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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1586/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
18.7.2024
da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dagli Avv.ti PIZZOLLA FEDERICA e BOTTEGA PABLO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pablo Bottega in
Conegliano (TV), via F. Cristofoli n.1,
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti RUBERTO GIOVANNI e CONTI MARIA GIOVANNA,
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso lo Studio
del primo in Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6,
O G G ETTO : retri buzi one.
CONCLUS IONI
1 Per parte ricorrente:
1) Accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o nullità o comunque disapplicarsi, per i motivi di cui in narrativa, le clausole contrattuali di cui all'art. 31 co. 6 del CCNL Mobilità / Area AF del
20.07.2012, all'art. 30 co. 6 del CCNL Mobilità / Area AF del 16.12.2016, all'art. 14 co. 3 dei
Contratti Aziendali di Gruppo FS del 20.07.2012 e del 16.12.2016, all'art. 31 co. 5 dei Contratti
Aziendali Gruppo FS del 20.07.2012 e del 16.12.2016, all'art. 77 co.
2.4 dei CCNL della
Mobilità / Area AF del 20.07.2012 e del 16.12.2016, nelle parti in cui escludono la spettanza in favore dei capi treno, durante le giornate di ferie, di una retribuzione comprensiva dell'indennità
di scorta, dell'indennità di riserva e dell'indennità per assenza dalla residenza e nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai capi treno nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 4,50.
2) Accertarsi e dichiararsi, conseguentemente, il diritto dei ricorrenti a percepire, durante le giornate di ferie, la retribuzione ordinaria, comprensiva anche dell'indennità di scorta,
dell'indennità di riserva, dell'indennità per assenza dalla residenza e/o dell'indennità di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/scorta e l'indennità di riserva/ disponibilità/ traghetto), delle indennità notturne, delle indennità per lavoro domenicale, delle indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato e delle indennità per flessibilità di orario.
3) Condannarsi dunque a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive Controparte_1
risultanti e dovute all'esito della rideterminazione degli importi spettanti in relazione alle giornate di ferie godute, considerando quindi una retribuzione comprensiva anche dell'indennità di scorta,
dell'indennità di riserva, dell'indennità per assenza dalla residenza e/o dell'indennità di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/ disponibilità/ traghetto), delle indennità notturne, delle indennità per lavoro domenicale, delle indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato e delle indennità per flessibilità di orario;
differenze retributive da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti per tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 riconosciuto dalla società
convenuta per ciascun giorno di ferie goduto.
2 4) Per l'effetto condannarsi la società convenuta a corrispondere ai ricorrenti per i titoli CP_1
ed i motivi di cui al presente atto i seguenti importi:
SA CC: €.8.449,93
SC : €.10.697,90 Pt_2
: €.9.770,61 Parte_3
: €.5.701,78 Parte_4
: €.10.211,79 Parte_5
Il tutto come da conteggi oggi dimessi in allegato al presente ricorso per ciascun ricorrente e da intendersi qui di seguito integralmente riportati e ritrascritti.
Salvo diversa maggiore e/o minore stima e/o comunque la somma che parrà di giustizia anche ai sensi dell'art.36 Cost., 2099 c.c. e 2108 c.c.
5) Condannarsi a corrispondere sugli importi comunque risultanti dovuti, la CP_1
rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dal dì del dovuto al saldo, ex art. 429 cpc e 150 disp. att. cpc, ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, II°
comma del Codice Civile, anche in relazione al fatto notorio della svalutazione monetaria e dell'appartenenza dei lavoratori alla categoria di piccoli consumatori.
Spese e compensi di causa integralmente rifusi, oltre il rimborso del contributo unificato.
Per parte resistente:
in via pregiudiziale
- Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili,
per i motivi di cui in atti.
nel merito
- Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti.
- Con vittoria di spese e compensi di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, dipendenti di con mansioni di Capo Treno ed inquadramento Controparte_1
al livello B1 quali Tecnici Specializzati – Figura Professionale Capo Treno/Capo Servizi
Treno, lamentavano che nel corso del rapporto di lavoro la retribuzione corrisposta in
3 relazione alle giornate di assenza per ferie fosse stata ingiustamente decurtata, rispetto ai giorni di presenza in servizio, di talune indennità percepite ad integrazione della retribuzione secondo le previsioni del CCNL - in particolare con riferimento ad indennità di scorta e di riserva (confluite nell'indennità di utilizzazione professionale – IUP -, tenuto conto che riconosce solo un'indennità di utilizzazione giornaliera professionale nella misura CP_1
fissa di € 4,50), indennità di assenza dalla residenza, indennità notturne e per lavoro domenicale e festivo, indennità per flessibilità di orario -, nonostante queste facessero parte della retribuzione ordinaria così come definita in ambito comunitario. Sostenevano che un tanto, pur previsto dalla contrattazione collettiva, fosse in contrasto con l'art. 7 della direttiva
2003/88 e con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali della UE (cd. Carta di Nizza), per come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, dal quale ricavavano il principio che anche le voci variabili della retribuzione intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte debbano essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante in caso di ferie,
anche per evitare che il lavoratore rinunci a fruirne. Concludevano dunque per la condanna di al pagamento delle differenze retributive, quantificate in relazione alla media degli CP_1
importi percepiti per dette voci accessorie nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie quanto alle indennità in parola, rispetto ai giorni di presenza in servizio, detratto l'importo di
€ 4,50 corrisposto nei giorni di ferie dalla datrice di lavoro. Formulavano le conclusioni come riportate in epigrafe, sulla base di conteggi redatti con riferimento al periodo da agosto 2007
(quinquennio antecedente l'entrata in vigore della L. 92/12).
in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1
allegazione e prova;
sempre in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione in relazione ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso-decreto. Nel merito sosteneva che l'inclusione o meno di determinate voci retributive nella retribuzione dei giorni di ferie operata dalle parti sociali, come nel caso di specie, e ribadita anche di recente nell'intesa del 22.3.2022, non potesse essere sindacata dall'autorità giudiziaria e non potesse costituire, di per sé, violazione del disposto dell'art. 36
4 Cost., e comunque negava che con riferimento alle indennità indicate in ricorso sussistessero i presupposti ricavati dalla giurisprudenza comunitaria per l'inclusione nella retribuzione per i giorni di ferie, in particolare quanto all'indennità di assenza dalla residenza per il suo carattere indennitario, ed in via generale il carattere dissuasivo della minore retribuzione corrisposta in corrispondenza dei giorni di ferie. In ordine al quantum contestava la modalità di quantificazione adottate in ricorso e sosteneva che eventualmente occorresse farsi riferimento solo al periodo di ferie garantito dall'ordinamento comunitario, pari a 20 giorni per il personale ferroviario impiegato, come i ricorrenti, in turni da 5 giorni lavorativi a settimana.
La causa perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
Va rigettata l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per carenza di sufficiente allegazione e prova: l'atto introduttivo di parte ricorrente permette infatti di ricostruire con chiarezza e completezza quali siano le pretese azionate in giudizio e le ragioni sia fattuali che giuridiche a fondamento delle stesse, identificando precisamente le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione relativa ai giorni di ferie.
Nel merito, dando corso all'orientamento fin qui espresso all'unanimità dall'ufficio adito,
che trova avallo nella recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 13932/24; Cass., 13972/24
e Cass., 14089/24), si reputa il ricorso parzialmente fondato.
La questione attiene alla individuazione della retribuzione da utilizzare in relazione alle giornate di ferie, che si pone in quanto la contrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro prevede che essa sia determinata in relazione agli importi retributivi fissi costituiti da minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità ed assegni ad personam pensionabili,
nonché dalle voci variabili date dal salario professionale e dall'indennità di turno;
ad essa si aggiunge per i Capi Treno l'importo fisso di € 4,50 a titolo di indennità di utilizzazione professionale.
5
Considerato che
la retribuzione concretamente corrisposta ai Capi Treno, in relazione alle giornate di presenza in servizio, è composta anche da svariate altre voci variabili, la tesi di cui al ricorso è che il mancato computo anche di esse per la determinazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie sia in contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88, secondo cui
“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie
annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento di
concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali
retribuite e non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del
rapporto di lavoro”, attuata dalla normativa interna all'art. 10 D.Lgs. 66/03 [“Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale
di ferie retribuito e non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto
dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui
all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta
del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18
mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro
settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso
di risoluzione del rapporto di lavoro”]. Le pretese svolte in ricorso per altro verso troverebbero fondamento direttamente nell'art. 31, co. 2, della Carta di Nizza che statuisce il diritto del lavoratore a un periodo di ferie “retribuito”.
Ciò, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, efficacemente sintetizzato in due recenti sentenze della Corte di Cassazione, in cui si legge: “Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza
costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente
importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_1
punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da
parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente
indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto
6 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il
beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale
titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali
retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto CP_2
60; del 15 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La
presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi
minimi di ... ferie annuali"), dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della
Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni
minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva
la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei
lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per
ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie Persona_2
annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che,
per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il
lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi
sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, CP_2
punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della
fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi
di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, Controparte_3 Persona_3
punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che
la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da
coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della
retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in
7 contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia
ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un
lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati
membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo
periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative
all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi
incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto
ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo
pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve
obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al
lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24);
all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare
durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti
esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione
dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di
lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti,
durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status
personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). 5 Il
delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla
successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo
status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano
alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza
Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta
contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel
pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari
corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della
8 (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da Pt_6
provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per
contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una
situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He
cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione"
dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva
2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.…..In modo conforme al diritto
dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del
prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza,
tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora
osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di
funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., Per_4
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione
complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di
lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno
conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore,
durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere
imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.” (Cass. 22401/20;
Cass., 13425/19).
In base a detto orientamento - vincolante per il giudice interno in relazione ai criteri interpretativi della normativa comunitaria espressi dalla CGUE, tanto più considerando che il
D.Lgs. 66/03 è stato introdotto in Italia in attuazione della normativa comunitaria, e dunque va interpretato sulla base dell'ordinamento comunitario - nell'ambito delle voci, pur variabili,
da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che - considerate le peculiarità delle mansioni delle ricorrenti, come esplicitate nel ricorso e non contestate da controparte - sono intrinsecamente legate alle mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore,
9 sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro – la recente
Cass., 14089/24 utilizza la nozione di “sostanzialmente equiparabile” -, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile.
Come già affermato in analoghi precedenti, non si reputa assuma valenza decisiva, né
comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che la normativa in questione è inderogabile dalle parti;
la stessa CGUE nei precedenti citati si è pronunciata in fattispecie in cui la non incidenza delle voci variabili sulla retribuzione spettante nei giorni di ferie era stabilita dalla contrattazione collettiva.
In questa prospettiva, per individuare la retribuzione spettante nei giorni di ferie deve tenersi conto anche delle seguenti indennità, corrisposte per i giorni di svolgimento di attività
lavorativa:
- indennità di utilizzazione professionale (IUP), nelle sue diverse tipologie di indennità
di scorta e di riserva;
- indennità di assenza dalla residenza (art. 77, punto 2 del CCNL).
La prima tipologia di indennità, come dice la sua denominazione, è riferita a prestazioni caratteristiche dei Capi Treno, in primis l'attività di scorta dei treni, ma ad analoga conclusione deve pervenirsi anche quanto a quelle attività di carattere accessorio che sono richieste ai Capi Treno in specifici turni, in particolare durante la cd. riserva - che il CCNL
definisce attività di lavoro effettivo (art. 28 CCNL 2012) -, quando il Capo Treno rimane presso l'impianto per eventuali necessità che possano presentarsi e richiedano la sua attivazione. Evidente che si tratta di voci retributive caratteristiche della mansione dei Capi
Treno, ad essi solo riservate secondo la disposizione dell'art. 31, co. 4 e 5, del contratto integrativo, e riferite a mansioni specialistiche proprie del profilo in questione, nonché
incidenti in maniera significativa sul complessivo importo della retribuzione;
la circostanza
10 che esse siano declinate per importi variabili non è ragione sufficiente per essere escluse dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Anche l'indennità di assenza della residenza, prevista all'art. 77, co.2, del CCNL
Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 è intrinsecamente legata alla mansione dei Capi Treno, essendo volta a retribuire quel particolare disagio tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dalla loro residenza ed impianto di titolarità. Non rileva, ad avviso del giudicante, che si tratti di indennità che non incide a livello contributivo e fiscale, trattandosi di voce che fa esplicitamente parte della retribuzione,
secondo lo stesso CCNL, con la quale non si fa fronte a maggiori spese cui possa fare fronte il lavoratore assente dalla propria residenza, non essendo neppure dedotto un tanto dalla parte resistente.
Le indennità in questione (IUP nelle sue varie tipologie e indennità di assenza dalla residenza) operano con modalità analoghe all'indennità di volo riconosciuta ai piloti di aeromobili, in relazione alla quale si è pronunciata la CGUE nella sentenza emessa nella causa C-155/10 del 15.9.2011.
In questo senso, del resto, la maggior parte dei precedenti di merito intervenuti sul punto nonché da ultimo, con specifico riferimento a controversia nei confronti della medesima
, Cass., 13932/24; Cass., 13972/24 e Cass., 14089/24. CP_1
Diversamente, si reputa che la pretesa di cui al ricorso non sia accoglibile in relazione alla mancata considerazione nella retribuzione corrisposta per i giorni di ferie delle indennità per lavoro notturno e domenicale/festivo e flessibilità orario, volte a compensare non un disagio tipico della mansione del Capo Treno, bensì quello derivante da un articolazione oraria conseguente alla specifica modalità organizzativa adottata in un certo periodo storico dal datore di lavoro e che potrebbe caratterizzare una platea indeterminata di lavoratori e rispettive mansioni (in questo senso si veda anche Corte d'Appello di Venezia, sent.
612/2024).
11 Accertato dunque, per quanto sopra argomentato, che l'indennità di utilizzazione professionale e l'indennità di assenza dalla residenza sono voci che contribuiscono a determinare la retribuzione destinata a compensare lo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti - cioè la loro “retribuzione ordinaria” utilizzando una nozione che ricorre più volte nella sentenza della CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/
Koch -, occorre valutare, seguendo gli insegnamenti della CGUE e dalla giurisprudenza di legittimità interna, se il mancato riconoscimento di dette voci, durante il periodo feriale garantito a livello comunitario, sia conforme all'ordinamento.
Il punto è quello della necessità o meno di verificare se la mancata corresponsione al lavoratore, in corrispondenza dei giorni di ferie, della retribuzione “ordinaria” – ai fini dell'istituto in esame – abbia un impatto dissuasivo per la fruizione delle ferie.
Reputa il giudicante che il tema sia affrontato dalla giurisprudenza comunitaria non tanto per introdurre un ulteriore requisito affinché le varie voci possano/debbano essere computate nella retribuzione dovuta per le giornate di ferie, quanto per motivare le ragioni di un intervento della CGUE sulla nozione della retribuzione, che tendenzialmente è lasciata alla discrezionalità dei singoli ordinamenti interni. Secondo la CGUE consentire che ciascuno
Stato regoli a suo modo la nozione di retribuzione da corrispondersi nei giorni di ferie, anche prevedendo un importo inferiore alla retribuzione “ordinaria”, incide sul diritto alle ferie che è
invece stabilito a livello inderogabile dal diritto comunitario, in quanto ciò potrebbe avere sul lavoratore un effetto dissuasivo. Non è un caso se le sentenze della GCUE fanno frequente riferimento ad una “potenziale dissuasività”.
In quest'ottica, il mancato computo nella retribuzione da corrispondere nelle giornate di ferie di indennità caratteristiche delle mansioni affidate ai lavoratori – perché intrinsecamente connesse alle stesse o perché riferite ad un disagio tipico – deve ritenersi legittimo solo se il loro importo complessivo sia quasi trascurabile, altrimenti sussistendo quantomeno una potenzialità dissuasiva.
