Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00594/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2025, proposto da
Luminora Marangiosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Canonaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Commissione Tecnica Pnrrpniec, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal AS, e per quanto di competenza dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal MIC, in relazione all’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), presentata in data 18.11.2022 (acquisita al prot. MITE/58455 in data 18.11.2022), e perfezionata con nota acquisita al prot. AS/52437 in data 4.4.2023, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa alla “ realizzazione di un impianto agrivoltaico, della potenza di 61,954 MWp, e delle relative opere di connessione alla Stazione di connessione elettrica SE ” da realizzarsi nei Comuni di LA FO (BR), VI LL (BR), RO (TA), AT (TA) denominato “Marangiosa” - Proponente Luminora Marangiosa S.r.l. - progetto PNIEC [ID. 9154];
e per la condanna
ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.pa., dell’art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. del AS e, per quanto di competenza, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del MIC, a provvedere, con un provvedimento espresso, sull’istanza presentata dalla società, con contestuale istanza di nomina, ex art. 117 comma 3 c.p.a., in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, di un Commissario ad acta;
e per l’ulteriore condanna
ai sensi dell’art. 28, comma 4, del d.l. n. 69/2013, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore del ricorrente del cinquanta percento dei diritti di istruttoria versati, pari ad € 12.099,13, per il mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento così come prescritto dall’art. 25 comma 2-ter del d.lgs. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e della Commissione Tecnica Pnrrpniec;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. IL NC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Luminora Marangiosa ha agito dinanzi a questo Tar per denunciare l’illegittimità del silenzio serbato dal Mase sulla istanza presentata in data 18.11.2022, e perfezionata con nota acquisita al prot. AS/52437 in data 4.4.2023, ai fini della “ realizzazione di un impianto agrivoltaico, della potenza di 61,954 MWp, e delle relative opere di connessione alla Stazione di connessione elettrica SE ”.
In particolare, la ricorrente ha riferito che:
- “il progetto rientra tra quelli considerati strategici per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed europei, previsti dal PNRR (Piano di Ripresa e Resilienza) e dal REPowerEU (Piano Europeo per l’indipendenza energetica) e tra quelli disciplinati dall’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del medesimo decreto 152/2006, di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC), di cui all’Allegato I bis del d.lgs. 152/2006”;
- il “progetto rientra tra quelli previsti, con criteri di priorità nella trattazione assegnati alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, così come stabilito dall’art. 8, comma 1 del d.lgs. 152/2006”;
- l’istanza “è stata dichiarata procedibile in data 12.04.2023 dal Ministero che, con nota prot. n. 58069 ha provveduto alla pubblicazione dell’istanza e della documentazione tecnica sul sito internet dell’Autorità competente”;
- “l’intervento ricade in area definita idonea dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter e lett. c-quater del d.lgs. 199/2021 (“ area non ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.l. 42/2004 ”)”;
- i termini per lo svolgimento della “consultazione pubblica stabiliti dall’art. 24 del d.lgs. 152/2006 … sono decorsi …”;
- l’art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006 stabilisce che “ Per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’art. 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA ”;
- “in data 2.11.2023 (130 più 30 giorni dal 26.5.2023) è decorso il termine previsto dalla norma, senza che la Commissione Tecnica PNRRPNIEC abbia provveduto ad esprimere il proprio parere”;
- “l’emissione del provvedimento finale è stato oggetto di sollecito della Società proponente del 19.4.2024, rispetto al quale il AS ha giustificato la propria inerzia con nota prot. 91462 del 17.5.2024 deducendo la sussistenza di criteri di priorità nell’esame dei progetti giustificati dalla maggior potenza, e nella corresponsabilità del MIC”;
- ad oggi “alcun provvedimento è stato assunto dal AS e la società in data 7.3.2025 ha specificatamente diffidato l’Amministrazione preannunciando il successivo ricorso avverso il silenzio-inadempimento”;
- la ricorrente “ha sostenuto oneri istruttori per € 24.198,27”, sicché ha maturato il diritto ad “ottenere il rimborso del cinquanta per cento degli oneri come sopra corrisposti, pari ad € 12.099,13 non essendo rispettato il termine perentorio per la conclusione del procedimento e ciò fatto salvo il maggiore danno”.
