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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6795 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scafati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14889 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato nata in data [...] in [...] Parte_1 C.F._1 difensore avv. BORRELLI BIAGIO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato nata [...] in [...] Controparte_1
C.F._2
Difensore avv VASTARELLI ANTONIO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data 17/06/2022, la parte ricorrente chiedeva Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Napoli il 21/06/2000 (atto n. 57, P. II, Serie. A, sez. T, anno 2000), riferendo che
[...]
Per_ dall'unione tra i predetti sono nati il 30/01/2004, maggiorenne non economicamente autosufficiente e il 15/06/2010, minorenne. Per_2
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
1 - l'assegnazione della casa familiare;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico del resistente di € 450,00;
- un assegno divorzile in proprio favore di euro 300,00;
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna;
- l'assegnazione della casa familiare (alla ricorrente) ;
- la conferma del contributo al mantenimento dei figli a suo carico pari a 450,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie (anche in considerazione della rata mensile dei finanziamenti di € 250,00 contratti dal sig. per le esigenze familiari ovvero per la ristrutturazione CP_1 della residenza familiare e il pagamento di oneri condominiali straordinari per lavori di ristrutturazione dello stabile); solo in sede conclusionale chiedeva determinarsi i suo obblighi contributivi in 300,00€.
- nulla prevedersi in relazione alla corresponsione del mutuo ipotecario che rimarrà, pertanto, in capo ai contraenti pro quota come per legge;
- rigettare la richiesta di assegno divorzile in favore della moglie;
I coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale in data 12.12.22 , il quale confermava le condizioni della separazione.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, si pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva e si rimetteva la causa sul ruolo concedendo i termini ex art. 183.6 c.p.c.
Con ordinanza del 16.3.24, che il collegio condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata, si ammetteva parzialmente la prova orale di parte ricorrente ed il resistente era ammesso alla prova contraria.
All'udienza del 10.10.24 si escuteva (figlia dei coniugi e teste di parte ricorrente nonché Testimone_1
i testi di parte resistente (collega ed amico del resistente) (padre Testimone_2 Testimone_3 del resistente ).
All'udienza del 9.1.25 si escuteva testimone di parte ricorrente. Controparte_2
All'udienza cartolare del 20.3.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc.
Il Pm concludeva come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve pertanto
2 pronunciarsi esclusivamente in ordine alle determinazioni accessorie.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso
, richiesto da entrambe le parti e dal PM, sia conforme all'interesse del minore. Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata del minore ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, in considerazione della assenza di contrasti, si recepisce il calendario concordato dalle parti in separazione (dove veniva previsto per entrambi i figli e di seguito riportato) benchè risulti di fatto spesso derogato in ragione delle esigenze lavorative del resistente e della distanza tra le rispettive residenze.
genitori.
Il Collegio osserva inoltre di condividere l'operato del Giudice istruttore che ha reputato di non procedere all'ascolto del minore. La scelta dell'affido condiviso, del domicilio materno come luogo di residenza preferenziale, l'ampio regime di frequentazione del padre e l'assenza di contrasti sul punto, inducono infatti il Tribunale a ritenere, nel caso di specie, manifestamente superfluo l'ascolto del minore nella controversia che ha visto i genitori contrastare solo sugli aspetti economico/patrimoniali.
Quanto alle determinazioni economiche in favore dei figli si evidenzia che è pacifica e incontestata la non indipendenza economica della primogenita e che le parti concordavano in separazione, con negoziazione assistita, una contribuzione pari a 450 € mensili ovvero 225,00€ per ciascun figlio) (con
3 la rivalutazione Istat pari all'attualità 516 € ovvero 258 € per ciascun figlio).
In quella sede veniva altresì concordato il pagamento integrale da parte del resistente del mutuo gravante sulla casa familiare intestata alle parti, in deroga al regime civilistico ordinario, e non si può ignorare che, in quella sede, la rata del mutuo - diretta a garantire la disponibilità della casa familiare ai figli, oltre che diretta a produrre un personale incremento patrimoniale in relazione ad immobile in comproprietà tra le parti - anche a non ritenerla integralmente voce contributiva di mantenimento
(vedi in questo senso ex plurimis Cassazione 20139/2013),aveva però almeno in parte tale valenza. Per_ Ciò posto, mentre in riferimento alla maggiorenne il Tribunale deve prevedere un contributo al mantenimento nei limiti della domanda attorea (ovvero di 225,00€) , quanto al minore il Collegio, esercitando i suoi poteri ufficiosi - in ragione del tempo trascorso e delle esigenze in crescita, della rivalutazione monetaria, e delle ragioni sopra espresse - reputa di riconoscere in favore del figlio minorenne una contribuzione al mantenimento di trecento euro mensili.
Si conferma altresì la contribuzione alle spese straordinarie dei figli. In ordine a queste ultime, che andranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, il Collegio rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie. Per_ In ragione della domiciliazione privilegiata materna del minore e della convivenza di con la madre va confermata l'assegnazione della casa familiare ove si è pacificamente svolta la vita familiare. Invero il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 337 sexies civ. (introdotto dal D.lvo
154/13) sanciscono che l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti;
tale "ratio" protettiva tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti ovvero l'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (vedi Cass 3030/2006 6979/2007 4555 /2012 21334/13
18440/2013 24254/18 23473/20).
Ovviamente nulla si dispone, in questa sede, in relazione al mutuo che rimane soggetto alla disciplina civilistica ordinaria così come in relazione ai finanziamenti (che non rappresentano un elemento di novità in quanto già in separazione le parti concordavano che i tre finanziamenti Agos/findomestic e varie rimanevano a carico del Proietto).
A ciò si aggiunga che il Proietto aveva concordato le condizioni della separazione in data 25.11.20,
4 ovvero in data successiva alla stipula del contratto di locazione (10/11/20), stipulato con ogni evidenza nella consapevolezza degli assumendi obblighi contributivi conseguenti alla separazione e pertanto neanche tale voce di spesa rappresenta elemento di novità rispetto alla separazione.
Quanto alla istanza di assegno divorzile si premette che sono stati escussi due testi di parte ricorrente e due testi di parte resistente. Per_ In ordine all'assunzione della testimonianza resa dalla primogenita maggiorenne non economicamente indipendente , si osserva che si deve distinguere tra incapacità a testimoniare del terzo e inattendibilità della testimonianza: la prima attiene alla sussistenza, in capo al terzo, di un interesse atto a renderlo "potenzialmente" parte;
la seconda riguarda, invece, la veridicità della testimonianza che deve essere liberamente valutata dal giudice, mediante il ricorso a parametri soggettivi e oggettivi.
La testimonianza resa dal teste incapace determina un'ipotesi di nullità relativa, disciplinata dal secondo comma dell'art. 157 del c.p.c., sanabile se non viene fatta valere dal soggetto interessato.
Si tratta di nullità relativa, in quanto stabilita dalla legge a tutela degli interessi delle parti e non per motivi di ordine pubblico tal che, da giurisprudenza consolidata, la sanatoria della nullità, riconosciuta per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 246 e 157 comma 2 c.p.c., si realizza nel momento in cui la parte decade dalla facoltà di eccepire l'incapacità del teste e risponde ad un principio di ordine pubblico di celerità del processo, non potendo gli atti essere passibili di caducazione per un periodo di tempo illimitato.
Invero L'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova.
Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell' art. 157 c.p.c. , l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo
l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione. Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 6 aprile
2023, n. 9456).
5 Ciò posto correttamente il GI, attesa la non rilevabilità d'ufficio della incapacità del teste di parte ricorrente e la mancata eccezione della parte resistente, escuteva la teste. Testimone_1
Passando al merito si osserva che, alla luce disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970,
n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il Tribunale è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza - all'atto della decisione - dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali;
l'assegno divorzile, presupponendo infatti lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ.
Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del
5.05.2011).
Il Collegio doverosamente rileva, altresì, (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi
(art. 2, 3 e 29 Cost.). e che è necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
L'assegno divorzile deve infatti certamente, compensare l'investimento compiuto nel progetto matrimoniale e perequare, in via peraltro del tutto tendenziale, i disagi economici che… sono nati dal divorzio» Cfr. Trib. Civitavecchia 14 settembre
2018, in Foro it. 2018, I, 3724 ss.
Tanto premesso alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1vdicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione si ritiene di rigettare la domanda atteso che la , (sollecita nel depositare copiosa allegazione in ordine alla propria doverosa Pt_1 attivazione per trovare una occupazione e nell'offrire prova testimoniale delle proprie rinunce) benchè espressamente onerata (giusto decreto di fissazione del 28.6.22 e ordinanza collegiale del
22.7.23) nulla ha prodotto in ordine alla propria condizione economico-patrimoniale (dichiarazione dei redditi, isee, certificazione negativa dell'agenzia dell'entrate….), al fine di consentire al Collegio
6 una valutazione comparativa e di rilevare la effettiva sussistenza di un divario rilevante, sensibile e significativo;
tale deposito era oltremodo doveroso anche alla luce delle contestazioni del resistente che lamentava la poca trasparenza della (fra l'altro anche in relazione alla taciuta pregressa Pt_1 percezione del RDC vedi pec inps depositata dal resistente il 13.11.23); il mancato deposito della documentazione reddituale dell'istante impedisce di verificare l'esistenza del diritto in astratto ovvero l'inadeguatezza dei mezzi nella disponibilità della ricorrente.
In estrema sintesi il Collegio ritiene che la violazione da parte della ricorrente dell'onere di trasparenza (che impone a ciascuna delle parti di comunicare, sin dall'inizio del procedimento, ogni notizia utile a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale) ovvero la mancata prova, da parte della ricorrente, della mancanza di mezzi adeguati e di un divario rilevante, sensibile e significativo rispetto alle entrate del marito (anche a ritenere queste ultime maggiori in ragione dello svolgimento di lavoro extra che non appare oggettivamente impedito dal referto in atti e che con ogni evidenza induceva il Proietto a concordare in separazione gli impegni contributivi sopra riportati) impone il rigetto della domanda.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per compensare le spese in ragione della reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede: dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in NAPOLI in data 21/06/2000 (atto n. 57, P. II, Serie. A, sez. T, Controparte_1 anno 2000) pronunciata giusta sentenza pubblicata in data 22.7.23 sia regolata dalle seguenti condizioni;
a) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre a cui assegna la casa familiare e disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione.
b) determina in euro 225,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento della figlia Per_ maggiorenne e non economicamnete indipendente ed in € 300,00 il contributo per il mantenimento di minorenne disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 Per_2 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
c) compensa le spese.
d) rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 20.6.25
7 il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti
8
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scafati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14889 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato nata in data [...] in [...] Parte_1 C.F._1 difensore avv. BORRELLI BIAGIO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato nata [...] in [...] Controparte_1
C.F._2
Difensore avv VASTARELLI ANTONIO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data 17/06/2022, la parte ricorrente chiedeva Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Napoli il 21/06/2000 (atto n. 57, P. II, Serie. A, sez. T, anno 2000), riferendo che
[...]
Per_ dall'unione tra i predetti sono nati il 30/01/2004, maggiorenne non economicamente autosufficiente e il 15/06/2010, minorenne. Per_2
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
1 - l'assegnazione della casa familiare;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico del resistente di € 450,00;
- un assegno divorzile in proprio favore di euro 300,00;
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna;
- l'assegnazione della casa familiare (alla ricorrente) ;
- la conferma del contributo al mantenimento dei figli a suo carico pari a 450,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie (anche in considerazione della rata mensile dei finanziamenti di € 250,00 contratti dal sig. per le esigenze familiari ovvero per la ristrutturazione CP_1 della residenza familiare e il pagamento di oneri condominiali straordinari per lavori di ristrutturazione dello stabile); solo in sede conclusionale chiedeva determinarsi i suo obblighi contributivi in 300,00€.
- nulla prevedersi in relazione alla corresponsione del mutuo ipotecario che rimarrà, pertanto, in capo ai contraenti pro quota come per legge;
- rigettare la richiesta di assegno divorzile in favore della moglie;
I coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale in data 12.12.22 , il quale confermava le condizioni della separazione.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, si pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva e si rimetteva la causa sul ruolo concedendo i termini ex art. 183.6 c.p.c.
Con ordinanza del 16.3.24, che il collegio condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata, si ammetteva parzialmente la prova orale di parte ricorrente ed il resistente era ammesso alla prova contraria.
All'udienza del 10.10.24 si escuteva (figlia dei coniugi e teste di parte ricorrente nonché Testimone_1
i testi di parte resistente (collega ed amico del resistente) (padre Testimone_2 Testimone_3 del resistente ).
All'udienza del 9.1.25 si escuteva testimone di parte ricorrente. Controparte_2
All'udienza cartolare del 20.3.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc.
Il Pm concludeva come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve pertanto
2 pronunciarsi esclusivamente in ordine alle determinazioni accessorie.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso
, richiesto da entrambe le parti e dal PM, sia conforme all'interesse del minore. Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata del minore ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, in considerazione della assenza di contrasti, si recepisce il calendario concordato dalle parti in separazione (dove veniva previsto per entrambi i figli e di seguito riportato) benchè risulti di fatto spesso derogato in ragione delle esigenze lavorative del resistente e della distanza tra le rispettive residenze.
genitori.
Il Collegio osserva inoltre di condividere l'operato del Giudice istruttore che ha reputato di non procedere all'ascolto del minore. La scelta dell'affido condiviso, del domicilio materno come luogo di residenza preferenziale, l'ampio regime di frequentazione del padre e l'assenza di contrasti sul punto, inducono infatti il Tribunale a ritenere, nel caso di specie, manifestamente superfluo l'ascolto del minore nella controversia che ha visto i genitori contrastare solo sugli aspetti economico/patrimoniali.
Quanto alle determinazioni economiche in favore dei figli si evidenzia che è pacifica e incontestata la non indipendenza economica della primogenita e che le parti concordavano in separazione, con negoziazione assistita, una contribuzione pari a 450 € mensili ovvero 225,00€ per ciascun figlio) (con
3 la rivalutazione Istat pari all'attualità 516 € ovvero 258 € per ciascun figlio).
In quella sede veniva altresì concordato il pagamento integrale da parte del resistente del mutuo gravante sulla casa familiare intestata alle parti, in deroga al regime civilistico ordinario, e non si può ignorare che, in quella sede, la rata del mutuo - diretta a garantire la disponibilità della casa familiare ai figli, oltre che diretta a produrre un personale incremento patrimoniale in relazione ad immobile in comproprietà tra le parti - anche a non ritenerla integralmente voce contributiva di mantenimento
(vedi in questo senso ex plurimis Cassazione 20139/2013),aveva però almeno in parte tale valenza. Per_ Ciò posto, mentre in riferimento alla maggiorenne il Tribunale deve prevedere un contributo al mantenimento nei limiti della domanda attorea (ovvero di 225,00€) , quanto al minore il Collegio, esercitando i suoi poteri ufficiosi - in ragione del tempo trascorso e delle esigenze in crescita, della rivalutazione monetaria, e delle ragioni sopra espresse - reputa di riconoscere in favore del figlio minorenne una contribuzione al mantenimento di trecento euro mensili.
Si conferma altresì la contribuzione alle spese straordinarie dei figli. In ordine a queste ultime, che andranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, il Collegio rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie. Per_ In ragione della domiciliazione privilegiata materna del minore e della convivenza di con la madre va confermata l'assegnazione della casa familiare ove si è pacificamente svolta la vita familiare. Invero il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 337 sexies civ. (introdotto dal D.lvo
154/13) sanciscono che l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti;
tale "ratio" protettiva tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti ovvero l'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (vedi Cass 3030/2006 6979/2007 4555 /2012 21334/13
18440/2013 24254/18 23473/20).
Ovviamente nulla si dispone, in questa sede, in relazione al mutuo che rimane soggetto alla disciplina civilistica ordinaria così come in relazione ai finanziamenti (che non rappresentano un elemento di novità in quanto già in separazione le parti concordavano che i tre finanziamenti Agos/findomestic e varie rimanevano a carico del Proietto).
A ciò si aggiunga che il Proietto aveva concordato le condizioni della separazione in data 25.11.20,
4 ovvero in data successiva alla stipula del contratto di locazione (10/11/20), stipulato con ogni evidenza nella consapevolezza degli assumendi obblighi contributivi conseguenti alla separazione e pertanto neanche tale voce di spesa rappresenta elemento di novità rispetto alla separazione.
Quanto alla istanza di assegno divorzile si premette che sono stati escussi due testi di parte ricorrente e due testi di parte resistente. Per_ In ordine all'assunzione della testimonianza resa dalla primogenita maggiorenne non economicamente indipendente , si osserva che si deve distinguere tra incapacità a testimoniare del terzo e inattendibilità della testimonianza: la prima attiene alla sussistenza, in capo al terzo, di un interesse atto a renderlo "potenzialmente" parte;
la seconda riguarda, invece, la veridicità della testimonianza che deve essere liberamente valutata dal giudice, mediante il ricorso a parametri soggettivi e oggettivi.
La testimonianza resa dal teste incapace determina un'ipotesi di nullità relativa, disciplinata dal secondo comma dell'art. 157 del c.p.c., sanabile se non viene fatta valere dal soggetto interessato.
Si tratta di nullità relativa, in quanto stabilita dalla legge a tutela degli interessi delle parti e non per motivi di ordine pubblico tal che, da giurisprudenza consolidata, la sanatoria della nullità, riconosciuta per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 246 e 157 comma 2 c.p.c., si realizza nel momento in cui la parte decade dalla facoltà di eccepire l'incapacità del teste e risponde ad un principio di ordine pubblico di celerità del processo, non potendo gli atti essere passibili di caducazione per un periodo di tempo illimitato.
Invero L'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova.
Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell' art. 157 c.p.c. , l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo
l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione. Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 6 aprile
2023, n. 9456).
5 Ciò posto correttamente il GI, attesa la non rilevabilità d'ufficio della incapacità del teste di parte ricorrente e la mancata eccezione della parte resistente, escuteva la teste. Testimone_1
Passando al merito si osserva che, alla luce disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970,
n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il Tribunale è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza - all'atto della decisione - dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali;
l'assegno divorzile, presupponendo infatti lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ.
Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del
5.05.2011).
Il Collegio doverosamente rileva, altresì, (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi
(art. 2, 3 e 29 Cost.). e che è necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
L'assegno divorzile deve infatti certamente, compensare l'investimento compiuto nel progetto matrimoniale e perequare, in via peraltro del tutto tendenziale, i disagi economici che… sono nati dal divorzio» Cfr. Trib. Civitavecchia 14 settembre
2018, in Foro it. 2018, I, 3724 ss.
Tanto premesso alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1vdicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione si ritiene di rigettare la domanda atteso che la , (sollecita nel depositare copiosa allegazione in ordine alla propria doverosa Pt_1 attivazione per trovare una occupazione e nell'offrire prova testimoniale delle proprie rinunce) benchè espressamente onerata (giusto decreto di fissazione del 28.6.22 e ordinanza collegiale del
22.7.23) nulla ha prodotto in ordine alla propria condizione economico-patrimoniale (dichiarazione dei redditi, isee, certificazione negativa dell'agenzia dell'entrate….), al fine di consentire al Collegio
6 una valutazione comparativa e di rilevare la effettiva sussistenza di un divario rilevante, sensibile e significativo;
tale deposito era oltremodo doveroso anche alla luce delle contestazioni del resistente che lamentava la poca trasparenza della (fra l'altro anche in relazione alla taciuta pregressa Pt_1 percezione del RDC vedi pec inps depositata dal resistente il 13.11.23); il mancato deposito della documentazione reddituale dell'istante impedisce di verificare l'esistenza del diritto in astratto ovvero l'inadeguatezza dei mezzi nella disponibilità della ricorrente.
In estrema sintesi il Collegio ritiene che la violazione da parte della ricorrente dell'onere di trasparenza (che impone a ciascuna delle parti di comunicare, sin dall'inizio del procedimento, ogni notizia utile a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale) ovvero la mancata prova, da parte della ricorrente, della mancanza di mezzi adeguati e di un divario rilevante, sensibile e significativo rispetto alle entrate del marito (anche a ritenere queste ultime maggiori in ragione dello svolgimento di lavoro extra che non appare oggettivamente impedito dal referto in atti e che con ogni evidenza induceva il Proietto a concordare in separazione gli impegni contributivi sopra riportati) impone il rigetto della domanda.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per compensare le spese in ragione della reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede: dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in NAPOLI in data 21/06/2000 (atto n. 57, P. II, Serie. A, sez. T, Controparte_1 anno 2000) pronunciata giusta sentenza pubblicata in data 22.7.23 sia regolata dalle seguenti condizioni;
a) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre a cui assegna la casa familiare e disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione.
b) determina in euro 225,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento della figlia Per_ maggiorenne e non economicamnete indipendente ed in € 300,00 il contributo per il mantenimento di minorenne disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 Per_2 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
c) compensa le spese.
d) rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 20.6.25
7 il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti
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