Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2002, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOM L PODLO0162 2 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUNREMA DYCASSAZIONE Oggetto Inopponibilità alla massa dei creditori dell'atto di SEZIONE TERZA CIVILE quietanza art. 2735 c.c. libera valutazione del giudice Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21926/98 GIULIANO Presidente Dott. Angelo Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 4080 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep. 457 Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Ud. 12/10/01 Dott. Donato CALABRESE - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN T ENZA IL SOLE 24 OREdal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 1.55 6 FEB 2002 SIT IMPIANTI TECNOLOGICI DI NI RE E.C. IL CANCELLIERE in persona del legale rappresentante sig. S.a. s., NE AL, elettivamente domiciliato in ROMA €1,55 L3000 VIA RIMINI 14, presso lo studio dell'avvocato LORENTI CANCELLERIA FRANCESCO, difeso dall'avvocato ASSENZA CRISTOFORO, giusta delega in atti;
DG728875
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DELLA UI IR & C SAS, in persona del Curatore dott. Decio Ronconi, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio 1751 dell'avvocato MARCO BONACINA, che lo difende unitamente 1 all'Avvocato CENSONI PAOLO FELICE, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 655/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sezione III CIVILE emessa il 20/2/1998, depositata il 04/06/98; rg.1358/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato MARCO BONACINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 26.4.90 il fallimento UI GH C. sas conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Forlì la SIT - Società Impianti Tecnologici di Mari- niello AL e C. snc, per ivi sentirla condannare al pagamento in suo favore della capital somma di L. 77.660.472, oltre interessi e maggiori danni, dovuta per forniture idrauliche mai saldate, come da ricono- scrittura privata scimento di debito contenuto in una del 18.2.86. La SIT, costituitasi in giudizio, chiedeva il ri- getto della domanda della Curatela, eccependo che quel- 2 la scrittura privata conteneva semplicemente una propo- sta di pagamento, che poi era stata annullata, avendo la SIT preferito saldare il debito e l'ulteriore somma di L. 13.000.000 per insoluti della ditta C.E. dei F.lli Lucchi, per un totale di 1. 90.660.472, mediante il rilascio in data 20.3.87 di n. 6 assegni circolari della Banca Popolare di Cesena per L. 55 milioni e me- diante il rilascio in data 23.4.87 di n. 4 assegni cir- colari della stessa Banca Popolare di Cesena per L. 35 milioni. Con sentenza 8.6.95 n. 347 l'adito tribunale re- spingeva la domanda attrice, ritenendo dimostrato il pagamento del debito con la produzione della copia de- gli assegni summenzionati, nonché con la registrazione tale pagamento nelle scritture contabili prodottedi dal Fallimento, anche se avvenuta a distanza di due me- si dall'effettiva riscossione delle somme. La sentenza era appellata dalla Curatela del Falli- mento e la Corte d'Appello di Bologna con sentenza 4.6.98 n. 655, in riforma della sentenza impugnata, condannava la SIT a corrispondere al Fallimento la som- ma di L. 77.660.472 oltre interessi e spese di entrambi i gradi di giudizio. Per la cassazione della decisione ricorre la SIT, trasformata la snc in sas, esponendo due motivi. 3 Resiste con controricorso la Curatela del Fallimen- to con salvezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2735, 2709, 2710 C.C., 18 CO. 5 RD 21.12.33 n. 1736 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, nonché erronea e contraddittoria motivazione sul punto in cui la Corte di merito ha di- satteso il valore probatorio della documentazione esi- bita e cioè della quietanza liberatoria di cui alla scrittura privata del 23.4.1987 а firma della ditta UI GH sas, delle scritture contabili portanti la registrazione in data 1.6.87 degli assegni circolari riscossi per l'importo di L. 90 milioni, comprensivi della sorta capitale relativa al rapporto sottostante di fornitura di materiale, e di un altro debito di L. 13 milioni, ed inoltre degli stessi dieci assegni cir- colari emessi, i primi sei in data 20.3.87 e rimanen- ti quattro il 23.4.87 e si sostiene che, fermo il prin- cipio dell'inopponibilità alla massa dei creditori del- le quietanze rilasciate dalla società fallita, la plu- ralità degli elementi di prova avrebbe dovuto essere valutata dal giudice nella sua unitarietà e indurre la Corte a ritenere soddisfatta la dedotta obbligazione di pagamento somma. 4 La sentenza impugnata non merita censure né in pun- to di diritto né in quello di motivazione, perché, in assenza di un atto di quietanza opponibile ai credito- ri, ha correttamente messo a confronto gli elementi a favore e quelli contrari all'effettivo pagamento del debito e con motivazione esaustiva ha spiegato le ra- gioni che inducono ad escludere che l'importo degli as- segni circolari rilasciati dalla SIT e materialmente riscossi dal rag. UI GH sia effettivamente en- trato nella cassa della società fallita. Non è di poca importanza la considerazione che la sostituzione dell'originaria obbligazione di pagamento, che doveva avvenire mediante il trasferimento alla SO- cietà fallita di due appartamenti di proprietà della SIT, con quella del pagamento in denaro mediante asse- gni circolari sia avvenuta in previsione dello stato di coazione della società creditrice e nemmeno è trascura- bile l'osservazione che il debito sia stato quietanzato con la seconda scrittura privata del 23.4.87 quando il credito nemmeno era stato interamente riscosso. Tali elementi si intrecciano, poi, con due elementi inconfu- tabili, vale a dire che non venne fatta contestuale re- gistrazione nei libri contabili della società fallita dell'avvenuta riscossione dell'importo dei menzionati assegni, bensì che tale registrazione avvenne a distan- 5 za di circa due mesi dall'effettiva riscossione degli assegni e coincide temporalmente con delle uscite di cassa che non trovano giustificazione negli atti socie- tari, e cioè con la registrazione del pagamento ella somma di L. 25.542.985 all'Immobiliare l'Oasi che face- 1097 129,11 va capo allo stesso titolare della SIT laddove nel ro- LEET 20,66 gito per notar Scarano 23.4.1987 lo stesso Mariniello TOT14977 aveva dichiarato di aver già ricevuto tale somma, e con la registrazione della somma di L. 64.457.015 come pre- lievo da parte dei soci in restituzione di finanziamen- ti in conto. E', quindi, pienamente condivisibile la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito, secondo cui la SIT sas non ha fornito la prova certa dell'effettivo paga- mento del proprio debito. Conseguentemente il ricorso va rigettato, mentre la complessità delle questioni trattate le spese per del presente grado di giudizio possono ritenersi com- AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 pensate fra le parti. 2002 Serie 4. On 95999 149.77versato e
P.Q.M.
CENTOGUARANTANOVE /77. (euro p. Dirigen Servizi Rigetta il ricorso;
compensa le spese. (Cott.ssa Mau FILIPPO It Responsabile Atti Giudiziari (Dr. M. B/COICH Così deciso in Roma addì 12.10.2001. PRESIDENTEАрм IL CONSIGLIERE EST. PENTE DIT Tien Felder 002 Depositata in Cancelleria IL CANCELLERE 01 ogg, 6/11.02 Gina Gasoll IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli