Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
In tema di espropriazione per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 300 del 2006, conv. in legge n. 17 del 2007, ai sensi del quale i verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio conservano la loro efficacia "indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione", l'accordo raggiunto tra l'espropriante e il proprietario è totalmente inefficace, anche relativamente all'indennità di occupazione legittima, con la conseguenza che alla domanda proposta dal proprietario di un immobile irreversibilmente trasformato e diretta al pagamento dell'indennità per il periodo di legittima occupazione non può opporsi la pretesa rinunzia al suo pagamento contenuta in un verbale di concordamento delle indennità di espropriazione, ove detto verbale sia divenuto inefficace per la tardiva emissione del decreto di esproprio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/03/2009, n. 7035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7035 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente di Aggiunto -
Dott. PRESTIPINO AN - Presidente di Sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. MACIOCE IG - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA LU ([...]), nella qualità di procuratore speciale di TA ME e RA NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREVISO 15, presso lo studio dell'avvocato MONETA MANTUANO FERNANDA, rappresentato e difeso dagli avvocati D'AQUINO ELIO, FATTORUSO RAFFAELE, per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (00281620377), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 IV B, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIANMARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati RUSSO CARLO, SCOTTO FERDINANDO, per procura a margine del controricorso;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Commissario Straordinario di Governo per le opere di cui al titolo 7^ della L. n.219 del 1981, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
e contro
COMUNE DI BOSCOREALE;
- intimato -
sul ricorso n. 20345 - 2006 proposto da:
COMUNE DI BOSCOREALE (82008410639), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato BARUCCO FERDINANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato CIANCIO MARIO, per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RA NI, TA ME, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 995/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2009 dal Consigliere Dott. MACIOCE LU;
uditi gli avvocati D'AQUINO Elio, RUSSO Carlo, CLEMENTE Francesco, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI VINCENZO, che ha concluso, previa riunione, in via preliminare, dei ricorsi, per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale proposto dal Comune di Boscoreale;
per il dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O. in ordine alla domanda relativa all'indennità di occupazione legittima.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 28.3.2000 AC IG, nella qualità di procuratore speciale di AC AN e NO EN convenne innanzi al Tribunale di Napoli il Consorzio Cooperative Costruzioni (in proprio e quale mandatario e capogruppo dell'ATI tra detto Consorzio e il Consorzio Coop.), il Commissario Straordinario di Governo ed il Comune di Boscoreale, affermando che gli esponenti erano proprietari di un fondo sito nel detto Comune che era stato sottoposto ad occupazione d'urgenza, tra il 1981 ed il 1983, non seguita da decreto di esproprio, con riguardo a due aree di mq.
4.963 e mq. 4.073, e pertanto chiedendo che i convenuti venissero condannati, in solido e secondo la propria responsabilità, sia a risarcire il danno cagionato dalla irreversibile trasformazione delle aree sia a pagare il dovuto per indennità da occupazione legittima. Si costituirono: il Consorzio Cooperative Costruzioni, che eccepì in limine il difetto di giurisdizione del G.O. sulla domanda del D.Lgs. n. 80 del 1998, ex art. 34, l'incompetenza per materia del Tribunale
e la carenza di propria legittimazione;
il Commissario Straordinario, che dedusse la carenza di propria legittimazione passiva e rilevò la prescrizione e l'infondatezza della domanda (i cui crediti dovevano compensarsi con quanto percepito in sede di concordamento dell'indennità); il Comune di Boscoreale, aderendo alla eccezione di carenza di giurisdizione dell'AGO e rilevando il difetto di alcuna propria legittimazione, tutti gli oneri ex L. n. 219 del 1981, gravando sullo Stato. Espletata istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza 12.6.2003 dichiarò la carenza di giurisdizione del G.O. sulla domanda di indennizzo per occupazione appropriativa ed affermò essere stata dagli attori - con la stipula del "concordamento" e l'accettazione di una omnicomprensiva indennità di esproprio - rinunziata la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima.
La sentenza venne impugnata dall'AC nella ridetta qualità e si costituirono gli appellati Commissario Straordinario, Comune di Boscoreale e Consorzio Cooperative Costruzioni, i quali dispiegarono impugnazioni incidentali: la Corte di Napoli con sentenza 7.4.2005 rigettò tutti i motivi dell'appello principale e dichiarò in motivazione assorbite le censure proposte dai gravami incidentali condizionati.
Nella motivazione della pronunzia la Corte di merito ha:
A) preliminarmente rilevato che, in difetto di impugnazione sul punto, l'esame del capo della sentenza del primo Giudice contenente declinatoria di giurisdizione in favore del G.A. doveva ritenersi precluso;
B) nel merito della impugnazione relativa alla reiterazione della domanda afferente l'indennità di occupazione legittima, rilevato che non era fondata la tesi per la quale, dalla inefficacia del decreto di esproprio adottato ad irreversibile trasformazione del fondo ormai avverata sarebbe derivata l'inefficacia dell'atto di concordamento dell'indennità in questione;
C) al proposito premesso che era nella specie utilmente intervenuta la proroga del termine di efficacia del decreto di occupazione d'urgenza posta, prima e per un biennio, dal D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, (avente efficacia retroattiva ed immediata applicazione,
sulla base di una voluntas legis correlata alle esigenze delle opere ex L. n. 219 del 1981, e costituzionalmente ineccepibile) e, poi, ulteriormente prorogata sino al 31.12.2005 da successivi provvedimenti, sì che il decreto di esproprio 25.10.2002 doveva ritenersi adottato tempestivamente (ed a nulla rilevando che medio tempore l'opera fosse stata realizzata);
D) esaminato nel merito l'atto di rinuncia (non più sussistendo ipotesi di tardività a precluderne l'esame) e considerato i tre distinti verbali di concordamento del 29.7.1983, del 26.10.1984, del 31.10.1985, desumendo dalla lettera e dalla vado delle dichiarazioni, ed in accordo con la lettura datane dal Tribunale, un intento abdicativo pieno e generale coinvolgente anche la questione del credito per indennità di occupazione legittima e tale da dispensare dal ricorso ai canoni sub art. 1370 c.c., (con riguardo ad atti ed opinioni del difensore o del CTU);
E) disatteso, infine, il profilo di gravame afferente il diniego, da parte del primo Giudice, del carattere vessatorio della clausola di rinuncia, essendo stato rettamente evidenziato il carattere negoziale e bilaterale della trattativa e dell'inserimento della clausola stessa.
Per la cassazione di tale sentenza AC IG ha proposto ricorso in data 19 Maggio 2006 articolando nove motivi e notificando l'atto al Consorzio Cooperative Costruzioni, in proprio e quale mandatario dell'ATI, al Comune di Boscoreale, al PdCdM - Commissario Straordinario del Governo.
Il Comune di Boscoreale ha notificato in data 27.6.2006 controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi. Il Consorzio Cooperative Costruzioni ha proposto controricorso in data 28.6.2006.
Il Commissario Straordinario (PdCdM) ha proposto controricorso il 17.7.2006.
La trattazione del ricorso è stata assegnata alle Sezioni Unite in ragione della questione di giurisdizione posta dal ricorrente principale.
Successivamente alla notificazione del ricorso e dei controricorsi, sono entrate in vigore norme (D.L. n. 300 del 2006, art. 3, commi 3, e 3 bis, conv. in L. n. 17 del 2007)- recanti specifica disciplina della efficacia dei verbali di concordamento relativi agli interventi di cui al titolo 8^ della L. n. 219 del 1981, e norma di interpretazione del D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, comma 2, sulle quali i difensori nelle memorie hanno espresso precise, e contrastanti, opinioni.
Poiché della legittimità costituzionale di tali norme sopravvenute, e segnatamente del cit. art. 3, comma 3, ha dubitato il Tribunale di Napoli, in distinti procedimenti, in relazione agli artt. 3, 42 e 111 Cost., adottando due ordinanze pubblicate sulla G.U. n. 28 del
2.7.2008 (nn. 209 e 210 R.O.) - il Collegio, in relazione alla proposizione del menzionato incidente di legittimità costituzionale, pervero successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 9038 del 2008 delle Sezioni Unite (invocata hinc et inde), ha ritenuto opportuno il differimento della decisione a data successiva a quella della decisione da parte della Corte Costituzionale, ed ha, con ordinanza 26037/08, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso stesso (e della impugnazione incidentale).
