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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 4910/2023 R.G. tra
, nata a [...] il [...] (c.f ), residente in Parte_1 C.F._1
Roma Via Giuseppe Fiorelli n. 41, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Mattioli foro di Roma (c.f. ), elettivamente presso il suo studio, in Roma-Lido Via C.F._2
Andreotto Saracini n. 11, come da procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, residente in [...], rappresentato e C.F._3 difeso dall'avv. Valerio Balsamo (c.f. , presso il cui studio CodiceFiscale_4 elettivamente domicilia, in Roma Viale dei Misenati n. 11 giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce alla memoria di costituzione
APPELLATO nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE NECESSARIO
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 12193/2023 resa il 15 luglio 2023 dal Tribunale di Roma – Prima Sezione Civile, nella causa civile iscritta al n. R.G. 193/2020, di separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
Conclusioni: per l'appellante: - • in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza N. 12193/2023 nella parte della revoca del pagamento a favore della signora a titolo di mantenimento. Parte_1
• nel merito: confermare quanto statuito nell'ordinanza del Presidente del Tribunale f.f. in data 25/05/2020, e disporre a carico del signor la somma Controparte_1 di € 500,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, rigettare l'appello interposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 12193/2023 emessa il Pt_1
10/08/2023 dal Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento avente RG 193/2020 perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dinanzi esposte e per l'effetto confermare le statuizioni presenti nella sentenza impugnata. Con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria delle spese di lite da corrispondersi allo scrivente difensore il quale si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 17 dicembre 2019 , chiedeva al Tribunale di Parte_1
Roma testualmente di “1) pronunciare la separazione personale con addebito a carico del sig. , autorizzando i coniugi previo accoglimento dell'istanza ex Controparte_1 art. 342-bic c.c.; 2) venga pronunciato decreto ai sensi dell'art. 342-ter c.c. di allontanamento dalla casa familiare, e di non avvicinarsi più ai luoghi abitualmente frequentati dalla sig.ra ; 3) la casa coniugale rimane assegnata alla Parte_1 moglie con quanto in essa contenuto.”
All'udienza presidenziale del 25/05/2020 si costituiva , Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: "Pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
- Rigettare la richiesta di pronuncia di addebito della separazione in capo al per le ragioni dianzi CP_1 evidenziate;
- Rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale, sita in Roma, via Giuseppe Fiorelli 41 alla sig.ra per le ragioni dianzi evidenziate;
- Rigettare Pt_1 la richiesta di emissione dell'ordinanza di cui all'art. 342-ter c.c. per le ragioni dianzi evidenziate."
Il Presidente f.f., in data 25/05/2020 così statuiva:
“- autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
- Dispone il divieto di avvicinamento di all'abitazione di Controparte_1 [...]
e a qualunque luogo ove la medesima dimostri o sii intrattenga dalla data Parte_1 odierna per la durata di un anno;
- Dispone che il sig. verserà entro il 5 di ogni mese presso Controparte_1 il domicilio della sig.ra , o presso il conto corrente bancario dalla Parte_1 medesima indicato un assegno di € 500,00 annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il suo mantenimento;
- nomina se stesso Giudice Istruttore e rimette le parti dinanzi a sé per l'udienza del 15.10.2020, ore 9.30 alla quale rinvia;
- assegna a parte ricorrente termine fino al 15.09.2020 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa prevista dall'art. 4, comma 10 L. 898/1970 e successive modificazioni, munita del contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6); assegna a parte resistente termine fino al 30.09.2020 per il deposito della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi dell'artt 166 e 167, commi 1 e 2, e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con espresso avvertimento che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che oltre il ridetto termine non potranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Avverso detto provvedimento proponeva reclamo il lamentando il vizio di CP_1 ultra-petizione nel quale sarebbe incorso il Presidente del Tribunale nel riconoscere in favore della l'assegno di mantenimento a carico del marito, sia pure in assenza di Pt_1 una specifica domanda formulata in tal senso dall'interessata. Con ordinanza del 7 maggio 2021 questa Corte rigettava il reclamo, ritenendo che dalla complessiva lettura del ricorso introduttivo e dalle dichiarazioni rese in udienza dall'interessata dovesse trarsi che la stessa era priva dei necessari mezzi di sussistenza e necessitava dell'assegno in questione.
In data 31/07/2020 il Giudice Istruttore disponeva la trattazione scritta dell'udienza del 15/10/2020, assegnando alle parti termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note sostitutive dell'udienza.
La non depositava le proprie note integrative entro il termine assegnato con Pt_1
l'ordinanza presidenziale, e in data 14/10/2020, oltre il termine assegnato dal Giudice Istruttore, depositava note di trattazione scritta, formulando per la prima volta in quella sede domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Con sentenza n. 12193/2023 depositata il 10 agosto 2023 il Tribunale di Roma così provvedeva:
1) In accoglimento della domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente, dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
2) Dichiara inammissibile la domanda di pagamento periodico di un assegno di mantenimento formulato dalla parte ricorrente e per l'effetto revoca l'obbligo del signor
Di corrispondere alla signora un contributo di euro 500,00 per il CP_1 Pt_1 mantenimento della stessa disposto con provvedimento presidenziale, con decorrenza dal mese di maggio 2020;
3) Compensa per il 50% le spese di lite e condanna al Controparte_1 rimborso delle spese di lite, quanto all'ulteriore 50% a favore di che Controparte_2 liquida (già in tal ridotto ammontare) in € 2.000,00 per compensi oltre spese generali IVA e cassa.
Avverso detta sentenza con ricorso depositato il 9 gennaio 2023 proponeva appello
, nella parte in cui non era stato riconosciuto in suo favore l'assegno di Parte_1 mantenimento a carico del marito e nella parte in cui non era stata disposta la proroga del divieto di avvicinamento disposto in sede presidenziale, chiedendo: In via preliminare: dichiarare La nullità della sentenza n.12193/2023 nella parte della revoca del pagamento a favore della signora a titolo di mantenimento. e nella parte Parte_1 riguardante la misura del divieto di avvicinamento ex articolo 342 bis c.c. nel merito: confermare quanto statuito nell'ordinanza del presidente del tribunale in data 25/05/20/20 e disporre a carico del signor la somma di Controparte_1 euro 500,00 a titolo di mantenimento della moglie ".
A sostegno della proposta impugnazione, l'appellante deduceva che il tribunale avrebbe errato nel revocare la disposizione relativa alla previsione del contributo al mantenimento di cui all'ordinanza presidenziale, in quanto, come ritenuto da questa Corte con il provvedimento reso in sede di reclamo il 7 maggio 2021, la richiesta di riconoscimento dell'assegno, seppure non espressamente richiesta dall'interessata nel ricorso introduttivo, era comunque desumibile dal complessivo contenuto dell'atto. In ogni caso, secondo la prospettazione dell'appellante, il termine per le memorie integrative non poteva essere considerato perentorio, in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso.
Fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 14 novembre 2024 (successivamente rinviata di ufficio al 5 giugno 2025) l'appellato si costituiva in data 18 giugno 2024 contestando il proposto gravame e deducendo, specificamente:
A) INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DELLA SIG.RA AD OTTENERE IL Pt_1
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO – DECADENZA DAL DIRITTO ALLA RELATIVA RICHIESTA – PRECLUSIONE DI QUALSIVOGLIA DOMANDA – DECADENZA PROCESSUALE.
La ricorrente non aveva avanzato domanda di riconoscimento in proprio favore dell'assegno di mantenimento, né con il ricorso introduttivo, né all'udienza presidenziale né, tantomeno, con la memoria integrativa autorizzata ai sensi dell'articolo 709 comma 3 c.p.c. ma non depositata dalla , con conseguente decadenza della stessa dalla Pt_1 facoltà di formulare la relativa richiesta. In assenza di specifica domanda, il Tribunale non poteva riconoscere il diritto in questione, essendo pacifico che in tema di diritti disponibili (quale la richiesta al contributo al mantenimento personale in sede di separazione) la parte che pretenda di vantare un simile diritto debba richiederlo espressamente in sede giudiziale, potendo il giudice civile pronunciarsi esclusivamente sui contenuti della domanda formulata dalla parte, così come previsto dall'art. 112 c. p. c. ed essendo pertanto sottratta al Giudice la facoltà di determinare il thema decidendum al di fuori di quanto specificamente richiesto dalle parti.
