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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/03/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3-1/2025 P.U.
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Crisi di Impresa e Sovraindebitamento -
Il Giudice, dott.ssa Anna Loredana Ciulla, nel procedimento unitario iscritto al n. 3-1/2025 promosso da
, nato il [...] in [...] (c.f.: ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Trapani in via Capitano Michele Fodale n.22, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Bruno del foro di Trapani;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA letta la proposta di ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019); presa visione della documentazione depositata unitamente al ricorso;
ritenuta la propria competenza;
letta la relazione particolareggiata dei Gestori della Crisi e la relativa attestazione di legge;
ritenuta ravvisabile in capo al ricorrente la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e)
C.C.I.I.; considerato che la suddetta relazione ha illustrato le ragioni del sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, ha reso la propria valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, ha effettuato una valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
considerato che
il decreto di apertura della procedura è stato comunicato ai creditori ex articolo 70 comma 1 C.C.I.I. e che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni da parte del creditore che ha contestato l'eccessiva durata del piano, Controparte_1
l'ammontare destinato al soddisfacimento della sua posizione creditoria e, dunque, la convenienza del piano;
1 rilevato che non sussistono condizioni ostative all'omologa del piano ex art. 69 C.C.I.I. in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
considerate le cause che hanno indotto il debitore a fare ricorso al credito e ad aggravare la sua esposizione debitoria, come evidenziate dal Gestore della Crisi in seno alla relazione, tra le quali: la separazione personale e l'obbligo di versare alla moglie un assegno di euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento per la stessa e per i figli;
la necessità di sostenere il figlio negli studi universitari a Pisa;
l'esigenza di ristrutturare un immobile da concedere in comodato alla figlia;
rilevato, sulla scorta della documentazione fornita dal ricorrente e delle attestazioni del
Gestore della crisi:
- che la retribuzione percepita quale dipendente dell'Assessorato Regionale Agricoltura
e Foreste è pari ad € 2.200,00 circa;
- che il ricorrente vive da solo;
- che le rate mensili derivanti dal mutuo e dagli altri finanziamenti cui il ricorrente deve far fronte ammontano complessivamente a circa € 2.000,00, e che residuano al ricorrente circa € 230,00 per tutti gli altri oneri mensili, con la conseguenza che le somme di cui mensilmente dispone il debitore si pongono al di sotto della soglia di povertà Istat, calcolata dal Gestore in seno alla relazione particolareggiata in € 675,59;
- che il ricorrente è proprietario di due beni immobili con annessa quota pertinenziale, il cui valore, sulla scorta di perizia giurata depositata nel fascicolo, ammonterebbe ad
€ 150.000,00;
- che il ricorrente possiede, inoltre, un'autovettura di valore economico irrisorio
(Autovettura Saab 9.3, immatricolata nel 2002) e non ha altri beni mobili di valore, né tantomeno saldi attivi di rapporti bancari o postali di rilievo;
- che, data la notevole sproporzione tra l'esposizione debitoria, ammontante complessivamente ad € 196.946,04, comprensiva delle spese in prededuzione, e i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, sussiste una effettiva situazione di sovraindebitamento in capo al ricorrente;
- che l'importo stimato come necessario a far fronte al mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare ammonta a circa € 1.300,00;
2 - che con il piano proposto, della durata di 10 anni e 6 mesi, pari a 126 rate, il debitore intende mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di € 900,00 per un totale di € 113.400,00 (di cui € 9.272 per compensi OCC e 2.188,68 per compenso legale del debitore);
- che, dunque, il piano proposto prevede: a) il pagamento integrale dei creditori in prededuzione, del creditore ipotecario, dei privilegiati mobiliari e del credito condominiale;
b) il pagamento parziale dell'Assessorato Finanze;
c) il pagamento delle finanziarie in misura del 25 percento circa;
d) il pagamento dei titolari delle carte revolving nella misura del 5 percento;
ritenuto, in ordine alle osservazioni del creditore alla convenienza del Controparte_1 piano rispetto all'alternativa liquidatoria, che in ipotesi di eventuale vendita competitiva del compendio immobiliare il rischio di vendita ad esperimenti successivi al primo ridurrebbe l'introito conseguibile e che, in ogni caso, essendo presente un creditore ipotecario, la
[...] non otterrebbe dall'alternativa liquidatoria un soddisfacimento maggiore CP_1 rispetto a quello offerto con il piano;
considerato, quanto alla durata del piano, che la relativa valutazione vada effettuata caso per caso, al fine di rendere effettivo lo strumento di tutela previsto dal legislatore;
ritenuto, nel caso di specie, che tenuto conto dell'età e della capacità di adempimento del debitore, delle spese occorrenti al suo mantenimento, delle percentuali di soddisfazione offerte, la durata prevista non appare eccessiva;
rilevato, inoltre, che il piano consente al debitore di conservare il proprio patrimonio immobiliare e di evitare il disagio, per sé e la figlia, di sostenere i costi di un'altra soluzione abitativa, circostanza che ne aggraverebbe la situazione economica, pur garantendo ai creditori un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria;
ritenuto, pertanto, che il piano, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente;
ritenuti pertanto sussistenti i presupposti previsti dal CCII per l'omologa del piano;
visto l'art. 70 C.C.I.I.;
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
con l'ausilio del Gestore della Crisi nominato dall'OCC avv. Antonino Catalano;
[...]