Pubblicata la sentenza n. 24 del 2009 della Corte Costituzionale, contenente declaratoria di illegittimità costituzionale del D.L. n.300 del 2006, art. 3, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 17 del 2007, il ricorso è stato nuovamente fissato per la discussione in pubblica udienza. I difensori della parte ricorrente, del Comune di Boscoreale e del Consorzio hanno depositato memorie finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Esaminando il ricorso principale, ritiene la Corte che,
infondati i primi due motivi, meritino condivisione le censure contenute nei motivi terzo, quarto e quinto del ricorso e che, nell'effetto rescindente del loro accoglimento, resti assorbita la cognizione dei residui motivi sesto, settimo, ottavo e nono. Con il primo motivo del ricorso principale l'AC si duole della officiosa ed errata, parziale o comunque non motivata lettura dell'appello, delle conclusioni e della conclusionale, che palesemente, e contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici del merito, mettevano in discussione il capo della prima sentenza afferente la declinatoria di giurisdizione.
La censura deve ritenersi priva di alcuna consistenza. Ed infatti, a fronte della prima pronuncia, che conteneva declinatoria della giurisdizione in favore del G.A., la Corte di merito ha rilevato - dalla doverosa lettura dell'appello - la conclusione della assenza di una specifica impugnazione della decisione, incombente sulla parte che quella declinatoria avesse inteso contestare. La lettura - riportata in trascrizione sintetica - del 4^ motivo di appello e delle conclusioni in quella sede rassegnate indica, in realtà, che l'appellante, lungi dall'impugnare con argomenti specifici il passaggio della prima sentenza contenente declinatoria, si era limitato a rimettersi alla rilevazione (officiosa) della Corte adita sulla "questione" della spettanza al G.O. (e non al G.A.) della potestas judicandi sulla formulata domanda di ristoro del danno da accessione invertita. Nè la tardiva proposizione della questione nella conclusionale in appello poteva sanare la preclusione avveratasi con la mancata espressa articolazione di un motivo, essendo dato acquisito, alla luce della giurisprudenza ben anteriore al noto recente pronunziato delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 24883 del 2008), quello per il quale il rilievo officioso in sede d'appello del difetto di giurisdizione è precluso dalla formazione del giudicato interno cagionato dalla mancata formulazione di un motivo proposto, in via principale od incidentale, avverso la esplicita pronunzia al proposito adottata (ex multis e da ultimo vd. S.U. n. 9038 e n. 10828 del 2008). Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione di legge commessa nell'avere la Corte di merito mancato di individuare i riferimenti normativi per negare ingresso alla ipotesi della occupazione acquisitiva. La censura deve ritenersi inammissibile per carenza di pertinenza, posto che lo sviluppo argomentativo della decisione della Corte, se pur (come appresso si vedrà) sia errato, era comunque ben chiaro nel lustrazione delle ragioni per le quali si è ritenuto tempestivamente adottato il decreto di esproprio in virtù delle proroghe: ed infatti la Corte territoriale, aderendo all'indirizzo di questa Corte, all'epoca non ancora superato (Cass.n. 17709 del 2002), ebbe a ritenere avverata una proroga generalizzata e retroattiva della efficacia dei termini di occupazione d'urgenza tale da realizzare una saldatura tra i termini di occupazione iniziale e quelli sottoposti alle proroghe succedutesi dopo quella biennale di cui al D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, sì da far intervenire "tempestivamente", e cioè ad occupazione ancora in atto, il decreto di esproprio 25.10.2002. E tale chiaro sviluppo argomentativo viene ignorato nel motivo in disamina, il quale postula una pretesa "incomprensibilità" della ratio decidendi alla quale il ricorrente stesso non pare dare reale credito se è vero che, nel terzo e quarto motivo (appresso esaminati), rettamente denunzia l'errore viziante detta ratio decidendi.
Con il terzo motivo l'AC denunzia infatti la falsa applicazione del D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, esteso indebitamente e retroattivamente alle occupazioni non più in corso al di della sua entrata in vigore. Con il quarto motivo viene dall'AC contestata, perché in violazione dell'art. 42 Cost., e dell'art. 1, p. 1, della CEDU, la scelta di ritenere conforme a dette norme l'interpretazione retroattiva (ad accessione invertita già realizzata) dell'efficacia della proroga in discorso, in tal guisa determinandosi la vanificazione del diritto all'integrale ristoro del danno subito. Con il quinto motivo si ribadisce la censura alla data interpretazione, idonea a vanificare la evidenza del venir meno del verbale di concordamento e delle sue pattuizioni abdicative con la irreversibile trasformazione del fondo ben prima dell'intervento (inutiliter datum) del decreto di esproprio assunto a condizione di efficacia del verbale stesso.
I tre motivi appena sintetizzati, tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Si deve premettere che, incontestabile (ut supra) la giurisdizione del Giudice amministrativo sulle conseguenze della accertata ipotesi di occupazione acquisitiva del fondo, tanto non fa certamente ostacolo ad esaminare censure dirette a far venir meno i due presupposti della decisione negativa della Corte di merito limitatamente al diritto alla indennità di occupazione legittima, unico oggetto residuo della controversia. Tali presupposti, nella ricostruzione operata dal Giudice d'appello sono invero:
A) la resistenza "cronologica" dei tre verbali di concordamento (stipulati tra il 1983 ed il 1985 con riguardo alle varie particelle coinvolte nella procedura) in forza del permanere del presupposto della definizione convenzionale (l'ablazione della proprietà), resistenza dovuta al tempestivo sopravvenire del decreto di esproprio alla luce della sopra citata proroga retroattiva della occupazione;
B) la capacità - espressiva di lettera e volontà delle parti - dei verbali stessi di comprendere nei loro contenuti negoziali, e pertanto di coinvolgere nella definizione amichevole, anche la voce afferente l'indennità di occupazione legittima.
I tre motivi in disamina mirano, sotto diversi profili, a revocare in dubbio la predetta resistenza di cui al punto A (di contro i residui motivi appuntandosi sulla tenuta logica della questione sub B). I tre motivi sono fondati sotto i primi assorbenti profili e dal loro accoglimento discende la cassazione della sentenza impugnata. In primo luogo va rammentato che la proroga di cui al D.Lgs. n. 354, del 1999, art. 9, comma 2, ed ai successivi provvedimenti (proroga sol interpretata dal D.L. n. 300 del 2006, art. 3, comma 3 bis, conv. in L. n. 17 del 2007, e non incisa dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sent. 24 del 2009 della C.C. appresso esaminata) è stata da questa Corte, con indirizzo al quale il Collegio intende dare pieno seguito e che è stato assunto in discontinuità da quello richiamato dalla Corte di Napoli (Cass. n. 17709 del 2002), ritenuta inapplicabile le volte in cui lecita acquisizione del fondo, effetto della sua irreversibile trasformazione occorsa in tempo di illegittima occupazione, si sia già perfezionata (in tal senso le sentenze n. 3966 del 2004, n. 7544 del 2005 e S.U. n. 13358 del 2008). E tanto è evidentemente occorso nella specie, come accertato dal Tribunale ed inesattamente negato dalla Corte di merito, la quale ha obliterato il fatto che il fondo, occupato tra il 30.7.1981 ed il 16.2.1983, fosse stato medio tempore irreversibilmente trasformato sì che la fattispecie acquisitiva si era completata con il 18.11.1998 (data di cessazione dell'occupazione legittima, fatta segno alla ripetute proroghe delle norme speciali intervenute) ed ha applicato indebitamente ex tunc la proroga del 20.9.1999 e l'effetto (per quel che rileva in questa sede) convalidante dell'espropriazione. Dalla fondatezza delle censure discende l'evidenza dell'errore commesso dalla Corte di merito nel ritenere immune da effetti caducatori il verbale a cagione del tempestivo decreto di esproprio: detto decreto, si ripete, intervenne inutiliter per quel che occupa, essendosi l'irreversibile trasformazione già interamente consumata al tempo della prima serie di proroghe, sì che degli effetti della predetta inefficacia sull'accordo che quel decreto aveva assunto a causa dell'assetto negoziale la Corte non poteva non farsi carico.
