cast 0, Atto n. 30, parte II, Serie A, alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellabate (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) onera le parti di procedere alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del verbale di accordo del 13.01.2025 e della presente sentenza. D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi