TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 594
TAR
Sentenza 15 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Silenzio inadempimento sulla istanza di VIA

    Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza, accertando l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e ordinando l'adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni. È stato considerato che, anche in presenza di inerzia del Ministero della Cultura, il MASE avrebbe dovuto provvedere, specialmente in aree idonee ex lege, ai sensi dell'art. 11 quater del d.lgs. 190/2024.

  • Altro
    Istanza di nomina commissario ad acta

    Il Collegio ha ritenuto di riservare la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione oltre il termine assegnato, previa istanza di parte.

  • Accolto
    Mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento

    La domanda è stata accolta sulla base dell'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, che prevede il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento. La società ha corrisposto € 24.198,27 di diritti di istruttoria, pertanto il Ministero è stato condannato al rimborso di € 12.099,13.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 594
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 594
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo