Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2013, n. 4459
CASS
Sentenza 5 dicembre 2013

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Massime1

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una Casa di cura e custodia, per l'individuazione della "pena stabilita dalla legge" rilevante a norma dell'art. 219, primo comma, cod.pen., devono considerarsi eventuali circostanze, aggravanti ed attenuanti, ma non anche la diminuente per il vizio parziale di mente, in quanto l'infermità di mente e la connessa pericolosità costituiscono la ragione giustificativa del provvedimento.

Commentario1

  • 1Ricovero casa di cura: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 dicembre 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2013, n. 4459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4459
Data del deposito : 5 dicembre 2013

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