Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
Il contratto di mandato speciale può legittimamente contenere, tra l'altro, la previsione di eseguire, in un determinato momento, una determinata istruzione del mandante che, per le sue modalità, comporti il compimento dell'affare in vista del quale il rapporto negoziale era stato posto in essere, senza che la mancata determinazione di una durata massima o di un termine finale implichi l'impossibilità giuridica di tale previsione.(Nella specie, un privato aveva convenuto con un istituto bancario un rapporto di gestione fiduciaria di quote sia di obbligazioni, sia di titoli azionari, per poi comunicare, successivamente, alla banca stessa un ordine di disinvestimento "tout court", a fronte del quale l'istituto, nel rimettere il corrispettivo per la cessione delle obbligazioni, faceva presente il perdurare della gestione dei titoli azionari. Avendo, dopo circa due anni da tale comunicazione, il cliente impartito alla banca un secondo ordine di disinvestimento, l'istituto aveva proceduto alla liquidazione facendo, peraltro, riferimento alla data del primo ordine, mentre il cliente pretendeva la liquidazione con riferimento alla data della seconda comunicazione, pretesa ritenuta legittima, in sede di controversia giudiziaria, dal giudice di merito, con sentenza confermata dalla S. C. che, nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha, ancora, osservato che la comunicazione della banca relativa al perdurare della gestione di titoli azionari doveva ritenersi, "illo tempore", tacitamente ratificata dal mandante ex art. 1711 cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1999, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA FIDEURAM SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. ANTONELLI 50, presso l'avvocato MASSIMO POZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
HI LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso l'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAUSTO MARTINETTI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2825/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/09/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pozzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Gigli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 3 gennaio 1989 il signor LE SI convenne in giudizio davanti al tribunale di Roma la NC UR s,p.a., esponendo che:
Egli aveva posto in essere un rapporto di gestione fiduciaria con la UR, la quale aveva assunto il mandato in relazione ad una quota di obbligazioni I.M.I., serie speciale CIF, con scadenza al 15 luglio 1985, nonché ad una quota di titoli azionari FO;
Il 31 maggio 1985 egli aveva inviato un ordine di disinvestimento, ma la banca gli aveva rimesso il corrispettivo per la cessione delle obbligazioni IMI, mentre per i titoli FO aveva comunicato con lettera del 15 luglio 1985 che la gestione fiduciaria permaneva;
Quest'ultima comunicazione era stata da lui interpretata come avviso della prosecuzione del mandato per la parte FO e, pertanto, avendo impartito un ulteriore ordine di disinvestimento in data 7 luglio 1987, egli aveva diritto al corrispettivo dei titoli al valore di tale data, mentre la banca, facendo riferimento al primo ordine, aveva risposto di aver provveduto alla liquidazione fin dal 15 luglio 1985, inviando il corrispettivo con una lettera che però egli mai aveva ricevuto;
La UR, preso atto della mancata ricezione della lettera con l'assegno, ed accertato che questo non era stato incassato, ne aveva inviato un altro maggiorato d'interessi, che tuttavia egli non aveva ritenuto sufficiente ad estinguere l'obbligazione della debitrice, in quanto aveva diritto alla liquidazione dei titoli, nel frattempo aumentati di quotazione, alla data del secondo ordine di disinvestimento (7 luglio 1987).
Su tali premesse l'attore chiese che la UR fosse condannata a pagargli la differenza tra la somma da lui ricevuta ed il maggiore importo corrispondente al valore delle quote FO alla data dell'ordine di disinvestimento impartito il 7 luglio 1987. La convenuta impugnò la domanda, sostenendo (come si deduce in ricorso): Che il SI, con la lettera inviata il 7 maggio 1985, aveva chiesto il rimborso totale del suo investimento;
Che il disinvestimento e il rimborso erano attività distinte, e il debito di restituzione nasceva soltanto nel momento in cui le quote erano state liquidate e convertite in lire italiane;
Che la mancata ricezione dell'assegno non poteva ingenerare alcun affidamento circa la prosecuzione della gestione, potendo rilevare come semplice indice del ritardo nella diversa obbligazione di restituzione delle somme dovute;
Che la ricostruzione dei fatti operata dall'attore era contraria al principio di buona fede, in quanto egli aveva voluto trarre dagli eventi la ragione della prosecuzione del rapporto, ottenibile soltanto con immediata comunicazione di revoca del suo stesso precedente ordine;
Che anche contraria a buona fede risultava l'interpretazione della frase "Comunichiamo che risultano inoltre in gestione fiduciaria presso di noi n. 806,452 parti FO" , contenuta nella lettera del 15 luglio 1985 relativa al rimborso delle obbligazioni IMI, perché tale frase costituiva semplicemente un aggiornamento dello stato dei rapporti in corso, soprattutto per la maggior lentezza e complessità dello smobilizzo delle quote di un fondo estero;
Che la UR aveva comunque provveduto alla liquidazione dell'intera posizione, inviando due distinti assegni a distanza di pochi giorni, proprio perché il disinvestimento delle quote FO aveva richiesto maggior tempo;
Che la stessa banca aveva poi rinnovato il secondo assegno, dopo aver verificato che il cliente non l'aveva ricevuto, aggiungendo il risarcimento dei danni per il ritardo commisurato agli interessi. Il tribunale adito, con sentenza del 14 dicembre 1992, rigettò la domanda e condannò l'attore al pagamento delle spese giudiziali, ritenendo che il primo ordine di disinvestimento impartito con lettera del 31 maggio 1985 avesse implicato la revoca del mandato, producendo l'estinzione del rapporto per l'effetto recettizio della stessa revoca.
Su gravame del SI la corte di appello di Roma, con sentenza n. 2825/95 depositata il 26 settembre 1995, in riforma della pronunzia del primo giudice ed in accoglimento della domanda condannò la UR a pagare al detto SI la somma di lire 30.725.917, con gli interessi dalla domanda stessa, oltre alle spese del doppio grado.
La corte territoriale considerò:
Che il tema della controversia riguardava gli effetti giuridici della dichiarazione contenuta nella lettera in data 31 maggio 1985, diretta dal SI alla banca, interpretata dal tribunale come revoca del mandato di gestione fiduciaria dei titoli, che, per la sua natura di atto unilaterale recettizio, avrebbe prodotto l'estinzione del rapporto, con la conseguenza che la banca si sarebbe liberata dall'obbligo della liquidazione, versando l'importo ricavato dalla realizzazione dei titoli alla data del detto ordine di disinvestimento prescindere dalla comunicazione inviata dalla banca con lettera del 15 luglio 1985, mediante la quale a quest'ultimo veniva resa nota l'esistenza a quella data di titoli a suo nome;
Che il primo giudice, pur trascurando in motivazione di discutere sull'efficacia di detta comunicazione, nel qualificare l'ordine di disinvestimento come revoca del mandato aveva evidentemente ritenuto che l'effetto estintivo dell'atto medesimo impedisse a quella dichiarazione di produrre effetti, ancor più in quanto il SI non aveva dato seguito al rapporto con una successiva dichiarazione contraria a quella già inviata;
Che, secondo l'appellante, la propria lettera del 31 maggio 1985 aveva prodotto soltanto la parziale estinzione del rapporto, cioè limitatamente alla gestione delle obbligazioni IMI, sia perché il riferimento contenuto in quella lettera alla scadenza in data 15 luglio 1985 riguardava i predetti titoli (individuabili perché il certificato CIF aveva la data del 15 luglio 1980), sia perché nella nota di riscontro del 15 luglio 1985 UR aveva dato atto espressamente del perdurare della gestione per i titoli FO;
Che, secondo la UR, la comunicazione del cliente, come del resto la complessiva vicenda ad essa seguita, non poteva essere interpretata nel senso che la revoca avesse effetti estintivi soltanto parziali, limitati alla liquidazione delle obbligazioni IMI, stante l'ampia portata della dichiarazione di voler disinvestire ogni impegno assunto, come peraltro confermato dalla lettera del SI in data 28 luglio 1987, onde andava esclusa la prosecuzione del rapporto anche oltre la data di revoca, come preteso da controparte con riguardo ad un preteso affidamento insorto in ordine ad un disinvestimento soltanto parziale dei titoli, mentre la revoca del mandato aveva spiegato i suoi effetti per la natura unilaterale dell'atto, indipendentemente da qualsiasi dichiarazione di volontà di essa mandataria, quale destinataria dell'atto di revoca;
Che, ad avviso della corte di merito, la configurazione giuridica attribuita dal tribunale alla dichiarazione del SI, contenuta nella lettera del 31 maggio 1985, e la conseguente valutazione degli effetti prodotti dalla stessa sul rapporto tra le parti, non sembravano condivisibili, anche se esattamente era stato riconosciuto che il complesso rapporto in questione, avente ad oggetto l'acquisto di titoli e la loro custodia, amministrazione e finale liquidazione da parte di UR per conto del cliente, trovava la sua disciplina nelle norme sul contratto di mandato;
Che, invero, la comunicazione suddetta non aveva avuto riguardo soltanto alla liquidazione delle obbligazioni IMI (come mostrava di credere l'appellante), essendo stata in essa resa esplicita la richiesta di "voler disporre per tale data il rimborso totale di quanto da noi investito" e quindi la volontà di dismissione di tutti i titoli, onde non era dato comprendere perché tale dichiarazione dovesse essere interpretata come revoca del contratto, dal momento che già la semplice lettura del testo lasciava chiaramente emergere il solo intento del mandante di impartire alla mandataria uno specifico ordine di vendita dei titoli;
che, per affermare l'esistenza di una revoca,si sarebbe dovuto dimostrare che il SI avesse voluto unilateralmente estinguere il contratto mediante recesso, facendo venir meno l'insieme di obbligazioni assunte dalle parti, ma di ciò non c'era traccia nella lettera, dalla quale invece emergeva la volontà di esigere la prestazione in conformità agli obblighi della mandataria, prestazione costituente una delle diverse attività previste dal contratto, sicché andava affermato che il mandante, lungi dal recedere dal contratto, ne aveva preteso l'esecuzione, che certamente l'esecuzione dell'ordine avrebbe comportato l'esaurimento del rapporto, ma in tal caso lo stesso si sarebbe estinto non per revoca (art. 1722, n. 2, c.c.) bensì per compimento dell'affare da parte del mandatario (art. 1721 n. 1 c,c.), onde la situazione giuridica scaturita dalla citata lettera andava valutata in termini del tutto diversi dall'impostazione del primo giudice, che, dovendo la UR dare esecuzione all'ordine di totale liquidazione dei titoli in attuazione degli obblighi contrattuali, si poneva in punto di fatto la questione di accertare se la stessa società avesse dato o meno corso alle istruzioni ricevute;
che negli atti difensivi l'appellata aveva sempre sostenuto di avere adempiuto l'incarico, precisando di aver provveduto in due tempi alla liquidazione delle due diverse categorie di titoli. e di aver rimesso al SI gli importi dei rimborsi con due distinte lettere, entrambe in data 15 luglio 1985, la seconda delle quali mai pervenuta al destinatario ( secondo quanto era pacifico tra le parti ), così come era risultato pacifico che il secondo assegno mai era stato incassato da alcuno, che, per dimostrare il proprio adempimento, la UR aveva prodotto al SI prima della causa copia della lettera di trasmissione e dell'assegno non pervenuti, ma quest'ultimo aveva contestato l'efficacia probatoria dei due atti, sostenendo che la mandataria aveva proseguito nel mantenere la gestione della parte FO. come attestato nella lettera di trasmissione del primo assegno, in cui era detto: "Comunichiamo che risultano inoltre in gestione fiduciaria presso di noi n. 806,452 parti FO"; che il rilievo dell'appellante appariva fondato, in quanto UR non soltanto non aveva dimostrato di aver provveduto alla seconda liquidazione, nulla provando la lettera e l'assegno esibiti in copia, ma addirittura aveva fornito la prova con la depositata comunicazione di non aver seguito integralmente le istruzioni, mantenendo la gestione di una parte dei titoli;
