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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/06/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1074/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Modolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1074/2023 promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2
(CF.: ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
C.F.: ) Parte_5 C.F._5
(C.F.: ) Parte_6 CodiceFiscale_6
C.F.: ) Parte_7 C.F._7
(C.F.: Parte_8 C.F._8
(C.F.: ), Parte_9 CodiceFiscale_9
(C.F.: ) Parte_10 CodiceFiscale_10 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. , presso e nello studio della quale, in Barletta alla Via Parte_1
S. Giorgio n. 11, PEC: sono elettivamente domiciliati, in forza di procure Email_1 rilasciate su fogli separati allegati all'atto introduttivo ATTORI contro
, con sede in Courmayeur alla Controparte_1
Strada Regionale, 35 (C.F. ), in persona dell'Amministratore pro-tempore dott.ssa P.IVA_1 [...] (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Pattarini (C.F. CP_2 C.F._11
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, via C.F._12
Olmetto n. 3, PEC giusta procura in calce alla comparsa Email_2 costitutiva.
CONVENUTO
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._13
C.F.: ) CP_4 C.F._14
(C.F.: ) CP_5 C.F._15
(C.F. ) CP_6 C.F._16
(C.F. Parte_11 C.F._17
(C.F. ) Parte_12 C.F._18
pagina 1 di 7 (C.F. ) Parte_13 CodiceFiscale_19
(C.F. ) Parte_14 C.F._20
(C.F. Parte_15 CodiceFiscale_21
(C.F. ) Parte_16 C.F._22
(C.F. ) Parte_17 C.F._23
(C.F.: Parte_18 C.F._24
(C.F. ) Parte_19 C.F._25
(C.F.: ) Parte_20 C.F._26
(C.F. Parte_21 C.F._27
(C.F. Parte_22 C.F._28
(C.F.: ) Parte_23 C.F._29
(C.F.: ) Parte_24 C.F._30
(C.F.: ) Parte_25 C.F._31
(C.F. ) Parte_26 C.F._32
(C.F. ) Parte_27 C.F._33
DESIDERATO (C.F. ) Pt_28 C.F._34
(C.F. ) Parte_29 C.F._35
(C.F. ) Parte_30 C.F._36
(C.F.: ) Parte_31 C.F._37
(C.F.: ) Parte_32 C.F._38
(C.F. ) Parte_33 C.F._39
(C.F.: Parte_34 C.F._40
(C.F. ) Parte_35 C.F._41
(C.F.: ) Parte_36 C.F._42
(C.F. ) Parte_37 C.F._43
(C.F.: ) Parte_38 C.F._44
(C.F. ) Parte_39 C.F._45
C.F. ) Parte_40 C.F._46
(C.F.: ) Parte_41 C.F._47
(C.F. Parte_42 C.F._48
(C.F. ) Parte_43 C.F._49
(C.F. ) Parte_44 C.F._50
(C.F. Parte_45 C.F._51
(C.F. ) Parte_46 C.F._52
)
)
)
pagina 2 di 7 (C.F. ) Parte_47 C.F._53
(C.F. ) Parte_48 C.F._54
(C. F. ) Parte_49 C.F._55
(C.F. ) Parte_50 C.F._56
(C.F. ) Parte_51 C.F._57
(C.F. Parte_52 C.F._58
(C.F. Parte_53 C.F._59
( ), Parte_54 C.F._60
(C.F. ) Parte_55 C.F._61
(C.F.: ) Parte_56 C.F._62
(C.F. ) Parte_57 C.F._63
(C.F.: ) Parte_58 C.F._64
(C.F.: ) Parte_59 C.F._65
(C.F.: ) Parte_60 C.F._66
(C.F.: ) Parte_61 C.F._67
(C. F. Parte_62 C.F._68
(C.F.: ) Parte_63 C.F._69
(C..F.: ), Parte_64 C.F._70
(C.F. ) Parte_65 C.F._71
(C.F. Parte_66 C.F._72
(C.F. ) Parte_67 C.F._73
(C.F. Parte_68 C.F._74
(C.F. Parte_69 C.F._75
(C.F. Parte_70 C.F._76
(C.F. Parte_71 C.F._77
[...]
(C.F. Parte_72 C.F._78
(C.F. ) Parte_73 C.F._79
(C.F. ) Parte_74 C.F._80
(C.F. ) Parte_75 C.F._81 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Benedetto Fabio Dilillo, presso e nello studio del quale, in Barletta alla Via S. Giorgio n. 11, pec: sono elettivamente domiciliati, in Email_3 forza di mandati rilasciati su fogli separati, allegati all'atto di intervento
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 3 di 7 Conclusioni di parte attrice:
- Accertare riconoscere e dichiarare nulla, o comunque annullabile, l'intera delibera assembleare del 26/7/2023 per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto;
- Nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda, accertare riconoscere e dichiarare la nullità, o comunque l'annullabilità, parzialmente o in toto, dei punti all'ordine del giorno per le motivazioni esposti nella narrativa di cui sopra;
- Conseguentemente e per l'effetto condannare la convenuta al Controparte_7 pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Conclusioni di parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza e deduzione respinta, respingere le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto oltre che non provate.
Si richiamano le istanze istruttorie di cui alla 2^ memoria ex art. 171ter c.p.c. per le quale si insiste. Con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Conclusioni di parte intervenuta:
- Accertare riconoscere e dichiarare nulla, o comunque annullabile, l'intera delibera assembleare del
26/7/2023 per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto;
- Nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda, accertare riconoscere e dichiarare la nullità, o comunque l'annullabilità, parzialmente o in toto, dei punti all'ordine del giorno per le motivazioni esposti nella narrativa di cui sopra;
- Conseguentemente e per l'effetto condannare la convenuta al Controparte_7 pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Svolgimento del procedimento
Veniva esperita la procedura di mediazione con esito negativo.
Con atto di citazione notificato in data 22.11.2023 gli attori citavano in giudizio la comproprietà
[...]
al fine di impugnare la delibera assembleare del 26.7.2023, con vittoria di Controparte_1 spese di lite. Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
A seguito delle istanze delle parti, il Giudice – con provvedimento del 1 novembre 2024 - rigettava la prova orale dedotta da entrambe le parti e ammetteva la prova ex art. 210 cpc, fissava udienza di rimessione in decisione al 24 febbraio 2025.
In data 23 dicembre 2024 oltre altri, depositavano intervento adesivo a Controparte_3 favore degli attori.
Le parti depositavano note conclusionali e repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori sono titolare di quote millesimali della comproprietà convenuta del complesso immobiliare sito in Courmayeur, Strada Regionale 35, denominato . Controparte_7
L'assemblea del 26 luglio 2023 veniva convocata con il seguente o.d.g.:
1. Esame ed approvazione del consuntivo gestione ordinaria 1/12/21 - 30/11/22 e del consuntivo spese straordinarie al 30/11/22
2. Ratifica lavori eseguiti per la continuità dell'esercizio alberghiero e ratifica spese straordinarie effettuate dal gestore alberghiero
3. Comunicazione da parte di Amministratore e dei Delegati per il triennio 1/12/20 – 30/11/23 ed eventuale nuova nomina
4. Aggiornamento su azioni legali subite, attività recupero crediti ed approvazione fondo spese legali pagina 4 di 7 per attività giudiziale e stragiudiziale
5. Esame ed approvazione preventivo gestione ordinaria 1/12/2022 - 30/11/23 e preventivo spese straordinarie esercizio 1/12/2022 - 30/11/23
6. Fondo riqualificazione aggiornamento e delibere conseguenti CP_7
7. Ripartizione delle spese deliberate in tutti i punti precedenti
8. Informativa sul gestore alberghiero Prima Hotel srl
9. Informazione sui costi energetici applicati dal gestore: delibere conseguenti e ripartizione
10. Informativa sul costo dei parcheggi applicato dal gestore: delibere conseguenti
11. Varie ed eventuali
Dal verbale risultano presenti personalmente o per delega 985,20 millesimi.
L'assemblea deliberava sui punti da 1 a 7 dell'o.d.g.
Gli attori lamentano la nullità/annullabilità dell'assemblea per vizio di convocazione richiamando l'art.
7.3 del regolamento secondo cui la convocazione deve essere ricevuta almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea; in particolare, gli attori lamentano che non sarebbero stati convocati
, e , mentre sarebbe Parte_4 Parte_5 Parte_6 stata convocata tardivamente . Persona_1
Gli attori lamentano altresì l'irregolare costituzione dell'assemblea non essendo chiaro il numero di persone-condomini di cui è costituito il condominio e non potendosi verificare la sussistenza del quorum costitutivo e deliberativo;
l'illegittimità del ruolo del primo delegato sig. che Persona_2 da solo rappresenta 492,62 millesimi senza che vi sia una delega scritta;
che il verbale non sarebbe stato redatto in assemblea e che riporterebbe l'indicazione errata dei millesimi;
la sussistenza di conflitto di interessi ed eccesso di potere;
in relazione al primo e quinto punto all'o.d.g. contestano che i rendiconti siano falsi e non trasparenti;
in relazione al secondo punto all'o.d.g. osservano che le voci di spesa sono di esclusiva competenza del gestore alberghiero e non dei comproprietari;
in relazione al terzo punto all'o.d.g. contestano la figura e l'imparzialità della sig.ra in ordine al quarto Controparte_8 punto all'o.d.g. osservano di non avere informazioni circa l'avvocato incaricato per il recupero delle spese condominiali;
in ordine al settimo punto all'o.d.g. lamentano l'errata ripartizione delle spese;
in ordine ai punti otto e nove all'o.d.g. osservano non si tratti di vere e proprie delibere.
La MP (d'ora innanzi MP) osserva di aver Controparte_1 inviato le convocazioni all'assemblea entro 30 giorni come previsto dal Regolamento all'art. 7.3 (doc. 13 attori), il quale non prevede che esse debbano essere ricevute entro tale termine;
produce cartoline di invio di raccomandate ai sig.ri e spedite il 22.6.2023 da (doc. Pt_6 Pt_4 Pt_5 Controparte_7
3-4-5 convenuto); contesta che l'assemblea impugnata non fosse validamente costituita ritenendo applicabile la normativa in materia di comunione e non quella in materia di condominio;
richiama quanto previso dal Regolamento in relazione alla figura del Primo Delegato;
osserva che il verbale di assemblea può essere redatto anche successivamente all'assemblea stessa;
contesta la sussistenza di alcun conflitto di interessi;
fornisce replica alle contestazione sulle delibere dei singoli punti posti all'o.d.g.
L'intervento è meramente adesivo e richiama l'atto introduttivo degli attori.
***
Ai fini della decisione della presente controversia si ritiene applicabile l'art. 1117 c.c. che, come novellato dall'art. 1 L. 11.12.2012 n. 220, sancisce tout court l'estensione della disciplina del condominio alle fattispecie accomunabili dalla coesistenza di diritti esercitabili turnariamente pagina 5 di 7 sull'immobile, includendovi espressamente i titolari di godimento periodico delle singole unità immobiliari. Ad ogni modo, a dirimere ogni dubbio circa la sicura applicazione, al complesso immobiliare in questione, e per quanto qui rilevi, della normativa in materia di costituzione dell'assemblea comprese le regole inerenti alla relativa convocazione, è inequivocabilmente sancita dall'art. 9 del Regolamento della multiproprietà che richiama, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1136 c.c. (come da pronuncia della C. App. Torino 15.7.21 resa nei confronti della MP).
***
Stante l'applicazione della normativa in materia di condominio, occorre verificare se sussistano i vizi di convocazione lamentati da parte attrice, tenuto conto che il vizio di convocazione è motivo di annullamento della delibera condominiale (Cass. S.U.4806/2005).
Parte convenuta ritiene sufficiente l'invio della convocazione entro 30 giorni dall'assemblea e fornisce prova dell'invio di raccomandate ai sig.ri e entro tale termine;
tuttavia non Pt_6 Pt_4 Pt_5 fornisce in alcun modo la prova del ricevimento delle stesse.
