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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/09/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
78-2/ 2025 r.g.p.u.
( RICORSO PER OMOLOGA ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE )
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati: dott.ssa Maria Azzurra Guerra - Presidente rel.
dott.ssa Diletta Calò - giudice dott. Antonio Lacatena - giudice nel procedimento unitario iscritto al n. 78-2/2025 introdotto da
[...]
Parte_1
( p.iva ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in
[...] P.IVA_1
Corato alla Via Giappone n. 27 per l'omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 D.Lgs n
14/2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 18.4.2025, l' ha chiesto Parte_2
l' omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi, ai sensi dell'artt. 57 e 63 CCII, con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.
Nello specifico i creditori aderenti agli accordi rappresentano la quasi totalità del ceto creditorio, superando la misura del 99%: i creditori aderenti sono titolari di un credito complessivo di €
1.202.970,39 a fronte di una debitoria complessiva di € 1.217.970,39 ( l'unico creditore non aderente
è il lavoratore , creditore della somma di € 15.000,00). Persona_1
In estrema sintesi gli accordi raggiunti con i creditori sono basati su un piano in continuità che prevede da un lato, la prosecuzione dell'attività in altro settore merceologico e il pagamento della debitoria pregressa mediante il prezzo della cessione ad altra società del ramo di azienda inerente i servizi di vigilanza privata e sicurezza operante nell'ambito della provincia BAT , per la restante parte, con i finanziamenti personali dei singoli soci e i ricavi derivanti dalla nuova attività. L'accordo proposto prevede: - il pagamento dei creditori prededucibili con finanziamenti in conto capitale da parte dei soci;
- pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 50% entro 10 anni;
- pagamento dei chirografari nella misura del 20% entro dieci anni, con declassamento dei finanziamento soci a chirografario.
Ciò premesso e precisato, si rileva che per procedere all'omologazione, il Tribunale deve anzitutto effettuare un controllo di legittimità, accertando la sussistenza del presupposto soggettivo e del presupposto oggettivo per accedere a tale strumento di regolazione della crisi, vale a dire la qualità di imprenditore, anche non commerciale, non "minore" ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. d) CCII;
la sussistenza di una situazione di crisi o insolvenza;
il raggiungimento della soglia di efficacia degli accordi del 60% dell'indebitamento complessivo;
il deposito della documentazione richiesta dagli artt. 39, commi 1 e 3, CCII;
la presenza della relazione redatta da un professionista indipendente ai sensi dell'art. 2, lett. o) CCII, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine previsto dall'art. 57, co. 3, CCII e, in presenza di transazione fiscale, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 57, co. 4 e 63 CCII).
La società ricorrente è indubbiamente qualificabile come imprenditore, Parte_3 regolarmente iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese, e non riveste la qualità di
"impresa minore", risultando superate le soglie previste dall'art. 2, lett. d), essendo a tal fine sufficiente evidenziare che l'attivo patrimoniale è ben superiore a € 300.000,00 e che l' indebitamento complessivo è superiore a € 500.000,00
Risulta sussistente anche la situazione di crisi come declinata dall'art. 2, lett. a) in termini di probabilità di insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi, e comunque di insolvenza di cui alla successiva lett.
b) (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni).
In particolare, la società ha rappresentato di essere stata fondata nel 1982 e di aver sempre operato nel settore della vigilanza e custodia di beni immobili e mobili e con servizio di scorta e trasporto valori.
L'azienda ha subito negli anni atti di concorrenza sleale da parte di altra società operante nel settore cui ha fatto seguito un evidente calo dell'attività e difficoltà di incasso di crediti da parte dei clienti. A seguito di tale situazione, la società è stata posta in liquidazione nel 2021, anno in cui è venuto a mancare l'amministratore storico, . Persona_2
A causa della grave crisi, acuita dalla pandemia, la società si è determinata a cedere il proprio core business alla , per mantenere i livelli occupazionali ed evitare il licenziamento dei Parte_4 dipendenti, nonché per poter anche affrontare l'importante contenzioso instaurato dagli ex lavoratori della società, conclusosi, in sede transattiva, con la cessione del fabbricato di proprietà della società.
Accertata la sussistenza del requisito oggettivo e soggettivo, va rilevato che la società istante ha assolto anche gli oneri di allegazione documentale. Nello specifico, ai sensi dell' art. 56 D.Lgs n.
14/2019, il piano deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria e deve indicare:
a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;
c) le strategie d'intervento;
d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;
e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;
g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
Il piano sottostante gli accordi oggetto della presente omologa contiene le descritte informazioni.
Quanto alle strategie di intervento e ai tempi necessari ad assicurare il riequilibrio il piano prevede il pagamento dei debiti mediante, da un lato, utilizzo del ricavato della cessione alla del Parte_5 ramo di azienda inerente i servizi di vigilanza privata e sicurezza operante nell'ambito della provincia
BAT , e dall'altro, con i finanziamenti personali dei singoli soci e i ricavi derivanti dalla nuova attività.