onera l'OCC, ove necessario, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3 dispone la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del
Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 70 comma 8 C.C.I.I., nel rispetto delle norme in materia di tutela del diritto alla riservatezza;
dispone che la presente sentenza venga comunicata a cura dell'OCC a tutti i creditori entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione;
dichiara chiusa la procedura; pone a carico dell'OCC l'obbligo di dare seguito agli adempimenti prescritti dall'art. 71 CCII;
riserva all'esito della integrale esecuzione del piano - anche al fine di valutare la diligenza impiegata - la liquidazione dei compensi in favore dell'OCC relativamente alla fase esecutiva del piano, con la conseguenza che gli importi indicati nel piano come da destinarsi all'OCC per la detta fase esecutiva potranno essere esclusivamente accantonati dovendosi attendere per il loro prelevamento il decreto di liquidazione del giudice.
Così deciso in Trapani il 27.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla
4
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Crisi di Impresa e Sovraindebitamento -
Il Giudice, dott.ssa Anna Loredana Ciulla, nel procedimento unitario iscritto al n. 3-1/2025 promosso da
, nato il [...] in [...] (c.f.: ), residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Trapani in via Capitano Michele Fodale n.22, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Bruno del foro di Trapani;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA letta la proposta di ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019); presa visione della documentazione depositata unitamente al ricorso;
ritenuta la propria competenza;
letta la relazione particolareggiata dei Gestori della Crisi e la relativa attestazione di legge;
ritenuta ravvisabile in capo al ricorrente la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e)
C.C.I.I.; considerato che la suddetta relazione ha illustrato le ragioni del sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, ha reso la propria valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, ha effettuato una valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
considerato che
il decreto di apertura della procedura è stato comunicato ai creditori ex articolo 70 comma 1 C.C.I.I. e che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni da parte del creditore che ha contestato l'eccessiva durata del piano, Controparte_1
l'ammontare destinato al soddisfacimento della sua posizione creditoria e, dunque, la convenienza del piano;
1 rilevato che non sussistono condizioni ostative all'omologa del piano ex art. 69 C.C.I.I. in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
considerate le cause che hanno indotto il debitore a fare ricorso al credito e ad aggravare la sua esposizione debitoria, come evidenziate dal Gestore della Crisi in seno alla relazione, tra le quali: la separazione personale e l'obbligo di versare alla moglie un assegno di euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento per la stessa e per i figli;
la necessità di sostenere il figlio negli studi universitari a Pisa;
l'esigenza di ristrutturare un immobile da concedere in comodato alla figlia;
rilevato, sulla scorta della documentazione fornita dal ricorrente e delle attestazioni del
Gestore della crisi:
- che la retribuzione percepita quale dipendente dell'Assessorato Regionale Agricoltura
e Foreste è pari ad € 2.200,00 circa;
- che il ricorrente vive da solo;
- che le rate mensili derivanti dal mutuo e dagli altri finanziamenti cui il ricorrente deve far fronte ammontano complessivamente a circa € 2.000,00, e che residuano al ricorrente circa € 230,00 per tutti gli altri oneri mensili, con la conseguenza che le somme di cui mensilmente dispone il debitore si pongono al di sotto della soglia di povertà Istat, calcolata dal Gestore in seno alla relazione particolareggiata in € 675,59;
- che il ricorrente è proprietario di due beni immobili con annessa quota pertinenziale, il cui valore, sulla scorta di perizia giurata depositata nel fascicolo, ammonterebbe ad
