Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
Non viene in applicazione l'art. 18, lett. g) della L. 22 aprile 2005, n. 69 nel caso di richiesta di consegna presentata dalle autorità rumene sulla base di una sentenza contumaciale impugnabile con opposizione in caso di consegna estradizionale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2009, n. 46224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46224 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/11/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2045
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 40270/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
PR IN nato Doroh Botosani - Romania il 17-8-1977;
avverso sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 28 ottobre 2009;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott FAZIO Anna Maria;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto DI CASOLA Carlo che ha concluso per il rinvio per accertare la residenza del PR;
Sentito il difensore del ricorrente Avv.to FUSARO Natale che ha concluso per la declaratoria di accoglimento del ricorso ed in subordine un rinvio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28 ottobre 2009, la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto la richiesta di consegna di AN IN alla Autorità Giudiziaria Rumena, in relazione al reato di lesioni personali gravi e di lesioni personali semplici, per il quale era stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 5 di reclusione, con sentenza resa il 17 aprile 2008, irrevocabile, dal Tribunale di Darabani.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AN chiedendone l'annullamento. Con il primo motivo, deduce la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r, sotto il profilo che non è stato accertato che la sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti sia stata frutto di un processo condotto nel rispetto dei diritti dell'imputato, poiché egli non ha avuto alcuna contezza della esistenza dei procedimenti a suo carico. Con il secondo motivo denuncia la non applicabilità della L. n. 69, art. 18, lett. R), cui avrebbe fatto riferimento la Corte nella impugnata decisione, poiché non applicabile allo straniero. All'odierna udienza, infine, il difensore ha prodotto una dichiarazione del AN, concernente la sua residenza in Italia ed il suo nucleo familiare, ed ha chiesto un rinvio del procedimento odierno, affinché la Corte Costituzionale, investita del sindacato sull'art. 18, lett. R citato e sull'applicabilità di tale disposizione allo straniero residente, si pronunci. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è palesemente infondato. Questa Corte ha in più occasioni escluso che possa ritenersi violato l'art. 6 CEDU e, conseguentemente, ritenere non equo il processo svoltosi nella contumacia dell'imputato, qualora nell'ordinamento dello Stato membro richiedente siano previsti meccanismi processuali che assicurino la possibilità di ottenere un nuovo processo (Sez. 6, 12 febbraio 2007, n. 5909, Bolun;
Sez. 6, 12 febbraio 2008, n. 7812, Tavano). In particolare è stato affermato, esplicitamente, che l'ordinamento rumeno prevede espressamente che in caso di condanna in contumacia l'interessato possa richiedere la rimessione in termini e soprattutto è contemplata la possibilità che, in caso di estradizione, la persona consegnata acceda ad un ulteriore giudizio, dinanzi al giudice di primo grado, sicché deve negarsi che vi sia stata la dedotta violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. G. (Sez. 6^, 28 aprile 2008, n. 17643, Chaloppe). In ogni caso poi la apposizione della apposita clausola di cui alla lettera a dell'art. 19 cit. legge garantisce che siano assicurati al OD i suoi diritti di difesa e di esercizio del contraddittorio. Erroneo è il richiamo della L. n. 69 del 2005, art. 18 lett. r), di cui al secondo motivo di impugnazione, trattandosi di istituto previsto solo per i cittadini italiani.
Il AN, al riguardo, ha sostanzialmente chiesto una applicazione estensiva della norma, sul presupposto di una sua stabile residenza in Italia e di un conseguente radicamento nel territorio, che lo renderebbe equiparabile al cittadino. Il difensore ha implicitamente richiamato una questione di costituzionalità sollevata sul punto da questa Corte ed ha sollecitato un rinvio dell'esecuzione del mandato in attesa che il giudice costituzionale si pronunci. La richiesta non può trovare accoglimento, in quanto genericamente il AN ha indicato di essere in possesso di requisiti obbiettivi, quali residenza, e sussistenza di uno stabile nucleo familiare, che in ipotesi dovrebbero mettere in evidenza l'irrazionalità del trattamento riservato allo straniero, ormai integrato nella società italiana. Le circostanze di fatto rilevanti a tal fine sono solo enunciate e, peraltro, senza nemmeno la indicazione di una stabile occupazione lavorativa;
si deve dunque escludere che la dichiarazione abbia una qualche concretezza, stante la genericità dei dati forniti e possa considerarsi sufficiente o idonea per promuovere le sollecitate verifiche di ufficio.
In conseguenza, il ricorso è da dichiarare inammissibile ed il AN è da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di _ mille in favore della Cassa delle Ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dalla L. n.69 del 2005, art. 22.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009