Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4691/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4691/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Proprietà ” e vertente TRA
Metalltech s.r.l. (C.F. 04982250658), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
AN Agostini, domiciliato per la carica presso la sede legale della società sita in Salerno alla Via Roma n. 61, rappresentata e difesa, dall'Avv. Leonardo Arnese (C.F.: [...]), in virtù di procura alle liti allegata alla Comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Attrice – convenuta in riconvenzionale
E
UD Irpinia s.r.l. [01568000648], in persona del legale rappresentante pro tempore ON
OM [[...]], corrente in – 83040 - Cassano Irpino (Av) alla Contrada
Aquolella n. 1, rappresentata e difesa – giusta procura in atti– dall'Avv. Massimiliano Moscariello (c.f. [...]) , domiciliato in – 83048 – LA (Av) alla via S.
Simeone;
- Convenuta – attrice in riconvenzionale
Conclusioni: per parte attrice “ivi riportate e che si contengono e trascrivono integralmente, come segue: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così provvedere: Nel merito:
1. accertare e dichiarare che gli impianti di aspirazione dei fumi industriali, così come descritti in narrativa, sono di proprietà della Metalltech s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
2. per l'effetto, ordinare alla UD Irpinia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di restituire detti impianti a parte attrice;
In via gradata rispetto al punto 2), nella denegata ipotesi in cui la UD Irpinia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non detenesse e/o possedesse gli impianti di aspirazione dei fumi di saldatura e, quindi, non fosse possibile la restituzione:
3. condannare la UD Irpinia
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 48.531,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, somma pari al valore degli impianti di aspirazione dei fumi industriali o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale di Avellino riterrà equa e congrua. In ogni caso: 4.
Condannare la UD Irpinia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali della procedura cautelare ante causam nonché di quelle del giudizio di merito con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari». Per parte convenuta “Voglia il Tribunale Ill. mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e definitivamente giudicando con provvedimento provvisoriamente esecutivo: 1) Rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta poiché infondate in fatto e diritto, oltre ad essere sfornite di prova, per le ragioni espresse in parte motiva. 2) Accertato e dichiarato che gli impianti di aspirazione dei fumi industriali, così come descritti in narrativa, sono di proprietà
1
della UD PI s.r.l., ordinare all'attrice la restituzione alla convenuta degli impianti illegittimamente appresi. 3) Condannare l'attrice al pagamento in favore della UD PI s.r.l.,
a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 33.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, somma pari al valore degli impianti di aspirazione dei fumi industriali o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa e congrua, nell'ipotesi di mancata o impossibile restituzione da parte dell'attrice degli impianti descritti in narrativa. 4) Accertata e dichiarata l'illegittima ed arbitraria esecuzione del sequestro da parte dell'attrice, per l'effetto condannarla a risarcire alla UD Irpinia s.r.l., i danni dalla medesima subiti e subendi (ex art. 185 c.p., art. 2059 c.c., art. 2043 c.c.) in dipendenza dei fatti riportati in premessa nella misura di euro 10.000,00, od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. 5) Condannare l'attrice al pagamento di tutte le spese e gli oneri del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali ex art. 14 L. professionale.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.11.2020 la società Metalltech s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio la società UD Irpinia s.r.l. esponendo, in sintesi: che con contratto di affitto la UD Irpinia s.r.l. le concedeva in locazione, prima, tutto l'opificio industriale di sua proprietà sito in LA alla Contrada Baruso snc con contratto del 04.04.2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 07.05.2012 al n. 3949 e, poi, solo due capannoni del suddetto opificio con contratto del 16.04.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 15.05.2014 al n. 30769; nelle more, l'opificio industriale veniva sottoposto a procedura espropriativa immobiliare n. 252/2013 R.G.E. presso il Tribunale di Avellino ed in data 31.01.2017 il G.E., ritenendo non opponibile alla procedura il secondo contratto di locazione in quanto registrato dopo la notifica del pignoramento immobiliare e la trascrizione dello stesso, le ordinava di liberare i capannoni fino a quel momento occupati;
essa provvedeva a liberare i capannoni, ma non riusciva, suo malgrado, ad asportare n. 4 impianti di aspirazione dei fumi di saldatura di sua proprietà, allocati nei suddetti capannoni, stante l'opposizione della UD Irpinia, che ne rivendicava la proprietà, asserendo di averli acquistati giusta fattura n. 36 del 08.07.2006; che, in realtà, gli impianti di aspirazione erano di propria proprietà; che, nel 2007, la OCEVI UD s.r.l. aveva acquistato dalla VBE s.r.l. gli impianti con contratto di locazione finanzia n. 01002566/20074495/001 stipulato in data
08.08.2007 con la SanPaolo Leasint S.p.A. ed essi vennero installati nell'opificio industriale di
LA, che all'epoca dei fatti era condotto in locazione dalla OCEVI, a seguito della dichiarazione di fallimento di quest'ultima, la Elva s.r.l. acquistava i suddetti impianti dalla società di leasing per, poi, rivenderli alla Intrading s.r.l. giusta fattura n. 17 del 16.04.2014, infine, con fattura n. 13 del 30.06.2014 essa li aveva acquistati dalla Intrading s.r.l.; che essendo insorta contestazione in ordine al diritto di proprietà, con ricorso depositato in data 21.03.2019 essa chiedeva il sequestro giudiziario ante causam degli impianti di aspirazione (RG. n.
1299/2019), si costituiva in giudizio la UD Irpinia s.r.l., la quale, assumendo di essere la proprietaria degli impianti di aspirazione giusta fattura n. 3 del 29.06.2007, concludeva per il rigetto del ricorso, con provvedimento del 18.06.2019, il Tribunale di Avellino autorizzava il sequestro giudiziario degli impianti di aspirazione, nelle more dell'emissione dell'ordinanza di accoglimento, gli impianti erano stati prelevati ed occultati dalla UD Irpinia;
con ricorso depositato in data 09.07.2020 (RG. n. 2744/2020) essa otteneva nuovamente dal Tribunale di
Avellino il sequestro giudiziario dei suddetti impianti di aspirazione dei fumi industriali, in data
07.10.2020 veniva dato incarico all'Ufficiale Giudiziario di eseguire il sequestro ed in data
19.10.2020 erano stati sequestrati solo alcuni degli impianti di aspirazione dei fumi industriali in quanto gli altri non erano stati rinvenuti.
La Metalltech s.r.l. con l'atto di citazione dichiarava dunque di voler instaurare il giudizio di merito ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c. ed in diritto deduceva “Sull'accertamento del diritto di proprietà della Metalltech s.r.l. avente ad oggetto gli impianti di aspirazione dei
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fumi industriali e sulla restituzione dei beni.”, richiamando l'art. 948 c.c. e rilevando la sussistenza di entrambi i requisiti richiesti ovvero il proprio diritto di proprietà ed il fatto che il convenuto avesse il possesso e/o la detenzione della res rivendicata, con la precisazione che l'attore ha il diritto di proseguire l'azione anche contro il convenuto che ha cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa;
in subordine, nella ipotesi in cui la UD Irpinia s.r.l. non fosse stata più in possesso di tutti gli impianti di aspirazione dei fumi di saldatura e non fosse più possibile la restituzione, chiedeva che, accertato il diritto di proprietà, la convenuta fosse condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, della somma € 48.531,60.
Parte attrice concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così provvedere: Nel merito:
1. accertare e dichiarare che gli impianti di aspirazione dei fumi industriali, così come descritti in narrativa, sono di proprietà della Metalltech s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
2. per l'effetto, ordinare alla UD Irpinia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di restituire detti impianti a parte attrice;
In via gradata rispetto al punto 2), nella denegata ipotesi in cui la UD
Irpinia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non detenesse e/o possedesse gli impianti di aspirazione dei fumi di saldatura e, quindi, non fosse possibile la restituzione:
3. condannare la UD Irpinia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 48.531,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, somma pari al valore degli impianti di aspirazione dei fumi industriali o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale di Avellino riterrà equa e congrua. In ogni caso:
4. Condannare la UD Irpinia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali della procedura cautelare ante causam nonché di quelle del giudizio di merito con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.
In via istruttoria, si offrono in comunicazione i documenti così come indicati nel foliario con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori nelle opportune fasi del giudizio anche in considerazione delle eventuali difese della convenuta società.”. Si costituiva tempestivamente in giudizio, in data 09/02/2021, la parte convenuta UD Irpinia S.r.l. a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta, eccependo, in sintesi: “1.
INFONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA - PROPRIETÀ DEI BENI – RIGETTO”, per essere gli otto impianti di aspirazione dei fumi di propria proprietà, avendoli acquistati in data 29 giugno 2007 dalla società V.B.E. s.r.l. come da fattura di importo pari ad euro
33.000,00, saldata mediante assegni bancari e regolarmente riportata nei registri i.v.a.; eccependo che l'infondatezza delle tesi dell'attrice fosse ulteriormente dimostrata dal fatto che essa affermava di aver acquistato quattro impianti al prezzo di euro 82.000,00, sebbene fosse documentato l'acquisto nel 2007 a meno di 33.000,00 euro;
precisando di avere, in data 4 agosto 2018, presentato denuncia querela nei confronti della Metalltech s.r.l. a seguito del deposito, da parte di quest'ultima, di un'istanza inoltrata al Giudice dell'Esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 252/2013, volta ad ottenere l'autorizzazione ad accedere nei capannoni industriali di proprietà della UD Irpinia s.r.l., sottoposti alla procedura esecutiva;
eccependo il mancato deposito da parte dell'attrice dei registri i.v.a., ove erano riportate le operazioni di acquisto e vendita e dei documenti che dimostrassero i pagamenti, nonché del verbale di esecuzione del menzionato sequestro da parte dell'Ufficiale Giudiziario, in data 19 ottobre 2020, di alcuni degli impianti.
La parte convenuta concludeva chiedendo: “Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e definitivamente giudicando con provvedimento provvisoriamente esecutivo:
1. Rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta poiché infondate in fatto e diritto, oltre ad essere sfornite di prova, per le ragioni espresse in parte motiva.
2. Accertato e dichiarato che gli impianti di aspirazione dei fumi industriali, così come descritti in narrativa, sono di proprietà della UD PI s.r.l., ordinare all'attrice la restituzione alla convenuta degli impianti illegittimamente appresi.
3. Condannare
3 R.G. n. 4691/2020
l'attrice al pagamento in favore della UD PI s.r.l., a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 33.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, somma pari al valore degli impianti di aspirazione dei fumi industriali o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa e congrua, nell'ipotesi di mancata o impossibile restituzione da parte dell'attrice degli impianti descritti in narrativa.
4. Accertata e dichiarata l'illegittima ed arbitraria esecuzione del sequestro da parte dell'attrice, per l'effetto condannarla a risarcire alla UD Irpinia s.r.l., i danni dalla medesima subiti e subendi (ex art. 185 c.p., art. 2059 c.c., art. 2043 c.c.) in dipendenza dei fatti riportati in premessa nella misura di euro 10.000,00, od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
5. Condannare l'attrice al pagamento di tutte le spese e gli oneri del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali ex art. 14 L. professionale, da distarsi al difensore antistatario”. Il Tribunale non ammetteva le prove orali e, ritenutala matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Infine, essa era assegnata alla scrivente che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il processo di merito instaurato da
Metalltech s.r.l., ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c., a seguito della concessione, con l'ordinanza del 02.10.2020 del Tribunale di Avellino, del sequestro giudiziario degli impianti di aspirazione dei fumi di saldatura, allocati nell'opificio industriale sito in LA (AV) alla Contrada
Baruso snc (v. doc. 23 prod. parte attrice). E' noto che, ai sensi dell'articolo 670 c.p.c., il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. All'esito di tale fase cautelare, la Metalltech s.r.l. ha promosso azione di accertamento della proprietà. La parte convenuta UD
PI SR, specularmente, ha proposto, in via riconvenzionale, medesime domande.
Le domande principali proposte dalle parti vanno inquadrate come azione di rivendicazione, considerato che entrambe hanno chiesto di accertare e dichiarare la titolarità in capo a sé della proprietà dei beni mobili oggetto di causa. L'azione di rivendicazione è notoriamente disciplinata dall'articolo 948 del Codice civile, secondo cui chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, può adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di proprietà e la condanna, di colui che lo possiede o detiene senza alcun valido titolo, alla sua restituzione.
Nell'avviare l'esposizione conviene, prima di tutto, mettere in chiaro che, per costanti indirizzi, mentre l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, l'azione di rivendicazione riguarda l'ipotesi in cui la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, pertanto la prima non può surrogare la seconda, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio. Nel caso oggetto di odierno vaglio, le domande sono tipicamente di rivendicazione, poiché il fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà, che ciascuna delle parti invoca, tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione (v. in termini, Cass Sez. U, Sentenza n. 7305 del 28/03/2014).