DECADENZA PROCESSUALE – LIMITE TEMPORALE DELLA MEMORIA INTEGRATIVA
Nel caso di specie, la aveva formulato la domanda di contributo al mantenimento Pt_1 per la prima volta con le note di trattazione scritta dell'udienza del 15 ottobre 2020 depositate il 14 ottobre 2020, non avendo la suddetta ottemperato all'onere di depositare la memoria integrativa, come da ordine del Giudice, laddove nel giudizi di separazione la formulazione di domande nuove è consentita unicamente in sede di memoria integrativa, da depositare nel termine perentorio concesso dal Giudice.
B) SUL DIVIETO DI AVVICINAMENTO – CADUCAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE – SPIRARE DEL TERMINE – MANCATA RICHIESTA PROROGA – MANCANZA REQUISITI DI GRAVITA' ED URGENZA. Anche con riferimento all'ulteriore doglianza relativa alla caducazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento allo spirare del termine previsto e in assenza di una specifica richiesta dichiarata dal Tribunale di Roma, la aveva omesso di Pt_1 formalizzare la richiesta di proroga della misura cautelare in parola, peraltro omettendo di evidenziare i requisiti previsti dalla legge per ottenere la proroga stessa.
L'appellato concludeva per il rigetto del gravame.
In data 14 maggio 2025 la Cancelleria provvedeva a trasmettere gli atti al P.G. per la formulazione del relativo parere.
Con decreto del 16 maggio 2025 era disposta, ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in Camera di Consiglio.
La , nel precisare le proprie conclusioni finali, non richiamava la domanda di Pt_1 proroga della misura del divieto di avvicinamento.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di giudizio camerale, relativamente al quale in grado di appello non è prevista la applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Avendo l'appellante rinunciato alla domanda originariamente formulata di proroga della misura del divieto di avvicinamento disposta in sede presidenziale nei confronti del la cognizione di questa Corte è ora limitata al solo motivo di gravame CP_1 concernente la dichiarata inammissibilità della domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della . Pt_1
L'appellante lamenta, sostanzialmente, che il primo giudice avrebbe errato nel dichiarare inammissibile tale domanda, in quanto non proposta con il ricorso introduttivo né entro il termine assegnato con l'ordinanza presidenziale per il deposito di memoria integrativa, ai sensi dell'articolo 709 comma 3 c.p.c.. Deduce, al riguardo, la che quest'ultimo Pt_1 termine non sarebbe perentorio e inoltre che, come ritenuto da questa Corte con provvedimento reso il 7 maggio 2021 a definizione del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, la lettura complessiva del ricorso introduttivo faceva chiaramente intendere che la aveva implicitamente invocato il riconoscimento Pt_1 dell'indispensabile sostegno economico di cui all'articolo 156 c.c..
Ciò posto, rileva questa Corte che con il ricorso introduttivo la aveva argomentato Pt_1 in ordine alle proprie condizioni economiche solo incidentalmente, per supportare la domanda di addebito della separazione nei confronti del al fine di meglio CP_1 inquadrare la situazione di subordinazione fisica e morale alla quale secondo la sua prospettazione il marito la aveva sottoposta. Nel ricorso introduttivo del primo grado del giudizio la odierna appellante non aveva, però, specificamente formulato alcuna domanda riguardo al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore. Con il provvedimento emesso dal Presidente f.f. all'esito della comparizione personale dei coniugi, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e sia pure in difetto di un'espressa domanda, è stato riconosciuto in via provvisoria e urgente, in favore della
, un assegno di mantenimento di € 500,00 al mese ed è stato assegnato alla Pt_1 ricorrente termine fino al 15 settembre 2020 per il deposito di memoria integrativa, ai sensi dell'articolo 709 comma 3 c.p.c..
non ha depositato la suddetta memoria e solo il 14 ottobre 2020, con le note Parte_2 sostitutive dell'udienza del 15 ottobre 2020 (che peraltro avrebbero dovuto esser depositate entro il 10 ottobre 2020), la stessa ha introdotto per la prima volta la domanda in questione.