L'accordo proposto prevede: - il pagamento dei creditori prededucibili con finanziamenti in conto capitale da parte dei soci;
- pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 50% entro 10 anni;
- pagamento dei chirografari nella misura del 20% entro dieci anni.
Gli accordi ed il sottostante piano economico-finanziario sono corredati dall' attestazione rilasciata, in via definitiva in data 19.12.2024 dal dott. ., preceduta dal rilascio di Persona_3 specifiche attestazioni condizionate all'adesione dell'Erario, professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 lett. o) CCII in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano, nonché all'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine previsto dall'art. 57, co 3, CCII e, quanto ai crediti fiscali e previdenziali, alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.
La relazione del professionista ex art. 57, co. 4, CCII risulta formalmente corretta e, sulla base della diretta verifica della necessaria documentazione ha esaminato in dettaglio le voci componenti dell'attivo e del passivo, dando conto della metodica dell'analisi compiuta, dei riscontri operati e dei criteri di valutazione adottati. Nella relazione, il professionista evidenzia di non aver rilevato irregolarità nelle scritture contabili esaminate né criticità nella contabilizzazione dei crediti e dei debiti e nelle poste di bilancio. L' Attestatore ha formulato un giudizio favorevole in ordine alla fattibilità del piano e alla sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei all' accordo, tenuto conto peraltro dell'assoluta esiguità dei crediti di tale categoria, pari a € 15.000,00 e di adesioni pressoché totalitarie da parte dei creditori, risultando fondato sulla destinazione ai creditori dell'intero ricavato della cessione del ramo di azienda, dedotte le spese di procedura e di funzionamento prededucibili, stimate per l'arco temporale di durata di circa 10 anni.
L'Attestatore, su tali basi, ha ritenuto di non individuare punti critici che possano minare né all'origine, né nella fase esecutiva la fattibilità del piano.
Con riguardo al profilo della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, previa verifica dell'attivo potenzialmente ricavabile da eventuali azioni recuperatorie, revocatorie e risarcitorie l'Attestatore ha effettuato una simulazione degli esiti di una procedura di liquidazione giudiziale, al fine di rappresentare la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria, previa stima anche delle spese in prededuzione che maturerebbero in tale alternativa. Tale giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria è stato confermato anche dal Commissario
Giudiziale, dott. nella sua relazione del 12.9.2025. Persona_4
In merito al raggiungimento delle maggioranze prescritte, si rileva che la complessiva esposizione debitoria della società alla data del 18.4.2025 ammontava a € 1.217.970,39 a fronte di una debitoria complessiva di con la conseguenza che gli accordi di ristrutturazione conclusi con i creditori (titolari complessivamente di un credito di € 1.202.970,39) raggiungono il 99,9%, misura ben superiore a quella del 60% prevista dall'art. 57 CCII, come da prospetto dettagliato indicato dall' Attestatore e dal Commissario.
Nessun profilo di illegittimità risulta individuabile negli accordi e nel piano sottostante, così come, peraltro, evidenziato dallo stesso Commissario.
Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle Imprese, scaduto il 21/05/2025, nessuna opposizione è stata presentata dai creditori.
Quanto alle ulteriori verifiche di spettanza del Tribunale, si osserva che non è consentita una valutazione delle scelte di merito e di convenienza attraverso le quali il proponente abbia inteso perseguire il risanamento, a meno che queste scelte incidano sulla idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e, più in generale, a superare la situazione di crisi e di insolvenza, condizione che nel caso di specie non ricorre, stante anche l'assoluta esiguità del debito verso i creditori non aderenti e la presenza di liquidità idonea ad assicurarne il pagamento nei termini previsti.
Conclusivamente, constatata la propria competenza territoriale (avendo la società istante la propria sede a Corato), la mancanza di qualsiasi opposizione, la completezza e regolarità della documentazione, il coinvolgimento negli accordi di ristrutturazione di creditori rappresentanti ben oltre il 60% dell'esposizione debitoria complessiva, la logicità del piano presentato, la coerenza e persuasività della relazione redatta dal professionista attestatore, in particolare in ordine alle idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, questo Tribunale non può che procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da Parte_3
con i creditori e depositati presso il Registro delle Imprese di Bari ed iscritti in data
[...]
21.4.2025.
Nulla per le spese stante la natura del procedimento e l'assenza di qualsiasi opposizione.
P.Q.M.
Letti gli artt. 48, co. 4, 57 e 63 D.Lgs n. 14/2019 il Tribunale di Trani, in composizione collegiale omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da
[...]
, in persona del Parte_6 suo liquidatore, con sede in NO di IA ( p.iva ) con i seguenti creditori: P.IVA_1 rov.le di Bari;
Controparte_1
; CP_2
; Controparte_3
AVV. , CP_4
DOTT. Controparte_5
; Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8
; Controparte_9
Controparte_10
; CP_11
CP_12 accordi depositati per la pubblicazione sul registro delle imprese alla C.C.I.A.A. di Bari in data e iscritti in data in data 21.4. 2025.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 45 e 48, co. 5, CCII.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 16/09/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Azzurra Guerra