Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1999, n. 2336
CASS
Sentenza 16 marzo 1999

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Il contratto di mandato speciale può legittimamente contenere, tra l'altro, la previsione di eseguire, in un determinato momento, una determinata istruzione del mandante che, per le sue modalità, comporti il compimento dell'affare in vista del quale il rapporto negoziale era stato posto in essere, senza che la mancata determinazione di una durata massima o di un termine finale implichi l'impossibilità giuridica di tale previsione.(Nella specie, un privato aveva convenuto con un istituto bancario un rapporto di gestione fiduciaria di quote sia di obbligazioni, sia di titoli azionari, per poi comunicare, successivamente, alla banca stessa un ordine di disinvestimento "tout court", a fronte del quale l'istituto, nel rimettere il corrispettivo per la cessione delle obbligazioni, faceva presente il perdurare della gestione dei titoli azionari. Avendo, dopo circa due anni da tale comunicazione, il cliente impartito alla banca un secondo ordine di disinvestimento, l'istituto aveva proceduto alla liquidazione facendo, peraltro, riferimento alla data del primo ordine, mentre il cliente pretendeva la liquidazione con riferimento alla data della seconda comunicazione, pretesa ritenuta legittima, in sede di controversia giudiziaria, dal giudice di merito, con sentenza confermata dalla S. C. che, nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha, ancora, osservato che la comunicazione della banca relativa al perdurare della gestione di titoli azionari doveva ritenersi, "illo tempore", tacitamente ratificata dal mandante ex art. 1711 cod. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1999, n. 2336
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2336
    Data del deposito : 16 marzo 1999

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