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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 24/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2021 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio degli avv.ti PASQUINI Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA e DI CARLO FRANCESCA, come da procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. COLANTONIO Controparte_1 C.F._2
GIOVANNA, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.10.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi e/o all'opposizione, si è opposta Parte_1 all'intervento depositato da , in data 22.9.2020, nella procedura esecutiva Controparte_1 immobiliare R.G.E. n. 3/2013, pendente innanzi all'intestato Tribunale.
A sostegno della propria opposizione ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
Pag. 1 a 9 - l'inesistenza e/o nullità della cambiale costituente il titolo esecutivo su cui è basato l'intervento nella procedura esecutiva, in ragione dell'abusivo riempimento della data e del luogo del pagamento senza alcuna comunicazione alla e per l'irregolarità fiscale del titolo Parte_1 sotto il profilo della bollatura;
- l'inammissibilità dell'intervento in quanto basato sulla sola base di un titolo privo di efficacia esecutiva;
- la sussistenza di presupposti per la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Sulla scorta delle riportate circostanze ha, quindi così concluso: “Al G.E., perché questi, previa sospensione della procedura esecutiva, inaudita altera parte, accolga le seguenti conclusioni: A) accertare e dichiarare la infondatezza, la nullità e/o annullabilità, l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'atto di intervento opposto per le carenze procedurali come in atti spiegate, e, in ogni caso, dichiarare che la sig.ra non ha alcun diritto e/o titolo per intervenire Controparte_1 nella presente procedura e, conseguentemente, alcun diritto a partecipare alla distribuzione della somma eventualmente ricavata dalla intrapresa esecuzione per le motivazioni di cui al presente atto. B) condannare la sig.ra al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per lite Controparte_1 temeraria, da liquidarsi in € 20.000,00 e/o in via equitativa e/o secondo giustizia anche in virtù delle risultanze di causa. C) condannare la sig.ra al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite, oltre accessori di legge.”.
Si è costituita innanzi al giudice dell'esecuzione la creditrice intervenuta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione e per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Così instaurato il contraddittorio, il GE, con ordinanza del 10.1.2021, notificata il 12.1.2021, ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura e assegnato termine perentorio di n.60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha introdotto la presente Parte_1 fase di merito, reiterando le doglianze già avanzate innanzi al Giudice dell'esecuzione e, altresì, deducendo l'inesistenza del credito portato nella cambiale, sorto il 16.11.2016, per aver già restituito alla quanto dovuto in occasione dell'atto notarile del 23.1.2019. Sulla scorta CP_1 delle citate considerazioni ha, quindi, così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione A) accertare e dichiarare la infondatezza, la nullità e/o annullabilità, l'inammissibilità
Pag. 2 a 9 e/o l'improcedibilità dell'atto di intervento per le carenze procedurali come in atti spiegate, non possedendo la sig.ra alcun diritto e/o titolo per intervenire nella procedura
Controparte_1 esecutiva n. 3/2013 e, conseguentemente, alcun diritto a partecipare alla distribuzione della somma eventualmente ricavata dalla intrapresa esecuzione per tutte le motivazioni spiegate e, in ogni caso, dichiarare l'inesistenza del credito azionato della sig.ra e del consequenziale
Controparte_1 diritto della stessa a procedere ad esecuzione forzata per le motivazioni di cui al presente atto. B) condannare la sig.ra al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria,
Controparte_1 da liquidarsi in € 20.000,00 e/o in via equitativa e/o secondo giustizia anche in virtù delle risultanze di causa. C) condannare la sig.ra al pagamento delle spese e
Controparte_1 competenze di lite, oltre accessori di legge.”.
Con atto depositato il 10.6.2021, si è tempestivamente costituita la convenuta opposta deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
- l'inammissibilità dell'opposizione rivestendo ella la qualifica di creditrice intervenuta e non esecutante;
- l'infondatezza delle avverse eccezioni, essendo il titolo pienamente valido, non rilasciato in bianco e afferente a credito diverso da quello sorto nell'anno 2016;
- i presupposti per la condanna di controparte, per abuso dei mezzi processuali, ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “Voglia, l'On. Tribunale, contrariis reiectis: - Dichiarare inammissibile e/o rigettare la opposizione proposta;
Condannare
[...]
al pagamento del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 n. 1, 2, e 3 cpc nella Parte_1 misura di giustizia;
- Condannare al pagamento delle spese e competenze di Parte_1 giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Dopo la trattazione e l'istruttoria orale la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
17.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Sull'ammissibilità dei motivi di opposizione.
Guardando agli atti di causa è d'uopo, in primo luogo, rilevare che il punto n. 2 dell'atto di citazione, intitolato “Inesistenza del credito”, introduce nuove circostanze di fatto, qualificabili
Pag. 3 a 9 come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II c.p.c., mai dedotte innanzi al GE e volte a dimostrare che il credito portato dal titolo cambiario era stato già soddisfatto dall'odierna opponente.
A tal riguardo, va premesso che nell'attuale configurazione del regime delle opposizioni all'esecuzione, il giudizio di opposizione alla esecuzione cd. successiva è giudizio a bifasicità eventuale articolabile in due distinte fasi: la prima, che si svolge dinanzi al giudice dell'esecuzione, che si introduce con ricorso;
la seconda, relativa all'eventuale successivo giudizio di merito, che si introduce secondo il rito relativo dinanzi al giudice competente.
Nella prima fase il giudice, in via sommaria, decide sul fumus della opposizione con ordinanza soggetta a reclamo, ordinanza avente un contenuto predeterminato;
nella seconda fase si celebra un vero e proprio giudizio di merito, dinanzi al giudice competente e che si conclude con sentenza.
In merito alla possibilità di allegare differenti ragioni di opposizione in sede di giudizio di merito, la giurisprudenza ha dato risposta negativa. Ed invero, il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis
(cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n.
8219; 13 novembre 2009, n.24047). Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore (e, in correlazione,
l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto: cfr. Cass. 9 novembre
2000, n. 14554 ed altre). Pertanto, le eventuali “eccezioni” sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio. Così, atteso il carattere unitario
(seppur con l'articolazione bifasica) della controversia oppositiva, non è ammissibile dedurre con
Pag. 4 a 9 l'atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova (cfr. Cass. 20.01.2011 n.
1328; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 37751 del
23/12/2022).
Premesso quanto sopra, ritiene l'odierno giudicante, che la domanda in esame debba essere dichiarata inammissibile, costituendo domanda sostanzialmente e ontologicamente diversa rispetto a quelle avanzate innanzi al giudice dell'esecuzione, che hanno riguardato l'insussistenza di presupposti formali necessari ai fini dell'azionabilità della cambiale come titolo esecutivo e non l'esistenza stessa del debito in essa attestato.
Appurata tale questione, prima di procedere all'analisi degli ulteriori motivi dedotti dall'opponente, è d'uopo esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, avanzata dall'opposta poiché creditrice intervenuta nella procedura esecutiva e non procedente.
A tale scopo, si chiarisce, innanzitutto, che l'opposizione vada qualificata in termini di opposizione all'esecuzione, atteso che le contestazioni mosse dall'opponente concernono la validità come titolo esecutivo della cambiale, pertanto con l'opposizione la non mira a Parte_1 contestare solo la regolarità formale del titolo esecutivo ma intende negare in radice il diritto dell'altra parte di procedere all'esecuzione forzata – rectius di intervenire nella procedura esecutiva – in forza di quel titolo.
Orbene, l'opposizione è ammissibile atteso che, come rilevato dalla Suprema Corte, la possibilità di opporsi all'esecuzione non può ritenersi preclusa “dalla circostanza che il credito oggetto di integrale contestazione sia quello azionato da un interventore, anziché dal procedente, non scorgendosi alcuna ratio di diversificare, comprimendole e rendendole anzi in concreto malagevoli mercè imposizione di termini perentori o di preclusioni ricavate dal sistema, le facoltà di contestazione del debitore, nonostante l'omogeneità (con l'azionamento in via principale) dell'esito finale della pur differente modalità di aggressione propria dell'intervento, esito pur sempre consistente in una opportunità satisfattiva uguale a quella del creditore procedente.” (cfr. Cass.
7108/2015).
Sulla scorta dei richiamati principi, deve concludersi per la piena ammissibilità della spiegata opposizione all'intervento.
