Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2014, n. 9767
CASS
Sentenza 26 febbraio 2014

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In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" rilevante - dopo la sentenza n. 227 del 2010 della Corte costituzionale - ai fini del rifiuto di consegna di un cittadino di altro Paese membro dell'Unione, ai sensi dell'art. 18, lett. r), della Legge 22 aprile 2005 n. 69, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile dalla legalità della sua presenza in Italia, dall'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, dalla distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, dalla fissazione in Italia della sede principale (anche se non esclusiva) e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, dal pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. La nozione di "dimora", rilevante ai medesimi fini, si identifica con un soggiorno nello Stato stabile e di una certa durata, idoneo a consentire l'acquisizione di legami con lo Stato pari a quelli che si instaurano in caso di residenza.

Commentari2

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  • 2Stabile radicamento in Italia e rifiuto della consegna MAE (Cass, 48432/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2014, n. 9767
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9767
Data del deposito : 26 febbraio 2014

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