che il compimento dell'operazione esorbitante dai limiti del mandato avrebbe comportato che gli effetti dell'operazione stessa sarebbero rimasti a carico della mandataria, ove il mandante non l'avesse ratificata ( art. 1711 I^ comma c.c. ), ma in realtà la ratifica era intervenuta, avendo il SI tacitamente approvato l'operazione compiuta in difformità dalle istruzioni (art. 1712 c.c.), perché nulla aveva osservato dopo aver ricevuto la comunicazione dell'eseguito incarico per un tempo di due anni, che poteva ritenersi congruo allo scopo, prima di richiedere nuovamente la liquidazione della quota FO;
che, pertanto, andava accolta la domanda di pagamento della somma corrispondente al rimborso dei titoli alla data della richiesta (7 luglio 1987), ammontante a lire 82.002.959, per cui, avendo UR già versato la somma di lire 51.276.542, il SI aveva diritto a riscuotere la differenza pari a lire 30.725.917, con gli interessi dalla domanda. Contro la suddetta sentenza la NC UR s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. Il SI resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico mezzo di cassazione la ricorrente UR denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1722 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Premesso che la costruzione tracciata dalla corte d'appello in ordine all'applicazione delle regole del mandato non potrebbe essere criticata, perché coerente e sicura, sostiene che sarebbe invece erroneo il presupposto su cui essa si basa: anzitutto una falsa rappresentazione del contratto di gestione finanziaria e poi un concetto distorto della portata giuridica della locuzione "compimento dell'affare".
Nella specie la gestione finanziaria affidata alla NC UR sarebbe stata distinta tra obbligazioni IMI e quote FO, onde il differente oggetto dell'attività avrebbe comportato una differente disciplina giuridica. Le obbligazioni IMI avevano una durata prestabilita (per quelle in questione la scadenza era fissata per il 15 luglio 1985), sicché l'ordine di disinvestimento totale dato dal signor SI avrebbe trovato per le dette obbligazioni un preciso riferimento nella scadenza dei titoli.
Diversa sarebbe stata la situazione per le quote FO perché:
a) mancava una durata prestabilita delle quote o, meglio, del fondo;
b) il contratto aveva per oggetto una prestazione consistente nell'operare sui titoli azionari, così da far acquistare valore alle quote emesse.
Pertanto l'ordine di vendita delle quote FO non si sarebbe potuto configurare come richiesta di compimento dell'affare, il cui oggetto non sarebbe stato la vendita delle quote bensì l'operare (in proporzione alla cifra data in gestione) sulla borsa valori per far lievitare il valore delle quote stesse, cosa che lo avrebbe qualificato come contratto a prestazione continuata. Richiamata l'attività propria dei gestori dei fondi d'investimento, e chiarito lo scopo di questi (liberare i risparmiatori dalla scelta delle forme di impiego della ricchezza detenuta, gestendola per loro conto in investimenti mobiliari sul mercato azionario), la ricorrente prosegue sostenendo che il mandato in questione avrebbe riguardato la gestione continuata della somma e non il compimento di uno specifico e determinato affare, onde la richiesta di vendita totale delle quote di un fondo d'investimento, lungi dal configurarsi come compimento dell'affare, rappresenterebbe richiesta di uscita dallo stesso. Se dunque oggetto del mandato è la gestione di una certa somma a tempo indeterminato, unica via di uscita per il rapporto sarebbe la revoca con estinzione ex nunc, trattandosi di un rapporto a carattere continuativo. Invero, come rilevato anche da questa corte (Cass., 2 luglio 1957 n. 2554), la disposizione di cui all'art. 1722 n. 1 c.c. sarebbe applicabile soltanto nel caso di mandato speciale - unico e determinato affare - e non anche nell'ipotesi di mandato generale (tutti gli affari di un soggetto o, comunque, una serie continuata). La possibilità di revoca del mandato ex art. 1722 n. 2 c.c. costituirebbe una deroga al principio generale secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti, in quanto il mandante potrebbe porre fine al rapporto mediante semplice dichiarazione unilaterale. Di regola la risoluzione negoziale avrebbe efficacia retroattiva, ma, quando essa abbia ad oggetto contratti ad esecuzione continuata e/o il conferimento di poteri, opererebbe ex nunc, lasciando salva l'esecuzione del contratto già avvenuta. I contratti di durata, instaurando un vincolo destinato a protrarsi nel tempo, porrebbero in crisi il principio generale della libertà contattuale, se la legge non prevedesse gli istituti del termine finale massimo e del recesso.
Ribaditi i noti principi sulla stipula dei vincoli a tempo indeterminato, la ricorrente afferma che, nel caso del mandato al compimento di una serie di operazioni o di un'unica operazione protratta nel tempo, la revoca interverrebbe interrompendo quanto in azione, ma l'attività precedente non sarebbe investita, risultando questa una realtà negoziale ormai compiuta e inattaccabile. Su tali premesse, nella revoca in questione si potrebbe ravvisare un recesso unilaterale avente il carattere di una dichiarazione recettizia efficace ex nunc.
Conseguenza di una dichiarazione unilaterale recettizia sarebbe che, dal momento in cui essa perviene a conoscenza del destinatario, produce i suoi effetti e qualsiasi successivo agire delle parti non potrebbe più essere riferito al rapporto contrattuale estinto. La revoca del mandato, dunque, sarebbe indipendente da qualsiasi eventuale successivo comportamento delle parti, nel senso che, fermando l'esecuzione in corso, stabilirebbe una cesura invalicabile tra ciò che rientra nel mandato, ossia l'attività precedente la revoca, e ciò che è altro, vale a dire l'attività successiva. Applicando la fattispecie della revoca del mandato al primo ordine di disinvestimento, si otterrebbe un capovolgimento del risultato cui è pervenuta la sentenza impugnata. Non risultando ammissibile l'ultrattività (tacita) del mandato in presenza di dichiarazione unilaterale di revoca, la NC UR dovrebbe soltanto tenere indenne il signor SI per la mancata puntuale disponibilità della somma ricavata dalla vendita susseguente al suo primo ordine. Più in particolare, dovrebbe risarcire l'investitore del maggior danno, oltre il tasso legale, in base alle presunzioni personalizzate elaborate dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso non ha fondamento.
Fermo il rilievo che il collocamento del rapporto negoziale in esame nelle regole del mandato non è controverso (la stessa ricorrente afferma che "La costruzione tracciata dalla Corte d'Appello in ordine all'applicazione delle regole del mandato non può essere criticata:
è coerente e sicura": v.pag. 6 del ricorso ), il punto nodale della causa consiste nello stabilire se al primo ordine di disinvestimento impartito dal resistente con la lettera del 31 maggio 1985 debbano essere attribuiti contenuto ed effetti di una revoca del mandato, oppure se esso vada qualificato ( secondo la statuizione della sentenza impugnata) come richiesta di esecuzione del contratto, che ne avrebbe comportato l'estinzione per compimento dell'affare ai sensi dell'art. 1722 n. 1 c.c. In proposito si deve premettere che nel caso in esame si verte in tema di mandato speciale, ancorché il suo adempimento da parte del mandatario richiedesse il compimento di una pluralità di operazioni, segnatamente in ordine alla gestione delle quote FO. Invero il mandato è speciale quando oggetto del medesimo siano uno o più affari individualizzati dal mandante e, nella vicenda che ne occupa, oggetto del rapporto era per l'appunto l'investimento in obbligazioni IMI e in n. 806,452 quote parti FO.
Non è dunque pertinente il richiamo, operato in ricorso, alla sentenza di questa corte 2 luglio 1957 n. 2554. Come nello stesso ricorso si sostiene, secondo quella pronunzia la disposizione di cui all'art. 1722 n. 1 c.c. (estinzione del mandato per scadenza del termine o per compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito) è applicabile soltanto nel caso di mandato speciale e non anche nell'ipotesi di mandato generale. Invero quest'ultima figura ( arg. ex art. 1708, comma 2^, c.c.) ricorre quando al mandatario sia affidato il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione (o almeno di un'ampia serie di atti) facenti capo al mandante, salva per quest'ultimo la facoltà d'indicare espressamente anche gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Nella fattispecie, per contro, l'incarico riguardava unicamente l'investimento in obbligazioni IMI e nelle menzionate quote FO, onde non può dubitarsi della sua specialità, non infirmata dal fatto che la relativa gestione - segnatamente per le dette quote - potesse richiedere una pluralità continuata nel tempo di operazioni in borsa, allo scopo di far lievitare il valore delle quote medesime.
Ciò posto, e pur dovendosi qualificare il mandato speciale de quo come contratto ad esecuzione continuata, non si vede perché ad esso non fosse applicabile la disposizione dell'art. 1722 n. 1 c.c. Per giustificare una conclusione in tal senso bisognerebbe dimostrare che non fosse compreso tra le forme di esecuzione o adempimento dell'incarico - perché con questo oggettivamente incompatibile - anche l'ordine di vendita dei titoli, il quale dunque potrebbe trovare collocazione soltanto nell'istituto della revoca del mandato di cui all'art. 1723 c.c. Ma un simile assunto non sembra condivisibile già sul piano astratto, e quindi in linea di diritto. Infatti, ben può far parte del contenuto del contratto di mandato (come nel caso, speciale) anche la previsione di eseguire ad un certo punto una determinata istruzione del mandante che, per le sue modalità, comporti il compimento dell'affare in vista del quale il rapporto negoziale era stato posto in essere. La mancata determinazione di una durata massima o di un termine finale non implica l'impossibilità giuridica di tale previsione la quale, ancorché contigua alla revoca (o recesso unilaterale), da essa si distingue perché la revoca non soltanto è rimessa all'iniziativa del mandante ma comporta altresì l'estinzione ex nunc del rapporto mentre la disposizione di dar corso al compimento dell'affare richiede comunque una condotta del mandatario, dalla cui esecuzione deriverà poi come conseguenza l'estinzione del rapporto stesso. Il punto ha formato oggetto di esame e valutazione da parte della corte romana la quale, interpretando la lettera del SI in data 31 maggio 1985, ha ravvisato in questa un ordine di totale liquidazione dei titoli in attuazione degli obblighi contrattuali stipulati tra le parti, escludendo l'esistenza di una volontà di recesso.
Muovendo da questa premessa, che non viola l'art. 1722 n. 1 c.c., la sentenza impugnata è poi passata ad accertare se la società avesse dato o meno corso alle istruzioni ricevute ed ha rilevato:
a) che risultava inviato al mandante soltanto l'importo della prima categoria di titoli (obbligazioni IMI);
b) che, invece, la UR non aveva dimostrato di aver proceduto nel luglio 1985 anche alla liquidazione delle quote FO, rimettendone il ricavato al SI, ma aveva anzi fornito la prova, con la comunicazione del 15 luglio 1985, di non aver seguito integralmente le istruzioni mantenendo la gestione di una parte dei titoli;
c) che tale condotta, esorbitante dai limiti del mandato, era stata però ratificata dal SI (art. 1712 c.c.), il quale nulla aveva circa due anni prima di chiedere nuovamente la liquidazione delle quote FO, che andava quindi effettuata alla data della nuova richiesta (7 luglio 1987).
Si tratta di una ricostruzione del rapporto contrattuale, desunta dagli atti richiamati in sentenza e congruamente argomentata (peraltro non risultano dedotte censure sotto il profilo di vizi di motivazione ex art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.), che, per le considerazioni sopra svolte, si sottrae alla denunziata violazione di legge.
Risultano conseguentemente non pertinenti tutte le considerazioni circa la natura e gli effetti della revoca del mandato, dal momento che la fattispecie non può essere ricondotta nel quadro di tale istituto.
Da quanto sopra discende il rigetto del ricorso e, per il principio della soccombenza, la condanna della banca ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente UR al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive lire 3.719.000=, di cui lire tre milioni e cinquecentomila per onorari.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1999