Sentenza 30 dicembre 2013
Massime • 1
L'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana non ha diritto ad ottenere la traduzione della sentenza "tout court" ma solo se ne faccia espressa richiesta, sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE , che impongono agli Stati membri di assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio del diritto di difesa, ivi comprese le sentenze. (Fattispecie riferita al regime precedente al recepimento nell'ordinamento interno della citata normativa europea, avvenuto con il D.L. n. 32 del 4 marzo 2014, emanato successivamente ai fatti oggetto della decisione)
Commentari • 3
- 1. Nota a SU 11803: il diritto a partecipare all'udienza di riesamehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Nota a SU 11803: il diritto a partecipare all'udienza di riesamehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. Concussione e induzione indebita, tra “spacchettamento” e patchwork normativo: istruzioni per l’usoNicolina Polifroni · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2013, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 30/12/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 2036
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 50790/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH ON DR N. IL 21/07/1992;
avverso la sentenza n. 40/2013 CORTE APPELLO di BARI, del 15/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Bari con sentenza del 15 novembre 2013 disponeva l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 9 gennaio 2013 dal Tribunale di Craioava (Romania) nei confronti di ICH ON IA e ritenendo sussistere le condizioni cui alla L. n. 69 dl 2005, art. 18, comma 1, lett. r) disponeva la esecuzione della pena in Italia.
Il m.a.e. era basato sulla sentenza di merito 2035 del 22 giugno 2012, confermata in appello, del Tribunale di Craiova che condannava il ricorrente per furto e violazione di domicilio alla pena di anni tre mesi sei di reclusione, pena così determinata a seguito del cumulo con precedente condanna per furti che HE aveva commesso da minorenne per la quale la sentenza 2035 revocava la sospensione condizionale. La Corte dava atto della sussistenza delle condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto rispondendo, quanto alle specifiche deduzioni della difesa, che il titolo a base della pena da eseguire è unico ed è rappresentato dalla sola sentenza citata, anche per la pena posta in cumulo a seguito della revoca della sospensione condizionale e che, pertanto, non vi era competenza della sezione minorenni della Corte di Appello. Dava inoltre atto che la condanna per la pena posta in cumulo era stata disposta da un'AG rumena specializzata per i minorenni. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di ICH ON IA. Con primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 6 cedu e art. 143 c.p.p. per essere stata notificata la sentenza all'imputato solo in lingua italiana laddove nel procedimento è risultato come lo stesso parlasse esclusivamente rumeno, venendo assistito in udienza da un interprete.
Con secondo motivo deduce violazione legge e vizio di motivazione osservando che la Corte di Appello si è pronunciata anche sulla sentenza del Tribunale di Craiova del 4 dicembre 2008 n. 2907 sulla quale doveva pronunciarsi la sezione per i minorenni della Corte di Appello. Rileva, inoltre, che la Corte non ha tenuto conto che l'ordinamento processuale romeno non prevede differenze di trattamento per l'imputato minorenne ne' sotto il profilo processuale nè sotto quello sostanziale.
Con terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art.546 c.p.p. in quanto le sentenze romene in atti sono prive di segni che ne attestino l'autenticità. Il ricorso deve essere rigettato. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha riconosciuto il diritto dell'imputato che non conosce la lingua italiana ad ottenere la traduzione della sentenza (Sebbene sussista un obbligo di traduzione della sentenza, a tale adempimento deve procedersi qualora l'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana ne faccia espressa richiesta, in base ai principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/ 64/UE (non ancora operativa nell'ordinamento interno), secondo cui gli Stati membri devono assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio di difesa, ivi comprese le sentenze. (Sez. 3, n. 5486 del 12/07/2012 - dep. 04/02/2013, Feraru e altro, Rv. 254399) ma con onere della parte di farne espressa richiesta. Nel caso di specie il ricorrente, che ha partecipato all'udienza in Corte di Appello con assistenza di un interprete della propria lingua madre, non ha fatto alcuna richiesta. Anche il secondo motivo è infondato. La revoca della sospensione condizionale della pena è provvedimento adottato dalla sentenza resa nei confronti dell'imputato maggiorenne e non è l'esito del procedimento a carico del minorenne. In tale caso, secondo i principi generali dell'ordinamento italiano, la revoca della sospensione non deve essere disposta da un giudice specializzato per i minorenni ne' quindi, nella ipotesi di m.a.e. basato su sentenza straniera che revochi una pena sospesa applicata in una precedente condanna da minorenne, vi è competenza della sezione minorenni della Corte di Appello.
Inoltre non sono fondate le doglianze relative al trattamento per gli imputati minorenni in Romania.
Innanzitutto dal testo della sentenza del 4 dicembre 2008 n. 2907 e dal testo della sentenza di appello risulta che era stata disposta consulenza medico psichiatrica sul minore al fine di valutarne le condizioni di capacità di intendere e di volere. La sentenza di appello, poi, risulta emessa da una sezione per minorenni della locale Corte di Appello. Più in generale, questa Corte ha più volte valutato la compatibilità con i principi dell'ordinamento interno del trattamento dei soggetti minorenni nel sistema giudiziario rumeno ritenendo che già prima dell'applicazione della disciplina m.a.e. fosse ammissibile l'estradizione di minorenni verso la Romania (Sez. 6, n. 5054 del 11/11/2009 - dep. 09/02/2010, D., Rv. 246130); inoltre le recenti modifiche dell'ordinamento rumeno (ampiamente esaminate dalla sentenza Sez. 6, n. 46574 del 12/12/2011 - dep. 15/12/2011, P.G. in proc. M, Rv. 251188) garantiscono ulteriormente i soggetti minorenni. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La corretta interpretazione della disposizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3 è nel senso che la copia del provvedimento sul quale è basato il m.a.e. non è la copia "fotografica", come sembra richiedere la difesa, ma la copia del suo contenuto trasmesso in forma in sè libera, purché in grado di garantire l'autenticità;
tale garanzia, nel caso di specie, risulta dalla trasmissione ufficiale da parte della AG emittente al Ministero della Giustizia (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007 - dep. 05/02/2007, Ramoci, Rv. 235347).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2014