2. Ciò premesso, la ricorrente ha denunciato l’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sotto i seguenti profili: “ A. Sul silenzio dell’amministrazione ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 152/2006 – perentorietà dei termini – violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 25 commi 2-bis, 2-quater e 7 del d.lgs. 152/2006 - violazione dell’art. 2 e 2-bis della l. 241/1990 ”.
In sintesi, la società ha denunciato che:
- “nella fattispecie in esame, essendo ampiamente decorsi i termini descritti nelle richiamate disposizioni deve ritenersi formato un illegittimo silenzio delle amministrazioni resistenti tenute alla redazione dello schema di VIA (per quanto riguarda la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all’art. 25, comma 2 bis, del Codice dell’Ambiente) o all’esercizio del potere sostitutivo (da parte del AS) ex art. 25, comma 2 quater”;
- “in assenza di un provvedimento generale che definisse l’ordine di “priorità” imposto nell’esame dei progetti rientranti nel PNRR, non poteva trovare giustificazione la postergazione della trattazione di domande VIA come quella in esame”;
- le predette conclusioni “risultano confermate nell’affermazione del principio di riferimento, dall’entrata in vigore, il 18 ottobre 2024, del d.l. n. 153 del 2024, intervenuto in ordine alla graduatoria delle priorità per l’esame delle domande di VIA”;
- non rileva in senso contrario la “mancata acquisizione del parere del MIC”, dal momento che “il giudice amministrativo ha qualificato l’inerzia del MIC come idonea “alla formazione di una fattispecie di silenzio-assenso orizzontale, ai sensi dell’art. 17-bis della Legge n. 11 241/1990” (Cons. Stato, sentenza n. 8610/2023 e TAR Puglia, sentenza n. 1429/2023)”.
Inoltre, la società ha chiesto che venga accertato “il diritto della ricorrente ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006 ad ottenere dal AS il rimborso del cinquanta percento dei diritti di istruttoria, con relativa condanna del Ministero a corrispondere la somma di € 12.099,13 oltre interessi di legge, ex art. 1284, 4 comma, cc. dalla domanda fino all’effettivo pagamento”.
3. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e la Commissione Tecnica Pnrrpniec.
In particolare, il Mase ha riferito che in data 19.2.2026 “la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha formulato il parere tecnico istruttorio n. 984 avente contenuto favorevole con prescrizioni”, sicché in data 27.2.2026, “con nota prot. AS/44554, la Direzione Generale del AS ha formulato richiesta di concerto al Ministero della cultura” ed “è in attesa di riscontro da parte dell’autorità codecidente”.
4. Nella camera di consiglio del giorno 8.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La domanda con cui la società Luminora Marangiosa ha lamentato la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento volto al rilascio della richiesta VIA è fondata nei termini appresso indicati.
5.1. In via di generale premessa, il Collegio osserva che, per costante orientamento, il rimedio processuale del ricorso contra silentium è diretto ad accertare la violazione da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato; l’esperibilità dell’azione, pertanto, è condizionata al riscontro di un perdurante e antidoveroso contegno inerte da parte del soggetto pubblico, senza che venga ulteriormente in rilievo il contenuto discrezionale o meno del provvedimento richiesto ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1559/2020; id., n. 8810/2019).
5.2. Nella fattispecie in esame, la società ricorrente ha correttamente individuato il fondamento normativo dell’obbligo del AS di pronunciarsi con un provvedimento espresso, richiamando, oltre alla disciplina generale di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, la normativa ambientale e, in particolare, l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per “ i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis ”, ovvero i “ progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto (...) ”, categoria cui deve ritenersi riferibile il progetto in questione, come dedotto dalla parte ricorrente (e non smentito dalle parti resistenti), rientrando tra quelli inclusi nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
5.3. In particolare, per quanto di interesse ai fini della presente vicenda, assume rilievo quanto previsto dall’art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale: “(...) Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis ”.
5.4. Nel caso di specie, come risulta dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione in atti, alla data di introduzione del giudizio l’istanza risultava ancora in fase istruttoria. La Commissione Tecnica ha, infatti, adottato lo schema di provvedimento di VIA solo in data 19.2.2026 (quindi successivamente alla proposizione del ricorso), mentre, in data 27.2.2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha provveduto alla trasmissione del medesimo parere al Ministero della Cultura.
5.5. Allo stato, tuttavia, il procedimento non risulta ancora concluso, non essendo ancora stato adottato l’atto finale pur a fronte del superamento anche del termine di trenta giorni decorrente, ai sensi del richiamato art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006, dall’adozione dello schema di provvedimento di VIA, dovendosi, peraltro, rilevare come l’avvio del sub-procedimento di competenza del Ministero della Cultura non abbia determinato alcuna sospensione di detto termine, prevedendo espressamente la normativa richiamata che la fase di concerto debba articolarsi e concludersi all’interno dei trenta giorni.
5.6. Sotto tale profilo risultano, inoltre, non rilevanti le osservazioni delle Amministrazioni resistenti in ordine alla non operatività del silenzio-assenso quanto al concerto del Ministero della Cultura, sia in quanto tale circostanza non esclude in ogni caso il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, sia in ragione dell’applicabilità al caso di specie del disposto dell’art. 11 quater, comma 1, del d.lgs. 190/2024 (direttamente richiamato dal 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2026 quale eccezione alla regola generale della necessità del concerto con il Ministero della Cultura), in base al quale, per il caso di impianti collocati in aree idonee ex lege , non è necessario il concerto con il Ministero della Cultura, dovendo detta amministrazione rendere soltanto un parere obbligatorio e non vincolante, con la precisazione per cui: “ Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione ”.
5.7. Nel caso di specie, l’impianto è localizzato in un’area idonea ex lege , com’è puntualmente attestato nel parere della Regione Puglia dell’8.4.2024 (e non contestato dalle Amministrazioni resistenti), sicché, dovendo trovare applicazione l’art. 11 quater, comma 1, del d.lgs. 190/2024, il mancato riscontro da parte del Ministero della Cultura in ordine al parere richiesto sullo schema di VIA non è rilevante ai fini della conclusione del procedimento, prevendo espressamente detta norma l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere direttamente alla conclusione del procedimento prescindendo dall’acquisizione del parere.
Né rileva in senso contrario l’introduzione, da parte del legislatore, di criteri legali di preferenza nell’esame delle pratiche, dal momento che le predette sopravvenienze non hanno determinato il superamento dei termini procedimentali normativamente previsti, per come sopra individuati ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9777/2024).
5.8. Sulla base delle superiori considerazioni deve dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal AS relativamente all’istanza di VIA presentata dalla parte ricorrente e riconoscersi in capo allo stesso il conseguente obbligo di provvedere, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto; all’uopo si ritiene congruo assegnare (in considerazione della complessità del procedimento di che trattasi e della natura degli interessi coinvolti) il termine complessivo di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza per adottare le relative determinazioni finali, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall’ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola.
5.9. Il Collegio riserva, invece, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata.
6. Stante l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio, deve esaminarsi la consequenziale domanda di accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati dalla ricorrente, e, dunque, di condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso di cui all’art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006.
6.1. La domanda è fondata.
6.2. La citata disposizione prescrive che “ Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis ”.
6.3. Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, la ricorrente ha corrisposto la complessiva somma di € 24.198,27 e, pertanto, ai sensi dell’art. 2 bis legge 241/1990, in combinato disposto con l’art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. 152/2006, il AS deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 12.099,13, importo corrispondente alla metà delle spese di istruttoria versate.
7. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del Ministero della Cultura, non avendo detta Amministrazione provveduto all’adozione del parere di competenza nei termini di legge pur a fronte della riattivazione del procedimento successivamente all’introduzione del giudizio. Sussistono, invece, giuste ragioni per la compensazione delle spese nei confronti delle altre Amministrazioni resistenti, dovendosi il loro perdurante inadempimento a valutazioni interpretative sulla qualificazione giuridica del ruolo partecipativo del Ministero della Cultura e degli effetti del mancato rispetto del termine di conclusione del sub-procedimento di competenza di quest’ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla società ricorrente entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 12.099,13 a titolo di rimborso dei diritti di istruttoria di cui all’art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. 152/2006.
Condanna il Ministero della Cultura al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT AS, Presidente
IL NC, Consigliere, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL NC | NT AS |
IL SEGRETARIO