E' appena il caso di esplicitare come sia stato dalla giurisprudenza altresì specificato che “Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla
“probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes".” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 18/01/2017).
4 R.G. n. 4691/2020
Specificamente, in tema, quale quello che ci occupa, di rivendicazione di bene mobile, prova del diritto di proprietà e ripartizione del relativo onere, la giurisprudenza ha anche chiarito che
“in caso di rivendica di un bene mobile, il rigore probatorio richiesto dall'art. 948 c.c., deve necessariamente coniugarsi con i modi di acquisto della proprietà dei beni mobili e con la loro circolazione;
- per quanto riguarda i beni mobili, il titolo di acquisto è il possesso, anche in caso di acquisto a non domino, purchè il possessore sia in buona fede al momento dell'acquisto
e sussista un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà; - dalla presunzione di buona fede nel possesso, prevista dall'art. 1147 c.c., deriva che all'attore in rivendicazione di un bene mobile è sufficiente provare il possesso della cosa in base a titolo astrattamente e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.), mentre spetta a chi resiste all'azione medesima di dimostrare l'eventuale mala fede al momento della consegna a non domino (Cass. 18.2.1977 n. 736); ". (cfr. Cass. civile sez. II, 28/02/2019, n.6007). Ciò posto, come sopra detto, l'oggetto delle domande delle parti è rappresentato da quattro impianti di aspirazione dei fumi di saldatura, misuranti in pianta circa 50 m. x 19 m. e composti da due tubazioni interne e due esterne, installati nei capannoni industriali siti in
LA (Av), di cui entrambe rivendicano la proprietà, chiedendo la condanna dell'altra alla restituzione, ovvero l'eventuale risarcimento del danno.
Va subito notato che nel contratto datato 04.04.2012, con cui la UD Irpinia s.r.l. concedeva in affitto alla Metalltech l'opificio industriale sito in LA alla C.da Baruso snc e nel contratto del 16.04.2012, con cui venivano concessi due capannoni del medesimo opificio e nei relativi allegati, non risulti esservi menzione, tra i beni strumentali a corredo degli opifici e concessi in uso, né di “torrini industriali per aspirazione fumi”, né di impianti di aspirazione industriale per fumi di saldatura, né di “aspiratori industriali”. Inoltre, si evince dalla documentazione versata in atti da parte attrice che gli aspiratori industriali non fossero stati rinvenuti dall'Ufficiale Giudiziario, adìto per l'esecuzione del sequestro giudiziario, né presso l'opificio industriale sito in LA, in data 27.06.2019, né presso la sede legale della UD Irpinia s.r.l. in data 12.07.2019 (v. doc. 18 e 19 prod. attrice). Alcuna utilità può poi desumersi in termini probatori dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, redatta nel corso del giudizio di esecuzione immobiliare promosso da Unicredit contro la società UD Irpinia SR, considerato che anche in questa non vi è riferimento ai beni per cui è causa (v. prod. parte attrice).
Assodato, dunque, che dei beni di cui trattasi non pare esservi più traccia evidente e nota, deriva, quale prima considerazione, che alcuna delle due parti, quale convenuta in rivendica, possa avvalersi del principio possideo quia possideo. Occorre, in ogni caso, ulteriormente vagliare il corredo probatorio al fine di verificare se alcuna delle parti abbia provato l'avvenuto acquisto della titolarità dei beni, ex art. 1153 c.c.
e, dunque, oltre al possesso di buona fede, l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al relativo trasferimento (v. in tema anche Cass. civile sez. II, 04/02/2021, n.2612 “Il modo di acquisto della proprietà dei beni mobili previsto dall'art. 1153 c.c., richiede, oltre al possesso di buona fede, l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto, requisito, questo, che deve essere provato da chi lo allega a proprio favore, non potendo presumersi in base alla semplice consegna della cosa, che può derivare anche da rapporti non traslativi del diritto di proprietà (Cass. 04/03/1981, n. 1250; Cass. 26/04/1982, n. 2563).”), ovvero, in alternativa, la serie ininterrotta di passaggi sino a risalire ad un acquisto a titolo originario ex art. 948 c.c.
Parte attrice Metalltech ha dedotto di avere ricostruito e documentato tutti i vari passaggi di proprietà dei beni per cui è causa dall'anno 2007, quando vennero acquistati per la prima volta, alla attualità.
I quattro impianti di aspirazione dei fumi industriali di saldatura sarebbero stati acquistati dalla Ocevi UD S.r.L. con contratto di locazione finanziaria n.
01002566/20074495/001, stipulato in data 08.08.2007 con la San Paolo Leasint S.p.A. ed installati all'interno dei capannoni annessi all'opificio industriale, al tempo, locati dalla stessa
Ocevi UD s.r.l. A seguito del fallimento della Ocevi UD s.r.l., essi sarebbero stati acquistati
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dalla Elva s.r.l. che, a sua volta, li avrebbe venduti alla Intrading s.r.l., giusta fattura n. 17 del
16.04.2014, da ultimo, con fattura del 30.06.2014, i suddetti impianti sarebbero stati acquistati dalla attrice. A fondamento di quanto sostenuto la parte ha prodotto: contratto di leasing stipulato dalla Ocevi UD s.r.l. in data 08.08.2007 con la San Paolo Leasint S.p.a. e la precedente offerta di installazione dell'impianto di aspirazione industriale per fumi di saldatura redatto dalla ditta VBE s.r.l. datata 17.05.2007, dalla quale si ricava che il sistema di aspirazione localizzata si componeva di 2 unità aspirazione centrifugo a trasmissione accoppiato per mezzo pulegge e cinghie e 2 moduli depuratore per filtrazione aria con filtri sintetici ondulati e filtri a tasche mod. clean, per un totale di 4 impianti di aspirazione industriale per i fumi di saldatura;
fattura di acquisto di Intrading s.r.l. del 16.04.2014; fattura di acquisto di Metalltech datata 30.06.2014.
Dunque, appare ben chiaro che vi è prova di un solo contratto di locazione finanziaria dell'08/08/2007, pur tuttavia avente ad oggetto tre e non quattro impianti di aspirazione industriale per fumi di saldatura, mentre i restanti documenti sono costituiti da mere fatture.
Inoltre, non vi prova dell'acquisto dei beni da parte di Elva s.r.l., a seguito del fallimento della
Ocevi UD s.r.l., nulla essendo stato documentato in atti.
Fermato questo punto, va ora evidenziato che la fattura n. 13 del 30.06.2014, che parte attrice indica come prova dell'acquisto degli impianti dalla Intrading s.r.l., a ben vedere, non possa valere ai fini voluti.
Anzitutto, vi è incidentalmente da rilevare che, secondo la ricostruzione di parte attrice, gli impianti di aspirazione fumi sarebbero stati venduti dalla società di leasing Elva s.r.l., con contratto n. 20074495, alla società Intrading s.r.l. al prezzo di euro 720,00 (cfr. fattura n. 17 del
16 aprile 2014) ed essi sarebbero poi stati rivenduti dalla società Intrading s.r.l. ad essa Metalltech s.r.l. al prezzo di euro 68.000,00 (cfr. fattura n. 13 del 30 giugno 2014). Pur a fronte del rilievo sollevato sul punto dalla difesa convenuta, la parte attrice non ha fornito alcuna spiegazione alla circostanza di tale notevole discrepanza di prezzo, che non può che indurre a coltivare dubbi sulla corrispondenza tra i beni oggetto delle due fatture di cui trattasi. Inoltre, va pure ribadito come non vi sia perfetta coincidenza nemmeno tra la descrizione contenuta nel contratto di leasing menzionato, avente ad oggetto tre impianti e la fattura n. 13 del 2014 di acquisto da parte dell'attrice di quattro impianti.
Infine, ma in via decisiva, va considerato, in ordine al valore probatorio da attribuire alle fatture, con specifico riguardo alla prova dell'esistenza di un rapporto giuridico di tipo reale e, conseguentemente, alla ricostruzione dei trasferimenti del diritto di proprietà, che, al pari della denuncia di successione, la fattura ha, di per sé, efficacia ai soli fini fiscali ed è priva di rilevanza civilistica, se non di tipo indiziario (v. in tema Cass. civile sez. VI, 14/10/2022,
n.30309 per cui “La fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale”; v. anche Cass. civile sez. II, 29/11/2004, n.22401). Inoltre,
è stato pure ben chiarito dalla giurisprudenza che la fattura non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un contratto e delle prestazioni eseguite (v. ex multis Cass. civile sez. III, 29/12/2024, n.34831 per cui “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.”; v. anche Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 15383 del 28/06/2010). Sulla scorta di quanto in atti, deve allora concludersi nel senso che l'attrice Metalltech
s.r.l. non abbia fornito piena e rigorosa prova dei fatti addotti, non adempiendo all'obbligo della c.d. probatio diabolica sulla stessa gravante, circa la catena di acquisti a titolo derivativo, né circa l'esistenza di un atto astrattamente idoneo a trasferire la proprietà.
6 R.G. n. 4691/2020
La parte convenuta UD Irpinia, dal canto proprio, ha rivendicato la proprietà degli impianti sulla base di una fattura n. 3 datata 29.06.2007 per complessivi euro 33.000,00, atta a dimostrare, secondo la propria prospettazione, l'acquisto degli stessi dalla società V.B.E. s.r.l. Ebbene al riguardo è agevole osservare che la detta fattura riguardi la “installazione” di otto aspiratori industriali, sicché non vi è identificazione esatta con i beni rivendicati, costituiti da quattro impianti di aspirazioni dei fumi. Inoltre, valgono le medesime considerazioni già sopra svolte circa l'inidoneità della fattura a fungere da titolo idoneo per l'acquisto della proprietà. Per tali motivi, anche la prova testimoniale articolata in corso di causa non avrebbe potuto condurre ad alcun risultato utile, in quanto avente ad oggetto proprio la fattura n. 3/2007
(v. Memoria art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. parte convenuta).
Va poi soggiunto che non possano, altresì, spiegare rilievo decisivo gli allegati verbali delle sommarie informazioni rese alla P.G. da alcuni soggetti informati sui fatti, nell'ambito dell'indagine penale scaturita dalla denuncia del legale rappresentate della UD PI SR (v. alleg. Memoria art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.). Al riguardo rileva il Tribunale che i soggetti escussi non abbiano fornito elementi utili ai fini che qui interessano, essendosi limitati ad affermare di avere assistito alla installazione da parte di tale BU NC di non meglio precisati impianti di aspirazione fumi, dei quali non può essere considerata certa l'identificazione con quelli oggetto dell'odierno contendere ed avendo essi, solo in base a tanto, affermato l'acquisto da parte della UD PI di tali impianti da una società di cui non erano nemmeno in grado di ricordare il nome.
Per tutte le ragioni esposte, le contrapposte domande delle parti di accertamento del proprio diritto di proprietà sugli impianti di aspirazione dei fumi industriali per cui è causa e di condanna alla relativa restituzione vanno rigettate, non avendo alcuna delle due assolto all'onere probatorio richiesto in ragione delle spiegate domande, le quali vanno, pertanto, giudicate destituite di valido fondamento.
Consegue da quanto sin qui esposto logicamente il pari rigetto delle reciproche domande di condanna al risarcimento dei danni, in assenza di prova in capo a ciascuna della titolarità dei beni di cui trattasi, nonché di un fatto illecito della controparte, generatore di un qualsiasi diritto al risarcimento di danni.
Considerato che il presente giudizio è stato introdotto dalla parte attrice quale fase di merito ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c. a seguito dell'Ordinanza del 02.10.2020 del Tribunale di Avellino, con cui si disponeva il sequestro giudiziario dell'impianto di aspirazione di fumi industriali di cui al ricorso, deve disporsi in ordine alla sorte di tale provvedimento, pur in assenza di domande in tale senso (v. in tema Cass. civile sez. II, 11/04/2013, n.8906 per cui “La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante "ex lege", ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., non avendo rilievo che la misura sia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata.”). Si tratta, difatti, di effetto derivativo ex lege, considerato che, ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., il provvedimento cautelare perde efficacia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento è stato concesso. Si provvede, quindi, come da dispositivo.
Vanno, infine, disciplinate le spese di lite del complessivo giudizio.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande della parte attrice Metalltech s.r.l.
7 R.G. n. 4691/2020
2. Rigetta le domande riconvenzionali della parte convenuta UD Irpinia s.r.l.
3. Dichiara l'inefficacia ex art. 669 novies cpc co. 3 del sequestro giudiziario disposto con l'Ordinanza del 02.10.2020 del Tribunale di Avellino.
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 18 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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