Sentenza 22 aprile 1986
Massime • 1
In tema d'imposta complementare, l'art. 136 lett. A) del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (come modificato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962 n. 1682), a norma del quale gli interessi passivi, ancorché non siano inerenti alla produzione dei redditi che concorrono a formare l'imponibile, sono detraibili dall'imponibile medesimo, in quanto non detraibili ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, trova applicazione con riguardo agli interessi dovuti all'amministrazione finanziaria a seguito di accordo per la dilazione del pagamento d'imposta di successione, considerato che essi non integrano un debito d'imposta (la cui detraibilità è esclusa, ai sensi della successiva lett. B di detta norma, per i Tributi non afferenti il reddito), bensì un'obbligazione negoziale scaturente dal suddetto accordo.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1986, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1986 |
Testo completo
In tema d'imposta complementare, l'art. 136 lett. A) del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (come modificato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962 n. 1682), a norma del quale gli interessi passivi, ancorché non siano inerenti alla produzione dei redditi che concorrono a formare l'imponibile, sono detraibili dall'imponibile medesimo, in quanto non detraibili ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, trova applicazione con riguardo agli interessi dovuti all'amministrazione finanziaria a seguito di accordo per la dilazione del pagamento d'imposta di successione, considerato che essi non integrano un debito d'imposta (la cui detraibilità è esclusa, ai sensi della successiva lett. B di detta norma, per i Tributi non afferenti il reddito), bensì un'obbligazione negoziale scaturente dal suddetto accordo.*