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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1511/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dr.ssa Laura Cantore Giudice rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1511/2024 RG VG, avente ad oggetto: separazione e cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Bonaduce, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigia De Bartolo, giusta mandato in atti, Controparte_1
- RICORRENTE -
E
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, presso il Tribunale di Trani - INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza del 7.1.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.7.2024, i coniugi e , proponevano Parte_1 Controparte_1 domanda per la declaratoria di separazione consensuale del matrimonio concordatario tra loro contratto nel
Comune di Ruvo di Puglia in data 09.09.2022, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del detto Comune al n. 51, Parte II, Serie A, anno 2022, domandando ex art. 473 bis 59 c.p.c. anche pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno premesso:
-che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
-che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile per insorte incomprensioni.
Sulle dette premesse hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso (i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti, prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti), dichiararsi la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio, alle medesime condizioni di
1 cui alla separazione, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Il G.D., preso atto della dichiarazione congiunta, non sussistendo alcuna possibilità di riconciliazione, tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione Collegiale per la pronuncia della sentenza, ai sensi dell'art. 473 bis 21, ult. Co., c.p.c.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1,
c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative non emergendo alcun elemento ostativo alla declaratoria di separazione alle condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate, prendendosi atto degli ulteriori accordi di natura economica tra gli stessi intercorsi che non ostano alla detta declaratoria.
La domanda congiunta di separazione può dunque essere recepita.
Ai sensi dell'articolo 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, essendo stato adottato il rito ex art 127 ter c.p.c., ai sensi dell'articolo testè citato 5° co. c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Occorre evidenziare che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'articolo 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio specificando le condizioni connesse a tale pronuncia che in sostanza sono le medesime di cui alla richiesta di declaratoria della separazione.
Si evidenzia che sul cumulo delle dette domande, di separazione e divorzio, si è pronunziata di recente la
S.C. ex art. 363 bis c.p.c. (rubricato «Rinvio pregiudiziale») in senso favorevole (sentenza n 28727/2023 del 16/10/2023).
Si rammenta sul punto che il disposto dell'art.473 bis.49 c.p.c., che disciplina il novello istituto, ha effetto a decorrere dal 28/2/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, ai sensi dell'art. 35 comma 1 d.lgs. 149/2022.
In particolare, poi, l'art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta) – che rileva nel caso di specie – stabilisce che: «La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 — domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni — si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte. Il ricorso
è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
2 economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma. A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte».
Vengono, dunque, in rilievo, due profili: il primo, che valorizza il principio del simultaneus processus relativo a pretese identiche o implicanti accertamenti di fatto comuni o comunque almeno in parte rilevanti per entrambi i processi;
l'altro, riguardante il coordinamento delle decisioni rese nei distinti giudizi.
Come osservato dalla S.C. deve rilevarsi che le novità introdotte con l'art. 473-bis.49 c.p.c. rispetto alla disciplina previgente dei rapporti tra il processo di separazione giudiziale e quello di divorzio sono essenzialmente due: 1) la prevalenza data alle ragioni di connessione, rispetto al criterio della competenza per territorio inderogabile (art. 28 c.p.c., in relazione alle cause previste nei nn. 2 e 3 dell'art.70 c.p.c.), tale da rendere possibile l'attrazione al foro del giudizio di separazione, adito preventivamente (art. 40 c.p.c.), anche del giudizio di divorzio per il quale sia competente, in base alle regole dell'art. 473-bis.47 c.p.c., un diverso foro;
2) l'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande contenziose di separazione e divorzio.
Con riferimento alla prima delle due ipotesi, che concerne il caso in esame, è stato evidenziato che tale novità non può avere alcuna incidenza sui procedimenti a domanda congiunta, non potendo sostanzialmente, attesa in primis la ontologica speditezza degli stessi, verificarsi una contemporanea pendenza presso distinti tribunali tra il procedimento di separazione consensuale e quello di divorzio congiunto.
Invero, il cumulo oggettivo di domande anche tra loro non connesse per titolo o petitum esiste da sempre nel nostro ordinamento processual-civilistico (artt. 10, 104 c.p.c.), ed è espressione di un principio generale relativo all'esercizio dell'azione (titolo IV del libro I del codice di rito) e l'introduzione dell'art. 473-bis.49
c.p.c. ha «normativizzato, in subiecta materia, il cumulo condizionale c.d. successivo.
Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la
3 trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito «comune» di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. (cfr sent. cit). Il
Tribunale, all'esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passata in giudicato, sarà trasmesso in copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge), provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett.b), l.n.
898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr sent cit). La circostanza che la domanda congiunta di divorzio, cumulata con quella congiunta di separazione, diviene procedibile solo a determinate condizioni processuali, previste nel già citato art. 3 della legge n. 898 del 1970, e che quindi non possa essere decisa prima del passaggio in giudicato della sentenza che omologa la separazione consensuale e prima del decorso dei sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale (dalla quale i coniugi sono ex lege autorizzati a vivere separatamente) non implica che essa non possa essere proposta in cumulo con la domanda congiunta di separazione;
il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art.
279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande (secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti,
l'ulteriore istruzione o la separazione).
La Corte ha altresì evidenziato che in tema di divorzio su domanda congiunta, essa ha già affermato (Cass.
6664/1998; Cass. 19540/2018) che l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali» e non configura una ipotesi in senso stretto di «divorzio consensuale», analogo alla separazione consensuale (ove la pronuncia del Tribunale
è unicamente rivolta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo tra i coniugi, qualificabile come un negozio giuridico di natura familiare), poiché il giudice non è condizionato al consenso dei coniugi, ma deve verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia, di natura costitutiva, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre ha valore negoziale per quanto per quanto concerne
i figli e i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino, quanto ai rapporti patrimoniali, contrari a norme inderogabili (secondo orientamento giurisprudenziale) e/o (alla luce del dettato normativo) all'interesse dei figli.L'accordo dei coniugi, in sede divorzile, ha rilevanza negoziale, dunque, solo per quanto concerne le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, salva l'ipotesi di contrasto delle condizioni
4 stabilite rispetto all'interesse dei figli o rispetto a norme inderogabili. Anche aderendo, dunque, alla lettura estensiva dell'ipotesi del cumulo di domande di separazione e divorzio (proposte con ricorso congiunto), deve osservarsi che si tratta unicamente di domande proposte in funzione di una pronuncia di divorzio per la quale non è ancora decorso il termine di legge e il cumulo non incide sul c.d. carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo, unitario, dei coniugi sull'intero assetto delle condizioni, che regolamenteranno oltre alla crisi anche la loro vita futura, pur sempre sottoposto al complessivo vaglio del
Tribunale.
Si è, invero, già evidenziato, come gli interventi in materia di negoziazione assistita (D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modifiche dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) e di «divorzio breve» (L. 6 maggio 2015, n. 55), e oggi l'attuale intervento di Riforma (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), abbiano via via incrementato il ruolo dell'autonomia dei coniugi nella definizione delle conseguenze economiche della crisi coniugale e, nel costante processo di privatizzazione del regime matrimoniale, già avviato dall'introduzione del divorzio (1970) e dalla separazione per cause oggettive (1975), ha inciso in maniera significativa sulla «caduta» del dogma dell'indisponibilità degli status.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Orbene, non essendo, nel caso in esame, la domanda divorzile ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 della legge n 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, Dott.ssa Laura Cantore, affinché, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter quinto comma c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo due della legge sopra citata nonché confermare le condizioni già formulate con il ricorso introduttivo con particolare riferimento alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale riguardo il Collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473 bis.19 II co. c.p.c.; in tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni aggiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis.51, II co. c.p.c.
La pronunzia in ordine alle spese di lite è differita la definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi;
1)dichiara la separazione personale dei coniugi e (Comune di Parte_1 Controparte_1
Ruvo di Puglia, atto n. 51, Parte II, Serie A, anno 2022);
2)dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
5 3)manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4)prende atto delle ulteriori statuizioni assunte dai coniugi;
5)provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore, dr.ssa Laura
Cantore, per i consequenziali provvedimenti;
6)spese al definitivo.
Così deciso in Trani, lì 7.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Laura Cantore dott. Giuseppe Rana
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dr.ssa Laura Cantore Giudice rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1511/2024 RG VG, avente ad oggetto: separazione e cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Bonaduce, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigia De Bartolo, giusta mandato in atti, Controparte_1
- RICORRENTE -
E
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, presso il Tribunale di Trani - INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza del 7.1.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.7.2024, i coniugi e , proponevano Parte_1 Controparte_1 domanda per la declaratoria di separazione consensuale del matrimonio concordatario tra loro contratto nel
Comune di Ruvo di Puglia in data 09.09.2022, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del detto Comune al n. 51, Parte II, Serie A, anno 2022, domandando ex art. 473 bis 59 c.p.c. anche pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno premesso:
-che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
-che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile per insorte incomprensioni.
Sulle dette premesse hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso (i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti, prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti), dichiararsi la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio, alle medesime condizioni di
1 cui alla separazione, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Il G.D., preso atto della dichiarazione congiunta, non sussistendo alcuna possibilità di riconciliazione, tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione Collegiale per la pronuncia della sentenza, ai sensi dell'art. 473 bis 21, ult. Co., c.p.c.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1,
c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative non emergendo alcun elemento ostativo alla declaratoria di separazione alle condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate, prendendosi atto degli ulteriori accordi di natura economica tra gli stessi intercorsi che non ostano alla detta declaratoria.
La domanda congiunta di separazione può dunque essere recepita.
Ai sensi dell'articolo 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, essendo stato adottato il rito ex art 127 ter c.p.c., ai sensi dell'articolo testè citato 5° co. c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Occorre evidenziare che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'articolo 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio specificando le condizioni connesse a tale pronuncia che in sostanza sono le medesime di cui alla richiesta di declaratoria della separazione.
Si evidenzia che sul cumulo delle dette domande, di separazione e divorzio, si è pronunziata di recente la
S.C. ex art. 363 bis c.p.c. (rubricato «Rinvio pregiudiziale») in senso favorevole (sentenza n 28727/2023 del 16/10/2023).
Si rammenta sul punto che il disposto dell'art.473 bis.49 c.p.c., che disciplina il novello istituto, ha effetto a decorrere dal 28/2/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, ai sensi dell'art. 35 comma 1 d.lgs. 149/2022.
In particolare, poi, l'art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta) – che rileva nel caso di specie – stabilisce che: «La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 — domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni — si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte. Il ricorso
è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
2 economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma. A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte».
Vengono, dunque, in rilievo, due profili: il primo, che valorizza il principio del simultaneus processus relativo a pretese identiche o implicanti accertamenti di fatto comuni o comunque almeno in parte rilevanti per entrambi i processi;
l'altro, riguardante il coordinamento delle decisioni rese nei distinti giudizi.
Come osservato dalla S.C. deve rilevarsi che le novità introdotte con l'art. 473-bis.49 c.p.c. rispetto alla disciplina previgente dei rapporti tra il processo di separazione giudiziale e quello di divorzio sono essenzialmente due: 1) la prevalenza data alle ragioni di connessione, rispetto al criterio della competenza per territorio inderogabile (art. 28 c.p.c., in relazione alle cause previste nei nn. 2 e 3 dell'art.70 c.p.c.), tale da rendere possibile l'attrazione al foro del giudizio di separazione, adito preventivamente (art. 40 c.p.c.), anche del giudizio di divorzio per il quale sia competente, in base alle regole dell'art. 473-bis.47 c.p.c., un diverso foro;
2) l'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande contenziose di separazione e divorzio.
Con riferimento alla prima delle due ipotesi, che concerne il caso in esame, è stato evidenziato che tale novità non può avere alcuna incidenza sui procedimenti a domanda congiunta, non potendo sostanzialmente, attesa in primis la ontologica speditezza degli stessi, verificarsi una contemporanea pendenza presso distinti tribunali tra il procedimento di separazione consensuale e quello di divorzio congiunto.
Invero, il cumulo oggettivo di domande anche tra loro non connesse per titolo o petitum esiste da sempre nel nostro ordinamento processual-civilistico (artt. 10, 104 c.p.c.), ed è espressione di un principio generale relativo all'esercizio dell'azione (titolo IV del libro I del codice di rito) e l'introduzione dell'art. 473-bis.49
c.p.c. ha «normativizzato, in subiecta materia, il cumulo condizionale c.d. successivo.
Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la
3 trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito «comune» di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. (cfr sent. cit). Il
Tribunale, all'esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passata in giudicato, sarà trasmesso in copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge), provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett.b), l.n.
898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr sent cit). La circostanza che la domanda congiunta di divorzio, cumulata con quella congiunta di separazione, diviene procedibile solo a determinate condizioni processuali, previste nel già citato art. 3 della legge n. 898 del 1970, e che quindi non possa essere decisa prima del passaggio in giudicato della sentenza che omologa la separazione consensuale e prima del decorso dei sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale (dalla quale i coniugi sono ex lege autorizzati a vivere separatamente) non implica che essa non possa essere proposta in cumulo con la domanda congiunta di separazione;
il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art.
279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande (secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti,
l'ulteriore istruzione o la separazione).
La Corte ha altresì evidenziato che in tema di divorzio su domanda congiunta, essa ha già affermato (Cass.
6664/1998; Cass. 19540/2018) che l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali» e non configura una ipotesi in senso stretto di «divorzio consensuale», analogo alla separazione consensuale (ove la pronuncia del Tribunale
è unicamente rivolta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo tra i coniugi, qualificabile come un negozio giuridico di natura familiare), poiché il giudice non è condizionato al consenso dei coniugi, ma deve verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia, di natura costitutiva, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre ha valore negoziale per quanto per quanto concerne
i figli e i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino, quanto ai rapporti patrimoniali, contrari a norme inderogabili (secondo orientamento giurisprudenziale) e/o (alla luce del dettato normativo) all'interesse dei figli.L'accordo dei coniugi, in sede divorzile, ha rilevanza negoziale, dunque, solo per quanto concerne le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, salva l'ipotesi di contrasto delle condizioni
4 stabilite rispetto all'interesse dei figli o rispetto a norme inderogabili. Anche aderendo, dunque, alla lettura estensiva dell'ipotesi del cumulo di domande di separazione e divorzio (proposte con ricorso congiunto), deve osservarsi che si tratta unicamente di domande proposte in funzione di una pronuncia di divorzio per la quale non è ancora decorso il termine di legge e il cumulo non incide sul c.d. carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo, unitario, dei coniugi sull'intero assetto delle condizioni, che regolamenteranno oltre alla crisi anche la loro vita futura, pur sempre sottoposto al complessivo vaglio del
Tribunale.
Si è, invero, già evidenziato, come gli interventi in materia di negoziazione assistita (D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito con modifiche dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) e di «divorzio breve» (L. 6 maggio 2015, n. 55), e oggi l'attuale intervento di Riforma (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), abbiano via via incrementato il ruolo dell'autonomia dei coniugi nella definizione delle conseguenze economiche della crisi coniugale e, nel costante processo di privatizzazione del regime matrimoniale, già avviato dall'introduzione del divorzio (1970) e dalla separazione per cause oggettive (1975), ha inciso in maniera significativa sulla «caduta» del dogma dell'indisponibilità degli status.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Orbene, non essendo, nel caso in esame, la domanda divorzile ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 della legge n 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, Dott.ssa Laura Cantore, affinché, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter quinto comma c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo due della legge sopra citata nonché confermare le condizioni già formulate con il ricorso introduttivo con particolare riferimento alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale riguardo il Collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473 bis.19 II co. c.p.c.; in tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni aggiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis.51, II co. c.p.c.
La pronunzia in ordine alle spese di lite è differita la definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi;
1)dichiara la separazione personale dei coniugi e (Comune di Parte_1 Controparte_1
Ruvo di Puglia, atto n. 51, Parte II, Serie A, anno 2022);
2)dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
5 3)manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4)prende atto delle ulteriori statuizioni assunte dai coniugi;
5)provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore, dr.ssa Laura
Cantore, per i consequenziali provvedimenti;
6)spese al definitivo.
Così deciso in Trani, lì 7.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Laura Cantore dott. Giuseppe Rana
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