Pag. 5 a 9
2. Sull'eccepita inesistenza e/o nullità del titolo cambiario.
Come visto, l'opponente ha contestato la sussistenza di presupposti necessari ai fini dell'azionabilità della cambiale come titolo esecutivo.
Al fine di dirimere la questione è d'uopo, in primo luogo, rammentare, che la cambiale è uno strumento di credito che si caratterizza per formalismo e rigore, i cui requisiti essenziali, sono dettati dal R.D. n. 1669/1933.
La richiamata disciplina regola sia l'ipotesi della cambiale in senso stretto che quella del vaglia cambiario (o pagherò cambiario). La distinzione tra le due figure è nota, avendo la cambiale- tratta (o cambiale in senso stretto) la funzione di delegazione di pagamento, sostanziandosi nell'ordine impartito da un soggetto, il traente (creditore), ad un altro soggetto, il trattario
(debitore), di pagare una somma ad un terzo, il prenditore (beneficiario), nel luogo e alla scadenza indicata da quest'ultimo, mentre, il vaglia cambiario (o pagherò cambiario) ha la funzione di promessa di pagamento, promettendo l'emittente di pagare una determinata somma ad un'altra persona, detta prenditore.
I requisiti formali per entrambe le figure richiamate sono: a) la denominazione “cambiale”, che nel caso del pagherò cambiario, può esser sostituita da “vaglia cambiario” o “pagherò cambiario”;
b) l'ordine, nella tratta, ovvero la promessa, nel vaglia cambiario, di pagare una somma determinata;
c) il nome del trattario e del prenditore, nella tratta, e del solo prenditore, nel vaglia;
d) la data e il luogo di emissione;
e) il luogo del pagamento;
f) la firma del traente, o dell'emittente; g) la scadenza. Come anticipato, l'assenza degli indicati requisiti impedisce al titolo di valere come cambiale (cfr. art. 2, comma 1, l. camb.), salve le ipotesi, di cambiale senza indicazione di scadenza e/o di mancata indicazione del luogo di pagamento ovvero di emissione
(cfr. art. 2, comma 2, l. camb.).
Fatti tali richiami, risulta evidente che la cambiale in esame debba qualificarsi come vaglia cambiario essendo presente l'espressa dicitura “pagherò per questa cambiale” (cfr. all. 2 comparsa di costituzione).
Così qualificato il titolo azionato, si rileva che l'opponente ha censurato la domiciliazione presso la creditrice, indicata nel vaglia cambiario, ai sensi dell'art. 4 del R.D. n. 1669/1933 e della L. n.
349/1973.
Pag. 6 a 9 L'eccezione è priva di pregio, atteso che la stessa normativa richiamata dall'opponente, ovvero l'art. 4 del R.D. n. 1669/1933, applicabile espressamente sia alla cambiale in senso stretto che al vaglia cambiario, prevede il pagamento, oltre che al domicilio di un terzo o del trattario, anche “in altro luogo”. L'altra norma richiamata dall'opponente, ovvero l'art. 6 della L. n. 349/1973, in materia di protesto di cambiali e assegni, si limita a regolare l'ipotesi in cui il titolo sia domiciliato presso un istituto di credito, senza introdurre alcuna limitazione alla possibilità prevista dal citato art. 4 del R.D. n. 1669/1933.
D'altronde, la domiciliazione presso il creditore per il pagamento del vaglia cambiario risulta conforme alla regola generale prevista dal codice civile in tema di obbligazioni, prevedendo l'art. 1182, comma 3, c.c., che “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
Alcun merito può, poi, avere la doglianza dell'opponente in ordine alla mancata messa in mora, dato che il termine di scadenza previsto nella cambiale in esame vale di per sé a costituire in mora il debitore, senza necessità di ulteriori richieste (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n.
12661/2024).
L'opponente ha, inoltre, eccepito l'irregolarità della cambiale sotto il profilo fiscale, non essendo conforme alla legge sotto il profilo della bollatura, con la conseguenza che essa non potrebbe valere come valido titolo esecutivo.
L'art. 104 del R.D. n. 1669/1933, subordina la qualità di titolo esecutivo della cambiale all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo;
medesime disposizioni sono poi previste dall'art. 20 del D.P.R. n. 642/1972 (intitolato “Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo”), che espressamente dispone “La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso”.
