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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3620/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3620/2023 R.G., avente ad oggetto: Altri contratti atipici, promossa da:
(P.VA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1
tempore, (c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliati in Barcellona P.G. (ME), nella via Umberto I n. 396, presso e nello studio dell'Avv. Filippo La Rosa, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Loretta Ravidà, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Opponenti
nei confronti di
(P.VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.VA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Ragusa, nella via Dante n. 120/a, presso lo studio dell'Avv. Antonio Giannone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opposta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 06.12.2023, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo RG n. 1263/2023, emesso dal
Tribunale di Ragusa in data 03.11.2023, in cui era stato ingiunto, in favore della
[...]
alla il pagamento della somma di euro 114.187,24, per Parte_3 Parte_1
forniture di merci di cui alle fatture prodotte, e a , in solido con la Parte_2
predetta società, il versamento della somma di euro 80.000,00 quale quota - parte del debito suddetto, sulla base dell'assegno n. 0405896045-09 di euro 40.000,00 e dell'assegno n. 0405896046-10 di euro 40.000,00, rilasciati dal come T_
garanzia delle obbligazioni della oltre agli interessi e alle spese della Parte_1
procedura monitoria. A sostegno della spiegata opposizione gli opponenti, anzitutto, riguardo alla posizione di , eccepivano che la e la Parte_2 Parte_1 [...]
avevano concluso un contratto di affiliazione datato 27/06/2019, con il Parte_3
quale l'affiliante concedeva alla affiliata l'uso del marchio CRAI SUPERMERCATI
GRUPPO RADENZA, e l'affiliata si obbligava ad acquistare dal CEDI dell'affiliante i prodotti commercializzati nel punto vendita, in relazione alle obbligazioni assunte dalla società opponente;
prestava fideiussione personale sino alla somma di T_
euro 80.000,00, mediante il rilascio di due assegni. Il suddetto contratto cessava definitivamente il 31.12.2021, per disdetta della titolarità del marchio Crai da parte dell'affiliante, in ragione della quale in data 08.11.2022 le società stipulavano un contratto di sub-affiliazione, avente ad oggetto la concessione del marchio COOP e obblighi commerciali conseguenti. In quest'ultimo contratto tuttavia non veniva inserito alcun riferimento alla fideiussione del precedente contratto, né veniva prestata nuova fideiussione dal Sulla base di ciò asserivano gli opponenti T_
che le fatture alla base del decreto ingiuntivo opposto erano riferibili al contratto del
08.11.2022, privo di alcuna garanzia personale a nome di , per cui Parte_2
in conseguenza di ciò nessuna somma era da quest'ultimo dovuta a titolo di garanzia.
Eccepivano poi gli opponenti la nullità dei titoli posti a garanzia in quanto sostenevano che gli assegni privi di indicazione della data, consegnati a garanzia del debito e da restituire al momento dell'adempimento, erano da considerarsi nulli.
Concludevano le parti opponenti adducendo un abuso di posizione dominante da parte dell'opposta, in quanto asserivano che il mancato pagamento delle fatture era da imputare ai comportamenti abusivi dell'opposta, quali l'omessa informativa dell'interruzione del rapporto con Crai e il conseguente mutamento di prodotti e formule commerciali, l'aumento dei prezzi e il blocco delle forniture in conseguenza di, anche modesti, ritardi nei pagamenti, che avevano causato un danno quantificabile nella perdita del fatturato e nella perdita di clientela, in conseguenza dei quali, nel luglio 2023, la società opponente si vedeva costretta al licenziamento dei dipendenti e alla chiusura del punto vendita. Per i suddetti motivi gli opponenti chiedevano: accogliersi la proposta opposizione, e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
ritenersi e dichiararsi risolto il contratto di sub-affiliazione per inadempimento dell'opposta; in via riconvenzionale ordinarsi la restituzione dei titoli,
e condannarsi l'opposta ex art. 96 c.p.c. e al risarcimento del danno, da quantificarsi nella somma corrispondente al calo dei corrispettivi, con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di costituzione e risposta dell'08.03.2024 si costituiva la Pt_3
contestando l'atto di opposizione in quanto destituito di fondamento in fatto e
[...]
in diritto, nonché privo di qualsivoglia supporto probatorio. Sulla posizione di la parte opposta affermava che lo stesso, dichiarando di prestare Parte_2
fideiussione personale sino alla somma di euro 80.000,00, si era personalmente impegnato per le obbligazioni esistenti tra le parti, indipendentemente dalla circostanza che la fideiussione fosse posta in calce al contratto del 27.06.2019, in quanto doveva considerarsi non limitata soltanto al predetto atto. Precisava parte opposta che il rapporto tra le parti non era mai stato interrotto giacché il cambio di marchio non era previsto quale causa di risoluzione del contratto, e le fatture, non contestate dagli opponenti, facevano riferimento a detto rapporto continuativo e non a un contratto specifico;
inoltre, l'impegno fideiussorio assunto dal doveva T_
considerarsi avente portata generale in quanto, in sede di stipulazione del contratto di sub-affiliazione del 08.11.2022, lo stesso non richiedeva la restituzione dei titoli;
sulla sollevata eccezione di nullità degli assegni specificava ulteriormente che l'opponente, nel contratto del 27.06.2019, aveva autorizzato la società opposta ad apporvi la data per l'eventuale incasso. Sulla posizione della la Parte_1 [...]
asseriva che la società opponente non contestava né le fatture azionate, Parte_3
né l'obbligazione contrattuale, e il relativo inadempimento, adducendo solamente un presunto abuso della posizione dominante quale causa del calo del fatturato e del mancato pagamento delle fatture. Sul punto l'opposta precisava anzitutto che non era previso alcun obbligo circa la comunicazione del cambio marchio, e ciò non aveva determinato l'interruzione del rapporto contrattuale. Inoltre la aveva Parte_1
liberamente deciso di sottoscrivere il secondo contratto, avente ad oggetto il marchio
Coop, accettando quindi il nuovo prezziario e i relativi oneri commerciali che ne sarebbero derivati. Sull'avvenuto blocco delle forniture l'opposta affermava che il blocco risultava quale conseguenza del reiterato inadempimento della società opponente, consistente nell'inosservanza dei termini di pagamento delle fatture contrattualmente disposti. Sulla riduzione del personale e sul conseguente licenziamento la suddetta asseriva che tali circostanze non erano ad essa imputabili in quanto la ricostruzione dei fatti risultava contraddittoria e priva di riscontro probatorio. Concludeva la società opposta eccependo che non si era configurata alcuna fattispecie di abuso della posizione dominante, in quanto ogni condizione e circostanza era stata accettata dalla mediante la stipulazione del contratto Parte_1
di subaffiliazione. Per le superiori motivazioni chiedeva dunque: in via preliminare concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito rigettarsi la svolta opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo;
in ogni caso dirsi e ritenersi sussistente il credito e condannarsi la al Parte_1
pagamento di euro 114.187,24, e al pagamento della quota parte Parte_2
del debito dell'importo di euro 80.000,00, oltre ad interessi, con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi.
In data 20.05.2024 era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione di Parte_1
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 11.11.2024, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione con concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto è parzialmente fondata, per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rilevato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti per cui l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, e, in conseguenza di ciò,
l'onere probatorio circa l'esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione grava sull'opposto, convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale.
Nella specie, in merito alla posizione di è necessario evidenziare Parte_2
che, all'interno del contratto di affiliazione commerciale stipulato in data 27.06.2019 tra la nella qualità di affiliante, e la in persona del Parte_3 Parte_1
legale rappresentante nella qualità di affiliata, l'art. 12 Parte_2 (“Garanzie”) testualmente disponeva: “Nel presente contratto si coobligano alla affiliata, tutti indivisamente tra loro e ciascuno per l'intero, con rinuncia alla preventiva escussione della obbligata principale nonché ad eccepire ed opporre la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. in relazione all'adempimento delle obbligazioni tutte contratte dalla affiliata con il presente contratto o da questa derivanti anche a titolo di penali o interessi o spese e sino al massimale, ciascuno di € 80.000,00: il sig. , al momento della sottoscrizione del presente contratto, Parte_2
rilascia due assegni bancari ciascuno dell'importo di € 40.000,00 cadauno che si allegano in copia al presente contratto, autorizzando espressamente, sin d'ora, la ad apporvi la data per l'eventuale incasso ed incameramento delle Parte_3
corrispondenti somme”; inoltre, in calce al suddetto contratto veniva apposta la relativa firma per fideiussione.
Sulla base di ciò è possibile affermare che la fideiussione prestata dal sia da T_
considerarsi valida solamente in riferimento al contratto di affiliazione commerciale del 27.06.2019.
L'art. 12 del predetto contratto, infatti, circoscrive esplicitamente la fideiussione alle sole obbligazioni contratte dalla società opponente mediante la conclusione dello stesso.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non è possibile definire tale fideiussione quale “omnibus”, e considerare la stessa estesa implicitamente anche al successivo contratto di sub affiliazione commerciale, stipulato tra le medesime parti in data 08.11.2022, atteso che l'onere della prova gravante sull'opposta non può considerarsi assolto mediante tale presunzione implicita, richiedendosi, di contro,
l'apposizione di un'indicazione precisa, all'interno del successivo contratto, consistente nella rinnovazione della fideiussione, ovvero nell'esplicita estensione della fideiussione prestata nel contratto antecedente anche alle obbligazioni derivanti, nei confronti della società opponente, dal successivo contratto di sub affiliazione. In ordine agli assegni bancari consegnati da , in sede di Parte_2
stipulazione del contratto di affiliazione, si rileva che essi sono stati emessi dalla parte opponente come privi di data e di luogo, specificando però l'importo e indicando la quale soggetto prenditore e legittimo possessore, per Parte_3
cui tali titoli valgono quale promessa di pagamento fino a prova contraria.
Sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Gli assegni emessi a garanzia e privi di data sono da considerarsi promesse di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del debitore sull'inesistenza della relativa obbligazione. Il debitore, opponendosi alla pretesa, deve provare l'inesistenza, invalidità o estinzione dell'obbligazione garantita” (cfr. Cass. Ord. n. 19186/2024).
Nel caso de quo, gli assegni risultano emessi a garanzia delle obbligazioni assunte dalla mediante il contratto di affiliazione commerciale del 27.06.2019, Parte_1
per cui non può considerarsi estesa tale garanzia anche alle obbligazioni derivanti dal contratto di sub affiliazione datato 08.11.2022.
Ne consegue che dovrà ordinarsi la restituzione dei predetti assegni a T_
.
[...]
Alla luce delle considerazioni suespresse può affermarsi che nulla è dovuto da alla sulla base della fideiussione di € 80.000,00 Parte_2 Parte_3
prestata dallo stesso mediante la consegna di due assegni bancari, in quanto le fatture non pagate sono tutte riferibili ad un periodo successivo alla stipulazione del contratto di sub affiliazione dell'08.11.2022, per il quale non è stata prestata alcuna fideiussione dal medesimo.
Relativamente alla posizione della e all'onere probatorio, gravante sulla Parte_1
società opposta, circa l'esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione, anzitutto è necessario osservare che tale onere è stato assolto dalla ediante la Parte_3
produzione in atti delle fatture, su cui si basa la totalità dell'importo ingiunto. Secondo giurisprudenza di legittimità “L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni” (cfr.
Cass. Ord. n. 13240/2019).
“Nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. Ord. 949/2024).
Le fatture prodotte dall'opposta non sono state oggetto di contestazione da parte della società opponente, né relativamente all'an né in riferimento al quantum, parimenti non sono stati oggetto di contestazione l'inadempimento delle stesse e il rapporto contrattuale su cui esse si basavano.
Di conseguenza, deve affermarsi la sussistenza dell'inadempimento, da parte della a causa del mancato pagamento delle fatture entro il termine di 30 giorni Parte_1
previsto dal contratto di sub affiliazione.
Relativamente al presunto abuso di posizione dominante, da parte della Pt_3
ai danni della deve rilevarsi che la società opponente ha deciso
[...] Parte_1 liberamente di stipulare il contratto di sub affiliazione avente ad oggetto la concessione dell'uso non esclusivo del marchio COOP. Mediante la sottoscrizione del suddetto contratto, la ha accettato quanto contrattualmente previsto, Parte_1
obbligandosi ad applicare la formula commerciale COOP.
In particolare, all'art. 4 del contratto di sub affiliazione, denominato “Obblighi dell'affiliato”, era stabilito che “l'affiliato è vincolato all'assoluto rispetto dei regolamenti attinenti i Marchi Coop, i prodotti a Marchio Coop e la qualità e sicurezza dei prodotti che con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di ben conoscere, e alle eventuali successive modifiche riservate al titolare del Marchio”,
“osservare, limitatamente ai prodotti a marchio una politica di prezzi nella rivendita al pubblico che non pregiudichi la Formula Commerciale”, “acquistare dall'affiliante non meno del 70% dei prodotti da questo commercializzati, osservando
i prezzi praticati nella Rete ed alle condizioni di pagamento di cui al successivo art.
6”, “con riferimento ai prodotti a marchio non attuare politiche di prezzo/pratiche promozionali eccedenti le normali prassi commerciali, nonché a mantenere il posizionamento dei prodotti a marchio nella scala prezzi coerente con la Formula
Commerciale e con quello praticato all'interno della rete a insegna COOP, il tutto in modo tale da non pregiudicare la Formula Commerciale concessa dall'Affiliante e in particolare l'immagine dei Prodotti a Marchio, ferma restando l'autonomia nella determinazione del prezzo di rivendita”.
Sulla base delle superiori indicazioni, concernenti gli obblighi assunti dalla Pt_1
in sede di stipulazione del contratto, non è possibile ritenere che l'aumento dei
[...]
prezzi lamentato sia dipeso da un'imposizione da parte della di Parte_3
conseguenza è da escludersi che l'opposta abbia tenuto una condotta integrante un abuso di posizione dominante.
Ebbene, anche riguardo all'avvenuto blocco delle forniture, disposto dalla società affiliante a causa dei ritardi dell'affiliata nei pagamenti delle fatture, tale condotta non può rappresentare un abuso di posizione dominante in quanto all'art. 3, denominato “Obblighi dell'affiliante”, risultava riconosciuta all'opposta la potestà di sospendere le forniture in ipotesi di morosità ovvero del verificarsi di ulteriori condizioni.
Secondo giurisprudenza di merito “È da escludersi che ricorra in concreto la fattispecie di abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 9, L. n. 192/ 1998 nell'ambito di un rapporto di affiliazione commerciale, quando l'affiliato non dimostri di avere perso in conseguenza del contratto di affiliazione l'autonomia
e l'indipendenza e di non poter scegliere di operare con terzi soggetti per sottrarsi alle condizioni contrattuali inique. Tale circostanza esclude inoltre la sussistenza di responsabilità per abusiva attività di direzione e coordinamento” (Trib. di Santa
Maria Capua Vetere sent. 462/2023).
Nel caso di specie, la non ha fornito alcuna prova diretta a dimostrare la Parte_1
perdita di autonomia e indipendenza per cause imputabili alla né Parte_3
ha provato in alcun modo che la riduzione del fatturato, il progressivo licenziamento dei dipendenti e la chiusura dell'esercizio commerciale siano ascrivibili ad una condotta abusiva dell'affiliante.
Deve pertanto rigettarsi la domanda, in via riconvenzionale, di condanna a carico dell'opposta al risarcimento del danno in favore della Parte_1
Infine, riguardo all'eccezione in via riconvenzionale sollevata dalla società opponente sulla presunta responsabilità ex art. 96 c.p.c. si precisa che “La Corte può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore, a titolo di risarcimento del danno, qualora risulti che questa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede
o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.” (Cass. Ord. n. 21646/2024).
“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”
(Trib. Catania Sent. n. 1374/2024).
Deve quindi essere rigettata l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., non avendo nel caso di specie la società opposta posto in essere una condotta contrassegnata da mala fede o colpa grave, avuto riguardo peraltro all'esito del giudizio de quo, a sé parzialmente favorevole.
In conclusione, la fideiussione prestata da non opera quale Parte_2
garanzia per l'inadempimento della relativamente al quale risponderà Parte_1
solamente la stessa società, a causa dell'inosservanza del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture alla base dell'importo ingiunto;
né tanto meno tale inadempimento è in alcun modo dipeso da un abuso di posizione dominante della
Parte_4
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va parzialmente accolta, con conseguente conferma del decreto opposto limitatamente alla posizione della società debitrice mentre lo stesso andrà revocato nei riguardi del garante Parte_1 T_
.
[...]
Si ritiene congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante la soccombenza reciproca tra di esse.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
3620/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e da Parte_1 T_
avverso il decreto ingiuntivo n. 1263/2023 (RG n. 3102/2023), emesso in
[...] data 03.11.2023 da questo Tribunale, e, per l'effetto, revoca il decreto citato nei riguardi di;
Parte_2
conferma il decreto opposto e dichiara la definitiva efficacia esecutiva dello stesso limitatamente alla posizione di Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, il 13.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3620/2023 R.G., avente ad oggetto: Altri contratti atipici, promossa da:
(P.VA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.VA_1
tempore, (c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliati in Barcellona P.G. (ME), nella via Umberto I n. 396, presso e nello studio dell'Avv. Filippo La Rosa, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Loretta Ravidà, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Opponenti
nei confronti di
(P.VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.VA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Ragusa, nella via Dante n. 120/a, presso lo studio dell'Avv. Antonio Giannone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opposta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 06.12.2023, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo RG n. 1263/2023, emesso dal
Tribunale di Ragusa in data 03.11.2023, in cui era stato ingiunto, in favore della
[...]
alla il pagamento della somma di euro 114.187,24, per Parte_3 Parte_1
forniture di merci di cui alle fatture prodotte, e a , in solido con la Parte_2
predetta società, il versamento della somma di euro 80.000,00 quale quota - parte del debito suddetto, sulla base dell'assegno n. 0405896045-09 di euro 40.000,00 e dell'assegno n. 0405896046-10 di euro 40.000,00, rilasciati dal come T_
garanzia delle obbligazioni della oltre agli interessi e alle spese della Parte_1
procedura monitoria. A sostegno della spiegata opposizione gli opponenti, anzitutto, riguardo alla posizione di , eccepivano che la e la Parte_2 Parte_1 [...]
avevano concluso un contratto di affiliazione datato 27/06/2019, con il Parte_3
quale l'affiliante concedeva alla affiliata l'uso del marchio CRAI SUPERMERCATI
GRUPPO RADENZA, e l'affiliata si obbligava ad acquistare dal CEDI dell'affiliante i prodotti commercializzati nel punto vendita, in relazione alle obbligazioni assunte dalla società opponente;
prestava fideiussione personale sino alla somma di T_
euro 80.000,00, mediante il rilascio di due assegni. Il suddetto contratto cessava definitivamente il 31.12.2021, per disdetta della titolarità del marchio Crai da parte dell'affiliante, in ragione della quale in data 08.11.2022 le società stipulavano un contratto di sub-affiliazione, avente ad oggetto la concessione del marchio COOP e obblighi commerciali conseguenti. In quest'ultimo contratto tuttavia non veniva inserito alcun riferimento alla fideiussione del precedente contratto, né veniva prestata nuova fideiussione dal Sulla base di ciò asserivano gli opponenti T_
che le fatture alla base del decreto ingiuntivo opposto erano riferibili al contratto del
08.11.2022, privo di alcuna garanzia personale a nome di , per cui Parte_2
in conseguenza di ciò nessuna somma era da quest'ultimo dovuta a titolo di garanzia.
Eccepivano poi gli opponenti la nullità dei titoli posti a garanzia in quanto sostenevano che gli assegni privi di indicazione della data, consegnati a garanzia del debito e da restituire al momento dell'adempimento, erano da considerarsi nulli.
Concludevano le parti opponenti adducendo un abuso di posizione dominante da parte dell'opposta, in quanto asserivano che il mancato pagamento delle fatture era da imputare ai comportamenti abusivi dell'opposta, quali l'omessa informativa dell'interruzione del rapporto con Crai e il conseguente mutamento di prodotti e formule commerciali, l'aumento dei prezzi e il blocco delle forniture in conseguenza di, anche modesti, ritardi nei pagamenti, che avevano causato un danno quantificabile nella perdita del fatturato e nella perdita di clientela, in conseguenza dei quali, nel luglio 2023, la società opponente si vedeva costretta al licenziamento dei dipendenti e alla chiusura del punto vendita. Per i suddetti motivi gli opponenti chiedevano: accogliersi la proposta opposizione, e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
ritenersi e dichiararsi risolto il contratto di sub-affiliazione per inadempimento dell'opposta; in via riconvenzionale ordinarsi la restituzione dei titoli,
e condannarsi l'opposta ex art. 96 c.p.c. e al risarcimento del danno, da quantificarsi nella somma corrispondente al calo dei corrispettivi, con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di costituzione e risposta dell'08.03.2024 si costituiva la Pt_3
contestando l'atto di opposizione in quanto destituito di fondamento in fatto e
[...]
in diritto, nonché privo di qualsivoglia supporto probatorio. Sulla posizione di la parte opposta affermava che lo stesso, dichiarando di prestare Parte_2
fideiussione personale sino alla somma di euro 80.000,00, si era personalmente impegnato per le obbligazioni esistenti tra le parti, indipendentemente dalla circostanza che la fideiussione fosse posta in calce al contratto del 27.06.2019, in quanto doveva considerarsi non limitata soltanto al predetto atto. Precisava parte opposta che il rapporto tra le parti non era mai stato interrotto giacché il cambio di marchio non era previsto quale causa di risoluzione del contratto, e le fatture, non contestate dagli opponenti, facevano riferimento a detto rapporto continuativo e non a un contratto specifico;
inoltre, l'impegno fideiussorio assunto dal doveva T_
considerarsi avente portata generale in quanto, in sede di stipulazione del contratto di sub-affiliazione del 08.11.2022, lo stesso non richiedeva la restituzione dei titoli;
sulla sollevata eccezione di nullità degli assegni specificava ulteriormente che l'opponente, nel contratto del 27.06.2019, aveva autorizzato la società opposta ad apporvi la data per l'eventuale incasso. Sulla posizione della la Parte_1 [...]
asseriva che la società opponente non contestava né le fatture azionate, Parte_3
né l'obbligazione contrattuale, e il relativo inadempimento, adducendo solamente un presunto abuso della posizione dominante quale causa del calo del fatturato e del mancato pagamento delle fatture. Sul punto l'opposta precisava anzitutto che non era previso alcun obbligo circa la comunicazione del cambio marchio, e ciò non aveva determinato l'interruzione del rapporto contrattuale. Inoltre la aveva Parte_1
liberamente deciso di sottoscrivere il secondo contratto, avente ad oggetto il marchio
Coop, accettando quindi il nuovo prezziario e i relativi oneri commerciali che ne sarebbero derivati. Sull'avvenuto blocco delle forniture l'opposta affermava che il blocco risultava quale conseguenza del reiterato inadempimento della società opponente, consistente nell'inosservanza dei termini di pagamento delle fatture contrattualmente disposti. Sulla riduzione del personale e sul conseguente licenziamento la suddetta asseriva che tali circostanze non erano ad essa imputabili in quanto la ricostruzione dei fatti risultava contraddittoria e priva di riscontro probatorio. Concludeva la società opposta eccependo che non si era configurata alcuna fattispecie di abuso della posizione dominante, in quanto ogni condizione e circostanza era stata accettata dalla mediante la stipulazione del contratto Parte_1
di subaffiliazione. Per le superiori motivazioni chiedeva dunque: in via preliminare concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito rigettarsi la svolta opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo;
in ogni caso dirsi e ritenersi sussistente il credito e condannarsi la al Parte_1
pagamento di euro 114.187,24, e al pagamento della quota parte Parte_2
del debito dell'importo di euro 80.000,00, oltre ad interessi, con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi.
In data 20.05.2024 era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione di Parte_1
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 11.11.2024, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione con concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto è parzialmente fondata, per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rilevato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti per cui l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, e, in conseguenza di ciò,
l'onere probatorio circa l'esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione grava sull'opposto, convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale.
Nella specie, in merito alla posizione di è necessario evidenziare Parte_2
che, all'interno del contratto di affiliazione commerciale stipulato in data 27.06.2019 tra la nella qualità di affiliante, e la in persona del Parte_3 Parte_1
legale rappresentante nella qualità di affiliata, l'art. 12 Parte_2 (“Garanzie”) testualmente disponeva: “Nel presente contratto si coobligano alla affiliata, tutti indivisamente tra loro e ciascuno per l'intero, con rinuncia alla preventiva escussione della obbligata principale nonché ad eccepire ed opporre la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. in relazione all'adempimento delle obbligazioni tutte contratte dalla affiliata con il presente contratto o da questa derivanti anche a titolo di penali o interessi o spese e sino al massimale, ciascuno di € 80.000,00: il sig. , al momento della sottoscrizione del presente contratto, Parte_2
rilascia due assegni bancari ciascuno dell'importo di € 40.000,00 cadauno che si allegano in copia al presente contratto, autorizzando espressamente, sin d'ora, la ad apporvi la data per l'eventuale incasso ed incameramento delle Parte_3
corrispondenti somme”; inoltre, in calce al suddetto contratto veniva apposta la relativa firma per fideiussione.
Sulla base di ciò è possibile affermare che la fideiussione prestata dal sia da T_
considerarsi valida solamente in riferimento al contratto di affiliazione commerciale del 27.06.2019.
L'art. 12 del predetto contratto, infatti, circoscrive esplicitamente la fideiussione alle sole obbligazioni contratte dalla società opponente mediante la conclusione dello stesso.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non è possibile definire tale fideiussione quale “omnibus”, e considerare la stessa estesa implicitamente anche al successivo contratto di sub affiliazione commerciale, stipulato tra le medesime parti in data 08.11.2022, atteso che l'onere della prova gravante sull'opposta non può considerarsi assolto mediante tale presunzione implicita, richiedendosi, di contro,
l'apposizione di un'indicazione precisa, all'interno del successivo contratto, consistente nella rinnovazione della fideiussione, ovvero nell'esplicita estensione della fideiussione prestata nel contratto antecedente anche alle obbligazioni derivanti, nei confronti della società opponente, dal successivo contratto di sub affiliazione. In ordine agli assegni bancari consegnati da , in sede di Parte_2
stipulazione del contratto di affiliazione, si rileva che essi sono stati emessi dalla parte opponente come privi di data e di luogo, specificando però l'importo e indicando la quale soggetto prenditore e legittimo possessore, per Parte_3
cui tali titoli valgono quale promessa di pagamento fino a prova contraria.
Sul punto giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Gli assegni emessi a garanzia e privi di data sono da considerarsi promesse di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del debitore sull'inesistenza della relativa obbligazione. Il debitore, opponendosi alla pretesa, deve provare l'inesistenza, invalidità o estinzione dell'obbligazione garantita” (cfr. Cass. Ord. n. 19186/2024).
Nel caso de quo, gli assegni risultano emessi a garanzia delle obbligazioni assunte dalla mediante il contratto di affiliazione commerciale del 27.06.2019, Parte_1
per cui non può considerarsi estesa tale garanzia anche alle obbligazioni derivanti dal contratto di sub affiliazione datato 08.11.2022.
Ne consegue che dovrà ordinarsi la restituzione dei predetti assegni a T_
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[...]
Alla luce delle considerazioni suespresse può affermarsi che nulla è dovuto da alla sulla base della fideiussione di € 80.000,00 Parte_2 Parte_3
prestata dallo stesso mediante la consegna di due assegni bancari, in quanto le fatture non pagate sono tutte riferibili ad un periodo successivo alla stipulazione del contratto di sub affiliazione dell'08.11.2022, per il quale non è stata prestata alcuna fideiussione dal medesimo.
Relativamente alla posizione della e all'onere probatorio, gravante sulla Parte_1
società opposta, circa l'esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione, anzitutto è necessario osservare che tale onere è stato assolto dalla ediante la Parte_3
produzione in atti delle fatture, su cui si basa la totalità dell'importo ingiunto. Secondo giurisprudenza di legittimità “L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni” (cfr.
Cass. Ord. n. 13240/2019).
“Nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. Ord. 949/2024).
Le fatture prodotte dall'opposta non sono state oggetto di contestazione da parte della società opponente, né relativamente all'an né in riferimento al quantum, parimenti non sono stati oggetto di contestazione l'inadempimento delle stesse e il rapporto contrattuale su cui esse si basavano.
Di conseguenza, deve affermarsi la sussistenza dell'inadempimento, da parte della a causa del mancato pagamento delle fatture entro il termine di 30 giorni Parte_1
previsto dal contratto di sub affiliazione.
Relativamente al presunto abuso di posizione dominante, da parte della Pt_3
ai danni della deve rilevarsi che la società opponente ha deciso
[...] Parte_1 liberamente di stipulare il contratto di sub affiliazione avente ad oggetto la concessione dell'uso non esclusivo del marchio COOP. Mediante la sottoscrizione del suddetto contratto, la ha accettato quanto contrattualmente previsto, Parte_1
obbligandosi ad applicare la formula commerciale COOP.
In particolare, all'art. 4 del contratto di sub affiliazione, denominato “Obblighi dell'affiliato”, era stabilito che “l'affiliato è vincolato all'assoluto rispetto dei regolamenti attinenti i Marchi Coop, i prodotti a Marchio Coop e la qualità e sicurezza dei prodotti che con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di ben conoscere, e alle eventuali successive modifiche riservate al titolare del Marchio”,
“osservare, limitatamente ai prodotti a marchio una politica di prezzi nella rivendita al pubblico che non pregiudichi la Formula Commerciale”, “acquistare dall'affiliante non meno del 70% dei prodotti da questo commercializzati, osservando
i prezzi praticati nella Rete ed alle condizioni di pagamento di cui al successivo art.
6”, “con riferimento ai prodotti a marchio non attuare politiche di prezzo/pratiche promozionali eccedenti le normali prassi commerciali, nonché a mantenere il posizionamento dei prodotti a marchio nella scala prezzi coerente con la Formula
Commerciale e con quello praticato all'interno della rete a insegna COOP, il tutto in modo tale da non pregiudicare la Formula Commerciale concessa dall'Affiliante e in particolare l'immagine dei Prodotti a Marchio, ferma restando l'autonomia nella determinazione del prezzo di rivendita”.
Sulla base delle superiori indicazioni, concernenti gli obblighi assunti dalla Pt_1
in sede di stipulazione del contratto, non è possibile ritenere che l'aumento dei
[...]
prezzi lamentato sia dipeso da un'imposizione da parte della di Parte_3
conseguenza è da escludersi che l'opposta abbia tenuto una condotta integrante un abuso di posizione dominante.
Ebbene, anche riguardo all'avvenuto blocco delle forniture, disposto dalla società affiliante a causa dei ritardi dell'affiliata nei pagamenti delle fatture, tale condotta non può rappresentare un abuso di posizione dominante in quanto all'art. 3, denominato “Obblighi dell'affiliante”, risultava riconosciuta all'opposta la potestà di sospendere le forniture in ipotesi di morosità ovvero del verificarsi di ulteriori condizioni.
Secondo giurisprudenza di merito “È da escludersi che ricorra in concreto la fattispecie di abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 9, L. n. 192/ 1998 nell'ambito di un rapporto di affiliazione commerciale, quando l'affiliato non dimostri di avere perso in conseguenza del contratto di affiliazione l'autonomia
e l'indipendenza e di non poter scegliere di operare con terzi soggetti per sottrarsi alle condizioni contrattuali inique. Tale circostanza esclude inoltre la sussistenza di responsabilità per abusiva attività di direzione e coordinamento” (Trib. di Santa
Maria Capua Vetere sent. 462/2023).
Nel caso di specie, la non ha fornito alcuna prova diretta a dimostrare la Parte_1
perdita di autonomia e indipendenza per cause imputabili alla né Parte_3
ha provato in alcun modo che la riduzione del fatturato, il progressivo licenziamento dei dipendenti e la chiusura dell'esercizio commerciale siano ascrivibili ad una condotta abusiva dell'affiliante.
Deve pertanto rigettarsi la domanda, in via riconvenzionale, di condanna a carico dell'opposta al risarcimento del danno in favore della Parte_1
Infine, riguardo all'eccezione in via riconvenzionale sollevata dalla società opponente sulla presunta responsabilità ex art. 96 c.p.c. si precisa che “La Corte può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore, a titolo di risarcimento del danno, qualora risulti che questa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede
o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.” (Cass. Ord. n. 21646/2024).
“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”
(Trib. Catania Sent. n. 1374/2024).
Deve quindi essere rigettata l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c., non avendo nel caso di specie la società opposta posto in essere una condotta contrassegnata da mala fede o colpa grave, avuto riguardo peraltro all'esito del giudizio de quo, a sé parzialmente favorevole.
In conclusione, la fideiussione prestata da non opera quale Parte_2
garanzia per l'inadempimento della relativamente al quale risponderà Parte_1
solamente la stessa società, a causa dell'inosservanza del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture alla base dell'importo ingiunto;
né tanto meno tale inadempimento è in alcun modo dipeso da un abuso di posizione dominante della
Parte_4
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va parzialmente accolta, con conseguente conferma del decreto opposto limitatamente alla posizione della società debitrice mentre lo stesso andrà revocato nei riguardi del garante Parte_1 T_
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[...]
Si ritiene congruo compensare tra le parti le spese di lite, stante la soccombenza reciproca tra di esse.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
3620/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e da Parte_1 T_
avverso il decreto ingiuntivo n. 1263/2023 (RG n. 3102/2023), emesso in
[...] data 03.11.2023 da questo Tribunale, e, per l'effetto, revoca il decreto citato nei riguardi di;
Parte_2
conferma il decreto opposto e dichiara la definitiva efficacia esecutiva dello stesso limitatamente alla posizione di Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, il 13.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo