Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una Casa di cura e custodia, per l'individuazione della "pena stabilita dalla legge" rilevante a norma dell'art. 219, primo comma, cod.pen., devono considerarsi eventuali circostanze, aggravanti ed attenuanti, ma non anche la diminuente per il vizio parziale di mente, in quanto l'infermità di mente e la connessa pericolosità costituiscono la ragione giustificativa del provvedimento.
Commentario • 1
- 1. Ricovero casa di cura: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2013, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 05/12/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 3899
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 11945/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA RK N. IL 02/09/1974;
avverso l'ordinanza n. 1159/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA, del 12/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto, per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con pronuncia in data 12.12.2012, resa ex art. 680 c.p.p., comma 2, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto dal P.G. territoriale avverso la sentenza 15.02.2012 del Tribunale di Fermo, applicava nei confronti di DO MI la misura di sicurezza del ricovero in una Casa di cura e custodia per anni uno.
Il DO era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per le lesioni procurate con un coltello a due persone che si trovavano casualmente a passare per strada e per avere infranto i vetri di due auto. L'imputato, che era in permesso da una Comunità terapeutica, aveva agito sotto l'effetto di droghe. Giudicato, in esito a perizia, seminfermo di mente e socialmente pericoloso, gli era stata applicata dal giudice di primo grado la misura di sicurezza della libertà vigilata (peraltro senza specificazione di durata). Orbene, riteneva il Tribunale di Sorveglianza di competenza che, stante la gravita dei fatti commessi e la pericolosità dimostrata quale effetto dei disturbi psichiatrici e per l'inveterata tendenza all'abuso di sostanze stupefacenti, la libertà vigilata non fosse misura adeguata, imponendosi misura contenitiva e di effettivo controllo e cura, altrimenti non garantiti se rimessi alla disposizione dell'imputato.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando - in sintesi - nei seguenti termini: - non vi era stato il dovuto esame della pericolosità sociale di esso imputato;
- erano state pretermesse considerazioni favorevoli, quale l'occasionalità della vicenda che dimostrava che solo l'uso di stupefacenti innescava crisi acute;
- era nel concreto sufficiente la misura della libertà vigilata da eseguire con la prescrizione di attuare un programma di recupero;
- l'entità della pena inflitta, dovendosi tenere conto delle attenuanti applicate in regime di equivalenza, non avrebbe consentito l'applicazione della misura di sicurezza adottata ex art. 219 c.p., comma 1. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato, non può trovare accoglimento.
2. Quanto alla questione di diritto proposta, circa la possibilità di applicare nel caso di specie la misura di sicurezza personale della casa di cura e custodia ex art. 219 c.p.p., comma 1, la stessa non ha pregio. Ed invero deve essere rilevato come il Tribunale di Sorveglianza, contrariamente a quanto assume il ricorrente, abbia proprio disatteso qualunque automatismo, ispirandosi, così come prescritto dalle decisioni della Corte costituzionale che hanno inciso sull'istituto (in particolare le pronunce 253/2003 e 208/2009), alla valutazione concreta del caso specifico. Va premesso che, anche si trattasse di fattispecie riconducibile al terzo comma della citata norma, come prospetta il ricorrente, l'applicazione della libertà vigilata, in luogo del ricovero, sarebbe solo facoltativa ("..tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata.."), cioè rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito che valuterà, nello specifico, la gravita della condotta e le condizioni psichiche dell'imputato. In tal caso, poi, la durata della misura è edittalmente abbassata nel minimo (sei mesi, anziché un anno), ma senza vincoli per stimare durata maggiore, fermo restando la necessità di verificare successivamente l'effettiva pericolosità del soggetto durante l'esecuzione della misura stessa. Ciò posto, non risulta comunque alcuna violazione di legge, atteso che il Tribunale ha ampiamente giustificato la necessità sia del provvedimento restrittivo, sia della sua durata minima, avuto riguardo da un lato alla gravita (definita eccezionale) della concreta condotta per cui era intervenuta la condanna, dall'altro alle condizioni mentali e connessa pericolosità (ritenuta elevatissima) del DO.
Risulta invero logica e coerente la motivazione adottata che è stata ancorata all'inveterata tossicomania dell'imputato, ad ampio spettro, non superata nonostante il ricovero in Comunità, subito ripresa durante un permesso, tale dunque da dimostrare l'incapacità di un adeguato autocontrollo e fonte di alta pericolosità, moltiplicando gli effetti dei comprovati disturbi psichici.
Ciò detto, va rilevato comunque che l'affermazione del Tribunale di competenza secondo cui la misura della pena edittale (si trattava di lesioni volontarie gravissime) induceva l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 219 c.p., non può dirsi errata, atteso che questa
Corte, con pronuncia ormai risalente ma mai smentita (cfr. Rv. 151566), ha ritenuto che in tale valutazione vanno si considerate eventuali circostanze (nella fattispecie solo aggravanti), ma non la diminuente della seminfermità, da considerare a questi fini connotazione soggettiva e non indice di minore gravita, per l'evidente ragione che infermità di mente e connessa pericolosità costituiscono la ragione della misura stessa, e sarebbe intrinsecamente contraddittorio diminuire la risposta sanzionatoria proprio in conseguenza di quella pericolosità che impone la misura di sicurezza.
Tutte le altre deduzioni del ricorrente, in parte già comprese nelle valutazioni precedenti, sono parimenti infondate. È corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui il giudizio di pericolosità, peraltro chiaramente emergente dagli accertamenti psichiatrici effettuati, era coperto da giudicato, non avendo l'imputato impugnato la sentenza di primo grado. Non era dovuto, quindi, nuovo esame, peraltro neppure prospettando il ricorrente - del tutto generico sul punto- un mutamento della situazione soggettiva in senso migliorativo.-
Consegue anche l'irrilevanza della deduzione secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato l'occasionalità della vicenda per cui è processo e la pericolosità indotta da assunzione di stupefacenti. A parte la già rilevata preclusione, vale invero rilevare come, di contro, il Tribunale abbia proprio preso in esame tali elementi, derivandone conclusione logica e coerente di marcata inaffidabilità dell'imputato, tale da non consentire misura non restrittiva, largamente rimessa ad un non plausibile autocontrollo. In conclusione il giudizio di merito, di insufficienza della libertà vigilata, sia pure con obblighi di cura, reso con motivazione immune da vizi logici e secondo corretti parametri normativi e giurisprudenziali, risulta in questa sede incensurabile.
3. In definitiva il ricorso, infondato, deve essere respinto. Al completo rigetto dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014