Si osserva, poi, che a partire dal 6.12.2009 (cfr. d.m. 26.5.2009, art. 1), l'imposta sul bollo si assolve mediante contrassegno telematico rilasciato dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (tabaccai e altri soggetti autorizzati), attestante il pagamento dell'imposta dovuta.
Forniti tali richiami, dall'esame della copia conforme della cambiale si rileva che questa è stata emessa in data 20.9.2019 e reca sul retro un contrassegno telematico datato anch'esso 20.9.2019,
Pag. 7 a 9 per un importo di € 288,00, pari al 12 per mille previsto dall'Allegato A, art. 6, del D.P.R. n.
642/1972.
Si soggiunge, poi, che l'opponente non ha fornito alcuna prova in giudizio del fatto che la cambiale fosse stata rilasciata in bianco e che, poi, la prenditrice avesse completato il suo riempimento in difformità rispetto agli accordi presi con l'emittente ovvero a sua insaputa.
Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il vaglia cambiario risulta pienamente valido e quindi legittimamente azionato come titolo esecutivo, per cui l'opposizione dev'essere rigettata.
3. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. e sulle spese di lite.
Quanto alla domanda di entrambe le parti di condanna per responsabilità aggravata della controparte ai sensi dell'art.96, comma 1, c.p.c., le parti non hanno fornito la prova dei danni asseritamente subiti per effetto dell'odierno procedimento, prova necessaria per la responsabilità di cui al primo comma della citata disposizione.
Quanto, poi, all'istituto sanzionatorio di cui al terzo comma, va precisato che, a differenza di quello di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 9912 del 20/04/2018).
Nella specie si ritiene sussistente il presupposto per l'attribuzione a carico dell'opponente di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., liquidata in dispositivo, per violazione del grado minimo di diligenza che avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza della propria opposizione, in ragione dell'inammissibilità della domanda proposta solo nella presente fase e della palese infondatezza degli altri motivi di opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dei parametri medi e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 8 a 9 - rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
nella misura di € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella
[...] misura del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del difensore dichiaratasi antistatario;
- condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della Parte_1 somma equitativamente determinata in € 1.000,00, a favore della controparte.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2021 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio degli avv.ti PASQUINI Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA e DI CARLO FRANCESCA, come da procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. COLANTONIO Controparte_1 C.F._2
GIOVANNA, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.10.2024, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi e/o all'opposizione, si è opposta Parte_1 all'intervento depositato da , in data 22.9.2020, nella procedura esecutiva Controparte_1 immobiliare R.G.E. n. 3/2013, pendente innanzi all'intestato Tribunale.
A sostegno della propria opposizione ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
Pag. 1 a 9 - l'inesistenza e/o nullità della cambiale costituente il titolo esecutivo su cui è basato l'intervento nella procedura esecutiva, in ragione dell'abusivo riempimento della data e del luogo del pagamento senza alcuna comunicazione alla e per l'irregolarità fiscale del titolo Parte_1 sotto il profilo della bollatura;
- l'inammissibilità dell'intervento in quanto basato sulla sola base di un titolo privo di efficacia esecutiva;
- la sussistenza di presupposti per la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Sulla scorta delle riportate circostanze ha, quindi così concluso: “Al G.E., perché questi, previa sospensione della procedura esecutiva, inaudita altera parte, accolga le seguenti conclusioni: A) accertare e dichiarare la infondatezza, la nullità e/o annullabilità, l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'atto di intervento opposto per le carenze procedurali come in atti spiegate, e, in ogni caso, dichiarare che la sig.ra non ha alcun diritto e/o titolo per intervenire Controparte_1 nella presente procedura e, conseguentemente, alcun diritto a partecipare alla distribuzione della somma eventualmente ricavata dalla intrapresa esecuzione per le motivazioni di cui al presente atto. B) condannare la sig.ra al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per lite Controparte_1 temeraria, da liquidarsi in € 20.000,00 e/o in via equitativa e/o secondo giustizia anche in virtù delle risultanze di causa. C) condannare la sig.ra al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di lite, oltre accessori di legge.”.
Si è costituita innanzi al giudice dell'esecuzione la creditrice intervenuta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione e per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Così instaurato il contraddittorio, il GE, con ordinanza del 10.1.2021, notificata il 12.1.2021, ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura e assegnato termine perentorio di n.60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha introdotto la presente Parte_1 fase di merito, reiterando le doglianze già avanzate innanzi al Giudice dell'esecuzione e, altresì, deducendo l'inesistenza del credito portato nella cambiale, sorto il 16.11.2016, per aver già restituito alla quanto dovuto in occasione dell'atto notarile del 23.1.2019. Sulla scorta CP_1 delle citate considerazioni ha, quindi, così concluso: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione A) accertare e dichiarare la infondatezza, la nullità e/o annullabilità, l'inammissibilità
Pag. 2 a 9 e/o l'improcedibilità dell'atto di intervento per le carenze procedurali come in atti spiegate, non possedendo la sig.ra alcun diritto e/o titolo per intervenire nella procedura
Controparte_1 esecutiva n. 3/2013 e, conseguentemente, alcun diritto a partecipare alla distribuzione della somma eventualmente ricavata dalla intrapresa esecuzione per tutte le motivazioni spiegate e, in ogni caso, dichiarare l'inesistenza del credito azionato della sig.ra e del consequenziale
Controparte_1 diritto della stessa a procedere ad esecuzione forzata per le motivazioni di cui al presente atto. B) condannare la sig.ra al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria,
Controparte_1 da liquidarsi in € 20.000,00 e/o in via equitativa e/o secondo giustizia anche in virtù delle risultanze di causa. C) condannare la sig.ra al pagamento delle spese e
Controparte_1 competenze di lite, oltre accessori di legge.”.
Con atto depositato il 10.6.2021, si è tempestivamente costituita la convenuta opposta deducendo, in sintesi e per quanto di interesse:
- l'inammissibilità dell'opposizione rivestendo ella la qualifica di creditrice intervenuta e non esecutante;
- l'infondatezza delle avverse eccezioni, essendo il titolo pienamente valido, non rilasciato in bianco e afferente a credito diverso da quello sorto nell'anno 2016;
- i presupposti per la condanna di controparte, per abuso dei mezzi processuali, ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “Voglia, l'On. Tribunale, contrariis reiectis: - Dichiarare inammissibile e/o rigettare la opposizione proposta;
Condannare
[...]
al pagamento del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 n. 1, 2, e 3 cpc nella Parte_1 misura di giustizia;
- Condannare al pagamento delle spese e competenze di Parte_1 giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Dopo la trattazione e l'istruttoria orale la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
17.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Sull'ammissibilità dei motivi di opposizione.
Guardando agli atti di causa è d'uopo, in primo luogo, rilevare che il punto n. 2 dell'atto di citazione, intitolato “Inesistenza del credito”, introduce nuove circostanze di fatto, qualificabili
Pag. 3 a 9 come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II c.p.c., mai dedotte innanzi al GE e volte a dimostrare che il credito portato dal titolo cambiario era stato già soddisfatto dall'odierna opponente.
A tal riguardo, va premesso che nell'attuale configurazione del regime delle opposizioni all'esecuzione, il giudizio di opposizione alla esecuzione cd. successiva è giudizio a bifasicità eventuale articolabile in due distinte fasi: la prima, che si svolge dinanzi al giudice dell'esecuzione, che si introduce con ricorso;
la seconda, relativa all'eventuale successivo giudizio di merito, che si introduce secondo il rito relativo dinanzi al giudice competente.
Nella prima fase il giudice, in via sommaria, decide sul fumus della opposizione con ordinanza soggetta a reclamo, ordinanza avente un contenuto predeterminato;
nella seconda fase si celebra un vero e proprio giudizio di merito, dinanzi al giudice competente e che si conclude con sentenza.
In merito alla possibilità di allegare differenti ragioni di opposizione in sede di giudizio di merito, la giurisprudenza ha dato risposta negativa. Ed invero, il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis
(cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n.
8219; 13 novembre 2009, n.24047). Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore (e, in correlazione,
l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto: cfr. Cass. 9 novembre
2000, n. 14554 ed altre). Pertanto, le eventuali “eccezioni” sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio. Così, atteso il carattere unitario
(seppur con l'articolazione bifasica) della controversia oppositiva, non è ammissibile dedurre con
Pag. 4 a 9 l'atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova (cfr. Cass. 20.01.2011 n.
1328; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 37751 del
23/12/2022).
Premesso quanto sopra, ritiene l'odierno giudicante, che la domanda in esame debba essere dichiarata inammissibile, costituendo domanda sostanzialmente e ontologicamente diversa rispetto a quelle avanzate innanzi al giudice dell'esecuzione, che hanno riguardato l'insussistenza di presupposti formali necessari ai fini dell'azionabilità della cambiale come titolo esecutivo e non l'esistenza stessa del debito in essa attestato.
Appurata tale questione, prima di procedere all'analisi degli ulteriori motivi dedotti dall'opponente, è d'uopo esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, avanzata dall'opposta poiché creditrice intervenuta nella procedura esecutiva e non procedente.
A tale scopo, si chiarisce, innanzitutto, che l'opposizione vada qualificata in termini di opposizione all'esecuzione, atteso che le contestazioni mosse dall'opponente concernono la validità come titolo esecutivo della cambiale, pertanto con l'opposizione la non mira a Parte_1 contestare solo la regolarità formale del titolo esecutivo ma intende negare in radice il diritto dell'altra parte di procedere all'esecuzione forzata – rectius di intervenire nella procedura esecutiva – in forza di quel titolo.
Orbene, l'opposizione è ammissibile atteso che, come rilevato dalla Suprema Corte, la possibilità di opporsi all'esecuzione non può ritenersi preclusa “dalla circostanza che il credito oggetto di integrale contestazione sia quello azionato da un interventore, anziché dal procedente, non scorgendosi alcuna ratio di diversificare, comprimendole e rendendole anzi in concreto malagevoli mercè imposizione di termini perentori o di preclusioni ricavate dal sistema, le facoltà di contestazione del debitore, nonostante l'omogeneità (con l'azionamento in via principale) dell'esito finale della pur differente modalità di aggressione propria dell'intervento, esito pur sempre consistente in una opportunità satisfattiva uguale a quella del creditore procedente.” (cfr. Cass.
7108/2015).
Sulla scorta dei richiamati principi, deve concludersi per la piena ammissibilità della spiegata opposizione all'intervento.
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2. Sull'eccepita inesistenza e/o nullità del titolo cambiario.
Come visto, l'opponente ha contestato la sussistenza di presupposti necessari ai fini dell'azionabilità della cambiale come titolo esecutivo.
Al fine di dirimere la questione è d'uopo, in primo luogo, rammentare, che la cambiale è uno strumento di credito che si caratterizza per formalismo e rigore, i cui requisiti essenziali, sono dettati dal R.D. n. 1669/1933.
La richiamata disciplina regola sia l'ipotesi della cambiale in senso stretto che quella del vaglia cambiario (o pagherò cambiario). La distinzione tra le due figure è nota, avendo la cambiale- tratta (o cambiale in senso stretto) la funzione di delegazione di pagamento, sostanziandosi nell'ordine impartito da un soggetto, il traente (creditore), ad un altro soggetto, il trattario
(debitore), di pagare una somma ad un terzo, il prenditore (beneficiario), nel luogo e alla scadenza indicata da quest'ultimo, mentre, il vaglia cambiario (o pagherò cambiario) ha la funzione di promessa di pagamento, promettendo l'emittente di pagare una determinata somma ad un'altra persona, detta prenditore.
I requisiti formali per entrambe le figure richiamate sono: a) la denominazione “cambiale”, che nel caso del pagherò cambiario, può esser sostituita da “vaglia cambiario” o “pagherò cambiario”;
b) l'ordine, nella tratta, ovvero la promessa, nel vaglia cambiario, di pagare una somma determinata;
c) il nome del trattario e del prenditore, nella tratta, e del solo prenditore, nel vaglia;
d) la data e il luogo di emissione;
e) il luogo del pagamento;
f) la firma del traente, o dell'emittente; g) la scadenza. Come anticipato, l'assenza degli indicati requisiti impedisce al titolo di valere come cambiale (cfr. art. 2, comma 1, l. camb.), salve le ipotesi, di cambiale senza indicazione di scadenza e/o di mancata indicazione del luogo di pagamento ovvero di emissione
(cfr. art. 2, comma 2, l. camb.).
Fatti tali richiami, risulta evidente che la cambiale in esame debba qualificarsi come vaglia cambiario essendo presente l'espressa dicitura “pagherò per questa cambiale” (cfr. all. 2 comparsa di costituzione).
Così qualificato il titolo azionato, si rileva che l'opponente ha censurato la domiciliazione presso la creditrice, indicata nel vaglia cambiario, ai sensi dell'art. 4 del R.D. n. 1669/1933 e della L. n.
349/1973.
Pag. 6 a 9 L'eccezione è priva di pregio, atteso che la stessa normativa richiamata dall'opponente, ovvero l'art. 4 del R.D. n. 1669/1933, applicabile espressamente sia alla cambiale in senso stretto che al vaglia cambiario, prevede il pagamento, oltre che al domicilio di un terzo o del trattario, anche “in altro luogo”. L'altra norma richiamata dall'opponente, ovvero l'art. 6 della L. n. 349/1973, in materia di protesto di cambiali e assegni, si limita a regolare l'ipotesi in cui il titolo sia domiciliato presso un istituto di credito, senza introdurre alcuna limitazione alla possibilità prevista dal citato art. 4 del R.D. n. 1669/1933.
D'altronde, la domiciliazione presso il creditore per il pagamento del vaglia cambiario risulta conforme alla regola generale prevista dal codice civile in tema di obbligazioni, prevedendo l'art. 1182, comma 3, c.c., che “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
Alcun merito può, poi, avere la doglianza dell'opponente in ordine alla mancata messa in mora, dato che il termine di scadenza previsto nella cambiale in esame vale di per sé a costituire in mora il debitore, senza necessità di ulteriori richieste (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n.
12661/2024).
L'opponente ha, inoltre, eccepito l'irregolarità della cambiale sotto il profilo fiscale, non essendo conforme alla legge sotto il profilo della bollatura, con la conseguenza che essa non potrebbe valere come valido titolo esecutivo.
L'art. 104 del R.D. n. 1669/1933, subordina la qualità di titolo esecutivo della cambiale all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo;
medesime disposizioni sono poi previste dall'art. 20 del D.P.R. n. 642/1972 (intitolato “Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo”), che espressamente dispone “La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso”.
Si osserva, poi, che a partire dal 6.12.2009 (cfr. d.m. 26.5.2009, art. 1), l'imposta sul bollo si assolve mediante contrassegno telematico rilasciato dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (tabaccai e altri soggetti autorizzati), attestante il pagamento dell'imposta dovuta.
Forniti tali richiami, dall'esame della copia conforme della cambiale si rileva che questa è stata emessa in data 20.9.2019 e reca sul retro un contrassegno telematico datato anch'esso 20.9.2019,
Pag. 7 a 9 per un importo di € 288,00, pari al 12 per mille previsto dall'Allegato A, art. 6, del D.P.R. n.
642/1972.
Si soggiunge, poi, che l'opponente non ha fornito alcuna prova in giudizio del fatto che la cambiale fosse stata rilasciata in bianco e che, poi, la prenditrice avesse completato il suo riempimento in difformità rispetto agli accordi presi con l'emittente ovvero a sua insaputa.
Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il vaglia cambiario risulta pienamente valido e quindi legittimamente azionato come titolo esecutivo, per cui l'opposizione dev'essere rigettata.
3. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. e sulle spese di lite.
Quanto alla domanda di entrambe le parti di condanna per responsabilità aggravata della controparte ai sensi dell'art.96, comma 1, c.p.c., le parti non hanno fornito la prova dei danni asseritamente subiti per effetto dell'odierno procedimento, prova necessaria per la responsabilità di cui al primo comma della citata disposizione.
Quanto, poi, all'istituto sanzionatorio di cui al terzo comma, va precisato che, a differenza di quello di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 9912 del 20/04/2018).
Nella specie si ritiene sussistente il presupposto per l'attribuzione a carico dell'opponente di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., liquidata in dispositivo, per violazione del grado minimo di diligenza che avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza della propria opposizione, in ragione dell'inammissibilità della domanda proposta solo nella presente fase e della palese infondatezza degli altri motivi di opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dei parametri medi e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 8 a 9 - rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
nella misura di € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella
[...] misura del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del difensore dichiaratasi antistatario;
- condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della Parte_1 somma equitativamente determinata in € 1.000,00, a favore della controparte.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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