Sentenza 8 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, l'ambito applicativo delle novellate disposizioni di cui all'art. 143 cod. proc. pen., che hanno recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, comprende anche la speciale disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e., con la conseguenza che l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana ha diritto ad ottenere la traduzione degli atti suindicati solo se ne faccia espressa e motivata richiesta.
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La traduzione in lingua conosciuta dal ricercato alloglotta in procedimento MAE, va formulata specifica eccezione dalla difesa: costituisce, invero, jus receptum in tema di mandato di arresto europeo, che l'ambito applicativo delle novellate disposizioni di cui all'art. 143 qod. proc. pen., che hanno recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, comprende anche la speciale disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e., con la conseguenza che l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana ha diritto ad ottenere la traduzione degli atti suindicati solo se ne faccia espressa e motivata richiesta. In tema di mandato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2015, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/01/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 38
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 54451/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE CU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 6 novembre 2014 emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dr. Gaetano De Amicis;
udito il Sostituto procuratore generale Dr. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria ha disposto la consegna di HE CU all'autorità giudiziaria rumena, che lo aveva richiesto con mandato di arresto europeo n. 2 del 18.7.2013, emesso sulla base della sentenza pronunciata in data 11.4.2013 dalla Pretura di Mangalia, che lo aveva condannato, in via definitiva, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in ordine a due reati di furto aggravato, commessi nel novembre del 2011 ai danni di RI PA e HE ET. Nella sentenza si da atto che a seguito della condanna per la commissione dei due reati di furto, è stata revocata dall'autorità giudiziaria rumena la sospensione di una precedente condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione, sicché CU dovrà scontare la pena complessiva di due anni e otto mesi di reclusione, detratta la custodia cautelare presofferta.
2. Contro la decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Anna Maria Grazia Iaria, nell'interesse di CU, deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione dell'art. 143 c.p.p., n. 1 e art. 111 Cost. e del D.Lgs. n. 32 del 2014 (attuativo della direttiva 2010/ 64UE), per la mancata traduzione nella lingua madre del consegnando degli atti del procedimento e della stessa sentenza, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c). Secondo il difensore, la mancanza dell'interprete, presente solo all'udienza del 6.11.2014, e la omessa traduzione degli atti avrebbe compromesso la consapevole partecipazione al processo di CU, perché non in grado di comprendere la lingua italiana.
2.2. Violazione della L. n. 69 del 2005, artt. 5 e 26, in quanto la sentenza impugnata ha disposto la consegna con riferimento ad una pena che è frutto di un cumulo, laddove la normativa in questione non consente la possibilità di richiedere l'arresto e la consegna in base a provvedimenti di cumulo di pene. Nella specie, la richiesta e la conseguente consegna riguardano due distinti procedimenti, per i quali l'autorità giudiziaria rumena avrebbe dovuto emettere distinti mandati di arresto. Inoltre, la disposta consegna sulla base del cumulo delle pene costituisce una violazione dello stesso principio di specialità di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 26. In sostanza, si assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'ineseguibilità del mandato d'arresto europeo ovvero procedere allo scorporo della pena relativa al diverso procedimento.
2.3. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 20 in relazione all'art. 656 c.p.p., L. n. 354 del 1975, artt. 47 e 47 ter e art. 50, comma 1, in quanto la Corte d'appello avrebbe dovuto tenere conto delle direttive contenute nel vademecum pubblicato dal Ministero della giustizia, secondo cui i giudici italiani, nell'emissione del mandato d'arresto europeo esecutivo, devono limitare le richieste di consegna in relazione a reati per cui sono intervenute condanne non inferiori a quattro anni, e non disporre la consegna, anche in considerazione del fatto che lo stesso ordinamento penitenziario rumeno prevede la possibilità di concedere misure alternative alla detenzione.
2.4. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g), in quanto CU risulta essere stato condannato in contumacia, senza alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa, non prevedendo l'ordinamento processuale rumeno la possibilità per il condannato in absentia di ottenere un novo giudizio;
nonché violazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), non avendo i giudici preso in considerazione la richiesta del consegnando di scontare la pena in Italia, atteso il suo radicamento in Calabria, dove vive con la madre, il fratello e la compagna da cui sta per avere un figlio.
2.5. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 24, in quanto la Corte d'appello, con motivazione manifestamente illogica, ha negato il rinvio dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo nonostante la pendenza in Italia di altro procedimento a carico dello stesso CU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
2. La prima censura prospettata nel ricorso è infondata, poiché un interprete è stato appositamente nominato a seguito di un'istanza presentata dalla difesa in data 28 ottobre 2014 e dalla Corte d'appello accolta proprio in vista della celebrazione dell'udienza del 6 novembre 2014, al cui esito è stata emessa la sentenza che ha deliberato sulla consegna.
Nel corso di tale udienza l'interprete risulta esser stato regolarmente presente, senza che alcuna specifica eccezione sia stata al riguardo sollevata dalla difesa per la mancata assistenza - e per la mancata traduzione degli atti -nelle precedenti fasi processuali, tenuto conto, peraltro, del fatto che in occasione della udienza di convalida dell'arresto, svoltasi dinanzi al Consigliere delegato della Corte reggina in data 15 ottobre 2014, l'interessato aveva invece dichiarato di parlare e comprendere la lingua italiana, secondo quanto attestato nel relativo verbale.
Nessun concreto pregiudizio, inoltre, è stato prospettato con specifico riferimento alla mancata traduzione della sentenza di appello, che del resto non ha impedito alla difesa di esercitare i suoi diritti e facoltà, presentando ampio ricorso per cassazione. Nel caso in esame, infatti, nessuna specifica istanza di traduzione dell'atto è stata formulata dall'interessato al fine di rappresentare al giudice la necessità di provvedere all'espletamento di tale incombente processuale per soddisfare quegli obiettivi di piena informazione e conoscenza la cui realizzazione il legislatore ha inteso perseguire con il recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto alla interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, attraverso le modifiche normative apportate al testo dell'art. 143 c.p.p. dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32. Al riguardo occorre altresì considerare che le disposizioni di cui all'art. 2, par. 7 e art. 3, par. 6, della su citata Direttiva si limitano a stabilire, con riferimento al procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo, che lo Stato membro di esecuzione assicuri l'assistenza di un interprete alle persone che siano soggette a tale procedimento e non parlino o non comprendano la lingua del procedimento, nonché la traduzione scritta del m.a.e. per le persone richieste in consegna che non comprendano la lingua in cui tale documento è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente.
Le novellate disposizioni normative di cui all'art. 143 c.p.p., a loro volta, non contengono alcun espresso riferimento alla speciale disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e., tanto che lo stesso legislatore, significativamente, restringe nel perimetro delle sole "accuse" enucleate a carico dell'"imputato" che non conosce la lingua italiana la realizzazione dei su ricordati obiettivi di piena informazione e conoscenza (arg. ex art. 143 c.p.p., commi 1 e 3; v., inoltre, l'art. 3, parr. 3 e 4, della su citata Direttiva 2010/ 64/UE), senza estenderne formalmente l'ambito di applicazione alle procedure di cooperazione giudiziaria penale governate dal principio del reciproco riconoscimento. Non sembrano esservi, tuttavia, ragioni ostative per colmare tale lacuna normativa sia attraverso il riferimento alla clausola di salvaguardia prevista in linea generale dalla L. n. 69 del 2005, art. 39, comma 1, - che consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari "in quanto compatibili" - sia attraverso il richiamo alla possibilità di applicare, anche nell'ambito della procedura di consegna legata all'esecuzione del m.a.e., le disposizioni del codice di rito in materia di misure cautelari personali, laddove se ne presenti la necessità (citata Legge, art. 9, comma 5). In relazione a tale ultimo profilo, infatti, si evidenzia, nella stessa Tabella di concordanza annessa alla Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo trasmessa al Senato della Repubblica, che la L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, attraverso su indicato rinvio alla normativa del codice di rito, individua il modo per inserire anche il mandato di arresto europeo nel novero degli atti di cui può esser disposta la traduzione.
Nella medesima prospettiva, inoltre, è agevole rilevare che proprio la generale esigenza di tutelare la complessiva equità del procedimento anche in relazione alla predisposizione di un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (v. il considerando n. 17 della su citata Direttiva) ha indotto il legislatore europeo ad auspicare, sia pure attraverso la formulazione di un generale criterio di orientamento interpretativo per le scelte del legislatore e delle competenti autorità nazionali, che "I diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero altresì applicarsi, quali necessarie misure di accompagnamento, all'esecuzione del mandato d'arresto europeo nei limiti stabiliti dalla medesima. Gli Stati membri di esecuzione dovrebbero provvedere all'interpretazione e alla traduzione a beneficio delle persone ricercate che non parlino o non comprendano la lingua del procedimento e assumerne i relativi costi" (v., il considerando n. 15 della su indicata Direttiva europea). Sulla base delle su esposte considerazioni, pertanto, deve ritenersi che all'adempimento degli incombenti relativi alla traduzione dell'atto sopra indicato possa procedersi solo quando la persona richiesta in consegna, che non comprende la lingua italiana, ne faccia espressa e motivata richiesta in applicazione del quadro dei principii stabiliti dalla Direttiva 2010/64/UE, che impongono agli Stati membri di assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio del diritto di difesa, ivi comprese le sentenze (arg. ex Sez. 6, n. 32 del 30/12/2013, dep. 02/01/2014, Rv. 258558).
Ne discende, ancora, che a fronte di una specifica richiesta in tal senso formulata, i termini d'impugnazione non potrebbero che decorrere dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'interessato nella lingua a lui comprensibile (v. Sez. 1, n. 23608 del 11/02/2014, dep. 05/06/2014, Rv. 259732).
3. Palesemente infondati devono ritenersi il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, ove si consideri: a) che il su il citato Vademecum elaborato dal Ministero della Giustizia non solo non impegna l'Autorità giudiziaria, ma si riferisce alla procedura attiva di consegna, limitandosi a delineare criteri meramente orientativi e di indirizzo, non certo di natura vincolante, ai fini della emissione di mandati di arresto europei da parte degli organi giudiziari nazionali;
b) che la natura contumaciale del giudizio celebrato in Romania nei confronti del ricorrente, come evidenziato nel contenuto del m.a.e. e puntualmente rammentato dalla Corte d'appello nella motivazione della decisione impugnata, non diviene causa di possibile rifiuto della consegna euro-unitaria, allorché - sulla base del quadro di principii delineato da questa Suprema Corte proprio in relazione alla disciplina processuale rumena - l'ordinamento dello Stato emittente il m.a.e. consenta al condannato in absentia di richiedere un nuovo giudizio una volta venuto a conoscenza della decisione di condanna (da ultimo v. Sez. 6, n. 25303 del 21/06/2012, dep. 26/06/2012, Rv. 252724; v., inoltre, Sez. 6, 26.11.2009, n. 46224, Rv. 245452; Sez. 6, 20.12.2010 n. 45523, Rv. 248967); c) che la nozione di "residenza" rilevante - dopo la sentenza n. 227/2010 della Corte costituzionale - ai fini del rifiuto di consegna di un cittadino di altro Paese membro dell'Unione, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. r), presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile dalla legalità della sua presenza in Italia, dall'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, dalla distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, dalla fissazione in Italia della sede principale (anche se non esclusiva) e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, oltre che dall'eventuale pagamento di oneri contributivi e fiscali, mentre la nozione di "dimora", rilevante ai medesimi fini, si identifica con un soggiorno stabile e di una certa durata, idoneo a consentire l'acquisizione di legami con lo Stato pari a quelli che si instaurano in caso di residenza (da ultimo, v. Sez. 6, n. 9767 del 26/02/2014, dep. 27/02/2014, Rv. 259118); d) che, nel caso in esame, nessuno specifico elemento di prova è stato prospettato dal ricorrente a sostegno della relativa istanza, sì da confutare le puntuali argomentazioni esposte dalla Corte di merito nell'escludere in punto di fatto la presenza dei su indicati requisiti per la rilevata mancanza di una presenza territoriale e di un lavoro stabili, oltre che di una regolare posizione fiscale e contributiva;
e) che la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto implica una valutazione di opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dalla L. n. 69 del 2005, art. 20 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali, ad es., lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l'eventuale definizione con sentenza passata in giudicato, l'entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione (da ultimo, v. Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, dep. 31/03/2014, Rv. 259464); f) che la sentenza impugnata, anche in relazione a tale ultimo aspetto, ha congruamente motivato le ragioni della scelta operata e l'individuazione dei relativi criteri di priorità sulla base di argomenti logicamente esposti e solo genericamente contestati dal ricorrente.
4. Parzialmente fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza (v., supra, il par. 2.2.), dovendo la richiesta di consegna essere accolta non in toto, ma solo in relazione ai fatti oggetto della sentenza definitiva di condanna alla pena di un anno e mesi sei di reclusione, pronunciata dalla Pretura di Mangalia in data 11 aprile 2013 (n. 90) per i due reati di furto aggravato commessi tra l'ottobre ed il novembre 2011 nelle abitazioni di RI Paul e di HE Patre, delle cui modalità di realizzazione il contenuto del mandato d'arresto europeo ha fornito una sufficiente descrizione, attraverso l'esposizione delle fonti di prova orale e documentale su cui è stata fondata la su citata sentenza di condanna, in tal modo consentendo alla Corte d'appello, sia pure con sintetiche argomentazioni, di ritenere ampiamente soddisfatte le finalità del controllo sul punto demandato al giudice nazionale, dai cui poteri, peraltro, esula qualsiasi tipo di valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario o probatorio che sorregge il provvedimento, sia esso definitivo o cautelare, emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione (Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, dep. 27/08/2010, Rv. 248254; Sez. 6, n. 35832 del 17/09/2008, dep. 18/09/2008, Rv. 240722). Ne consegue che il su indicato motivo di ricorso è fondato e va accolto in relazione al profilo che involge la insufficiente descrizione dei diversi ed ulteriori fatti oggetto del provvedimento di revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena di anno uno e mesi due di reclusione, applicata al ricorrente con la sentenza della medesima Pretura n. 462/P del 9 dicembre 2010 e cumulata, con detrazione del periodo custodiale presofferto, alla su indicata pena detentiva di un anno e mesi sei di reclusione. A tale riguardo, infatti, è agevole rilevare come il contenuto del m.a.e. non fornisca una adeguata esposizione dei fatti per i quali è stata formulata la richiesta di consegna, non emergendo, sul punto, alcuna delle indicazioni necessariamente prescritte per la definizione della procedura passiva di consegna dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, commi 1, 3 e 4.
Con riferimento ai fatti ora indicati, pertanto, la richiesta di consegna non può, allo stato, essere accolta.
5. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con la limitazione della consegna ai soli reati oggetto della sentenza definitiva di condanna pronunciata in data 11 aprile 2013, n. 90, dalla Pretura di Mangalia.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dispone la consegna dell'CU limitatamente alla sentenza pronunziata in data 11 aprile 2013, n. 90, della Pretura di Mangalia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015