Ordinanza cautelare 29 giugno 2016
Sentenza 5 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/07/2022, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2022
N. 01146/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00779/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Uljana Gazidede, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Taranto - U.T.G., a firma del Vice Prefetto Vicario Dirigente Reggente Area IV, in data 24.3.2016 e notificato alla società datore di lavoro del ricorrente in pari data;
- nonché di ogni altro atto connesso e/o collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’extracomunitario ricorrente (cittadino albanese) impugna il provvedimento dirigenziale del 24/03/2016, con cui la Prefettura di Taranto ha disposto il rigetto della sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 9 bis del T.U. 25/7/1998 n° 286 e ss.mm. e ha annullato il contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto in data 14/10/2015, nonché ogni altro atto connesso e/o collegato.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
Violazione della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Violazione dell'art. 5 della Legge 30 luglio 2002, n. 189; Violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lgs 8 gennaio 2007, n. 3; Violazione ed errata interpretazione dell'art. 9 bis del D. Lgs. n. 286/98 integrato dal D. Lgs. n. 3/2007; Violazione di istruttoria e vizio di motivazione.
Il 30/05/2016, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione per resistere al ricorso.
Il 03/06/2016, il Ministero dell’Interno ha depositato in giudizio una breve memoria difensiva, con relativi allegati (ivi inclusa la Relazione Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto), chiedendo di dichiarare inammissibile, irricevibile e, gradatamente, rigettare il ricorso e la connessa domanda cautelare per difetto dei necessari presupposti in fatto ed in diritto.
Ad esito della Camera di Consiglio del 28/06/2016, con ordinanza cautelare -OMISSIS-, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus di fondatezza, tenuto conto che l’extracomunitario ricorrente ha presentato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 9 bis del T.U. 25/7/1998 n° 286 e ss.mm., pur non possedendo i requisiti prescritti dal primo comma dell’art. 9 bis del T.U. n° 286/1998, in quanto titolare di un normale permesso di soggiorno per residenza (della durata di 10 anni) rilasciato il 30/6/2010 dalla Grecia, anziché di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da uno Stato membro dell’Unione Europea .”
Nella pubblica udienza del 27/04/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
1. - Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, la difesa di parte ricorrente - essenzialmente - lamenta, invocando, tra gli altri, i vizi di violazione di legge, difetto di istruttoria e motivazione, che il ricorrente “ in possesso di carta di soggiorno rilasciata dalle autorità elleniche valida per dieci anni sino al 30/06/2020, in quanto soggiornante di lungo periodo in Grecia dal 2008 ”, sulla base dell’invocato art. 9 bis del T.U. 25/7/1998 n° 286 e ss.mm., “ ha i requisiti per chiedere ed ottenere il titolo equipollente in Italia previa stipula di un contratto di soggiorno ed il reperimento di un alloggio ”.
Tutte le censure formulate nel ricorso sono infondate, in quanto, come già rilevato nell’ordinanza cautelare -OMISSIS- di questa Sezione, avverso la quale non risulta interposto appello e a seguito della quale non sono stati depositati ulteriori scritti difensivi, l’extracomunitario ricorrente ha presentato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 9 bis del T.U. 25/7/1998 n° 286 e ss.mm. (“ Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro ”), pur non possedendo i requisiti prescritti dal primo comma dell’art. 9 bis del T.U. n° 286/1998 (secondo il quale “ 1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno ,”) , in quanto titolare di un normale permesso di soggiorno per residenza (della durata di 10 anni) rilasciato il 30/6/2010 dalla Grecia, anziché di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da uno Stato membro dell’Unione Europea, come evidenziato nel gravato provvedimento (correttamente motivato, anche per relationem attraverso il richiamo alla nota della Questura di Bari del 14/03/2016, e sorretto da adeguata istruttoria) del Prefetto di Taranto.
2. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere respinto.
3. - Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge (tenuto conto della condizione personale del ricorrente) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, con la precisazione, però, che deve essere revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (provvisoriamente) disposta in favore del ricorrente con decreto -OMISSIS- dell’apposita Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituita presso questo T.A.R., in quanto - con ogni evidenza - le pretese azionate dallo stesso nel presente giudizio sono manifestamente infondate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Revoca il decreto di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato -OMISSIS-.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.