Articolo 2 della Legge 28 febbraio 1986, n. 45
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 marzo 1986
Art. 2. 1. La societa' in nome collettivo o in accomandita semplice costituita ai sensi dell' articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , ha diritto a continuare l'attivita' dell'azienda conferita, alle stesse condizioni. Tale diritto sussiste anche in pendenza dell'iscrizione in albi, registri, ruoli o elenchi e nel trasferimento delle autorizzazioni, licenze, concessioni e simili gia' intestate al dante causa, purche' le relative domande siano presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La societa' di cui al precedente comma 1 subentra, senza soluzione di continuita', nella posizione del titolare dell'azienda conferita prevista dalle disposizioni sul lavoro, la previdenza e l'assistenza nei riguardi del personale dipendente e deve comunicare agli uffici competenti, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, che e' subentrata a tale titolare.
3. I soggetti, gia' iscritti ai fini previdenziali e assistenziali in appositi albi o elenchi che siano divenuti soci della societa' di cui al precedente comma 1, devono darne comunicazione agli enti preposti alla tenuta degli stessi e conservano l'iscrizione, senza soluzione di continuita', purche' mantengano i requisiti previsti per l'iscrizione stessa ed effettuino la comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 2 marzo 1986
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