12 Infatti, tendenzialmente una retribuzione inferiore rispetto a quella “ordinaria” è
potenzialmente in grado di disincentivare i lavoratori a fruire delle ferie, anche se non si tratta di importi particolarmente significativi in proporzione alla retribuzione annuale. Si rileva a questo proposito, per un verso, che la giurisprudenza sopra citata (CGUE e Corte di
Cassazione) fa riferimento al concetto di “potenzialità” quanto alla rilevanza della dissuasività, da valutarsi ex ante, affermando apertamente (cfr. sentenza CGUE, Settima
Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ già citata) che “gli incentivi a Per_5
rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili
con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di
garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace
della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di
lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte
del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”;
per altro verso va rilevato, in relazione alla fattispecie di causa, che a livello di retribuzione mensile l'importo costituito dalle indennità in parola non è di poco momento, in quanto si tratta di voci che, mensilmente, incidono anche più del 20% sulla retribuzione - il confronto va effettuato su base mensile confrontando la retribuzione mensile complessiva (cfr. Cass.,
Cass., 14089/24, par. 19) -. Una percentuale ed un importo che ad avviso del giudicante è tale da poter dissuadere i lavoratori dall'usufruire delle ferie, o dal fruirne integralmente,
nonostante si tratti di diritto irrinunciabile, anche considerato che nei periodi di ferie comunque il lavoratore già non fruisce di altre indennità e del compenso per lavoro straordinario.
Va peraltro precisato che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia per 4 settimane, corrispondenti in caso di fruizione continuativa a 28 giorni comprensivi dei riposi intermedi, e dunque nel caso concreto a 20 giorni, essendo pacifico che i ricorrenti svolgano attività lavorativa su 5 giorni alla settimana. Reputa sul punto il giudicante che sarebbe incoerente riconoscere e garantire a
13 tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro turnistica e dai giorni settimanalmente impegnati,
uno stesso numero di giorni di ferie, come avverrebbe seguendo la diversa tesi della spettanza di 28 giorni di ferie;
si rileva che Cass., 20216/2022 (punto 30) non affronta in modo specifico la questione.
Occorre comunque tenere conto dei recuperi: ove infatti in un dato anno il singolo ricorrente abbia goduto di un numero di giorni di ferie inferiori a 20, i restanti giorni dovranno essere considerati negli anni successivi.
Conclusivamente, accertata e dichiarata la nullità delle clausole contenute: nell'art. 31.5
del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4.50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e
2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 30.6 del CCNL citato, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati, i ricorrenti hanno diritto al pagamento, a far data da agosto 2007, per ciascuna giornata di ferie nei limiti di 20 giorni annuali, di una retribuzione media comprensiva delle indennità: di utilizzazione professionale
(IUP) - di scorta e di riserva - e di assenza dalla residenza. La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata, come in ricorso, sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50.
E' invero infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, se si considera che l'azione svolta in ricorso è da riferirsi alla condanna di a far data da CP_1
agosto 2007, come si ricava indirettamente ma chiaramente dai conteggi dimessi da parte ricorrente. Ed in effetti dall'entrata in vigore della L. 92/12 opera anche nelle aziende di maggiori dimensioni la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (Cass.,
26246/22), per cui la prescrizione non è maturata per il periodo da agosto 2007, che è
collocato entro il quinquennio dall'entrata in vigore della legge in questione.
14 La convenuta deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, calcolate sui giorni di ferie fruiti come da buste paga, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura della metà, attesa la reciproca soccombenza;
per il residuo, per l'importo liquidato come in dispositivo tenuto conto anche della serialità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
A) accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale
FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 77,
punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 30.6 del CCNL citato, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
B) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie, nei limiti di 20 giorni all'anno come da motivazione, sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile comprensiva di indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza;
C) condanna a corrispondere a ciascun ricorrente le conseguenti CP_1
differenze retributive maturate da agosto 2007, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
15 Compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna parte resistente a rifondere ai ricorrenti le residue spese di lite, che liquida in € 3.500,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 259,00.
Venezia, 04/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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