In secondo luogo devesi anche rammentare che è stato il legislatore con il già ricordato D.L. n. 300 del 2006, art. 3, comma 3, prendendo atto della sopravvenuta giurisprudenza di questa Corte, a decidere di imporre a detti verbali di concordamento la conservazione di efficacia (preclusiva della discussione su voci e titoli comunque coinvolti) ".....indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione". Ma la Corte Costituzionale, con la già ricordata sentenza n. 24 del 2009, ha dichiarato tale previsione illegittima per contrasto con il canone della ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.: ha al proposito affermato la Corte delle leggi che la norma della quale veniva dal rimettente Tribunale di Napoli denunziata legittimità, avente chiaro carattere innovativo, invertiva la portata precettiva della norma preesistente, che comportava la indubitabile inefficacia dell'accordo in ipotesi di omessa (od intempestiva) emanazione del decreto di esproprio, disponendo che il consolidamento degli effetti del verbale ignorasse la vicenda della legittima espropriazione ed in tal modo irragionevolmente vanificando il legittimo affidamento del privato nella normale regolamentazione giuridica del rapporto.
In terzo luogo pare appena il caso di rammentare che la chiarissima portata demolitoria del dispositivo della decisione 24/2009 della Corte Costituzionale, trova antecedente logico giuridico insuperabile - da parte del Giudice chiamato alla interpretazione - nella parte motiva della decisione stessa, la quale, pur non costituendo elemento indispensabile per delineare i limiti della dichiarazione di illegittimità costituzionale, assai chiara nella sua portata di ablazione totale (vd. Cass. n. 23506 del 2004), è elemento centrale per ricostruire secundum constitutionem il quadro normativo residuato dopo la predetta ablazione, quadro dal quale scaturisce la conseguenza per la quale l'intero assetto negoziale determinante le indennità dovute dall'espropriante ed accettate, con rinunzia a maggiori pretese, dall'espropriato in sede di "concordamento" diviene inefficace con il venir meno della condizione concordemente assunta a presupposto dell'accordo, costituita dal tempestivo intervento del decreto di esproprio.
In quarto luogo, deve escludersi che possa predicarsi, come auspicato dai controricorrenti, una sorta di indifferenza della questione della spettanza della indennità di occupazione legittima rispetto alla sorte del verbale di concordamento dopo il dissolvimento, irreversibile, del suo presupposto esplicito (il decreto di esproprio): ed infatti, ed in tal guisa dovendosi integrare, alla luce della risolutiva pronunzia n. 24/2009 della Corte Costituzionale, quanto da questa Corte osservato con la sentenza hinc et inde richiamata, n. 9038 del 2008, non può predicarsi una sorta di autonoma capacità di resistenza del diritto all'indennità di occupazione legittima sol perché ex lege e comunque dovuta, qualsiasi esito assuma il procedimento espropriativo, dato che è proprio l'impugnata sentenza ad affermare che la pretesa attorea a detta indennità "autonoma" trovava ostacolo nel suo volontario coinvolgimento nell'assetto transattivo - abdicativo dei verbali. L'accordo, quindi, venuta meno per effetto della rimozione disposta dalla testè citata sentenza la norma che consolidava gli effetti del concordamento, non può che ritenersi totalmente inefficace, anche relativamente alla indennità di occupazione legittima che, come dianzi detto stante il consolidamento della declinatoria di giurisdizione sulla domanda afferente il risarcimento da accessione invertita, è l'unico oggetto residuo della contesa innanzi al G.O. Competerà al Giudice amministrativo, quindi, ove innanzi al medesimo sia portata la contestazione del quantum del danno da occupazione acquisitiva, conoscere degli effetti patrimoniali dei verbale in discorso e dei pagamenti in loro esecuzione effettuati. Sarà compito del Giudice ordinario ed in sede di rinvio, di contro, conoscere della domanda qui in disamina