Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine iniziale di cui all'art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., coincide con il termine per il deposito della sentenza, con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo - in cui quest'ultimo venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento a tale giorno anche della decorrenza del termine per l'impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 17416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17416 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
massimario 16 D 1 7 4 1 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.527 Composta da Aldo Fiale Presidente - U.P. 23/02/2016 Renato Grillo R.G.N. 40429/2014 Enrico Manzon Angelo Matteo Socci Gastone Andreazza Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Di IO LE, n. a Teramo il 24/08/1978; ん avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila in data 14/10/2013; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Di Nardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. A. Di Gaspare, che ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Di IO LE ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'aquila del 14/10/2013 che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto di condanna per i reati di cessione di sostanza stupefacente cocaina ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con un unico motivo deduce l'erronea applicazione di legge processuale : in particolare rileva che la sentenza di primo grado era stata emessa il 04/10/2011 con riserva di deposito delle motivazioni entro il termine di giorni 75 ex art. 585, comma 5, c.p.p. cadente il 17/12/2011 coincidente con giorno festivo e posticipato dunque al 18/12/2011 (e non 18/12/2012 come invece indicato in sentenza). Tempestivamente dunque il ricorso era stato presentato il 02/02/12, ovvero il quarantacinquesimo giorno successivo alla data prevista dalla legge per il deposito della sentenza. E ciò, in particolare, dovendo ritenersi applicabile anche al termine per il deposito delle sentenza la norma in ordine alla proroga del termine che cada in giorno festivo al giorno immediatamente successivo non festivo, così come affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 155 del 2011. 3. Con un secondo motivo deduce la nullità della sentenza in ordine all'omesso esame dei motivi di impugnazione.
4. Con memoria in data 04/02/2016 la ricorrente ha reiterato tutti i motivi di ricorso già presentati. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso non è fondato. Non è controverso l'iter processuale dipanatosi dal momento della pronuncia della sentenza di primo grado sino al momento della presentazione dell'atto di appello in data 04/10/2011 il Tribunale di Teramo pronunciava sentenza di condanna della ricorrente per i reati, ascritti ai capi b), c), e) e g) dell'imputazione, riguardanti diversi episodi di cessione di cocaina a terzi fissando per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., il termine di giorni settantacinque;
successivamente, in data 02/02/2012, l'imputata presentava atto di appello che però veniva dichiarato inammissibile per tardività dalla Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza in data 14/10/2013. Sostenevano i giudici di appello che, a fronte della scadenza del termine per il deposito in data 18/12/2012, il termine per l'impugnazione, di giorni quarantacinque, era scaduto in data 01/02/2012 mentre il gravame era stato presentato il giorno 02/02/2012 e, dunque, tardivamente. Di contro, la ricorrente sostiene che il giorno di scadenza del termine per interporre appello, decorrente dal 18/12/2011, avrebbe dovuto essere individuato proprio nel 02/02/2012, con conseguente tempestività del gravame presentato in tale data. 2 Ciò posto, va anzitutto ricordato che il termine per la presentazione dell'impugnazione in caso di fissazione di un termine per il deposito della motivazione della sentenza oltre il quindicesimo giorno, è, come specificato dall'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. di quarantacinque giorni e decorre, come specificato invece dall'art. 585, comma 2, lett. c) c.p.p., dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza stessa.
6. Ne consegue, allora, la necessità di individuare, in prima battuta, quale sia stato nella specie il giorno di scadenza del termine fissato dal giudice;
ritiene il collegio che tale scadenza debba essere individuata in quella del 19/12/2011 : infatti, essendo il termine di giorni quarantacinque (da computarsi senza considerare il dies a quo del 04/10/2011 secondo la regola generale, non derogata, dell'art. 172, comma 4, c.p.p.) scaduto il giorno 18/12/2011 (e non il 17/12/2011 come erroneamente ritenuto invece dalla ricorrente), e risultando che tale giorno era, da calendario, giorno domenicale e dunque festivo, la scadenza doveva ritenersi prorogata, ex art. 172, comma 3, c.p.p., al primo giorno non festivo, ovvero appunto al 19/12/2011. Non vi è infatti dubbio che la regola della proroga al primo giorno non festivo di cui alla previsione appena richiamata debba applicarsi anche al termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza, giacché, come rammentato in particolare da questa Corte a Sezioni Unite, n. 155 del 29/09/2011, OS e altri, Rv. 251495 (con conclusione poi ribadita anche da Sez. 6, n. 8069 del 08/02/2012, Mazzoncini, Rv. 252429), nessuna indicazione normativa consente di limitare la portata del disposto dell'art. 172, comma 3, cit. ai soli atti o attività delle parti o ai soli termini perentori, rispondendo la regola della proroga in oggetto ad un principio generale applicabile nei più diversi settori dell'ordinamento (come ricavabile del resto dalla previsione dell'art. 155, comma 4, c.p.c.) e non sussistendo alcuna ragione extratestuale che giustifichi la limitazione della sfera d'applicazione della norma in esame alla sola attività delle parti. Anche il giudice, alla pari delle parti, dipende, infatti, per il deposito dei suoi atti, dagli uffici di cancelleria sicché, ove l'ultimo giorno per il deposito stesso coincida con un giorno festivo, la chiusura degli uffici comporterebbe, per il giudice, allo stesso modo che per le parti, l'impossibilità materiale di fruire dell'ultimo giorno utile (su tale ultimo punto, del resto, tra le altre, Sez. 4, n. 42736 del 17/10/2007, Nicotra, Rv. 238304, in tema di termine di dieci giorni per la decisione del tribunale del riesame;
Sez. 6, n. 1795 del 21/05/1998, Pecoraro, Rv. 211252; Sez. 2, n. 5699 del 21/10/1997 Primerano, Rv. 209027; Sez. 6, n. 4571 del 01/12/1995 Borzoni, Rv. 204007;; Sez. 2, n. 4546 del 3 24/10/1994, Gronchi, Rv. 200003, in tema di interrogatorio ex art. 294 c.p.p.). Né, se dubbi sono affiorati in ordine all'applicabilità della regola ai termini perentori, vi è stata alcuna incertezza quanto alla applicabilità ai termini, come quello di specie, ordinatori (da ultimo Sez. 1 civ., n. 5254 del 04/04/2003, Rv. 562171; Sez. 4 pen., n. 4658 del 17/12/1976, Romano, Rv. 135569).
7. Individuata dunque, per le ragioni appena dette, la scadenza del termine per il deposito della sentenza nel giorno 19/12/2011, resta da individuare quale fosse nella specie il giorno di decorrenza del termine di giorni quarantacinque per l'impugnazione onde verificare se l'appello sia stato proposto tempestivamente o meno. Ritiene allora, in proposito, il collegio che il termine in oggetto abbia preso a decorrere sempre dal 19/12/2011, in primo luogo perché lo spostamento della scadenza del termine finale per il deposito della sentenza al primo giorno immediatamente non festivo coinvolge anche la decorrenza del termine iniziale per l'impugnazione ed in secondo luogo non potendo farsi, nella specie, alcuna applicazione della regola in base alla quale il dies a quo non va computato nel calcolo. Quanto al primo aspetto, infatti, le già menzionate Sezioni Unite n. 155 del 29/09/2011, OS e altri, Rv. 251495 hanno chiarito che nelle ipotesi in cui è previsto, come nell'art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p., che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo - in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non - festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente, sicché deve essere escluso che, nella specie, il termine per impugnare abbia preso a decorrere dal 18/12/2011. Quanto invece al secondo aspetto, va posto in rilievo che l'art. 172, comma 4, c.p.p. prevede testualmente che "salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza..." fissando in tal modo una regola generale suscettibile tuttavia di essere derogata laddove, appunto, il legislatore preveda diversamente;
e, nella fattispecie in esame, va ritenuto che tale deroga sussista atteso che l'art. 585, comma 2, lett. c), cit. ha testualmente individuato la decorrenza "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza" in tal modo avendo specificamente individuato lo stesso "dies a quo" del termine per l'impugnazione nel momento della scadenza del termine per il deposito. In tale implicito senso, del resto, le stesse Sezioni Unite n. 155 del 29/09/2011, 4 OS e altri, Rv. 251495 menzionate dalla ricorrente con riguardo alla applicabilità al termine per il deposito della proroga del giorno finale scadente in data festiva e sopra già ricordate, hanno chiarito significativamente che dal primo giorno immediatamente non festivo decorre appunto il secondo termine, ovvero quello previsto per la presentazione dell'impugnazione, giacché, testualmente, "il giorno iniziale di decorrenza del secondo termine coincide con quello in cui cade il primo termine". Va aggiunto, ad ulteriore conforto della conclusione in tal senso, che, con riferimento a previsione strutturata analogamente a quella dell'art. 585 cit., ovvero quella dell'art. 297, comma 1, c.p.p., ove si è stabilito che gli effetti della custodia cautelare "decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo", questa Corte è ugualmente giunta a ritenere insita in tale previsione una deroga alla previsione dell'art. 172, comma 4, c.p.p. individuando appunto il dies a quo della decorrenza del termine in tali momenti e non nel giorno successivo agli stessi (tra le altre, Sez. 6, n. 22035 del 23/05/2012, Scanu e altri, Rv. 252883; Sez. 5, n. 14317 del 10/02/2010, L., Rv. 246710; Sez.5, n.47979 del 29/10/2008, Giancola, Rv.242943). Questo collegio non ignora peraltro che in due precedenti occasioni questa Corte si è determinata diversamente, giungendo a ritenere che il termine per il deposito del gravame inizi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza (Sez. 3, n. 1191 del 08/11/2007, Di Camillo ed altri, Rv. 239272; Sez. n. 11499 del 13/02/2003, Di Paola, Rv. 223927); ma entrambe le pronunce, oltre ad essere antecedenti all'arresto delle Sezioni unite di cui appena sopra, appaiono giustificare detta conclusione non ritenendo di individuare alcuna disciplina derogatoria alla previsione generale dell'art. 172 c.p.p. nella previsione dell'art. 544, commi 2 e 3, c.p.p. senza tuttavia considerare che la disciplina di riferimento avrebbe dovuto essere non già l'art. 544 c.p.p. dedicato al termine per il deposito della sentenza (e per il quale, come detto sopra, trova piena applicazione in effetti la regola generale dell'art. 172, comma 4, c.p.p.), ma, appunto, l'art. 585 c.p.p., dedicato al termine per l'impugnazione.
8.Consegue allora, in definitiva, a quanto detto, che, decorrendo il termine per l'impugnazione, nella specie, dal 19/12/2011, l'appello avrebbe dovuto essere presentato entro il 01/02/2012; di qui la tardività del gravame, proposto invece il giorno 02/02/2012. Va solo aggiunto che neppure la ricorrente, che individua il dies a quo addirittura nella data del 18/12/2011, appare contestare la necessità di computabilità nel 5 termine dell'impugnazione del giorno della scadenza del termine per il deposito della sentenza, avendo basato tutta l'impostazione del ricorso sulla necessità della proroga del "primo termine" scadente in giorno festivo a quello non festivo immediatamente seguente;
ciò che, come già detto, è esatto pur non potendo per quanto fin qui detto, condurre a far ritenere tempestivo l'appello. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Gastone елоAcro foll (DEPOSI TA A CANCELLERIA 2.8 APR 200 IL CANCELLIERE Luana Marani 16