Ritiene questa Corte che l'inosservanza del termine di cui all'articolo 709 comma 3 c.p.c. abbia determinato la decadenza della parte ricorrente dalla facoltà di proporre la domanda di riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento, essendo il suddetto termine inderogabilmente stabilito al fine di inquadrare definitivamente il thema decidendum della controversia, anche mediante proposizione di domande nuove, non contenute nel ricorso introduttivo, nel rispetto del diritto della controparte al contradditorio e alla difesa.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte affermato la ammissibilità, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, di una domanda nuova, purché proposta dal ricorrente nella memoria integrativa di cui all'art. 709 comma 3 c.p.c., , depositata entro il termine all'uopo assegnato dal Presidente.
Al riguardo, giova evidenziare che con la riforma del processo di separazione personale dei coniugi è stato adottato un modello di natura bifasica, in cui convivono un primo momento, non contenzioso, introdotto dal ricorso ex art. 706 c.p.c. e contrassegnato dal tentativo di conciliazione tra i coniugi esperito dal Presidente, ed un secondo momento, di natura contenziosa, destinato a trovare definizione dinanzi al giudice istruttore, in virtù del meccanismo propositivo di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3.
Il provvedimento presidenziale di cui all'art. 709 c.p.c. comma 3 c.p.c., adottato all'esito dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione tra i coniugi, persegue la finalità di dare al processo ordinato svolgimento, segnandone il passaggio dalla fase conciliativa non contenziosa a quella contenziosa a cognizione ordinaria, tanto che la memoria integrativa resta definita, per l'espresso richiamo di cui all'art. 709 comma 3c.p.c., , dai contenuti dell'atto di citazione.
Relativamente alla domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, la Cassazione ha affermato che "Nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3, in ragione della natura bifasica del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione è seguita, nell'infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius" (Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, n.27597). Nel suddetto contesto, la previsione di un termine entro il quale poter definitivamente fissare il thema decidendum, preclude necessariamente la possibilità di formulazione di domande nuove al di fuori del termine stesso, stante la piena assimilabilità della memoria di cui all'articolo 709 comma 3 c.p.c. all'atto di citazione del giudizio di cognizione ordinaria.
Da ciò consegue che deve reputarsi inammissibile l'introduzione, da parte della odierna appellante, della domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la prima volta con le note sostitutive dell'udienza del 15 ottobre 2020, allorquando era ormai ampiamente scaduto il termine di cui all'articolo 709 comma 3 c.p.c. per la definitiva fissazione del thema decidendum.
La decisione del Tribunale di Roma sullo specifico punto è quindi corretta e deve essere pienamente condivisa, trattandosi, nella specie, di una domanda relativa a un diritto disponibile, in ordine alla quale il primo giudice non avrebbe potuto esercitare alcun potere decisionale, essendo la parte ormai inevitabilmente decaduta dalla relativa proposizione.
Né può ritenersi vincolante, ai fini della presente decisione, il provvedimento reso da questa Corte nell'ambito del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, relativamente alla quale il lamentava l'ultrapetizione nella quale sarebbe CP_1 incorso il Presidente del Tribunale nel riconoscere in favore della l'assegno di Pt_1 mantenimento, sia pure in assenza di una specifica domanda. Rileva, in proposito, questa Corte che l'ordinanza di rigetto del reclamo era a suo tempo corretta, se inquadrata nel contesto della fase pre-contenziosa e urgente nella quale il provvedimento impugnato era stato emesso e in relazione alla avvenuta assegnazione, con lo stesso provvedimento, del termine per il deposito della memoria integrativa con la quale la domanda in questione ben avrebbe potuto ancora essere formulata. L'inutile scadenza del termine di cui all'articolo 709 comma 3 c.p.c. ha tuttavia determinato la decadenza della ricorrente dalla facoltà di proporre la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, con conseguente inammissibilità della domanda stessa, all'esito della fase di merito.
Per le motivazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza impugnata deve essere, pertanto, confermata.
Le spese, in ragione della particolarità della questione trattata e dell'oggetto della presente controversia, devono essere compensate per intero tra le parti.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 9 Parte_1 ottobre 2023, avverso la sentenza n. 12193/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 15 luglio 2023 e pubblicata il 10 agosto 2023 nel procedimento R.G. n. 193/2020, nel contraddittorio con l'appellato, così dispone:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)