Si ritiene che l'avviso di convocazione all'assemblea sia un atto recettizio e che, sebbene il
Regolamento preveda l'invio entro il termine di 30 giorni, a maggior tutela del ricevente, ciò non implichi altresì che la comproprietà sia esonerata dalla prova del ricevimento;
inoltre, in relazione ai termini di ricevimento, stante il silenzio del Regolamento sul punto, si ritiene applicabile l'art. 66 disp.att.c.c. secondo cui l'avviso deve essere ricevuto almeno cinque giorni prima dell'assemblea. Pertanto, la previsione regolamentare di invio della convocazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea è una maggior garanzia per il comproprietario ma la proprietà è in ogni caso tenuta a rispettare il termini di cui all'art. 66 disp.att.c.c. nonché a fornire la prova del ricevimento dell'avviso di convocazione.
Si rileva che ra presente all'assemblea mentre e erano assenti e pertanto Pt_4 Pt_5 Pt_6 questi ultimi possono validamente chiedere l'annullamento delle delibere del 23 luglio 2023 per difetto di convocazione.
La delibera del 23 luglio 2023 andrà pertanto annullata per difetto di convocazione dei comproprietari
Pt_5 Pt_6
Il motivo d'annullamento è assorbente rispetto agli motivi che non dovranno pertanto essere esaminati.
Le spese legali seguono la soccombenza e andranno liquidate a favore degli attori, tutti in solido tra loro, a carico della convenuta, ai sensi del DM 55/2014, scaglione di valore CP_7 indeterminabile, complessità media, valori minimi alla luce delle questioni in diritto trattate dalle parti, in euro 5.431,00 oltre accessori e oneri di legge.
Stante l'intervento adesivo e la tempistica dello stesso, alla luce dell'attività effettivamente svolta, si ritiene doversi compensare le spese legali degli intervenienti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla la delibera impugnata;
condanna il convenuto a rimborsare agli attori, in solido tra loro, le spese legali del presente procedimento che liquida in euro 5.431,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre esposti documentati, iva e cpa;
compensa le spese di intervento.
pagina 6 di 7 Aosta, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simona Modolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Modolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1074/2023 promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2
(CF.: ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
C.F.: ) Parte_5 C.F._5
(C.F.: ) Parte_6 CodiceFiscale_6
C.F.: ) Parte_7 C.F._7
(C.F.: Parte_8 C.F._8
(C.F.: ), Parte_9 CodiceFiscale_9
(C.F.: ) Parte_10 CodiceFiscale_10 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. , presso e nello studio della quale, in Barletta alla Via Parte_1
S. Giorgio n. 11, PEC: sono elettivamente domiciliati, in forza di procure Email_1 rilasciate su fogli separati allegati all'atto introduttivo ATTORI contro
, con sede in Courmayeur alla Controparte_1
Strada Regionale, 35 (C.F. ), in persona dell'Amministratore pro-tempore dott.ssa P.IVA_1 [...] (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Pattarini (C.F. CP_2 C.F._11
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, via C.F._12
Olmetto n. 3, PEC giusta procura in calce alla comparsa Email_2 costitutiva.
CONVENUTO
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._13
C.F.: ) CP_4 C.F._14
(C.F.: ) CP_5 C.F._15
(C.F. ) CP_6 C.F._16
(C.F. Parte_11 C.F._17
(C.F. ) Parte_12 C.F._18
pagina 1 di 7 (C.F. ) Parte_13 CodiceFiscale_19
(C.F. ) Parte_14 C.F._20
(C.F. Parte_15 CodiceFiscale_21
(C.F. ) Parte_16 C.F._22
(C.F. ) Parte_17 C.F._23
(C.F.: Parte_18 C.F._24
(C.F. ) Parte_19 C.F._25
(C.F.: ) Parte_20 C.F._26
(C.F. Parte_21 C.F._27
(C.F. Parte_22 C.F._28
(C.F.: ) Parte_23 C.F._29
(C.F.: ) Parte_24 C.F._30
(C.F.: ) Parte_25 C.F._31
(C.F. ) Parte_26 C.F._32
(C.F. ) Parte_27 C.F._33
DESIDERATO (C.F. ) Pt_28 C.F._34
(C.F. ) Parte_29 C.F._35
(C.F. ) Parte_30 C.F._36
(C.F.: ) Parte_31 C.F._37
(C.F.: ) Parte_32 C.F._38
(C.F. ) Parte_33 C.F._39
(C.F.: Parte_34 C.F._40
(C.F. ) Parte_35 C.F._41
(C.F.: ) Parte_36 C.F._42
(C.F. ) Parte_37 C.F._43
(C.F.: ) Parte_38 C.F._44
(C.F. ) Parte_39 C.F._45
C.F. ) Parte_40 C.F._46
(C.F.: ) Parte_41 C.F._47
(C.F. Parte_42 C.F._48
(C.F. ) Parte_43 C.F._49
(C.F. ) Parte_44 C.F._50
(C.F. Parte_45 C.F._51
(C.F. ) Parte_46 C.F._52
)
)
)
pagina 2 di 7 (C.F. ) Parte_47 C.F._53
(C.F. ) Parte_48 C.F._54
(C. F. ) Parte_49 C.F._55
(C.F. ) Parte_50 C.F._56
(C.F. ) Parte_51 C.F._57
(C.F. Parte_52 C.F._58
(C.F. Parte_53 C.F._59
( ), Parte_54 C.F._60
(C.F. ) Parte_55 C.F._61
(C.F.: ) Parte_56 C.F._62
(C.F. ) Parte_57 C.F._63
(C.F.: ) Parte_58 C.F._64
(C.F.: ) Parte_59 C.F._65
(C.F.: ) Parte_60 C.F._66
(C.F.: ) Parte_61 C.F._67
(C. F. Parte_62 C.F._68
(C.F.: ) Parte_63 C.F._69
(C..F.: ), Parte_64 C.F._70
(C.F. ) Parte_65 C.F._71
(C.F. Parte_66 C.F._72
(C.F. ) Parte_67 C.F._73
(C.F. Parte_68 C.F._74
(C.F. Parte_69 C.F._75
(C.F. Parte_70 C.F._76
(C.F. Parte_71 C.F._77
[...]
(C.F. Parte_72 C.F._78
(C.F. ) Parte_73 C.F._79
(C.F. ) Parte_74 C.F._80
(C.F. ) Parte_75 C.F._81 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Benedetto Fabio Dilillo, presso e nello studio del quale, in Barletta alla Via S. Giorgio n. 11, pec: sono elettivamente domiciliati, in Email_3 forza di mandati rilasciati su fogli separati, allegati all'atto di intervento
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 3 di 7 Conclusioni di parte attrice:
- Accertare riconoscere e dichiarare nulla, o comunque annullabile, l'intera delibera assembleare del 26/7/2023 per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto;
- Nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda, accertare riconoscere e dichiarare la nullità, o comunque l'annullabilità, parzialmente o in toto, dei punti all'ordine del giorno per le motivazioni esposti nella narrativa di cui sopra;
- Conseguentemente e per l'effetto condannare la convenuta al Controparte_7 pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Conclusioni di parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza e deduzione respinta, respingere le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto oltre che non provate.
Si richiamano le istanze istruttorie di cui alla 2^ memoria ex art. 171ter c.p.c. per le quale si insiste. Con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Conclusioni di parte intervenuta:
- Accertare riconoscere e dichiarare nulla, o comunque annullabile, l'intera delibera assembleare del
26/7/2023 per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto;
- Nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda, accertare riconoscere e dichiarare la nullità, o comunque l'annullabilità, parzialmente o in toto, dei punti all'ordine del giorno per le motivazioni esposti nella narrativa di cui sopra;
- Conseguentemente e per l'effetto condannare la convenuta al Controparte_7 pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Svolgimento del procedimento
Veniva esperita la procedura di mediazione con esito negativo.
Con atto di citazione notificato in data 22.11.2023 gli attori citavano in giudizio la comproprietà
[...]
al fine di impugnare la delibera assembleare del 26.7.2023, con vittoria di Controparte_1 spese di lite. Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
A seguito delle istanze delle parti, il Giudice – con provvedimento del 1 novembre 2024 - rigettava la prova orale dedotta da entrambe le parti e ammetteva la prova ex art. 210 cpc, fissava udienza di rimessione in decisione al 24 febbraio 2025.
In data 23 dicembre 2024 oltre altri, depositavano intervento adesivo a Controparte_3 favore degli attori.
Le parti depositavano note conclusionali e repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori sono titolare di quote millesimali della comproprietà convenuta del complesso immobiliare sito in Courmayeur, Strada Regionale 35, denominato . Controparte_7
L'assemblea del 26 luglio 2023 veniva convocata con il seguente o.d.g.:
1. Esame ed approvazione del consuntivo gestione ordinaria 1/12/21 - 30/11/22 e del consuntivo spese straordinarie al 30/11/22
2. Ratifica lavori eseguiti per la continuità dell'esercizio alberghiero e ratifica spese straordinarie effettuate dal gestore alberghiero
3. Comunicazione da parte di Amministratore e dei Delegati per il triennio 1/12/20 – 30/11/23 ed eventuale nuova nomina
4. Aggiornamento su azioni legali subite, attività recupero crediti ed approvazione fondo spese legali pagina 4 di 7 per attività giudiziale e stragiudiziale
5. Esame ed approvazione preventivo gestione ordinaria 1/12/2022 - 30/11/23 e preventivo spese straordinarie esercizio 1/12/2022 - 30/11/23
6. Fondo riqualificazione aggiornamento e delibere conseguenti CP_7
7. Ripartizione delle spese deliberate in tutti i punti precedenti
8. Informativa sul gestore alberghiero Prima Hotel srl
9. Informazione sui costi energetici applicati dal gestore: delibere conseguenti e ripartizione
10. Informativa sul costo dei parcheggi applicato dal gestore: delibere conseguenti
11. Varie ed eventuali
Dal verbale risultano presenti personalmente o per delega 985,20 millesimi.
L'assemblea deliberava sui punti da 1 a 7 dell'o.d.g.
Gli attori lamentano la nullità/annullabilità dell'assemblea per vizio di convocazione richiamando l'art.
7.3 del regolamento secondo cui la convocazione deve essere ricevuta almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea; in particolare, gli attori lamentano che non sarebbero stati convocati
, e , mentre sarebbe Parte_4 Parte_5 Parte_6 stata convocata tardivamente . Persona_1
Gli attori lamentano altresì l'irregolare costituzione dell'assemblea non essendo chiaro il numero di persone-condomini di cui è costituito il condominio e non potendosi verificare la sussistenza del quorum costitutivo e deliberativo;
l'illegittimità del ruolo del primo delegato sig. che Persona_2 da solo rappresenta 492,62 millesimi senza che vi sia una delega scritta;
che il verbale non sarebbe stato redatto in assemblea e che riporterebbe l'indicazione errata dei millesimi;
la sussistenza di conflitto di interessi ed eccesso di potere;
in relazione al primo e quinto punto all'o.d.g. contestano che i rendiconti siano falsi e non trasparenti;
in relazione al secondo punto all'o.d.g. osservano che le voci di spesa sono di esclusiva competenza del gestore alberghiero e non dei comproprietari;
in relazione al terzo punto all'o.d.g. contestano la figura e l'imparzialità della sig.ra in ordine al quarto Controparte_8 punto all'o.d.g. osservano di non avere informazioni circa l'avvocato incaricato per il recupero delle spese condominiali;
in ordine al settimo punto all'o.d.g. lamentano l'errata ripartizione delle spese;
in ordine ai punti otto e nove all'o.d.g. osservano non si tratti di vere e proprie delibere.
La MP (d'ora innanzi MP) osserva di aver Controparte_1 inviato le convocazioni all'assemblea entro 30 giorni come previsto dal Regolamento all'art. 7.3 (doc. 13 attori), il quale non prevede che esse debbano essere ricevute entro tale termine;
produce cartoline di invio di raccomandate ai sig.ri e spedite il 22.6.2023 da (doc. Pt_6 Pt_4 Pt_5 Controparte_7
3-4-5 convenuto); contesta che l'assemblea impugnata non fosse validamente costituita ritenendo applicabile la normativa in materia di comunione e non quella in materia di condominio;
richiama quanto previso dal Regolamento in relazione alla figura del Primo Delegato;
osserva che il verbale di assemblea può essere redatto anche successivamente all'assemblea stessa;
contesta la sussistenza di alcun conflitto di interessi;
fornisce replica alle contestazione sulle delibere dei singoli punti posti all'o.d.g.