€ 150.000,00;
- che il ricorrente possiede, inoltre, un'autovettura di valore economico irrisorio
(Autovettura Saab 9.3, immatricolata nel 2002) e non ha altri beni mobili di valore, né tantomeno saldi attivi di rapporti bancari o postali di rilievo;
- che, data la notevole sproporzione tra l'esposizione debitoria, ammontante complessivamente ad € 196.946,04, comprensiva delle spese in prededuzione, e i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, sussiste una effettiva situazione di sovraindebitamento in capo al ricorrente;
- che l'importo stimato come necessario a far fronte al mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare ammonta a circa € 1.300,00;
2 - che con il piano proposto, della durata di 10 anni e 6 mesi, pari a 126 rate, il debitore intende mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di € 900,00 per un totale di € 113.400,00 (di cui € 9.272 per compensi OCC e 2.188,68 per compenso legale del debitore);
- che, dunque, il piano proposto prevede: a) il pagamento integrale dei creditori in prededuzione, del creditore ipotecario, dei privilegiati mobiliari e del credito condominiale;
b) il pagamento parziale dell'Assessorato Finanze;
c) il pagamento delle finanziarie in misura del 25 percento circa;
d) il pagamento dei titolari delle carte revolving nella misura del 5 percento;
ritenuto, in ordine alle osservazioni del creditore alla convenienza del Controparte_1 piano rispetto all'alternativa liquidatoria, che in ipotesi di eventuale vendita competitiva del compendio immobiliare il rischio di vendita ad esperimenti successivi al primo ridurrebbe l'introito conseguibile e che, in ogni caso, essendo presente un creditore ipotecario, la
[...] non otterrebbe dall'alternativa liquidatoria un soddisfacimento maggiore CP_1 rispetto a quello offerto con il piano;
considerato, quanto alla durata del piano, che la relativa valutazione vada effettuata caso per caso, al fine di rendere effettivo lo strumento di tutela previsto dal legislatore;
ritenuto, nel caso di specie, che tenuto conto dell'età e della capacità di adempimento del debitore, delle spese occorrenti al suo mantenimento, delle percentuali di soddisfazione offerte, la durata prevista non appare eccessiva;
rilevato, inoltre, che il piano consente al debitore di conservare il proprio patrimonio immobiliare e di evitare il disagio, per sé e la figlia, di sostenere i costi di un'altra soluzione abitativa, circostanza che ne aggraverebbe la situazione economica, pur garantendo ai creditori un trattamento non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria;
ritenuto, pertanto, che il piano, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente;
ritenuti pertanto sussistenti i presupposti previsti dal CCII per l'omologa del piano;
visto l'art. 70 C.C.I.I.;
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
con l'ausilio del Gestore della Crisi nominato dall'OCC avv. Antonino Catalano;
[...]
onera l'OCC, ove necessario, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3 dispone la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del
Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 70 comma 8 C.C.I.I., nel rispetto delle norme in materia di tutela del diritto alla riservatezza;
dispone che la presente sentenza venga comunicata a cura dell'OCC a tutti i creditori entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione;
dichiara chiusa la procedura; pone a carico dell'OCC l'obbligo di dare seguito agli adempimenti prescritti dall'art. 71 CCII;
riserva all'esito della integrale esecuzione del piano - anche al fine di valutare la diligenza impiegata - la liquidazione dei compensi in favore dell'OCC relativamente alla fase esecutiva del piano, con la conseguenza che gli importi indicati nel piano come da destinarsi all'OCC per la detta fase esecutiva potranno essere esclusivamente accantonati dovendosi attendere per il loro prelevamento il decreto di liquidazione del giudice.
Così deciso in Trapani il 27.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla
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