Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. 421/2025
N. 145/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di VARESE n. 317/2024, estensore giudice DOTT.SSA GIORGIANA MANZO, discussa all'udienza del 21.5.2025 e promossa da:
Parte_1
), in persona del legale
[...] P.IVA_1 on ell'avv. GIUSEPPE MAZZARELLA
), elettivamente domiciliato in Via Pisacane, 1 81031 C.F._1 sore
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PROIA GIAMPIERO ), elettivamente domiciliato C.F._3 in VIA POMPEO MAGNO 23/A ore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“la Parte_1
[...] affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, Voglia annullare e/o riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Varese n. 317/2024 pubbl. il 13/12/2024m e notificata il 14/01/2025m nei termini sopraindicati, e per l'effetto: In via preliminare accertare e dichiarare
1
e, per l'effetto, condannare l'appellato al pagamento di quella Parte_2 mma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori. DOMANDA RESTITUTORIA: In conseguenza, condannare l'appellato alla restituzione e rimborso delle spese di lite, corrisposte da in Parte_1 forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, per complessivi €.5.252,83 (€.3.600,00 compensi, oltre accessori di legge). Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia respingere il ricorso in appello proposto dalla in quanto infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di Pt_2 lite”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato l'11.2.2025, la
[...]
(di seguito, la “ ” Parte_1 Pt_1 za in epigrafe i , Pt_2 mediante la quale il TRIBUNALE di VARESE aveva accertato l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di per carenza del Controparte_1 relativo obbligo ed aveva, per l'effetto, dichiarato non dovuti i relativi contributi, richiesti dalla per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pt_1
In particolare, il primo Giudice aveva rilevato come l'art. 5 dello Statuto dell'Ente, come modificato dal Comitato dei Delegati nelle riunioni del 27.05.2002 e del 27.11.2002, approvato con D.M. del Ministero del Lavoro e dell'Economia del 27.02.2003, in vigore dal 1.1.2003, avesse esteso l'obbligo di iscrizione alla a tutti gli iscritti agli albi professionali esercenti la libera Pt_1
2 professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività, in applicazione dei principi stabiliti dalla L. n. 335/1995 e dal D. Lgs. n. 103/1996.
Tanto premesso, il TRIBUNALE aveva disatteso l'eccezione preliminare di
“inammissibilità dell'opposizione con riferimento alle annualità 2014-2015- 2016-2017”, svolta dalla avendo questa ammesso l'erroneità della Pt_1 richiesta relativa all'annua 7 (nonché alle due successive); quanto alle restanti annualità, l'azione esperita da era stata qualificata nella CP_1 sentenza come volta all'accertamento n ell'obbligo di iscrizione alla e non già come opposizione a cartella esattoriale, con conseguente Pt_2 nza dell'invocato termine decadenziale.
Sotto l'aspetto fattuale, era stato rilevato nella motivazione come fosse CP_1 stato un dipendente di a tempo indeterminato a partire Controparte_2 dal 7.4.1992, con livello di “Quadro” e ruolo di “Professional Engineering”.
Al contempo – secondo la sentenza – egli era rimasto dotato del potere di firma in qualità di geometra iscritto all'albo professionale dei Geometri Laureati della Provincia di Milano, con rimborso dei relativi costi da parte della datrice di lavoro: in tale qualità, lo stesso aveva effettuato otto pratiche edilizie su beni facenti parte del patrimonio immobiliare di , relativamente a CP_2 lavori di progettazione, manutenzione, di uffici postali rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio di adibizione.
Ad avviso del TRIBUNALE, il compimento di atti professionali nell'esclusivo interesse della datrice di lavoro, nell'ambito delle ordinarie mansioni relative all'inquadramento contrattuale del dipendente, non aveva determinato alcun obbligo di iscrizione alla , con conseguente infondatezza della pretesa Pt_1 contributiva relativa agli anni 2020, 2021, 2022.
In ragione della soccombenza, era stata condannata alla rifusione delle Pt_2 spese di lite, liquidate in com i € 3.600,00, oltre oneri e accessori di Legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame, si censurava il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto presentato il 10.6.2022, dopo il decorso del termine di quaranta giorni, di cui all'art. 24 D. lgs. 46/99, dalla notificazione delle cartelle esattoriali e dall'esecuzione del pignoramento presso terzi, avvenuta il 22.10.2019.
Veniva, inoltre, denunciata nell'atto di appello la mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento agli anni 2017, 2018, 2019, 2021 (limitatamente alle mensilità da febbraio a dicembre) e 2022, oggetto di sgravio disposto il 13.02.2021 a seguito della ricezione dell'autocertificazione trasmessa da , con cancellazione dalla a CP_1 Pt_1 far tempo dall'11.02.2021.
3 Con il secondo motivo, si denunciavano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 L. 37/1967, 2 e ss. d.lgs. 30/2006, 16 r. d. 274/1929, 1, c. II, d. lgs. 103/1996, 38 Cost., 1 e ss., d.lgs. 509/1994, 2 e 3 l. 335/1995, 5 Statuto
, commesse dal TRIBUNALE – ad avviso dell'appellante – per avere Parte_2 he l'esercizio delle attività tipiche e riservate per legge ai geometri, in favore del datore di lavoro subordinato, integrasse esercizio della libera professione, e per averne, di conseguenza, negato l'imponibilità ai fini della previdenza di categoria.
Secondo la CASSA, il vigente ordinamento non consentiva l'esercizio delle professioni c.d. “protette” in regime di subordinazione (se non nel rispetto di specifiche e tassative condizioni non sussistenti nel caso di specie): pertanto, l'esecuzione delle relative prestazioni per conto del datore di lavoro, in modo
“promiscuo” rispetto all'espletamento di quelle connesse al rapporto subordinato, non poteva costituire una causa di esenzione dall'obbligo contributivo.
A sostegno del gravame, veniva richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'iscrizione all'albo professionale era condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale Pt_1 dell'esercizio della professione non pr ava l'obbligo di pagamento della contribuzione minima.
Secondo la i geometri lavoratori subordinati, che avessero mantenuto Pt_1
l'iscrizione non avrebbero potuto dichiarare, ai fini previdenziali, il non esercizio della professione, salvo che fossero stati inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e che l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse datoriale, fosse stata inclusa tra le mansioni proprie di tale ruolo.
Gli stessi avrebbero, inoltre, dovuto presentare una dichiarazione del datore di lavoro attestante che il dipendente, nello svolgimento delle sue mansioni, non aveva esercitato attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra, e comunque non aveva utilizzato il timbro professionale o sottoscritto atti in tale qualità.
Tali ipotesi – affermava - non ricorrevano nel caso di specie, soggetto al Pt_2 principio – vigente dop forma del sistema pensionistico, secondo cui a ciascuna delle attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente doveva corrispondere una specifica copertura assicurativa, con conseguente applicazione della tutela previdenziale obbligatoria allo svolgimento di attività professionale, ancorché contestuale all'attività di lavoro dipendente.
In terzo luogo, l'appellante rimproverava al TRIBUNALE di avere travisato la natura della contribuzione ed i presupposti iscrittivi di cui all'art. 1, l. 37/1967, non avendo considerato che la controversia verteva sull'obbligo di versare la contribuzione minima da parte di un geometra che aveva conservato
4 l'iscrizione, proseguendo l'esercizio dell'attività professionale, anche solo potenzialmente.
La sosteneva in proposito che gli iscritti all'albo, indipendentemente Pt_1 dal ntare del reddito professionale e del volume d'affari IVA ed a prescindere dall'esercizio della libera professione, erano comunque tenuti al versamento annuale della contribuzione minima e all'adempimento degli obblighi dichiarativi di cui all'art. 6 del Regolamento sulla Contribuzione.
Con il quarto motivo, si contestava la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., c.c., in relazione alla errata interpretazione dell'art. 5 Statuto
delle delibere della C.I.P.A.G. n. 2/2003, n. 123/09 e dell'art. 2697 Parte_2 esse dal TRIBUNALE per avere invertito gli oneri probatori derivanti dal sistema di presunzioni, stabilito dalla citata disposizione statutaria, secondo cui la mancata presentazione delle necessarie autocertificazioni legittimava l'iscrizione d'ufficio alla , consentendo di presumere l'esercizio della Pt_1 professione.
Veniva, in proposito, richiamato un precedente di questa stessa Corte (n. 806/23), secondo cui “in mancanza di autodichiarazione non sussistono altre modalità per superare la presunzione di svolgimento di attività professionale”.
Sulla base di tali principi, l'appellante sosteneva che, essendo pacifica l'iscrizione del geom. all'Albo dei Geometri, lo stesso sarebbe stato CP_1 onerato di fornire la prova contraria idonea a superare la presunzione di svolgimento di attività libero-professionale, mediante la predetta autocertificazione;
egli avrebbe, inoltre, dovuto dimostrare la sussistenza delle condizioni, pure regolamentate dalla , che, in via eccezionale, Pt_1 ammettevano comunque la cancellazione.
Con il quinto motivo, la decisione del TRIBUNALE veniva censurata in punto spese, per avere applicato unicamente il principio della soccombenza, senza prendere in considerazione altre condizioni, idonee a giustificare la compensazione, quali le divergenze della giurisprudenza (sia di merito che legittimità) rispetto alle questioni oggetto di causa.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in via preliminare dichiarasse l'inammissibilità del ricorso di primo grado con riferimento alle annualità contributive 2014, 2015 e 2016 ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 46/99 e l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle annualità contributive 2017, 2018, 2019, 2021 (limitatamente alle mensilità da marzo a dicembre) e 2022.
La domandava, inoltre, in via principale, il rigetto dell'azione proposta Pt_1 da avanti al TRIBUNALE, con conferma della legittimità della sua CP_1 iscrizione d'ufficio e della conseguente pretesa creditoria di o, in Parte_2 subordine, la rideterminazione della stessa e la condanna to al
5 pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che fosse risultata come dovuta, oltre accessori.
invocava, infine, la condanna di alla restituzione delle spese di Pt_2 CP_1 rrisposte da in lla provvisoria esecutività della Parte_1 sentenza di primo grado, per complessivi € 5.252,83 e alla rifusione di quelle di entrambe le fasi del giudizio.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 19.5.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 21.5.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di gravame non coglie nel segno.
Nel lamentare il rigetto dell'eccezione di tardività dell'opposizione alla cartella relativa alle annualità 2014-2016 e l'omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine a quelle oggetto di sgravio (2017-2019), l'appellante non considera come l'azione esperita dal ricorrente in primo grado riguardasse le pretese contributive riferite al successivo periodo 2020-2022, sulla base del prodromico accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla
. Pt_1
Viceversa, nessuna opposizione è stata proposta da , avanti al CP_1
TRIBUNALE, avverso le cartelle esattoriali n. 11720190003464445000, recante somme iscritte a ruolo per contributi previdenziali non riscossi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, per complessivi € 19.095,65 (doc. n. 25 ric. I gr.), e n. 11720200002164448000, avente ad oggetto importi maturati, al medesimo titolo, nell'anno 2017, per complessivi € 7.769,55, successivamente sgravata unitamente alle ulteriori somme riferite agli anni 2018 e 2019.
Tali erano, infatti, le conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: “a) annullare, in quanto illegittima, l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla;
b) accertare e dichiarare che non sussiste l'obbligo del Pt_2 ricorrente di ne e di contribuzione alla;
c) in particolare, Pt_2 accertare l'infondatezza della richiesta di contributi avanzata dalla nei Pt_2 confronti del ricorrente per gli anni 2020, 2021 e 2022”.
Né può ritenersi che la proposizione di tali domande fosse preclusa dalla mancata opposizione avverso il primo dei titoli sopra indicati, relativo ad annualità pregresse e distinte rispetto a quelle oggetto di causa.
6 La decisione del TRIBUNALE resiste anche nel merito alle censure svolte dalla appellante. Pt_1
Sotto l'aspetto fattuale, la fattispecie è pacifica e ricostruibile sulla base dei documenti acquisiti agli atti di causa.
è dipendente di assunto con contratto di lavoro CP_1 Controparte_2 nato a [...] ind aprile 1992, con inquadramento nel livello di “Quadro”, posizione retributiva “A2” e ruolo “Professional Engineering” (doc. 2 ric. I gr.).
Dall'art. 20 CCNL per il personale non dirigente di del 23.6.2021 CP_2
(doc. 3, ric. I gr.) risulta che tale qualifica è propria dei “lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta sugli obiettivi nel territorio di competenza e/o che possiedono un elevato know-how specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali, contribuiscono con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati standard qualitativi. L'attività di tali figure professionali è caratterizzata da supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche”.
L'Accordo per la classificazione del personale (doc. 4, ric. I gr.) CP_2 prevede, f onducibili alla qualifica di Quadro – liv. A 2, quella del
“Professional Engineering”, il quale “nell'ambito delle competenze del rispettivo Ordine professionale (degli Ingegneri, Architetti, Geometri o Periti Industriali), cura, per tipologie di interventi di media complessità (es. Progetti modulari standard UP/Centri di Rete minori) le attività di:
- Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica degli interventi;
- Progettazione e dimensionamento di impianti termotecnici, idraulici, elettrici, elettronici e domotici, di trasferimento delle informazioni e tecnologici in genere, nonché la progettazione ed il calcolo energetico per la certificazione energetica;
- Progettazione e Direzione Lavori per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento normativo;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione es esecuzione per gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento normativo;
- Definizione delle specifiche tecniche per capitolato di gare dei lavori;
- Implementazione dei progetti di competenza curando l'execution e monitorando le diverse fasi realizzative;
- Gestione dei rapporti con il fornitore finale/impresa appaltatrice mediante la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal contratto;
- Controllo tecnico specialistico al fine di accertare la corretta esecuzione delle attività di realizzazione relative ad opere civili e/o impianti;
- Verifica del corretto espletamento delle fasi di collaudo strutturale o tecnico amministrativo”.
7 Nell'ambito di tali specifiche attribuzioni rientrano certamente le otto pratiche, in ragione delle quali la ha disposto l'iscrizione d'ufficio di (doc. Pt_1 CP_1 da 9 a 16 ricorso di 1° grado).
L'esame di tali documenti evidenzia che tali attività sono state attuate dal dipendente nell'esclusivo interesse della società datrice di lavoro, avendo riguardato interventi di manutenzione straordinaria di locali adibiti all'attività aziendale, come affermato dallo stesso e da CP_1 CP_2 nell'autocertificazione e nell'attestazione, tr alla CA ed allegate sub docc. 26 e 28 al ricorso di primo grado (nonché sub doc. 13 alla memoria difensiva depositata dall'Ente stesso avanti al TRIBUNALE).
Nella prima di esse, il geometra dichiara che le prestazioni in questione erano state “esclusivamente eseguite per conto della Società e Controparte_2 riguardano interventi propedeutici all'attività istituzionale della società”, precisando che le stesse “rientrano nel ruolo tecnico da me svolto, in qualità di dipendente della Società ”. CP_2
Nell'attestazione datoriale, redatta su specifico modulo CIPAG denominato
“autocertificazione”, si afferma che gli incarichi “sono stati compiuti dal dipendente nell'esclusivo interesse della Società su beni detenuti dalla stessa in qualità di Geometra dipendente”.
Né la ha dedotto l'espletamento, da parte dell'odierno appellato, di Pt_1 alcuna prestazione professionale ulteriore in favore di soggetti diversi rispetto alla predetta società.
Ricorrono, pertanto, i presupposti cui la delibera n. 123 del 2009 Pt_2 subordina l'esenzione dall'obbligo di iscrizione nei propri ruoli dei soggetti iscritti all'albo professionale dei geometri.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, le condizioni, in presenza delle quali è possibile derogare, da parte degli iscritti all'albo, alla presunzione di esercizio dell'attività professionale derivante dalla iscrizione all'albo sono fissate dalle disposizioni regolamentari adottate dalla Pt_1
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5473 del 1°.3.2025, "dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con Pt_1 disposizione, come si è detto ima – deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei Pt_1 limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere Pt_1 Pt_1
i controlli opportuni in ordine alle à svolte ed ai redditi pr Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , Pt_1 prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il ge
8 dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività – svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro – rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra" (conf. Cass. n. 26330/2024).
Con la medesima pronuncia, è stato inoltre chiarito che l'obbligo di iscrizione alla – secondo la disciplina rilevante ratione temporis – non si estende Pt_1 ai geometri che sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in quanto “dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa”.
L'applicazione di tali principi, condivisi dal Collegio, al caso di specie, consente di escludere la sussistenza dell'obbligo contributivo di , il quale si è CP_1 pacificamente limitato a svolgere mansioni proprie del ontrattuale in favore della società datrice di lavoro, come da questa attestato con l'apposita dichiarazione sopra riportata e confermato dallo stesso dipendente tramite la prescritta autocertificazione.
Nel giungere a tali conclusioni, il primo Giudice non ha trasgredito i criteri normativi di ripartizione dell'onere probatorio, incombendo alla CASSA la dimostrazione dei presupposti dell'obbligazione previdenziale, secondo la disciplina dettata dai propri regolamenti (v. Cass. 4.8.2017, n. 19586).
L'Ente, tuttavia, non ha dedotto – né a fortiori provato – lo svolgimento, ad opera di , di alcuna ulteriore prestazione professionale, rispetto a quelle CP_1 soggette ad esonero secondo la citata delibera.
Anche il quarto motivo di gravame va, pertanto, disatteso.
Parimenti infondata risulta l'ultima censura, relativa alla compensazione delle spese di lite.
Non erano, infatti, ravvisabili, ad avviso della Corte, i presupposti per l'invocata compensazione delle spese della prima fase processuale, anche valutando la sentenza n. 77/2018, con cui la Corte Costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione, rispetto alla riduzione operata con DL 132/14, conv. in L. n. 162/14, consentendola – non solo nei casi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a
9 questioni dirimenti” - ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Infatti, la questione oggetto di causa non appare connotata da alcun profilo di novità e la giurisprudenza della Cassazione legittimità appare univoca con riguardo agli aspetti rilevanti ai fini della decisione.
Né sono ravvisabili “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, le quali – per condivisibile giurisprudenza – “devono avere riguardo a specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo in sede di legittimità” (Cass. 22.10.2019, n. 26956; conf. Cass. n. 22310 del 2017, Cass. n. 14411 del 2016).
Gli specifici elementi richiesti dal Supremo Collegio non ricorrono nel caso di specie, privo di caratteristiche di opinabilità o difficoltà di valutazione in fatto o in diritto, tali da giustificare la deroga al generale principio della soccombenza, correttamente posto dal TRIBUNALE a base del regolamento delle spese.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Per le medesime ragioni sopra esposte, le spese del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 317/2024 del Tribunale di VARESE;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 21/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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