Versione
2 marzo 1986
2 marzo 1986
Art. 2. 1. La societa' in nome collettivo o in accomandita semplice costituita ai sensi dell' articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , ha diritto a continuare l'attivita' dell'azienda conferita, alle stesse condizioni. Tale diritto sussiste anche in pendenza dell'iscrizione in albi, registri, ruoli o elenchi e nel trasferimento delle autorizzazioni, licenze, concessioni e simili gia' intestate al dante causa, purche' le relative domande siano presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La societa' di cui al precedente comma 1 subentra, senza soluzione di continuita', nella posizione del titolare dell'azienda conferita prevista dalle disposizioni sul lavoro, la previdenza e l'assistenza nei riguardi del personale dipendente e deve comunicare agli uffici competenti, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, che e' subentrata a tale titolare.
3. I soggetti, gia' iscritti ai fini previdenziali e assistenziali in appositi albi o elenchi che siano divenuti soci della societa' di cui al precedente comma 1, devono darne comunicazione agli enti preposti alla tenuta degli stessi e conservano l'iscrizione, senza soluzione di continuita', purche' mantengano i requisiti previsti per l'iscrizione stessa ed effettuino la comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La societa' di cui al precedente comma 1 subentra, senza soluzione di continuita', nella posizione del titolare dell'azienda conferita prevista dalle disposizioni sul lavoro, la previdenza e l'assistenza nei riguardi del personale dipendente e deve comunicare agli uffici competenti, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, che e' subentrata a tale titolare.
3. I soggetti, gia' iscritti ai fini previdenziali e assistenziali in appositi albi o elenchi che siano divenuti soci della societa' di cui al precedente comma 1, devono darne comunicazione agli enti preposti alla tenuta degli stessi e conservano l'iscrizione, senza soluzione di continuita', purche' mantengano i requisiti previsti per l'iscrizione stessa ed effettuino la comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Roma, sentenza 04/10/2022, n. 7953Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice TO TI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 4.10.2022, la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1967/2022 r.g.l., vertente TRA Parte_1 , con l'avv. PORFIDIA DENISE RICORRENTE E Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito in materia previdenziale FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 …Leggi di più...
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