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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2072/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, C.F.: in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala C.F.: , in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._1
Notar a rogito Notar di Fiumicino(RM) del Persona_1 Persona_1
22.3.2024 Rep. N. 37875, elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede CP_1 di via Alcide De Gasperi, n°55. PEC: t Email_1
=APPELLANTE
E
nata in [...] in data [...], codice Parte_2 fiscale , residente in [...], C.F._2 scala “B”, piano 1°, interno 5 elett. dom.ta in Napoli alla Piazza Garibaldi n° 26 presso lo studio dell'Avv. Antonio Del Gaiso, codice fiscale , C.F._3 che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta redatta su foglio separato
- con delibera di ammissione al gratuito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 19/11/2024 n° 9486/2024. Comunicazioni e/o notificazioni al numero di telefax 081/553517243 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
=APPELLATA
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18.3.2023 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro l'appellata in epigrafe indicata espose:
-di aver presentato - in data 26/2/2020 domanda n° per Controparte_2 il reddito di cittadinanza, accolta;
-di aver proposto in data 3/5/2021 nuova domanda per il reddito di cittadinanza (n° RDC-2021-4467427); CP_1
- di aver ricevuto la nota del 17/7/2021 con cui l' le aveva comunicato la CP_1 revoca del beneficio Protocollo n. , concessole a seguito Controparte_2 di domanda del 26/2/2020, per “mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1, a), 2) L. 26/2019 - non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni e la successiva nota del 20/10/2021 per la restituzione delle somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da marzo 2020 a febbraio 2021 (pari a euro 7.479,43 come da nota dell'1.2.2022); CP_1
- di aver ricevuto nota del 21/12/2021 di comunicazione della reiezione della successiva domanda di reddito di cittadinanza inoltrata dalla ricorrente in data 3/5/2021 (Protocollo n. ), per mancanza del requisito CodiceFiscale_4 della residenza di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), 2), del decreto legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019;
-di non poter ripresentata nuova domanda a causa del provvedimento di revoca. Sul presupposto della sussistenza del requisito della presenza effettiva sul territorio italiano da 10 anni, chiese: dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca delle prestazioni versate di cui alla prima istanza RdC/PdC Protocollo n. CP_3
2020-2259083 nonché di quello di diniego revoca della seconda istanza avente n° ; accertare e dichiarare il diritto dell'istante per la Controparte_4 ricorrenza dei presupposti di cui alla legge DL 4/19 all'erogazione del RdC della prima e della seconda istanza;
disapplicare l'art. 2 co. 1 lett “a” n 1 del decreto legge n. 4 del 2019 per contrasto con la normativa comunitaria richiamata;
accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' e CP_1 conseguentemente, ai fini della cessazione della discriminazione e della rimozione degli effetti, anche quale piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/11; accertare e dichiarare che quanto percepito dalla ricorrente con le due dette istanze a titolo di RDC è stato legittimamente percepito e, pertanto, nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' ; CP_1 condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore della ricorrente: dell'importo spettante a titolo di RDC nella medesima misura riconosciuta sin dal momento della presentazione sia della prima sia della seconda istanza per la ricorrenza dei presupposti di cui alla legge DL 4/19 ovvero, in subordine, la stessa somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
ordinare all' di ammettere la ricorrente al RDC e/o altro beneficio di eguale CP_1 natura avente diversa denominazione anche per le eventuali domande successive alla ordinanza, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19, salvo quello della residenza decennale, condannando al pagamento di un ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale da perdita di chances / sofferenza / inadempimento in misura pari ad euro 100,00 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) per ciascuno dei mesi nei quali la ricorrente avrebbe dovuto fruire del RDC per le dette istanze, oltre ad altre statuizioni accessorie.
2 Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 5183/2024 pubblicata l'8/7/2024 il Giudice adito accolse il ricorso: annullò il provvedimento di revoca del Reddito di Cittadinanza di cui alla nota del 17/7/2021 e il provvedimento di diniego CP_1 della prestazione di cui alla Nota del 21/12/2021 e per l'effetto dichiarò CP_1 irripetibili i ratei erogati e pretesi in restituzione per il periodo da marzo 2020 a febbraio 2021; ordinò all' il ripristino della prestazione – Reddito di CP_1
Cittadinanza – di cui alla “seconda” domanda della ricorrente inoltrata in data 3/5/2021, fatta salva la verifica dei requisiti diversi dalla residenza, e condannò per l'effetto l' al pagamento in favore della ricorrente dei soli ratei non riscossi CP_1
a tale titolo, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
e spese di lite.
Con atto depositato presso questa Corte in data 23 luglio 2024 l' ha proposto CP_1 tempestivo gravame dolendosi dell'erroneità della valutazione del primo Giudice con riguardo al requisito della permanenza in Italia per un decennio ed in particolare della presenza continuativa sul territorio negli ultimi due. Ha concluso come in atti per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, con rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese.
Notificato l'atto, si è costituita l'appellata che ha resistito al gravame invocandone il rigetto. La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato;
all'udienza del 13.10.2025 come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., l' - per CP_1 effetto della pronuncia della Corte di Giustizia Europea in data 29 luglio 2024 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2025 - ha chiesto “un breve rinvio per dare esecuzione alla sentenza di 1 grado e dar luogo ad una definizione del presente giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere”. All'udienza odierna, acquisite le note delle parti costituite, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Nelle note di trattazione per l'odierna udienza la difesa dell' ha dichiarato che, CP_1 avendo depositato l'appello a luglio 2024, prima della pubblicazione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea e del successivo intervento della Corte Costituzionale, non aveva poi provveduto alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
nonostante ciò controparte ha ritenuto di costituirsi comunque.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di legittimità, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Non rileva, nel caso di specie, la costituzione spontanea della appellata, atteso che nel rito del lavoro (cfr. Cassazione n. 2408/18, n.2408/24) “l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia 3 proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado”.
Ancora, la Suprema Corte in un caso di notifica (incompleta) del ricorso introduttivo, ha ritenuto erronea la motivazione della Corte territoriale laddove aveva rilevato che il resistente aveva “provveduto a depositare memoria difensiva nei termini di legge, non limitandosi a eccepire la sola inammissibilità ma argomentando anche puntualmente nel merito, così dimostrando l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo, con l'effetto di sanare il vizio processuale”. Ha osservato in motivazione la Cassazione che “nel rito del lavoro il ricorso in appello contiene l'editio actionis, mentre la vocatio in ius è contenuta nel decreto: di conseguenza nel caso in esame risulta notificato un atto privo dei suoi caratteri essenziali, e ciò comporta l'inesistenza della notificazione medesima;
trova applicazione, pertanto, l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in relazione "il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente" (Cass. n. 20613 del 09/09/2013, conforme Sez. U. n. 20604 del 30/07/2008); poiché si è in ambito di giudizio di gravame, la situazione differisce da quella del primo grado, venendo in considerazione la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, rispetto alla quale alcuna possibilità di sanatoria connessa alla concreta possibilità difensiva offerta alla controparte può esservi, a fronte dell'interesse di quest'ultima al consolidamento della decisione. (Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello notificato solo dopo la prima udienza, per la quale dopo l'anticipazione disposta ad istanza di parte, era stato notificato all'appellato esclusivamente il decreto di anticipazione)." (Cass. n. 6159 del 14/03/20189); nessuna rilevanza assume, poi, la rinotifica del reclamo…..poiché, come si legge in sentenza, parte reclamante non ha "addotto o provato" che il vizio della notificazione sia derivato da causa alla stessa non imputabile e, in ogni caso, perché nella riattivazione del procedimento notificatorio risulta superato il limite di tempo pari alla metà dei termini previsti per la notificazione dell'impugnazione (Cass.14594 del 15/07/2016)”.
4 Nella specie è la stessa parte appellante che ha dichiarato espressamente di non aver provveduto ad alcuna notifica, prendendo atto del fatto che – ciò nonostante – la controparte si sia costituita.
Dalla suddetta omissione deriva l'improcedibilità dell'appello, essendo passata in giudicato la gravata sentenza.
In considerazione del rilievo di ufficio della causa di improcedibilità e considerando che l'attività difensiva di parte appellata è stata svolta per autonoma iniziativa, in assenza di vocatio in jus, le spese del grado restano compensate per intero.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; compensa le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 10 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2072/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, C.F.: in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala C.F.: , in virtù di procura generale alle liti a rogito C.F._1
Notar a rogito Notar di Fiumicino(RM) del Persona_1 Persona_1
22.3.2024 Rep. N. 37875, elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede CP_1 di via Alcide De Gasperi, n°55. PEC: t Email_1
=APPELLANTE
E
nata in [...] in data [...], codice Parte_2 fiscale , residente in [...], C.F._2 scala “B”, piano 1°, interno 5 elett. dom.ta in Napoli alla Piazza Garibaldi n° 26 presso lo studio dell'Avv. Antonio Del Gaiso, codice fiscale , C.F._3 che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta redatta su foglio separato
- con delibera di ammissione al gratuito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 19/11/2024 n° 9486/2024. Comunicazioni e/o notificazioni al numero di telefax 081/553517243 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
=APPELLATA
1 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18.3.2023 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro l'appellata in epigrafe indicata espose:
-di aver presentato - in data 26/2/2020 domanda n° per Controparte_2 il reddito di cittadinanza, accolta;
-di aver proposto in data 3/5/2021 nuova domanda per il reddito di cittadinanza (n° RDC-2021-4467427); CP_1
- di aver ricevuto la nota del 17/7/2021 con cui l' le aveva comunicato la CP_1 revoca del beneficio Protocollo n. , concessole a seguito Controparte_2 di domanda del 26/2/2020, per “mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1, a), 2) L. 26/2019 - non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni e la successiva nota del 20/10/2021 per la restituzione delle somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da marzo 2020 a febbraio 2021 (pari a euro 7.479,43 come da nota dell'1.2.2022); CP_1
- di aver ricevuto nota del 21/12/2021 di comunicazione della reiezione della successiva domanda di reddito di cittadinanza inoltrata dalla ricorrente in data 3/5/2021 (Protocollo n. ), per mancanza del requisito CodiceFiscale_4 della residenza di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), 2), del decreto legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019;
-di non poter ripresentata nuova domanda a causa del provvedimento di revoca. Sul presupposto della sussistenza del requisito della presenza effettiva sul territorio italiano da 10 anni, chiese: dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca delle prestazioni versate di cui alla prima istanza RdC/PdC Protocollo n. CP_3
2020-2259083 nonché di quello di diniego revoca della seconda istanza avente n° ; accertare e dichiarare il diritto dell'istante per la Controparte_4 ricorrenza dei presupposti di cui alla legge DL 4/19 all'erogazione del RdC della prima e della seconda istanza;
disapplicare l'art. 2 co. 1 lett “a” n 1 del decreto legge n. 4 del 2019 per contrasto con la normativa comunitaria richiamata;
accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' e CP_1 conseguentemente, ai fini della cessazione della discriminazione e della rimozione degli effetti, anche quale piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/11; accertare e dichiarare che quanto percepito dalla ricorrente con le due dette istanze a titolo di RDC è stato legittimamente percepito e, pertanto, nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' ; CP_1 condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 in favore della ricorrente: dell'importo spettante a titolo di RDC nella medesima misura riconosciuta sin dal momento della presentazione sia della prima sia della seconda istanza per la ricorrenza dei presupposti di cui alla legge DL 4/19 ovvero, in subordine, la stessa somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
ordinare all' di ammettere la ricorrente al RDC e/o altro beneficio di eguale CP_1 natura avente diversa denominazione anche per le eventuali domande successive alla ordinanza, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19, salvo quello della residenza decennale, condannando al pagamento di un ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale da perdita di chances / sofferenza / inadempimento in misura pari ad euro 100,00 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) per ciascuno dei mesi nei quali la ricorrente avrebbe dovuto fruire del RDC per le dette istanze, oltre ad altre statuizioni accessorie.
2 Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 5183/2024 pubblicata l'8/7/2024 il Giudice adito accolse il ricorso: annullò il provvedimento di revoca del Reddito di Cittadinanza di cui alla nota del 17/7/2021 e il provvedimento di diniego CP_1 della prestazione di cui alla Nota del 21/12/2021 e per l'effetto dichiarò CP_1 irripetibili i ratei erogati e pretesi in restituzione per il periodo da marzo 2020 a febbraio 2021; ordinò all' il ripristino della prestazione – Reddito di CP_1
Cittadinanza – di cui alla “seconda” domanda della ricorrente inoltrata in data 3/5/2021, fatta salva la verifica dei requisiti diversi dalla residenza, e condannò per l'effetto l' al pagamento in favore della ricorrente dei soli ratei non riscossi CP_1
a tale titolo, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
e spese di lite.
Con atto depositato presso questa Corte in data 23 luglio 2024 l' ha proposto CP_1 tempestivo gravame dolendosi dell'erroneità della valutazione del primo Giudice con riguardo al requisito della permanenza in Italia per un decennio ed in particolare della presenza continuativa sul territorio negli ultimi due. Ha concluso come in atti per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, con rigetto dell'avverso ricorso. Vinte le spese.
Notificato l'atto, si è costituita l'appellata che ha resistito al gravame invocandone il rigetto. La Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato;
all'udienza del 13.10.2025 come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., l' - per CP_1 effetto della pronuncia della Corte di Giustizia Europea in data 29 luglio 2024 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2025 - ha chiesto “un breve rinvio per dare esecuzione alla sentenza di 1 grado e dar luogo ad una definizione del presente giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere”. All'udienza odierna, acquisite le note delle parti costituite, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Nelle note di trattazione per l'odierna udienza la difesa dell' ha dichiarato che, CP_1 avendo depositato l'appello a luglio 2024, prima della pubblicazione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea e del successivo intervento della Corte Costituzionale, non aveva poi provveduto alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
nonostante ciò controparte ha ritenuto di costituirsi comunque.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di legittimità, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Non rileva, nel caso di specie, la costituzione spontanea della appellata, atteso che nel rito del lavoro (cfr. Cassazione n. 2408/18, n.2408/24) “l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia 3 proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto;
né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado”.
Ancora, la Suprema Corte in un caso di notifica (incompleta) del ricorso introduttivo, ha ritenuto erronea la motivazione della Corte territoriale laddove aveva rilevato che il resistente aveva “provveduto a depositare memoria difensiva nei termini di legge, non limitandosi a eccepire la sola inammissibilità ma argomentando anche puntualmente nel merito, così dimostrando l'assenza di un concreto pregiudizio difensivo, con l'effetto di sanare il vizio processuale”. Ha osservato in motivazione la Cassazione che “nel rito del lavoro il ricorso in appello contiene l'editio actionis, mentre la vocatio in ius è contenuta nel decreto: di conseguenza nel caso in esame risulta notificato un atto privo dei suoi caratteri essenziali, e ciò comporta l'inesistenza della notificazione medesima;
trova applicazione, pertanto, l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in relazione "il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente" (Cass. n. 20613 del 09/09/2013, conforme Sez. U. n. 20604 del 30/07/2008); poiché si è in ambito di giudizio di gravame, la situazione differisce da quella del primo grado, venendo in considerazione la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, rispetto alla quale alcuna possibilità di sanatoria connessa alla concreta possibilità difensiva offerta alla controparte può esservi, a fronte dell'interesse di quest'ultima al consolidamento della decisione. (Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello notificato solo dopo la prima udienza, per la quale dopo l'anticipazione disposta ad istanza di parte, era stato notificato all'appellato esclusivamente il decreto di anticipazione)." (Cass. n. 6159 del 14/03/20189); nessuna rilevanza assume, poi, la rinotifica del reclamo…..poiché, come si legge in sentenza, parte reclamante non ha "addotto o provato" che il vizio della notificazione sia derivato da causa alla stessa non imputabile e, in ogni caso, perché nella riattivazione del procedimento notificatorio risulta superato il limite di tempo pari alla metà dei termini previsti per la notificazione dell'impugnazione (Cass.14594 del 15/07/2016)”.
4 Nella specie è la stessa parte appellante che ha dichiarato espressamente di non aver provveduto ad alcuna notifica, prendendo atto del fatto che – ciò nonostante – la controparte si sia costituita.
Dalla suddetta omissione deriva l'improcedibilità dell'appello, essendo passata in giudicato la gravata sentenza.
In considerazione del rilievo di ufficio della causa di improcedibilità e considerando che l'attività difensiva di parte appellata è stata svolta per autonoma iniziativa, in assenza di vocatio in jus, le spese del grado restano compensate per intero.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; compensa le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 10 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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