L'intervento è meramente adesivo e richiama l'atto introduttivo degli attori.
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Ai fini della decisione della presente controversia si ritiene applicabile l'art. 1117 c.c. che, come novellato dall'art. 1 L. 11.12.2012 n. 220, sancisce tout court l'estensione della disciplina del condominio alle fattispecie accomunabili dalla coesistenza di diritti esercitabili turnariamente pagina 5 di 7 sull'immobile, includendovi espressamente i titolari di godimento periodico delle singole unità immobiliari. Ad ogni modo, a dirimere ogni dubbio circa la sicura applicazione, al complesso immobiliare in questione, e per quanto qui rilevi, della normativa in materia di costituzione dell'assemblea comprese le regole inerenti alla relativa convocazione, è inequivocabilmente sancita dall'art. 9 del Regolamento della multiproprietà che richiama, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1136 c.c. (come da pronuncia della C. App. Torino 15.7.21 resa nei confronti della MP).
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Stante l'applicazione della normativa in materia di condominio, occorre verificare se sussistano i vizi di convocazione lamentati da parte attrice, tenuto conto che il vizio di convocazione è motivo di annullamento della delibera condominiale (Cass. S.U.4806/2005).
Parte convenuta ritiene sufficiente l'invio della convocazione entro 30 giorni dall'assemblea e fornisce prova dell'invio di raccomandate ai sig.ri e entro tale termine;
tuttavia non Pt_6 Pt_4 Pt_5 fornisce in alcun modo la prova del ricevimento delle stesse.
Si ritiene che l'avviso di convocazione all'assemblea sia un atto recettizio e che, sebbene il
Regolamento preveda l'invio entro il termine di 30 giorni, a maggior tutela del ricevente, ciò non implichi altresì che la comproprietà sia esonerata dalla prova del ricevimento;
inoltre, in relazione ai termini di ricevimento, stante il silenzio del Regolamento sul punto, si ritiene applicabile l'art. 66 disp.att.c.c. secondo cui l'avviso deve essere ricevuto almeno cinque giorni prima dell'assemblea. Pertanto, la previsione regolamentare di invio della convocazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea è una maggior garanzia per il comproprietario ma la proprietà è in ogni caso tenuta a rispettare il termini di cui all'art. 66 disp.att.c.c. nonché a fornire la prova del ricevimento dell'avviso di convocazione.
Si rileva che ra presente all'assemblea mentre e erano assenti e pertanto Pt_4 Pt_5 Pt_6 questi ultimi possono validamente chiedere l'annullamento delle delibere del 23 luglio 2023 per difetto di convocazione.
La delibera del 23 luglio 2023 andrà pertanto annullata per difetto di convocazione dei comproprietari
Pt_5 Pt_6
Il motivo d'annullamento è assorbente rispetto agli motivi che non dovranno pertanto essere esaminati.
Le spese legali seguono la soccombenza e andranno liquidate a favore degli attori, tutti in solido tra loro, a carico della convenuta, ai sensi del DM 55/2014, scaglione di valore CP_7 indeterminabile, complessità media, valori minimi alla luce delle questioni in diritto trattate dalle parti, in euro 5.431,00 oltre accessori e oneri di legge.
Stante l'intervento adesivo e la tempistica dello stesso, alla luce dell'attività effettivamente svolta, si ritiene doversi compensare le spese legali degli intervenienti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla la delibera impugnata;
condanna il convenuto a rimborsare agli attori, in solido tra loro, le spese legali del presente procedimento che liquida in euro 5.431,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre esposti documentati, iva e cpa;
compensa le spese di intervento.
pagina 6 di 7 Aosta, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Simona Modolo
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