CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2023, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 20525/2021 proposto da: S .Q.L . ET VE in persona del legale rappresentante pro tempore, IN SP in persona del legale rappresentante pro tempore, GE SP in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma Viale Parioli 63 presso lo Studio Legale Foti, rappresentate e difese dagli avvocati Nunziatina e Paolo Starvaggi;
-ricorrenti - contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 3369 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 03/02/2023 GI RI OS fu AE, GI RI TE fu AN, GI AO fu AN, GI IT fu AN, GI RI EL fu AN, queste ultime quattro in rappresentanza del loro padre GI AN fu AE, ciascuno per la rispettiva quota di eredità, quali eredi di IR AT, elettivamente domiciliati in Roma Lungotevere Mellini 24 presso lo studio dell'avvocato Giacobbe Giovanni che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Carlo, Pietro e Francesco Carrozza;
-controricorrenti - nonché contro GI GU, GI RI TE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 12047/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2022 dal cons. Lina RUBINO. FATTI DI CAUSA 1. ET VE S.r.l., INCO s.p.a., e GEIM s.p.a. propongono ricorso per revocazione articolato in due motivi avverso la sentenza n. 12047 del 2021, pronunciata dalla Corte di Cassazione. 2. Resistono con controricorso RI OS, RI TE, AO, IT e RI EL GI. 3. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede che si dichiari inammissibile il ricorso. 5. In estrema sintesi, il giudizio intercorso tra le parti aveva ad oggetto una azione revocatoria, proposta dagli odierni controricorrenti, volta far dichiarare l'inefficacia nei loro confronti del contratto di scissione societaria del 2004 con il quale la società ET VE s.r.l. 2 veniva appunto scissa in IN s.p.a. e GE s.p.a., e contestualmente erano trasferito il suo patrimonio immobiliare parte alla GE s.p.a. e parte alla IN s.p.a. ; gli attori chiedevano anche che si dichiarassero queste ultime due società responsabili in solido verso gli odierni controricorrenti dei debiti della ET VE s.r.l. nei loro confronti. 5.1. Parallelamente, le due società GE e IN proponevano opposizione al precetto notificato dai sig. GI nei loro confronti sul presupposto che fossero esse debitrici in solido con la ET VE s.r.I., opponendo che la predetta circostanza era ancora sub iudice. 5.2. Riunite le due cause, il tribunale accoglieva le domande dei GI e dichiarava l'inefficacia nei loro confronti degli atti di disposizione compiuti in favore di GE e di IN spa, dichiarando altresì il diritto degli attori di agire esecutivamente su quei beni. 5.3. La ET VE s.r.l. proponeva appello e, con sentenza n. 35 del 2018 la Corte d'appello di Messina rigettava l'appello principale ed anche l'appello incidentale non condizionato dei GI, ritenendoli entrambi infondati e confermando la sentenza di primo grado. 6. Seguiva quindi il giudizio di Cassazione, conclusosi con sentenza n.12047 del 2021, con la quale questa Corte rigettava il ricorso principale delle società ed accoglieva il ricorso incidentale dei GI nei limiti di cui in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando il procedimento alla Corte d'appello di Messina anche per la liquidazione delle spese. Preliminarmente, la sentenza riteneva infondate le censure delle odierne ricorrenti in merito all'applicabilità dell'art. 2901 c.c. in relazione ad un credito ancora sub iudice, ed inammissibili per novità le questioni dell'avvenuto soddisfacimento del credito da parte del Comune di Messina e della manleva di esso da 3 parte del Consorzio ASI, delle quali peraltro, segnala la Corte con la sentenza n. 12047 del 2021, le ricorrenti non indicano neppure con precisione quando e in quale atto le questioni siano state dedotte. Rileva poi l'intervenuta formazione del giudicato interno sul punto del difetto di titolarità del rapporto sul lato passivo. Quindi, richiamando la propria precedente giurisprudenza e la sentenza della Corte di Giustizia C-394/18 del 2020, afferma che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende fino a ricomprendervi sia pur indirettamente e in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale a sua volta "indiretta" in guisa di "contenuto" (quali le attribuzioni patrimoniali destinate alle singole società di nuova formazione) di un più ampio "contenitore" (la scissione societaria). Rigetta infine il ricorso in relazione ai profili del consilium fraudis e dell'eventum damni, mentre accoglie il ricorso incidentale dei controricorrenti, ritenendo che la motivazione del giudice di appello, laddove ha rigettato la domanda risarcitoria da essi proposta, si collochi al di sotto del minimo costituzionale, cassando con rinvio la sentenza impugnata sul punto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso le tre società deducono l'errore di fatto ex articolo 395 numero 4 c.p.c., consistente nella errata percezione delle allegazioni e dei documenti prodotti dalla ricorrente. Lamentano che la sentenza impugnata avrebbe dichiarato inammissibili alcuni profili del ricorso per cassazione da esse proposto, attinenti alla prospettata estinzione del credito verso la ET VE e all'estinzione di esso a mezzo del pagamento di un terzo, il Consorzio ASI, perchè questioni nuove, introdotte per la prima volta in appello e fondate su un documento non prodotto in atti. Sostengono le odierne ricorrenti di aver al contrario indicato, nel ricorso per cassazione, che il documento sul quale fondavano le loro affermazioni era un lodo 4 arbitrale del 2015, prodotto in causa in grado di appello, nel 2017, in allegato alla comparsa conclusionale. Sotto un secondo profilo, censurano la sentenza impugnata là dove non ha preso in considerazione la eccezione di estinzione ex lege del credito da esse proposta, già ritenuta nuova dalla corte d'appello. A questo proposito, la sentenza di legittimità qui impugnata ha affermato che la corte siciliana aveva errato nel ritenere che oggetto dell'eccezione sollevata dalle appellanti fosse non il difetto di legittimazione passiva ma la carenza di titolarità del rapporto dal lato passivo (questione rilevabile anche d'ufficio e quindi non suscettibile di tardività), e tuttavia ha rilevato anche che questa affermazione della sentenza d'appello non è stata oggetto di specifica impugnazione, con conseguente formazione sul punto di un giudicato interno. Le ricorrenti sostengono di aver al contrario sollevato contestazioni in proposito. 2.Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti in revocazione deducono del pari l'errore di fatto ex articolo 395 numero 4 c.p.c. deducendo anche in questo caso un errore sugli atti e fatti allegati. L'errore di fatto lamentato consisterebbe in questo caso nella erronea comprensione ed applicazione da parte della Corte di Cassazione del contenuto della sentenza della Corte di giustizia europea (n. C- 394\2018), richiamata nella sentenza impugnata e che la Corte di Cassazione pone a fondamento della propria decisione. 3.11 ricorso è del tutto inammissibile. Va ricordato che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'articolo 391 bis cod. proc. civ. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche 5 quando la decisione della Corte sia conseguenza di una - pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione, di talché, come nella concreta fattispecie, non si è, quindi, in presenza di un errore revocatorio nell'ipotesi di inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalie del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero ancora nel caso in cui la questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, ovvero in caso di asseriti errori di diritto conseguenti all'interpretazione dell'ordito normativo applicato, quali risultano, nella concreta fattispecie, le censure afferenti la valutazione del contenuto dei motivi di ricorso, degli atti e dei documenti acquisiti in giudizio e quelle afferenti l'interpretazione di pronuncia giurisdizionale di giudici dell'Unione. 4.1. Il primo motivo consta di due rilievi. Il primo rilievo è relativo ad una attività di allegazione e produzione che i ricorrenti assumono essere stata tempestivamente effettuata nel merito ed erroneamente reputata tardiva: fanno riferimento ad un lodo arbitrale depositato in allegato alla comparsa conclusionale d'appello, e non preso in considerazione dal giudice. Esso non contiene nemmeno allegazioni giustificative del preteso errore di fatto, perché la mera indicazione del lodo arbitrale allegato alla comparsa conclusionale del 16 ottobre 2017 non evidenzia affatto un'attività di allegazione svolta davanti al giudice di merito, ma solo la produzione di un documento, peraltro ampiamente tardiva: è palese che produrre un documento, fra l'altro congiuntamente alla comparsa conclusionale, non coincide con lo svolgimento di attività di allegazione, 6 occorrendo, perché questa vi sia, argomentare sulla base del documento. Peraltro, le ricorrenti omettono di indicare se e dove il suddetto documento sia stato prodotto nel rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c. in sede di ricorso ordinario e ciò a prescindere dal fatto che la conclusionale d'appello non poteva certo essere il veicolo per introdurre atti nuovi. 4.2. Il secondo rilievo fa riferimento ad un punto del ricorso per cassazione che è stato confutato in diritto dalla sentenza impugnata, laddove la sentenza di legittimità afferma l'intervenuta formazione del un giudicato interno. L'affermazione delle ricorrenti, laddove sostengono che, in realtà, la questione era stata oggetto di contestazione con il ricorso per cassazione e che sia stato il giudice di legittimità a non "vedere" il motivo, il che potrebbe rendere astrattamente ammissibile il ricorso per revocazione sul punto (Cass. S.U., 31032 del 2019) pintTrIn si scontra con l'esistenza, nel caso ir-\ concreto, non di una omessa individuazione, in fatto, della esistenza stessa del motivo, ma con il suo scrutinio e la sua valutazione in diritto, - i' • MA VVV\t AlrivtuJ non ulteriormente sindacabili.t: , \AA 5. Anche il secondo motivo è del tutto inammissibile: non costituisce errore di fatto revocatorio l'interpretazione data dalla Corte di cassazione ad una sentenza, in particolare ad una sentenza della Corte di giustizia che, al più, potrebbe astrattamente configurare un errore di lettura, o una errata interpretazione del principio di diritto espresso dalla predetta sentenza, attesa la cogenza delle sentenze comunitarie sulla esegesi del diritto comunitario stesso, attività tutte che esulano dai ristretti margini di censurabilità dell'errore revocatorio. 6. Il ricorso va pertanto rigettato. 6.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. 7 6.2. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto. 6.3. Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2007. Ad esso pertanto è applicabile l'art. 385, comma quarto, c.p.c., a norma del quale "quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'art. 373, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave". Tale norma è stata infatti aggiunta dall'art. 13 d. Igs. 2 febbraio 2006, n. 40, e, per espressa previsione dell'art. 27, comma 2, del medesimo decreto, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006. L'art. 385, comma 4, c.p.c., è stato abrogato dall'art. 46, comma 20, 1. 18 giugno 2009, n. 69. Tuttavia, per espressa previsione dell'art. 58 della stessa legge, "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile (..) si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", vale a dire dopo il 4 luglio 2009. Nel presente giudizio è pertanto applicabile ratione temporis l'art. 385, comma 4, c.p.c. (come già ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023, in motivazione), in quanto: (a) il ricorso per cassazione ha ad oggetto una sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006; (b) essendo il giudizio in primo grado iniziato prima del 4 luglio 2009, ad esso non si applica l'abrogazione dell'art. 385, comma 4, 8 c.p.c., disposta dalla 1. 69/2009. V'è solo da aggiungere, per completezza, che il precetto già contenuto nell'art. 385, comma 4, c.p.c., per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 non è stato soppresso, ma semplicemente trasferito nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 12, della citata legge n. 69/09, scelta, quest'ultima, la quale palesa la evidente volontà del legislatore non solo di tenere fermo il principio medesimo, ma anzi di rafforzarlo, spostando la relativa previsione in una disposizione di carattere generale ed applicabile a qualsiasi tipo di giudizio. Chiarito ciò quanto alle norme applicabili, deve rilevarsi che le odierne ricorrenti hanno proposto un ricorso gravemente carente sul piano dell'esposizione stessa dei fatti e del necessario richiamo ai documenti indicati nel ricorso, manifestamente infondato quanto alle tesi di diritto ivi sostenute e del tutto prescindente dall'effettivo contenuto della sentenza impugnata altro che nell'esprimere una critica avverso l'esito insoddisfacente del giudizio ad essa conseguente, del tutto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso per revocazione. Ritiene questa Corte che il ricorso oggetto del presente giudizio sia stato proposto con colpa grave, e pertanto che le ricorrenti debbano essere condannate d'ufficio al pagamento in favore dei controricorrenti, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativannente determinata in base al valore della controversia e pari a quanto liquidato a titolo di spese legali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. 9 Condanna la parte ricorrente a corrispondere alla parte controricorrente l'ulteriore importo di euro 8.000,00 ex art. 385, quarto comma, c.p.c., Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 12 dicembre 2022
