TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/06/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Impugnazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha licenziamento
pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0492/2024 R.G. N. 0492/24
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 27.06.2025, avente ad
CRONOLOGICO oggetto: “Impugnazione del licenziamento”; N. _______________
e vertente
tra
[...]
N. _______________
, rappresentato e difeso dall'avv. P. Sperlongano Parte_1
n. 076/2025 R.B. Lav. in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Caserta, Via G.F. Alois, n. 15;
Discusso nel termine
Ricorrente del 27.06.2025 con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e
, in persona del legale rappr. p.t., con sede
Controparte_1
Deposito minuta in Milano, Via Venezia Giulia, n. 5/a;
_________________
Resistente contumace
Pubblicazione in data
__________________
Giudizi n. 0492/24 R.G. Santagata c/o pag. 1 Controparte_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 27.06.2025 la parte ricorrente costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 29.01.2024 adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva che aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal giorno
06.10.2013 al giorno 16.11.2023, data del licenziamento, con le mansioni di operatore livello E posizione retributiva 1, addetto alla ristorazione;
quindi, impugnava il licenziamento irrogato in data
16.11.2023 e chiedeva di dichiarare lo stesso illegittimo, inefficace e, comunque, nullo, con ogni conseguenza di legge e vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione alla parte resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec in data 01.03.2024, agli atti), non si costituiva in giudizio la società resistente, la quale pertanto rimaneva contumace (cfr. ordinanza del GdL in data
05.04.2024).
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati dalla parte ricorrente, deposito della documentazione da parte della società resistente, oggetto dell'ordinanza del GdL ex art. 210 cpc in data 05.04.2024, prova testimoniale), nel termine fissato del giorno
27.06.2025 la parte ricorrente costituita ha discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc;
indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
Giudizio n. 0492/24 R.G. Santagata c/o pag. 2 Controparte_1 II. Il ricorso proposto da è fondato e, pertanto, va Parte_1
accolto.
Invero, nel caso di specie, il licenziamento irrogato in data 16.11.2023 deve ritenersi illegittimo e/o nullo, non risultando agli atti alcuna prova delle condotte contestate all'odierno ricorrente.
In particolare, sulla base degli atti allegati dal ricorrente (lettera di contestazione in data 20.10.2023, comunicazione di licenziamento) si evince che all'odierno ricorrente è stato contestato di aver posto in essere in data 20.09.2023, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa a bordo del treno n. 9515, in viaggio sulla tratta Roma Termini Salerno, delle condotte gravemente lesive degli interessi del datore di lavoro, consistenti nell'aver omesso di emettere, per due volte (alle h. 11,28 e alle h. 13,25), ai clienti lo scontrino fiscale, con conseguente appropriazione del corrispettivo versato dai clienti ai quali non si è consegnato lo scontrino (importo complessivo euro 20, 50, euro 8,00 + euro 12,50).
Orbene, tali circostanze, già prontamente contestate dal ricorrente in sede di lettera di giustificazioni in data 24.11.2023, risultano oggetto di specifici motivi di impugnazione in questa sede giudiziale (cfr. atto introduttivo del giudizio, pagg. 3-9).
In effetti, posto che il ricorrente abbia effettivamente omesso di emettere gli scontrini in questione, la condotta contestata andrebbe sussunta non nell'ipotesi di cui all'art. 64, bensì nelle ipotesi previste e disciplinate dall'art. 59 ovvero dall'art. 60 del CCNL di settore, con conseguente applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, cioè la multa oppure la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di
4 giorni.
In ogni caso, a parte tale rilievo, va evidenziato, in maniera assorbente, che la parte datoriale, non essendosi costituita in giudizio, non ha fornito prova alcuna dei presupposti dell'irrogato licenziamento ovvero della sussistenza delle condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dal
Giudizio n. 0492/24 R.G. Santagata c/o pag. 3 Controparte_1 dipendente, cioè l'omessa emissione degli scontrini e la successiva appropriazione delle somme oggetto della vendita dei beni (euro 20,50): peraltro, nella lettera di contestazioni e nella lettera di irrogazione della sanzione espulsiva la società resistente fa riferimento, in maniera generica, a verifiche e accertamenti compiuti in via amministrativa, la cui natura e le cui risultanze rimangono del tutto sconosciute e non sono state riversate in questa sede giudiziale.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta, con le conseguenti statuizioni di legge e declaratoria di nullità/inefficacia del licenziamento intimato in data 16.11.2023.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza, anche virtuale, segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società resistente al rimborso delle stesse in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e tenuto conto del valore della causa, con riduzione dell'onorario nella misura del 50% ex art. 4, comma I, T.P.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società , con ricorso
[...] Controparte_1
depositato in data 29.01.2024 e ritualmente notificato in data 01.03.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, e per l'effetto:
2) Dichiara la nullità/inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 16.11.2023;
3) Ordina alla società resistente di reintegrare il ricorrente Parte_1
nel posto di lavoro occupato nel periodo antecedente al
[...]
licenziamento, con le mansioni e la qualifica in possesso prima del licenziamento;
Giudizio n. 0492/24 R.G. Santagata c/o pag. 4 Controparte_1 4) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura di n. 12 (dodici) mensilità, oltre gli interessi sulle somme via via rivalutate;
5) Condanna la resistente al versamento dei contributi CP_2
previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
6) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 5.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali
15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 27.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0492/24 R.G. Santagata c/o pag. 5 Controparte_1