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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/10/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 397 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.04.1975, elettivamente domiciliata in Paola (Cs) al Corso Roma n. 3 presso lo studio dell'avv.
ET NI, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 14.04.2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in RO (Cs) alla via Luigi de Seta n. 8 presso lo studio dell'avv. Bruno Vincenzo, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.06.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cumulo di domande di separazione personale di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 14.04.2025, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale dal coniuge , stante il matrimonio con lui contratto in Paola il 28.06.2001 CP_1
(trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 56, parte II, serie A, anno 2001), Per in costanza del quale sono nati due figli, il 9.11.2003 ed il 3.07.2005, Persona_1 entrambi maggiorenni. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al SI. (nato a [...] il [...]) per violazione degli obblighi di fedeltà, CP_1 di collaborazione, di coabitazione, di mantenimento e di assistenza morale e materiale e stabilire quanto segue: 1) assegnare alla ricorrente, SI.ra , in quanto Parte_1 rispondente all'interesse della prole, la casa coniugale, sita in Paola (CS), alla Via San NI n
5, comprensiva di tutti gli arredi e corredi, ponendo le spese di gestione a carico del SI. CP_1 Per;
2) disporre che i figli, ed , entrambi maggiorenni non economicamente
[...] Per_1 autosufficienti e privi di redditi propri, continuino a vivere con la madre, SI.ra Parte_1
, nella casa coniugale;
3) porre a carico del padre, SI. , il mantenimento
[...] CP_1 di entrambi i figli fino a che gli stessi non raggiungano un'autosufficienza economica, oltrechè un contributo per il mantenimento in favore della SI.ra , da quantificarsi Parte_1 nella somma complessiva di € 2.500,00= (duemilacinquecento/00) mensili, di cui € 1.000,00= per il coniuge, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese corrente, tramite accredito bancario su c/c intestato alla ricorrente;
4) porre le spese straordinarie (spese mediche non riconosciute dal servizio sanitario nonché tutte le visite mediche e specialistiche, ricreative, universitarie, vestiario e di altra specie), rispettivamente, nella misura del 70% a carico del SI. e restante 30% a carico CP_1 della SI.ra . Con contestuale condanna del SI. al Parte_1 CP_1 risarcimento del danno subito dalla ricorrente sia sotto il profilo di danno morale che sotto il profilo di danno esistenziale e di danno biologico in una somma che equitativamente anche ex art. 1226 cc viene indicata in € 150.000.00= (centocinquantamila/00) o, comunque, in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Con ulteriore condanna del SI. CP_1 alla corresponsione in favore della ricorrente della somma complessiva di € 150.00,00=
(centocinquantamila/00), ovvero €. 2.800,00= mensili x 5 anni, o, comunque, in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento del coniuge e dei figli, dovuto e non corrisposto negli anni correnti dal 2020 al 2024, oltre successivi ratei mensili maturati nell'anno 2025 e sino al soddisfo, ordinando SI. CP_1 di provvedervi nei termini di legge o nei termini che riterrà l'Adito Tribunale”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 17.04.2025.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
13.06.2025. Lo stesso, impugnando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, tra l'altro, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'attrice, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Dichiarare e disporre la separazione personale dei coniugi e , con autorizzazione a vivere separati, con CP_1 Parte_1 domanda, che sin d'ora si propone, affinché all'udienza di comparizione delle parti, fissata ex art. 473 bis.22 cpc, la causa venga trattenuta in decisione sulla sola domanda di separazione, disponendo la continuazione del procedimento sulle ulteriori domande;
b) Dichiarare inammissibili e, comunque, respingere tutte le ulteriori e diverse domande avversarie e, segnatamente, la domanda di addebito della separazione al marito, la domanda diretta al riconoscimento di un assegno di mantenimento alla sig.ra e/o per i figli ormai Pt_1 maggiorenni e autosufficienti, anche a titolo di arretrati, nonché la domanda di risarcimento dei danni, di qualsivoglia natura, che la ricorrente medesima sostiene di aver subito, siccome tutte infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale c) Accertare e dichiarare, per tutti i sopra esposti motivi, che la separazione è addebitabile alla sig.ra , che con le sue Parte_1 condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio vi ha dato causa esclusiva, così regolamentando i rapporti tra le parti, come domandato dal resistente in parte motiva, compresa la assegnazione e restituzione, in suo favore, della casa coniugale;
d) Accertare e dichiarare l'obbligo della SI.ra a contribuire, nella misura del 50%, a tutte le spese sostenute Pt_1 dal SI. per aver messo a disposizione dei figli due autovetture, per aver CP_1 provveduto in via esclusiva all'acquisto di un immobile alla figlia , per aver Parte_2 corrisposto le somme dovute a titolo di tasse universitarie necessarie per l'istruzione della figlia
, e per tutte le altre spese suddescritte, conseguentemente, e) condannare la ricorrente al Per_1 pagamento, in favore del resistente, dell'intero ammontare dovuto per le spese sostenute solo dal resistente medesimo in favore dei figli, per una somma pari al 50% del totale esborsato dal
, o per quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia;
f) Rimettere la causa CP_1 al Giudice relatore, affinché fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia la separazione personale tra i coniugi, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 28 giugno 2001 e trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Paola (CS) al numero n. 56, parte II, serie A, dell'anno 2001, alle medesime condizioni richieste dal SI.
per la separazione, con ogni consequenziale pronuncia. In ogni caso, con vittoria CP_1 di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Fissata l'udienza del 14.07.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore ed ammesse le prove da esse richieste (nei limiti di quanto indicato nell'ordinanza del 4.08.2025), all'udienza del 13.10.2025, la causa è stata rimessa in decisione ai fini della pronuncia sullo status relativamente alla domanda di separazione personale dei coniugi.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 [...]
. CP_1
La causa va rimessa sul ruolo per il prosieguo, occorrendo approfondimenti istruttori con riguardo alle altre questioni oggetto del contendere, oltre che in ragione della proposizione da parte del convenuto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. anche della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 397/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il Parte_1 CP_1 matrimonio tra loro contratto in Paola il 28.06.2001 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 56, parte II, serie A, anno 2001);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola per quanto di sua competenza;
- spese al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Simona Scovotto.
Così deciso in Paola il 14/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo