Art. 2. Titoli professionali del diporto 1. Sono istituiti i seguenti titoli ((professionali del diporto)) per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina: ((1)) a) Sezione coperta:
((01) ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe;)) ((1))
1) ufficiale di navigazione del diporto;
2) capitano del diporto;
3) comandante del diporto;
b) Sezione macchina:
1) ufficiale di macchina del diporto;
2) capitano di macchina del diporto;
3) direttore di macchina del diporto.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
((01) ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe;)) ((1))
1) ufficiale di navigazione del diporto;
2) capitano del diporto;
3) comandante del diporto;
b) Sezione macchina:
1) ufficiale di macchina del diporto;
2) capitano di macchina del diporto;
3) direttore di macchina del diporto.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".