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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, AR IA, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR IA ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1281/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nato a Philadelphia (USA) l'[...], in [...] e nella qualità di Controparte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
, nato a [...] il [...]; Persona_1
, nato a [...] il [...]; CP_2 nato a [...] il [...]; Controparte_3
pagina 1 di 6 con il patrocinio dell'avv. Antonino Rossi del foro di Piacenza, ed elettivamente domiciliati in
Piacenza, Via Pantalini n. 7
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_4 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29.07.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_4 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_4 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, di cittadinanza statunitense, deducevano:
- di essere discendenti in linea diretta del cittadino italiano nato il CP_2
23.02.1952 nel Comune di Longano (IS); costui in data 24.02.1973 sposava
[...]
e successivamente entrambi si trasferivano negli Stati Uniti D'America; Persona_2 dalla loro unione nasceva, l'11.12.1973, il ricorrente dall'unione Controparte_1 matrimoniale di quest'ultimo con in data 24.08.2000, nascevano i CP_5 ricorrenti il 16.02.2004, il 29.08.2006, e CP_2 Controparte_3
, il 21.09.2009; Persona_1
- che l'avo si era naturalizzato statunitense solo l'1.05.1980, quindi CP_2 dopo la nascita del figlio e pertanto, aveva legittimamente Controparte_1 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ovvero ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912 a tutta la sua linea di discendenza;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria a causa del noto stato di stallo amministrativo in cui versano i competenti Consolati italiani all'estero, e in particolare il Consolato Generale d'Italia a Philadelphia negli Stati Uniti D'America, con impossibilità per i ricorrenti di inoltrare l'istanza tramite il sistema informatico
“Prenot@mi”. pagina 2 di 6 I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana e, per l'effetto, di ordinare al e all'Ufficiale dello Controparte_4 stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri dello stato civile.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_4 quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo. Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr.
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - il cittadino italiano , nato il [...] CP_2 nel Comune di Longano (IS).
Costui contraeva matrimonio con trasferendosi poi entrambi negli Stati Persona_2
Uniti D'America; dalla loro unione nasceva l'11.12.1973 suo figlio , dando Controparte_1 inizio alla linea di discendenza degli odierni ricorrenti.
4. In primo luogo, riguardo alla questione della naturalizzazione dell'avo e CP_2 dei suoi discendenti diretti, va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso.
A tal proposito, è bene ricordare che l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - è possibile rinunciare alla propria cittadinanza è quella di compiere un atto consapevole e volontario in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”), non potendosi dedurre la naturalizzazione di un soggetto a partire da fatti negativi quali, ad esempio, l'imposizione della cittadinanza nel
Paese di residenza, l'omessa dichiarazione negativa o la mancata rinuncia formale resa dinanzi al Comune o presso il Console della nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della Suprema Corte a Sezioni Unite nn. 25317 e 25318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58-A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie, deve constatarsi che, in effetti, l'ascendente si è volontariamente naturalizzato statunitense nel 1980, ma, atteso che tal CP_2 naturalizzazione è avvenuta dopo la nascita del figlio, ciò non gli ha impedito di trasmettere la sua cittadinanza italiana alla propria linea di discendenza.
5. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
CP_2 Controparte_1
- da a e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
.
[...]
pagina 4 di 6 Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo . CP_2
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo al figlio e da costui ai CP_2 Controparte_1 suoi discendenti, atteso che tali passaggi si sono registrati tutti da parte di padre.
Accertato allora che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
6. In ultimo si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto di aver provato a presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato Generale
d'Italia a Philadelphia negli Stati Uniti D'America tramite il preposto sistema online;
tentativi questi che, però, sono risultati vani per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versa, ormai da anni, detta Rappresentanza diplomatica all'estero e che rende del tutto incerte le tempistiche secondo le quali potrebbe avvenire la loro convocazione.
Simili coordinate temporali - visto che le Amministrazioni statali, tra le quali rientrano i
Consolati generali all'estero, sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi
- si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
7. Deve quindi essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_4
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
7. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del pagina 5 di 6 19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_4 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1281/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 6.11.2025
Il Giudice
AR IA
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, AR IA, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR IA ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1281/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da:
, nato a Philadelphia (USA) l'[...], in [...] e nella qualità di Controparte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
, nato a [...] il [...]; Persona_1
, nato a [...] il [...]; CP_2 nato a [...] il [...]; Controparte_3
pagina 1 di 6 con il patrocinio dell'avv. Antonino Rossi del foro di Piacenza, ed elettivamente domiciliati in
Piacenza, Via Pantalini n. 7
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_4 P.IVA_1 ope legis in Campobasso, alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29.07.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_4 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_4 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, di cittadinanza statunitense, deducevano:
- di essere discendenti in linea diretta del cittadino italiano nato il CP_2
23.02.1952 nel Comune di Longano (IS); costui in data 24.02.1973 sposava
[...]
e successivamente entrambi si trasferivano negli Stati Uniti D'America; Persona_2 dalla loro unione nasceva, l'11.12.1973, il ricorrente dall'unione Controparte_1 matrimoniale di quest'ultimo con in data 24.08.2000, nascevano i CP_5 ricorrenti il 16.02.2004, il 29.08.2006, e CP_2 Controparte_3
, il 21.09.2009; Persona_1
- che l'avo si era naturalizzato statunitense solo l'1.05.1980, quindi CP_2 dopo la nascita del figlio e pertanto, aveva legittimamente Controparte_1 trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ovvero ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912 a tutta la sua linea di discendenza;
- di aver deciso di richiedere il riconoscimento all'autorità giudiziaria a causa del noto stato di stallo amministrativo in cui versano i competenti Consolati italiani all'estero, e in particolare il Consolato Generale d'Italia a Philadelphia negli Stati Uniti D'America, con impossibilità per i ricorrenti di inoltrare l'istanza tramite il sistema informatico
“Prenot@mi”. pagina 2 di 6 I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana e, per l'effetto, di ordinare al e all'Ufficiale dello Controparte_4 stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri dello stato civile.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_4 quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda in oggetto deve essere accolta poiché fondata, come sarà più diffusamente precisato nel prosieguo. Pur risultando i ricorrenti già titolari di altra cittadinanza, il ricorso è stato introdotto anteriormente al 27.03.2025, data spartiacque individuata dal legislatore quale limite temporale per l'operatività delle nuove restrizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Trova, pertanto, applicazione la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 24 maggio 2025, n. 74, che ha inserito l'art. 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione stabilisce che è
“considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni (…) b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Nel caso di specie, essendo il ricorso stato tempestivamente proposto entro il termine di salvaguardia, deve trovare applicazione la normativa previgente - ossia l'assetto delineato dalla legge n. 91/1992 anteriormente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 36/2025 - con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr.
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - il cittadino italiano , nato il [...] CP_2 nel Comune di Longano (IS).
Costui contraeva matrimonio con trasferendosi poi entrambi negli Stati Persona_2
Uniti D'America; dalla loro unione nasceva l'11.12.1973 suo figlio , dando Controparte_1 inizio alla linea di discendenza degli odierni ricorrenti.
4. In primo luogo, riguardo alla questione della naturalizzazione dell'avo e CP_2 dei suoi discendenti diretti, va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso.
A tal proposito, è bene ricordare che l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - è possibile rinunciare alla propria cittadinanza è quella di compiere un atto consapevole e volontario in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera”), non potendosi dedurre la naturalizzazione di un soggetto a partire da fatti negativi quali, ad esempio, l'imposizione della cittadinanza nel
Paese di residenza, l'omessa dichiarazione negativa o la mancata rinuncia formale resa dinanzi al Comune o presso il Console della nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della Suprema Corte a Sezioni Unite nn. 25317 e 25318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58-A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie, deve constatarsi che, in effetti, l'ascendente si è volontariamente naturalizzato statunitense nel 1980, ma, atteso che tal CP_2 naturalizzazione è avvenuta dopo la nascita del figlio, ciò non gli ha impedito di trasmettere la sua cittadinanza italiana alla propria linea di discendenza.
5. Data la conservazione da parte dell'avo della cittadinanza italiana, costui l'ha potuta quindi legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
CP_2 Controparte_1
- da a e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
.
[...]
pagina 4 di 6 Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la linea di discendenza e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana sino a risalire all'avo . CP_2
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo al figlio e da costui ai CP_2 Controparte_1 suoi discendenti, atteso che tali passaggi si sono registrati tutti da parte di padre.
Accertato allora che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
6. In ultimo si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto di aver provato a presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato Generale
d'Italia a Philadelphia negli Stati Uniti D'America tramite il preposto sistema online;
tentativi questi che, però, sono risultati vani per via del noto stato di stallo amministrativo in cui versa, ormai da anni, detta Rappresentanza diplomatica all'estero e che rende del tutto incerte le tempistiche secondo le quali potrebbe avvenire la loro convocazione.
Simili coordinate temporali - visto che le Amministrazioni statali, tra le quali rientrano i
Consolati generali all'estero, sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi
- si sostanziano, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
7. Deve quindi essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_4
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
7. Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del pagina 5 di 6 19.04.2018, valutata la natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento Controparte_4 una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1281/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 6.11.2025
Il Giudice
AR IA
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