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Sentenza 13 agosto 2024
Sentenza 13 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/08/2024, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Grazia C. Roca Presidente rel.
Dott. Francesco Manfredi Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa congiuntamente da:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 981/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente il Lodi alla Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_2 C.F._2
entrambi difesi e rappresentati dall'Avv.ta Invernizzi Giovanna del Foro di Lodi.
Dal matrimonio non sono nati figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 aprile 2024 e integrato l'8 maggio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
2) I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra dal punto di vista patrimoniale, in ragione ed in considerazione dei rapporti derivanti dall'esistenza del vincolo matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Lodi in data 21.12.2016, atto registrato nei Registri dello stato civile del Comune di Lodi al n. 54, Parte I, anno 2016.
Attesa l'assenza di prole da tutelare e in assenza di ulteriori pattuizioni, nessun'altra statuizione deve essere pronunciata.
La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in, trascritto presso gli atti d C 21.12.2016, atto registrato nei Registri dello stato civile del Comune di Lodi al n.54, Parte I, anno 2016;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche delle parti;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 07 agosto 2024
La Presidente rel.
Dott.ssa Grazia C. Roca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Grazia C. Roca Presidente rel.
Dott. Francesco Manfredi Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa congiuntamente da:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 981/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente il Lodi alla Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_2 C.F._2
entrambi difesi e rappresentati dall'Avv.ta Invernizzi Giovanna del Foro di Lodi.
Dal matrimonio non sono nati figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 aprile 2024 e integrato l'8 maggio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
2) I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra dal punto di vista patrimoniale, in ragione ed in considerazione dei rapporti derivanti dall'esistenza del vincolo matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Lodi in data 21.12.2016, atto registrato nei Registri dello stato civile del Comune di Lodi al n. 54, Parte I, anno 2016.
Attesa l'assenza di prole da tutelare e in assenza di ulteriori pattuizioni, nessun'altra statuizione deve essere pronunciata.
La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in, trascritto presso gli atti d C 21.12.2016, atto registrato nei Registri dello stato civile del Comune di Lodi al n.54, Parte I, anno 2016;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche delle parti;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 07 agosto 2024
La Presidente rel.
Dott.ssa Grazia C. Roca