Sentenza 26 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" rilevante - dopo la sentenza n. 227 del 2010 della Corte costituzionale - ai fini del rifiuto di consegna di un cittadino di altro Paese membro dell'Unione, ai sensi dell'art. 18, lett. r), della Legge 22 aprile 2005 n. 69, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile dalla legalità della sua presenza in Italia, dall'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, dalla distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, dalla fissazione in Italia della sede principale (anche se non esclusiva) e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, dal pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. La nozione di "dimora", rilevante ai medesimi fini, si identifica con un soggiorno nello Stato stabile e di una certa durata, idoneo a consentire l'acquisizione di legami con lo Stato pari a quelli che si instaurano in caso di residenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2014, n. 9767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9767 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 26/02/2014
Dott. LEO G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 425
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 5790/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH NE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/01/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. LEO Guglielmo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza del 30/01/2014 con la quale la Corte d'appello di Napoli ha disposto, a seguito dell'esecuzione di mandato di arresto europeo, la consegna alla Romania del cittadino romeno CH NE, a fini di esecuzione della sentenza del Tribunale di Tulcea, n. 575 dell'11/05/2012, con la quale lo stesso CH è stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione per i delitti di furto e danneggiamento, commessi tra l'aprile ed il maggio del 2010.
La Corte territoriale, verificati gli ulteriori presupposti per l'accoglimento della richiesta di consegna, ha disatteso la tesi difensiva secondo cui detta richiesta avrebbe dovuto essere respinta in applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), nella portata assunta per effetto della sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2010, n. 227, e dunque nella parte in cui prevede il rifiuto di consegna anche quanto al cittadino di un Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno.
Si legge nel provvedimento che l'odierno ricorrente ha dichiarato ma non documentato di avere moglie e figli in Italia, e che l'unica certificazione fornita avrebbe ad oggetto l'iscrizione presso un istituto scolastico di due minori con lo stesso cognome dello CH: certificazione inutile, secondo la Corte, perché inidonea a documentare che si tratti di figli dell'interessato, dato il carattere comune del suo cognome tra le persone di nazionalità romena.
In sostanza, non sarebbe possibile affermare la "sussistenza di rapporti lavorativi, affettivi, familiari o d'altro genere che consentano di ritenere l'estradando stabilmente inserito nel territorio italiano", con la conseguenza che non potrebbe essere opposto allo Stato richiedente un rifiuto a norma della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r).
È poi citata di seguito, nel provvedimento impugnato, la massima estratta da un provvedimento di questa Corte, ove si delinea la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla L. n 69 del 2005:
nozione cui non corrisponde, secondo la Corte territoriale, la situazione sottoposta al suo giudizio.
2. Con ricorso proposto personalmente, CH NE deduce in primo luogo violazione di legge a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Il ricorrente ribadisce di vivere a Poggiomarino e di avere tre figli minori, iscritti alle scuole locali, di disporre di una abitazione regolarmente affittata e di un posto di lavoro, presso una azienda nominativamente indicata. Produce copia di un contratto di locazione (successivo per altro alla esecuzione del mae) e copia di certificati e documenti relativi all'identità della moglie e dei figli).
Si osserva nel ricorso che la Corte territoriale, a fronte della ritenuta insufficienza della documentazione relativa al radicamento in Italia dell'Echini, avrebbe dovuto anche d'ufficio procedere ai relativi accertamenti.
Si lamenta, inoltre, che nessun provvedimento risulterebbe assunto circa la tempestiva sua domanda di ammissione al patrocinio a spese dell'Erario, dal che dovrebbe desumersi la nullità dell'impugnata sentenza.
Con un motivo di ricorso formalmente distinto, poi, si deduce vizio di motivazione a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito.
