Art. 1476-ter. (( (Competenze). )) (( 1. Le APCSM curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
2. Sono di competenza delle APCSM le materie concernenti:
a) i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , nonche' all' articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ;
b) l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
c) l'inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
d) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
e) le pari opportunita';
f) le prerogative sindacali di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
g) gli spazi e le attivita' culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.
3. Sono comunque escluse dalla competenza delle APCSM le materie concernenti l'ordinamento militare, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale nonche' l'impiego del personale in servizio.
4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le APCSM possono:
a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. ))
2. Sono di competenza delle APCSM le materie concernenti:
a) i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , nonche' all' articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ;
b) l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
c) l'inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
d) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
e) le pari opportunita';
f) le prerogative sindacali di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
g) gli spazi e le attivita' culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.
3. Sono comunque escluse dalla competenza delle APCSM le materie concernenti l'ordinamento militare, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale nonche' l'impiego del personale in servizio.
4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le APCSM possono:
a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. ))