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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 61/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Ketty Bartoletti) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) Controparte_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9.5.2025 alle ore 9.45, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
CP_ lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell , le seguenti domande “dichiarare nullo, CP_2
ovvero illegittimo e/o inefficace per i motivi gradatamente esposti in ricorso e da intendersi qui richiamati e
trascritti, e per l'effetto annullare, l'avviso di addebito n. 33420240004524987000 nonché di ogni altro ulteriore
atto ad esso presupposto e conseguente, dichiarando non dovuta la somma di € 1.335,68”.
A fondamento della domanda ha esposto che la contribuzione richiesta si riferisce ad un periodo successivo alla cessazione dell'attività aziendale ed eccepito, in ogni caso, la prescrizione del credito contributivo.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di avere annullato l'atto opposto in via di autotutela in quanto, come illustrato dall'ufficio, il debito iscritto a ruolo non sussisteva essendo una duplicazione di un credito già riscosso.
pagina 1 di 2 La materia del contendere è, dunque, cessata.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €1.100,00 e €5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da dichiara cessata Parte_1
CP_ la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Ketty
Bartoletti, procuratore antistatario, liquidandole nella misura di €1.250,00 per compensi di avvocato,
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di
CU, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 9 maggio 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 61/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Ketty Bartoletti) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) Controparte_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9.5.2025 alle ore 9.45, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
CP_ lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell , le seguenti domande “dichiarare nullo, CP_2
ovvero illegittimo e/o inefficace per i motivi gradatamente esposti in ricorso e da intendersi qui richiamati e
trascritti, e per l'effetto annullare, l'avviso di addebito n. 33420240004524987000 nonché di ogni altro ulteriore
atto ad esso presupposto e conseguente, dichiarando non dovuta la somma di € 1.335,68”.
A fondamento della domanda ha esposto che la contribuzione richiesta si riferisce ad un periodo successivo alla cessazione dell'attività aziendale ed eccepito, in ogni caso, la prescrizione del credito contributivo.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di avere annullato l'atto opposto in via di autotutela in quanto, come illustrato dall'ufficio, il debito iscritto a ruolo non sussisteva essendo una duplicazione di un credito già riscosso.
pagina 1 di 2 La materia del contendere è, dunque, cessata.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €1.100,00 e €5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da dichiara cessata Parte_1
CP_ la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Ketty
Bartoletti, procuratore antistatario, liquidandole nella misura di €1.250,00 per compensi di avvocato,
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di
CU, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 9 maggio 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 2 di 2