La Corte territoriale non avrebbe spiegato perché, a fronte di un principio di documentazione delle condizioni per il rifiuto della consegna, non sono state disposte indagini integrative. In particolare, l'allusione ad una eventuale omonimia tra il ricorrente ed i minori in relazione ai quali è stata prodotta documentazione scolastica, ingiustificata da un punto di vista logico, avrebbe dovuto almeno condurre ad un approfondimento sul punto. Si assume anche, ed infine, che il periodo di permanenza sul territorio italiano sarebbe irrilevante, stante l'assenza di termini minimi fissati dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In via preliminare va escluso che la sentenza impugnata sia "evidentemente nulla" in forza dell'asserita omissione di un provvedimento circa l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dell'Erario che, in effetti, l'odierno ricorrente aveva proposto nel corso dell'audizione cui era stato sottoposto, in data 12/12/2013, dopo l'esecuzione del mandato di arresto europeo.
Il riferimento al presunto vizio della sentenza è del tutto generico, visto che non sono indicati neppure i parametri normativi che dovrebbero prevedere la sanzione processuale invocata. In ogni caso deve notarsi che CH si era limitato a formulare una generica domanda, riservandosi di presentare la prescritta documentazione di corredo "entro il termine di legge". Non risulta in alcun modo, anche per effetto dell'indicata connotazione di genericità del ricorso, che la documentazione in discorso sia stata successivamente presentata. D'altra parte, dando per ammessa l'impossibilità a presentare immediatamente la documentazione necessaria a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, l'odierno ricorrente (cittadino di Stato dell'Unione) avrebbe dovuto rendere, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva delle richieste certificazioni, che certamente non è intervenuta in occasione dell'audizione e della istanza.
Deve quindi ritenersi che tale ultima istanza non si è perfezionata, o comunque è stata formulata inammissibilmente, il che priverebbe comunque di rilievo l'ipotizzata omissione di un provvedimento della Corte territoriale.
D'altra parte nessun adempimento intermedio è intervenuto tra la domanda in questione ed il provvedimento oggetto del presente ricorso, di talché, anche ammettendo che l'omissione od il ritardo del provvedimento giudiziale possano in astratto implicare la nullità di atti successivi, quando si determini una concreta e specifica lesione del diritto alla difesa tecnica, tale nullità non sussisterebbe nella specie, mancando appunto l'indicazione di un qualunque concreto pregiudizio che il ricorrente potrebbe aver subito.
3. La documentazione offerta alla Corte territoriale a proposito del preteso "radicamento" dell'Echini sul territorio nazionale, tale da legittimare un rifiuto di consegna a norma della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), era effettivamente inadeguata allo scopo.
Si trattava in sostanza dei soli certificati di iscrizione scolastica di alcuni dei figli dell'odierno ricorrente. Può concordarsi con quest'ultimo, quando rileva che il dubbio sull'effettivo rapporto di filiazione tra l'interessato ed i giovani cui si riferiva la certificazione, ragionevole o meno che fosse, avrebbe dovuto essere superato dalla Corte territoriale con opportuni accertamenti, disposti anche d'ufficio (Sez. 6^, Sentenza n. 41910 del 7/10/2013, Bobiti, rv. 257023). L'indagine si sarebbe imposta, però, a condizione che la circostanza fosse rilevante ai fini della decisione, il che, correttamente, è stato escluso in base ai principi che regolano la materia.
La nozione di residenza presuppone infatti "l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza In Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. Da tali indici è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni (fattispecie in cui la Corte ha escluso la ricorrenza della suddetta condizione nei confronti di un cittadino rumeno, privo di attività lavorativa e presente in Italia da un anno)" (Sez. 6^, Sentenza n. 14710 del 09/04/2010, rv. 246747). L'affermazione è stata reiterata anche dopo l'obiettiva espansione della fattispecie di rifiuto che si è determinata in forza della sentenza additiva pronunciata dalla Corte costituzionale nel 2010 (Sez. 6^, Sentenza n. 43011 del 6/11/2012, Vaduva, rv. 253794). D'altra parte, anche avendo specifico riguardo alla nozione di "dimora", come in sostanza si richiede nell'odierna impugnazione, non muterebbero sostanzialmente (o almeno non muterebbero in misura rilevante per il caso di specie) gli elementi minimi di stabile relazione tra il cittadino non italiano ed il territorio nazionale. Elementi che certo non possono risolversi nell'attuale frequenza di un corso di studi o nella mera disponibilità di una abitazione (infra).
E utile, anche a fini di sintesi, la citazione dei rilievi in proposito svolti dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 227/2010: "le nozioni di residenza e di dimora utilizzate dalla decisione quadro 2002/584/GAI, nonché per altra ipotesi dalla legge italiana di recepimento, sono nozioni comunitarie, che richiedono una interpretazione autonoma ed uniforme, a ragione della esigenza e della finalità di applicazione uniforme che è alla base della decisione quadro. Ebbene, la Corte di giustizia non ha mancato, nella ricordata sentenza Kozlowski 17/07/2008, n. 66/08, di fornire la sua interpretazione al giudice nazionale;
e gli ha fornito indicazioni utili anche su un piano più generale. In particolare, ha identificato la nozione di "residenza" con una residenza effettiva nello Stato dell'esecuzione; e la nozione di "dimora" con un soggiorno stabile di una certa durata in quello Stato, che consenta di acquisire con tale Stato legami d'intensità pari "a quelli che si instaurano in caso di residenza" (punto 46). Ad esempio, e per quanto qui rileva, il giudice comunitario ha sottolineato l'esigenza che il giudice nazionale proceda ad una valutazione complessiva degli elementi oggettivi che caratterizzano la situazione del ricercato, come la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che ha stabilito nello Stato dell'esecuzione (punti 48 e 54). Ed ha sottolineato, nell'ipotesi che lo straniero risieda o abbia dimora nello Stato dell'esecuzione, l'esigenza che il giudice valuti anche l'esistenza di un interesse legittimo del condannato a che la pena sia scontata in quello Stato (punto 44). La Corte di giustizia ha, infine, precisato quali circostanze, pur non essendo di per sè decisive, possono essere valutate al giusto ai fini della decisione sulla consegna, ad esempio una dimora non ininterrotta ovvero il mancato rispetto delle norme in materia di ingresso e soggiorno nello Stato dell'esecuzione (punto 50)".
4. Ora, l'odierno ricorrente ha sostenuto e sostiene di essere regolarmente occupato, ma non ha fornito la minima dimostrazione al proposito, non solo innanzi alla Corte territoriale, ma anche quando, ad una congrua distanza di tempo dalla sua scarcerazione, ha proposto l'odierna impugnazione, ove pure si è prodotto in un certo sforzo di documentazione. Non è dunque possibile valutare in suo favore l'eventuale stabilità, e la risalente durata, di una lecita occupazione sul territorio nazionale.
A proposito del luogo dell'abitazione familiare, CH ha prodotto copia di un contratto di locazione stipulato dopo il suo arresto, e comunque pertinente ad una abitazione diversa da quella ove risultava dimorare in precedenza, ed ove è stato reperito dalla polizia giudiziaria incaricata dell'arresto. Perfino dal punto di vista della disponibilità di una sede "radicata" per la vita familiare e sociale dell'interessato, di conseguenza, la valutazione non può che essere negativa.
Per il resto, può considerarsi solo dimostrato che CH è coniugato e che alcuni dei suoi figli sono iscritti ad un istituto scolastico di Poggiomarino.
In ogni caso - e si tratta di rilievo decisivo - lo stesso ricorrente non prospetta in fatto, per lui stesso e per la sua famiglia, una stabile permanenza, da tempo apprezzabile, sul territorio nazionale. Tanto che, nel ricorso, si sostiene la tesi, come si è visto giuridicamente errata, che la durata di tale permanenza sarebbe irrilevante, non essendo previsto dalla legge "un termine minimo". Il carattere recente e non stabilizzato della presenza in Italia del ricorrente è del resto in qualche misura suggerito dalla stessa datazione dei fatti per i quali è chiamato a scontare una pena (commessi meno di quattro anni fa, ad una certa distanza di tempo l'uno dall'altro), in forza di una sentenza resa nei suoi confronti da meno di due anni.
5. Alla luce delle circostanze indicate, è corretta la decisione della Corte territoriale circa l'insussistenza dei presupposti per un rifiuto di consegna dell'Echini a norma del L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r). Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato. E da tale decisione consegue ulteriormente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla citata L. n. 69 febbraio 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014.