Decreto cautelare 5 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 28 ottobre 2025
Parere definitivo 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 05/03/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00826/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00940/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2025, proposto dalla
società Cantieri Mulas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Damonte e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Cagliari, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma,
previa sospensione dell’efficacia e previe misure cautelari monocratiche,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, n. 51/2025 del 29 gennaio 2025, resa tra le parti, con cui, previa riunione, sono stati respinti i ricorsi RR.GG. n. 409/2023 e n. 694/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’istanza di misure cautelari monocratiche e il decreto presidenziale n. 471/2025 del 5 febbraio 2025, recante accoglimento della stessa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dalla società appellante;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Cagliari;
Vista la memoria depositata dalla difesa erariale;
Viste l’ulteriore memoria e la documentazione fotografica depositate dall’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 98 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Pietro De RA e uditi per le parti l’avv. Roberto Damonte e l’Avvocato dello Stato Daniela Nardo;
Considerato che l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata si mostra munita dei prescritti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Considerato, infatti, che nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, si rivelano assistite dal fumus le censure dell’appellante volte a contestare le esigenze di sicurezza sottese agli atti impugnati e le interferenze con l’attività del “travel lift”, anche alla stregua delle fotografie versate in atti, nonché quelle che lamentano la violazione del Piano Regolatore Portuale;
Considerato, inoltre, sotto il profilo del periculum, che non è chiaro come una rilocalizzazione delle attività di cantieristica svolte dall’appellante possa soddisfare le ragioni di sicurezza che la P.A. ha posto a fondamento degli atti impugnati e che, peraltro, sono piuttosto generiche, non rinvenendosi in atti documenti che indichino specifici episodi in cui la sicurezza sia stata messa a rischio (ad onta delle espressioni utilizzate sul punto dalla sentenza): di tal ché, in conclusione, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare preminente, allo stato, quello della società di continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale, viste altresì le relative ricadute occupazionali;
Ritenuta, per quanto detto, la sussistenza delle condizioni per sospendere l’esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 98 c.p.a.;
Ritenuto, altresì, di dover fissare per la discussione del merito dell’appello l’udienza pubblica del 1° luglio 2025;
Ritenuto, infine, di liquidare le spese della presente fase cautelare del giudizio secondo soccombenza, nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII) accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 940/2025) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata.
Fissa per la discussione del merito dell’appello l’udienza pubblica del 1° luglio 2025, ore di rito.
Condanna in solido le Amministrazioni appellate a rifondere alla società appellante le spese della presente fase cautelare del giudizio, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De RA, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De RA | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO