Sentenza 20 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, quando l'autorità giudiziaria italiana ha verificato che l'ordinamento straniero consente alla persona condannata "in absentia" di richiedere un nuovo giudizio dal momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della decisione, l'art. 19, comma primo, lett. a), della legge n. 69 del 2005, non esige che la consegna sia esplicitamente subordinata all'apposizione della suddetta condizione. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna proveniente dall'autorità giudiziaria romena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2010, n. 45523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45523 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/12/2010
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 2190
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 45158/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR VA IS, nato a *Galati (Romania) il 27/02/1989*;
avverso la sentenza del 05/11/2010 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Fusaro, che ha insistito per accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 novembre 2010, la Corte di appello di Bologna, in relazione al mandato di arresto europeo, emesso in data 10 settembre 2010 dalla Corte di giustizia di Targu Bujor, ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria romena di SO US VA\, al fine dell'esecuzione della pena di anni cinque di reclusione, inflittagli con sentenza definitiva di condanna dell'8 marzo 2010 per due furti aggravati.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la persona richiesta in consegna, articolando tre motivi di gravame. Con il primo motivo di ricorso, denuncia la nullità della sentenza per il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), avendo la Corte di merito adottato una nozione di dimora ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di rifiuto della consegna, previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale con la sentenza n. 227 del 2010. Invero, i giudici di appello avrebbero ritenuto ostativi l'assenza di una documentata attività lavorativa e di iscrizione nelle liste anagrafiche, non considerando al contrario l'esistenza di legami affettivi, sentimentali ed economici, debitamente documentati. Con il secondo motivo di gravame, lamenta la nullità della sentenza per il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), apparendo illogica e carente la motivazione quanto alla valutazione della relazione affettiva allegata dal ricorrente, avendo la Corte di appello ritenuto che la relazione con una donna italiana non avesse carattere di stabilità per la differenza di età; e quanto ai legami economici con l'Italia, non avendo la stessa Corte valutato l'aiuto economico ricevuto dalle sorelle residenti in Italia. Con il terzo motivo di ricorso, deduce che il processo in Romania è stato celebrato in absentia, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto o rifiutare la consegna o acquisire le informazioni al fine di valutare di far luogo alla consegna condizionata prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. a).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è palesemente infondato.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 227 del 2010, nel dichiarare l'illegittimità della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno, ha precisato che il motivo di rifiuto stabilito all'art. 4, punto 6, della decisione quadro del 2002 sul mandato di arresto europeo, del quale la norma nazionale citata costituisce adattamento, ha la funzione di accordare una particolare importanza alla possibilità che la persona ricercata possa accrescere le opportunità di reinserimento sociale, una volta scontata la pena cui essa è stata condannata e per questo preciso intento lo Stato membro è legittimato a limitare il rifiuto alle "persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella società di detto Stato membro" (in tal senso, cfr. le sentenze della Corte di giustizia, 06/10/2009, Wolzenburg, e 17/07/2008, Kozlowski).
La Consulta ha chiarito inoltre che le nozioni di residenza e di dimora utilizzate dalla decisione quadro sono nozioni comunitarie, che richiedono una interpretazione autonoma ed uniforme, a ragione della esigenza e della finalità di applicazione uniforme che è alla base della decisione quadro.
Interpretazione che è stata fornita dal giudice comunitario con la citata sentenza Kozlowski, là dove ha identificato la nozione di "residenza" con una residenza effettiva nello Stato dell'esecuzione e la nozione di "dimora" con un soggiorno stabile di una certa durata in quello Stato, che consenta di acquisire con tale Stato legami d'intensità pari "a quelli che si instaurano in caso di residenza". Al giudice nazionale la Corte di giustizia ha demandato la competenza di effettuare una "valutazione complessiva" degli elementi oggettivi che caratterizzano la situazione del ricercato, come la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che ha stabilito nello Stato dell'esecuzione. La sentenza impugnata ha fatto corretto governo dei principi espressi dal giudice delle leggi.
La Corte di merito ha stabilito, quanto al periodo di permanenza in Italia, che, considerate le date dei reati commessi in Romania (24 settembre e 24 dicembre 2008) ed il reato commesso in Italia (novembre 2008), la presenza del ricorrente nello Stato può essere datata con certezza solo alla fine del 2008.
Ha peraltro considerato che, durante tale periodo, non risultano documentati elementi "obiettivi" che facciano ritenere che costui abbia acquisito con l'Italia legami d'intensità pari a quelli che si instaurano in caso di residenza.
In particolare, il ricorrente non ha documentato lo svolgimento di un'attività di lavoro, ne' risulta titolare di una posizione di soggiorno o di residenza anagrafica.
Quanto ai legami affettivi e familiari, la Corte ha ritenuto che i rapporti allegati dal ricorrente non rivestano carattere di stabilità ed affidamento necessari a garantire un sicuro radicamento con il territorio italiano.
Si tratta di valutazioni adeguate e prive di vizi logici, che resistono alle censure del ricorrente.
2. Non ha pregio alcuno neppure la restante censura riguardante il regime di garanzie assicurate dalla legislazione romena in caso di processo celebrato in absentia.
È stato più volte affermato da questa Corte che è prevista nell'ordinamento processuale romeno la possibilità da parte del condannato in absentia di ottenere un nuovo giudizio dal momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della decisione (cfr. tra le tante, Sez. 6^, n. 39152 del 16/10/2008, dep. 17/10/2008, Mironica, Rv. 242232) e che, una volta accertata tale possibilità non è richiesta la apposizione "espressa" della condizione L. 22 aprile 2005, n. 69, sub art. 19, comma 1, lett. a).
Qualora pertanto l'ordinamento dello Stato di emissione preveda espressamente la richiesta garanzia, sussistono i requisiti fissati dalla legge.
3. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa in considerazione delle questioni dedotte, di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2010