applicando il principio di diritto per il quale alla domanda proposta dal proprietario di un immobile irreversibilmente trasformato e diretta al pagamento della indennità per il periodo di legittima occupazione dello stesso immobile non può opporsi la pretesa rinunzia al suo pagamento contenuta in un verbale di concordamento delle indennità di espropriazione le volte in cui detto verbale sia divenuto, per la tardiva emissione del decreto di esproprio assunto a sua condizione, inefficace. Con il sesto motivo si censura, comunque, l'aver assegnato efficacia retroattiva al predetto concordamento il quale mai, pur venuto meno per effetto della sanatoria retroattiva ex D.Lgs. n. 354 del 1999, l'atto, avrebbe potuto coinvolgere l'indennità di occupazione. Con il settimo motivo viene denunziata la violazione dell'art. 1418 c.c., commessa mancando di considerare che la pattuizione in discorso era comunque nulla per effetto della inesistenza della proprietà (sottratta per accessione invertita) che veniva data per presupposta in sede di concordamento.
Con l'ottavo motivo si lamenta la indebita assenza, nella sentenza impugnata, di una attenta valutazione dell'animus rinunciandi, alla luce delle osservazioni del CTU, della inesistenza di dubbio alcuna sulla spettanza della stessa indennità, della incongrua eliminazione dal rilevante del criterio di cui all'art. 1370 c.c.. Con il nono motivo si lamenta la omessa valutazione della evidente nullità - all'uopo riproposta ex art. 1421 c.c., e art. 1469 quinquies c.c., n.3, delle eventuali trattative poste a base del concordamento e ritenute consentite (in violazione della circolare del Ministero), tanto da escludere la configurazione della clausola vessatoria. Tali motivi, da esaminarsi congiuntamente, dato che mirano a contestare sotto diversi profili la affermata autonoma esistenza della volontà abdicativa dell'indennità in disamina, presente nei tre verbali di concordamento, devono ritenersi interamente assorbiti nella affermazione di completa inefficacia dei verbali di concordamento stessi determinata dall'accoglimento dei motivi dianzi esaminati.
Nella propria impugnazione incidentale il Comune censura con un primo motivo l'omessa pronunzia da parte del Giudice d'appello sulla eccezione, formulata in comparsa in appello, afferente la formazione di giudicato sulla carenza di legittimazione passiva di esso Comune affermata dal primo Giudice e non gravata dall'AC; con un secondo motivo si censura l'avere la Corte mancato di dichiarare espressamente assorbite le impugnazioni incidentali condizionate proposte dagli appellati.
Il primo motivo appare certamente fondato posto che l'eccezione era stata formulata, che l'appellato Comune aveva interesse alla declaratoria anche quale ragione per riconoscere ad esso le spese della indebita vocatio in appello, che il ricorrente incidentale ha interesse alla pronunzia come aveva interesse all'accertamento della fondatezza della eccezione e che pertanto il Giudice d'appello avrebbe dovuto, ed il Giudice del rinvio oggi dovrà, cassata in parte qua la pronunzia, pronunziare sulla questione anche regolando le spese tra AC n.q. ed appellato Comune, del quale il primo Giudice aveva irrevocabilmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Il secondo motivo è di contro inammissibile per difetto di interesse, non avendo il Comune proposto appello incidentale autonomo ma solo un gravame incidentale condizionato e non avendo interesse alcuno a dolersi della corretta pronunzia di assorbimento al proposito adottata dalla Corte, essendo stato da quel Giudice rigettato quello principale.
Competerà, da ultimo, al Giudice del rinvio regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale proposto da AC IG n.q., dichiara inammissibile il secondo, accoglie terzo, quarto e quinto motivo;
dichiara assorbiti i motivi sesto, settimo, ottavo e nono;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Boscoreale e ne dichiara inammissibile il secondo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2009