-ricorrenti - contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 3369 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 03/02/2023 GI RI OS fu AE, GI RI TE fu AN, GI AO fu AN, GI IT fu AN, GI RI EL fu AN, queste ultime quattro in rappresentanza del loro padre GI AN fu AE, ciascuno per la rispettiva quota di eredità, quali eredi di IR AT, elettivamente domiciliati in Roma Lungotevere Mellini 24 presso lo studio dell'avvocato Giacobbe Giovanni che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Carlo, Pietro e Francesco Carrozza;
-controricorrenti - nonché contro GI GU, GI RI TE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 12047/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2022 dal cons. Lina RUBINO. FATTI DI CAUSA 1. ET VE S.r.l., INCO s.p.a., e GEIM s.p.a. propongono ricorso per revocazione articolato in due motivi avverso la sentenza n. 12047 del 2021, pronunciata dalla Corte di Cassazione. 2. Resistono con controricorso RI OS, RI TE, AO, IT e RI EL GI. 3. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede che si dichiari inammissibile il ricorso. 5. In estrema sintesi, il giudizio intercorso tra le parti aveva ad oggetto una azione revocatoria, proposta dagli odierni controricorrenti, volta far dichiarare l'inefficacia nei loro confronti del contratto di scissione societaria del 2004 con il quale la società ET VE s.r.l. 2 veniva appunto scissa in IN s.p.a. e GE s.p.a., e contestualmente erano trasferito il suo patrimonio immobiliare parte alla GE s.p.a. e parte alla IN s.p.a. ; gli attori chiedevano anche che si dichiarassero queste ultime due società responsabili in solido verso gli odierni controricorrenti dei debiti della ET VE s.r.l. nei loro confronti. 5.1. Parallelamente, le due società GE e IN proponevano opposizione al precetto notificato dai sig. GI nei loro confronti sul presupposto che fossero esse debitrici in solido con la ET VE s.r.I., opponendo che la predetta circostanza era ancora sub iudice. 5.2. Riunite le due cause, il tribunale accoglieva le domande dei GI e dichiarava l'inefficacia nei loro confronti degli atti di disposizione compiuti in favore di GE e di IN spa, dichiarando altresì il diritto degli attori di agire esecutivamente su quei beni. 5.3. La ET VE s.r.l. proponeva appello e, con sentenza n. 35 del 2018 la Corte d'appello di Messina rigettava l'appello principale ed anche l'appello incidentale non condizionato dei GI, ritenendoli entrambi infondati e confermando la sentenza di primo grado. 6. Seguiva quindi il giudizio di Cassazione, conclusosi con sentenza n.12047 del 2021, con la quale questa Corte rigettava il ricorso principale delle società ed accoglieva il ricorso incidentale dei GI nei limiti di cui in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando il procedimento alla Corte d'appello di Messina anche per la liquidazione delle spese. Preliminarmente, la sentenza riteneva infondate le censure delle odierne ricorrenti in merito all'applicabilità dell'art. 2901 c.c. in relazione ad un credito ancora sub iudice, ed inammissibili per novità le questioni dell'avvenuto soddisfacimento del credito da parte del Comune di Messina e della manleva di esso da 3 parte del Consorzio ASI, delle quali peraltro, segnala la Corte con la sentenza n. 12047 del 2021, le ricorrenti non indicano neppure con precisione quando e in quale atto le questioni siano state dedotte. Rileva poi l'intervenuta formazione del giudicato interno sul punto del difetto di titolarità del rapporto sul lato passivo. Quindi, richiamando la propria precedente giurisprudenza e la sentenza della Corte di Giustizia C-394/18 del 2020, afferma che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende fino a ricomprendervi sia pur indirettamente e in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale a sua volta "indiretta" in guisa di "contenuto" (quali le attribuzioni patrimoniali destinate alle singole società di nuova formazione) di un più ampio "contenitore" (la scissione societaria). Rigetta infine il ricorso in relazione ai profili del consilium fraudis e dell'eventum damni, mentre accoglie il ricorso incidentale dei controricorrenti, ritenendo che la motivazione del giudice di appello, laddove ha rigettato la domanda risarcitoria da essi proposta, si collochi al di sotto del minimo costituzionale, cassando con rinvio la sentenza impugnata sul punto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso le tre società deducono l'errore di fatto ex articolo 395 numero 4 c.p.c., consistente nella errata percezione delle allegazioni e dei documenti prodotti dalla ricorrente. Lamentano che la sentenza impugnata avrebbe dichiarato inammissibili alcuni profili del ricorso per cassazione da esse proposto, attinenti alla prospettata estinzione del credito verso la ET VE e all'estinzione di esso a mezzo del pagamento di un terzo, il Consorzio ASI, perchè questioni nuove, introdotte per la prima volta in appello e fondate su un documento non prodotto in atti. Sostengono le odierne ricorrenti di aver al contrario indicato, nel ricorso per cassazione, che il documento sul quale fondavano le loro affermazioni era un lodo 4 arbitrale del 2015, prodotto in causa in grado di appello, nel 2017, in allegato alla comparsa conclusionale. Sotto un secondo profilo, censurano la sentenza impugnata là dove non ha preso in considerazione la eccezione di estinzione ex lege del credito da esse proposta, già ritenuta nuova dalla corte d'appello. A questo proposito, la sentenza di legittimità qui impugnata ha affermato che la corte siciliana aveva errato nel ritenere che oggetto dell'eccezione sollevata dalle appellanti fosse non il difetto di legittimazione passiva ma la carenza di titolarità del rapporto dal lato passivo (questione rilevabile anche d'ufficio e quindi non suscettibile di tardività), e tuttavia ha rilevato anche che questa affermazione della sentenza d'appello non è stata oggetto di specifica impugnazione, con conseguente formazione sul punto di un giudicato interno. Le ricorrenti sostengono di aver al contrario sollevato contestazioni in proposito. 2.Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti in revocazione deducono del pari l'errore di fatto ex articolo 395 numero 4 c.p.c. deducendo anche in questo caso un errore sugli atti e fatti allegati. L'errore di fatto lamentato consisterebbe in questo caso nella erronea comprensione ed applicazione da parte della Corte di Cassazione del contenuto della sentenza della Corte di giustizia europea (n. C- 394\2018), richiamata nella sentenza impugnata e che la Corte di Cassazione pone a fondamento della propria decisione. 3.11 ricorso è del tutto inammissibile. Va ricordato che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'articolo 391 bis cod. proc. civ. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche 5 quando la decisione della Corte sia conseguenza di una - pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione, di talché, come nella concreta fattispecie, non si è, quindi, in presenza di un errore revocatorio nell'ipotesi di inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalie del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero ancora nel caso in cui la questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, ovvero in caso di asseriti errori di diritto conseguenti all'interpretazione dell'ordito normativo applicato, quali risultano, nella concreta fattispecie, le censure afferenti la valutazione del contenuto dei motivi di ricorso, degli atti e dei documenti acquisiti in giudizio e quelle afferenti l'interpretazione di pronuncia giurisdizionale di giudici dell'Unione. 4.1. Il primo motivo consta di due rilievi. Il primo rilievo è relativo ad una attività di allegazione e produzione che i ricorrenti assumono essere stata tempestivamente effettuata nel merito ed erroneamente reputata tardiva: fanno riferimento ad un lodo arbitrale depositato in allegato alla comparsa conclusionale d'appello, e non preso in considerazione dal giudice. Esso non contiene nemmeno allegazioni giustificative del preteso errore di fatto, perché la mera indicazione del lodo arbitrale allegato alla comparsa conclusionale del 16 ottobre 2017 non evidenzia affatto un'attività di allegazione svolta davanti al giudice di merito, ma solo la produzione di un documento, peraltro ampiamente tardiva: è palese che produrre un documento, fra l'altro congiuntamente alla comparsa conclusionale, non coincide con lo svolgimento di attività di allegazione, 6 occorrendo, perché questa vi sia, argomentare sulla base del documento. Peraltro, le ricorrenti omettono di indicare se e dove il suddetto documento sia stato prodotto nel rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c. in sede di ricorso ordinario e ciò a prescindere dal fatto che la conclusionale d'appello non poteva certo essere il veicolo per introdurre atti nuovi. 4.2. Il secondo rilievo fa riferimento ad un punto del ricorso per cassazione che è stato confutato in diritto dalla sentenza impugnata, laddove la sentenza di legittimità afferma l'intervenuta formazione del un giudicato interno. L'affermazione delle ricorrenti, laddove sostengono che, in realtà, la questione era stata oggetto di contestazione con il ricorso per cassazione e che sia stato il giudice di legittimità a non "vedere" il motivo, il che potrebbe rendere astrattamente ammissibile il ricorso per revocazione sul punto (Cass. S.U., 31032 del 2019) pintTrIn si scontra con l'esistenza, nel caso ir-\ concreto, non di una omessa individuazione, in fatto, della esistenza stessa del motivo, ma con il suo scrutinio e la sua valutazione in diritto, - i' • MA VVV\t AlrivtuJ non ulteriormente sindacabili.t: , \AA 5. Anche il secondo motivo è del tutto inammissibile: non costituisce errore di fatto revocatorio l'interpretazione data dalla Corte di cassazione ad una sentenza, in particolare ad una sentenza della Corte di giustizia che, al più, potrebbe astrattamente configurare un errore di lettura, o una errata interpretazione del principio di diritto espresso dalla predetta sentenza, attesa la cogenza delle sentenze comunitarie sulla esegesi del diritto comunitario stesso, attività tutte che esulano dai ristretti margini di censurabilità dell'errore revocatorio. 6. Il ricorso va pertanto rigettato. 6.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. 7 6.2. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto. 6.3. Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2007. Ad esso pertanto è applicabile l'art. 385, comma quarto, c.p.c., a norma del quale "quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'art. 373, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave". Tale norma è stata infatti aggiunta dall'art. 13 d. Igs. 2 febbraio 2006, n. 40, e, per espressa previsione dell'art. 27, comma 2, del medesimo decreto, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006. L'art. 385, comma 4, c.p.c., è stato abrogato dall'art. 46, comma 20, 1. 18 giugno 2009, n. 69. Tuttavia, per espressa previsione dell'art. 58 della stessa legge, "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile (..) si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", vale a dire dopo il 4 luglio 2009. Nel presente giudizio è pertanto applicabile ratione temporis l'art. 385, comma 4, c.p.c. (come già ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023, in motivazione), in quanto: (a) il ricorso per cassazione ha ad oggetto una sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006; (b) essendo il giudizio in primo grado iniziato prima del 4 luglio 2009, ad esso non si applica l'abrogazione dell'art. 385, comma 4, 8 c.p.c., disposta dalla 1. 69/2009. V'è solo da aggiungere, per completezza, che il precetto già contenuto nell'art. 385, comma 4, c.p.c., per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 non è stato soppresso, ma semplicemente trasferito nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 12, della citata legge n. 69/09, scelta, quest'ultima, la quale palesa la evidente volontà del legislatore non solo di tenere fermo il principio medesimo, ma anzi di rafforzarlo, spostando la relativa previsione in una disposizione di carattere generale ed applicabile a qualsiasi tipo di giudizio. Chiarito ciò quanto alle norme applicabili, deve rilevarsi che le odierne ricorrenti hanno proposto un ricorso gravemente carente sul piano dell'esposizione stessa dei fatti e del necessario richiamo ai documenti indicati nel ricorso, manifestamente infondato quanto alle tesi di diritto ivi sostenute e del tutto prescindente dall'effettivo contenuto della sentenza impugnata altro che nell'esprimere una critica avverso l'esito insoddisfacente del giudizio ad essa conseguente, del tutto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso per revocazione. Ritiene questa Corte che il ricorso oggetto del presente giudizio sia stato proposto con colpa grave, e pertanto che le ricorrenti debbano essere condannate d'ufficio al pagamento in favore dei controricorrenti, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativannente determinata in base al valore della controversia e pari a quanto liquidato a titolo di spese legali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. 9 Condanna la parte ricorrente a corrispondere alla parte controricorrente l'ulteriore importo di euro 8.000,00 ex art. 385, quarto comma, c.p.c., Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 12 dicembre 2022