Sentenza 24 agosto 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la sussistenza dei gravi indizi cui è subordinata, ex art. 17, comma quarto, legge n. 69 del 2005, la consegna della persona ricercata richiede che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna. Pertanto, non è necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova indicate nella relazione, ai sensi dell'art. 6, comma quarto, lett. a) legge n. 69 del 2005 siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente.
Commentario • 1
- 1. L’esecuzione del Mandato di Arresto Europeo nei casi di "doppia punibilità"Argante Franza · https://www.filodiritto.com/ · 29 aprile 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 24/08/2010, n. 32381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32381 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 24/08/2010
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 64
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 31701/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI IV N. IL 29/08/1959;
avverso la sentenza il 28/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 03/06/2010;
sentita la relazione fetta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 3 giugno 2010, ha accolto la domanda di consegna di MI IV in esecuzione di mandato di arresto Europeo emesso dal Procuratore della Repubblica di Landshut (Austria) ed esecutivo di mandato emesso dal Tribunale della medesima località.
La sentenza riferisce che MI è accusato del delitto di furto aggravato, commesso in concorso con tali PANGRAC e GOLFETTO il 3 febbraio 2010; secondo l'accusa i tre avrebbero fatto esplodere lo sportello bancomat della Reiffeisenbank sita in Gunzenhausen asportando la somma di Euro 106.900,00.
La Corte ha ritenuto l'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69 per la consegna ed in particolare che fossero state indicate nella richiesta le fonti di prova. Ha subordinato la consegna alla condizione che MI, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato in Italia per scontare la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti.
2) Contro la decisione della Corte veneziana ha proposto ricorso il difensore di MI IV che ha dedotto, quale unico motivo di censura, la violazione dell'indicata L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4. Secondo il ricorrente il mandato di arresto Europeo non conterrebbe l'indicazione delle fonti di prova e il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza la cui presenza soltanto consente di disporre la consegna.
Tali non potrebbero essere ritenuti, secondo il ricorrente, la presenza (dedotta dalla elaborazione dei dati relativi alla localizzazione dei telefoni cellulari) in prossimità del luogo del delitto e di quello dove erano stati sottratti i mezzi necessari per la consumazione del reato. Così come alcuna valenza indiziaria sarebbe possibile attribuire alla circostanza che MI e le altre due persone fossero state controllate in autostrada dopo la consumazione del reato e alla circostanza che il ricorrente si sia poi allontanato dal territorio austriaco.
3) Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. La L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4 prevede che, assenza di cause ostative, la corte d'appello disponga la consegna della persona ricercata quando "sussistono gravi indizi di colpevolezza". È stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass,, sez. un., 30 gennaio 2007 n. 4614, Ramoci, rv. 235348) che questo presupposto richiede che il mandato sia fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente "ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna" e che il presupposto per l'accoglimento "non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio". Con la conclusione che questi presupposti possono realizzarsi "anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna".
Non è dunque necessario, secondo questo orientamento, che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria essendo sufficiente che le fonti di prova indicate necessariamente nella relazione (giusta il disposto della L. n. 69, art. 6, comma 4, lett. a)) siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria. La loro valutazione in concreto è invece riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente. Nel caso esaminato dalle sezioni unite nella sentenza Ramoci l'autorità emittente aveva indicato che la vittima del tentato omicidio era la fidanzata della persona accusata e che numerosi testimoni, tra cui la persona offesa, avevano indicato il Ramoci come autore dell'aggressione.
Non può dunque l'autorità giudiziaria italiana, per es., valutare l'attendibilità dei testimoni o esercitare un controllo critico sulle difese proposte dalla persona oggetto della richiesta di consegna al fine di negarla. Può invece, e deve, esercitare un controllo formale sull'esistenza di fonti di prova astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sulla possibilità di attribuire il fatto reato alla persona di cui si chiede la consegna sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico.
In applicazione di questi principi la giurisprudenza di legittimità ha escluso esistessero i presupposti per la consegna nel caso di indizi costituiti da "vaste indagini" sull'esistenza di un'associazione per delinquere (v. Cass., sez. 6^, 17 luglio 2008 n. 30439, Frunza, rv. 243591); o nel caso in cui il requisito della gravità indiziaria era stato ritenuto soddisfatto con la mera indicazione del contenuto del capo d'imputazione (sez. 6^, 10 giugno 2009 n. 26698, Barna, rv. 244282); o, infine, nel caso di esecuzione di sentenze di condanna in cui difettava la relazione ed erano state trasmesse tre sentenze che contenevano la mera enunciazione dell'ipotesi delittuosa accompagnata dal dispositivo di condanna "senza nessun ulteriore passaggio argomentativo dal quale si possa, sia pure genericamente, indurre............che il fatto contestato sussiste, che è stato commesso dalla persona condannata, sulla base di validi ed esplicitati elementi di prova (sez. 6^, 9 dicembre 2008 n. 46294, Banys, rv. 242235). 4) Nel caso in esame il mandato di arresto Europeo emesso nei confronti di MI IV non soddisfa alle condizioni indicate. La sentenza impugnata, che riproduce il contenuto del mandato di arresto Europeo e della relazione, si fonda su due elementi fattuali:
la circostanza che il ricorrente e le altre due persone accusate di concorso nel medesimo reato si trovassero sul luogo del delitto e sul luogo dove erano stati sottratti i mezzi utilizzati (autovettura e bombole di gas) e la circostanza che i tre presunti autori del furto siano stati controllati, poco dopo la commissione del reato, in autostrada in direzione dell'Austria.
Come appare evidente alcuna di queste due circostanze è "seriamente evocativa", per usare le parole delle sezioni unite, della possibilità di attribuire a MI la partecipazione all'episodio criminoso di cui è accusato. La prima circostanza è stata ricostruita in base ai tracciati dei telefoni cellulari e dunque ha il solo valore di confermare la presenza delle tre persone nei luoghi indicati (tra l'altro neppure si precisa se i luoghi fossero gli stessi o diversi); il controllo in autostrada è del tutto neutro:
conferma soltanto che i tre si trovavano insieme dopo che il reato era stato consumato.
In effetti un'altra circostanza significativa, non menzionata nella sentenza impugnata, emerge dalla relazione sui fatti addebitati: che MI si sarebbe sottratto ad un controllo sfuggendo agli organi di polizia (non è dato intendere se si tratti del medesimo controllo in autostrada). Ma, anche sotto questo profilo, si tratta di circostanza che non ricollega la persona di cui è stata richiesta la consegna al fatto reato addebitato.
Nè risulta, dagli atti trasmessi, se l'autovettura rubata sia la stessa sulla quale sono stati controllate le tre persone e se sia accertata la presenza di questa autovettura sul luogo del furto. Irrilevante è poi il fatto che, secondo quanto si riferisce, MI si sia reso latitante trattandosi di persona residente in Italia.
5) Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la revoca della misura cautelare in atto.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione feriale penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 24 agosto 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2010