Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/05/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3599/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 3599/2015 degli affari civili contenziosi
TRA
nata a [...] il [...] (Avv. MODICA SINA Parte_1
FAUSTINA)
Parte attrice
E
, nato a [...] il [...] e , nata Controparte_1 Controparte_2
a Cattolica Eraclea il 27.78.1974 (Avv. MARTORANA VALERIA)
Parte convenuta
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 15.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio e premettendo che: Controparte_1 Controparte_2
-esso attore e i convenuti erano proprietari di due fabbricati limitrofi, siti in Cattolica
Eraclea, Via Casola;
1
2) avevano ridotto lo spessore del muro di confine, verosimilmente eliminando il giunto tecnico esistente tra i due edifici, così mettendo in pericolo la staticità dell'immobile e provocando l'immissione di rumori fastidiosi e superiori alla normale tollerabilità; 3) avevano realizzato, in adiacenza alla stanza da letto dell'attore, dei locali igienico sanitari che comportavano anch'essi continui rumori;
4) avevano fatto ricadere parte della grondaia sul tetto dell'attore; 6) avevano posizionato il portone di ingresso in un punto diverso da quello originario rendendolo attiguo a quello di accesso alla sua abitazione, in tal modo violando le norme sulle distanze legali;
su questi presupposti, chiedeva l'eliminazione delle opere che avevano provocato pregiudizio alla sua proprietà, con ripristino dello status quo ante oltre che il risarcimento per i danni patrimoniali patiti a causa dei turbamenti e sofferenze provocate dalle condotte illegittime dei convenuti.
I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano l'improcedibilità dell'azione atteso che la stessa era stata esperita dopo la costituzione di parte civile di nel procedimento penale Pt_1 avente ad oggetto i medesimi fatti per cui è causa;
nel merito, eccepiva che i danni sul tetto dell'attore non erano riconducibili ai lavori da essi effettuati;
che l'immobile - da essi costruito negli anni 91/92 - non poggiava sul muro comune, essendo stato realizzato un giunto di libera oscillazione;
che il portone di ingresso alla loro abitazione non aveva subito modifiche così come la grondaia. In riconvenzionale, deducevano che , nel riscostruire il suo Pt_1 immobile, aveva realizzato il proprio muro all'interno della proprietà aveva inoltre CP_1 realizzato delle finestre in violazione dele distanze legali e aveva collocato dei tubi di acqua e di scarico nel muro a confine in violazione delle distanze di cui all'art 889 c.c.; deducevano inoltre che sul tetto dell'attore erano state collocate lastre in eternit, per loro natura estremamente pericolose;
che sul tetto dei convenuti erano stati collocati parte dei pannelli solari posizionati dall'attore; chiedevano quindi la condanna dell'attore a eliminare i tubi di acqua e scarico suddetti, a chiudere le aperture realizzate in violazione delle distanze legali, a rimuovere le lastre in eternit e i pannelli solari e a rilasciare la parte di muro illegittimamente occupata o a condannare l'attore a rifondere ai convenuti una somma pari al valore del muro.
2 Con memoria ex art. 186 c. 6 n. 1, parte attrice contestava tutto quanto dedotto ex adverso ed eccepiva l'avvenuta usucapione in suo favore di ciò che i convenuti affermavano sussistesse in violazione delle distanze legali (finestra, condotte idriche e di scarico).
La causa veniva istruita mediante espletamento di ctu e di prova orale, veniva assegnata a questo
Giudice in data 21.12.2022; disposta la rinnovazione della ctu, all'udienza del 15.4.2025 è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rinunciata dai convenuti l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata sull'assunto che la domanda sarebbe stata proposta dopo la costituzione di parte civile di nel Pt_1 procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti oggetto di questo giudizio, deve innanzitutto passarsi all'esame della domanda attorea.
La domanda attorea è fondata in minima parte, come di seguito verrà esplicitato.
L'attore ha mosso diverse contestazioni nei confronti dei convenuti ed ha chiesto il risarcimento del danno e il ripristino dello stato dei luoghi.
In primo luogo, l'attore ha dedotto che i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2014 dai convenuti nella loro proprietà avrebbero comportato la riduzione dello spessore del muro a confine, nella parte visibile dalla proprietà e dall'esterno, con conseguente riduzione Pt_1 dello spessore dello stesso muro anche nella parte non visibile (e quindi per tutta la sua lunghezza), dei pilastri e delle travi portanti. L'attore ha sostenuto in particolare, che i convenuti avrebbero eliminato il giunto tecnico esistente tra le due proprietà, abbattendo il muro divisorio di proprietà , “giungendo a poggiare la loro abitazione direttamente Pt_1 sulla proprietà attorea: tale ipotesi sembrerebbe suffragata dal fatto che oggi, dalla proprietà
“è possibile udire con chiarezza i più minimi rumori verificatisi nella proprietà Pt_1
. Ed anzi, poiché i convenuti avrebbero realizzato i locali igienico sanitari Parte_2 della loro casa in diretta aderenza con il locale stanza da letto dell'attore, da tale stanza sarebbe possibile udire ogni movimento o rumore fatto dai convenuti.
Questi ultimi hanno replicato che il loro immobile non poggiava sul muro comune, in quanto era stato realizzato il giunto di libera oscillazione tra la nuova costruzione dei AS SI ed il vecchio muro di confine in comproprietà ; che quando era stato realizzato Pt_1
3 l'immobile SI, il fabbricato EL era costituito da un solo piano di vecchia CP_1 realizzazione in muratura, che è stato poi demolito e ricostruito in cemento armato, quindi, la metà del muro di confine tra le due proprietà (fabbricato e vecchio fabbricato CP_2
EL) era per il 50% di proprietà dei convenuti, mentre l'intero muro costruito nel 1991 dai convenuti era di loro esclusiva proprietà; che quando aveva demolito il vecchio Pt_1 fabbricato, il muro a confine misurava 50 cm, di cui 25 cm di proprietà dei convenuti e attore, nella ricostruzione dell'immobile, si era impossessato della parte di muro di proprietà dei coniugi (oltre ai 10 cm lasciati per il giunto tecnico). CP_1
Essendo queste le difese spiegate dalle parti, punto di riferimento essenziale diviene la consulenza a firma dell'Ing. , dalle cui risultanze non vi è ragione per Persona_1 doversi discostare perché frutto di accertamenti meticolosi e logicamente motivati.
È bene precisare che dopo l'espletamento della prima ctu, a firma dell'Arch si è ritenuto Per_2 necessario disporre la rinnovazione delle operazioni peritali dal momento che il primo elaborato
è apparso poco puntuale, rendendo poco agevole la comprensione delle vicende di causa, di per sé assai complesse alla luce delle discordanti prospettazioni delle parti.
La ctu dell'Ing. ha ricostruito i vari interventi di demolizione, ricostruzione e Per_1 ampliamento che hanno interessato gli immobili, in più fasi e in epoche diverse, al fine di accertare la fondatezza delle doglianze attoree.
Nella relazione si legge che, originariamente, le parti erano proprietarie di due porzioni di un fabbricato che si estendeva sulle particelle 621, 623, 624, 625, 626, 638 e che era dotato di un muro portante disposto in direzione nord-sud che suddivideva la proprietà ad ovest - CP_2 particelle 621- 623-624- e la proprietà ad est -particelle 625-626-638 (v. immagine
Pt_1 illustrativa a pag 38 della ctu). Successivamente, nel 1986, vi era stato un primo intervento di demolizione e ricostruzione della porzione nord del fabbricato , lato via Conceria: in
Pt_1 questa fase, il muro che originariamente misurava 40 cm era stato demolito e ricostruito dall'attore in misura più ridotta, pari a 30 cm (v. immagine illustrativa a pag 38 ctu). In un momento successivo, nel 1993, vi era stato un altro intervento di demolizione e ricostruzione, questa volta dell'intero edificio AS SI (particelle 621- 623-624). In questa fase, la fila est dei pilastri (quella che avrebbe dovuto essere adiacente al fabbricato ) era stata
Pt_1 spostata in direzione ovest di circa 1 metro e, per colmare lo spazio residuo tra i pilastri e il muro di confine esistente con la proprietà , sono state realizzate delle travi a mensola.
Pt_1
4 Secondo quanto riferito dal teste nella fase di costruzione, i convenuti Testimone_1 avevano lasciato un giunto tecnico di oscillazione di circa cm 10 nei punti di confine tra la loro casa e gli altri proprietari confinanti compreso il . Tale assunto è stato tuttavia Pt_1 smentito dalla ctu. Questi ha infatti accertato, effettuando appositi saggi, che la costruzione
è stata costruita a contatto con la costruzione (primo fabbricato, lato via CP_1 Pt_1
Conceria) spiegando che, verosimilmente, quando i testi si sono riferiti alla presenza di un
“giunto” si riferivano alla distanza tra i due muri di confine, mentre, più correttamente, la definizione di giunto strutturale fa riferimento allo spazio tra le due strutture resistenti.
L'ausiliario ha quindi dato atto che, sulla base saggi eseguiti, è possibile affermare che nella costruzione dell'edificio AS non siano stati realizzati i giunti strutturali, in quanto la parte terminale delle travi a mensola è stata posta direttamente a contatto con il pilastro del fabbricato . Pt_1
Ha poi evidenziato che dalle foto a pag. 51 e 52 della ctu è possibile evincere che la costruzione di
è stata realizzata non intaccando in alcun modo il muro di 30 cm realizzato da . CP_1 Pt_1
L'ausiliario ha inoltre accertato che realizzarono un muro di tompagno di Parte_2 piccolo spessore in mattoni forati lungo il confine con il fabbricato , lato via Casola, la Pt_1 cui esistenza trova peraltro conferma nella deposizione del teste senza peraltro Tes_2 contare, come sottolineato dal ctu, che la realizzazione di un muro di tompagno sarebbe stata necessaria per evitare l'ingresso di polveri in occasione della demolizione e ricostruzione del fabbricato . Pt_1
Un successivo intervento si è poi avuto nel 1994 e ha riguardato la demolizione e ricostruzione della porzione sud dell'edificio EL (particelle 625 e 638) che si affaccia sulla via Casola.
Secondo quanto riferito dal teste , il muro di , che è stato demolito e Testimone_3 Pt_1 ricostruito, era separato dalla proprietà dei (già composta da due piani) da uno spazio di CP_1 circa 2 cm., era largo circa 35 cm ed alto quanto la casa ed è stato ricostruito tenendo conto dell'oscillazione di circa 10 cm, presa all'interno della proprietà Il teste Pt_1 Tes_4 ha affermato che i pilastri dell'edificio erano stati realizzati fino all'altezza della casa
[...] precedentemente demolita, demolendo e ricostruendo il muro del senza toccare quello Pt_1 del che si trovava ad uno spazio di circa 5-6 cm. CP_2
Da queste deposizione si può ricavare che all'epoca della costruzione del fabbricato AS
SI, questi ultimi avevano lasciato uno spazio tra il muro da loro costruito (un tompagno
5 di modesto spessore) e il muro preesistente (muro comune che era rimasto integro a seguito della demolizione dell'edificio AS), di circa 2/5 cm e che il muro EL venne ricostruito senza demolire il muro AS SI.
Deve ritenersi invece smentita la tesi secondo cui avrebbe demolito il muro comune e
Pt_1 lo avrebbe ricostruito rispettando il giunto di oscillazione. Ciò in quanto, come sottolineato dal ctu, il fabbricato è stato ricostruito nella posizione in cui originariamente era presente
Pt_1 il muro comune. Ciò si desume dal fatto che la nuova struttura in cemento armato era stata realizzata a contatto con il pilastrino di mattoni pieni realizzato dai AS SI (il quale era di fatto sottostante alla trave a mensola facente parte della struttura del fabbricato) e seguendo l'allineamento esistente con la struttura in cemento armato già realizzata quando costruì la porzione di fabbricato sulla via Conceria. Infatti, come evidenziato dal ctu,
Pt_1 se davvero avesse costruito rispettando effettivamente il giunto strutturale, non
Pt_1 sarebbe stato possibile rispettare l'allineamento.
Essendo quindi, questa la situazione di fatto dei luoghi all'epoca degli interventi effettuati dai convenuti nel 2014 e oggetto di doglianza da parte dell'attore, deve rilevarsi come questi non possa in alcun modo lamentarsi delle opere realizzate dai convenuti.
E infatti, come detto, dagli accertamenti del ctu risulta che i convenuti, nel costruire il loro immobile, hanno realizzato un muro di tompagno, lasciando peraltro una piccola intercapedine, di un paio di centimetri, senza intaccare lo spazio che avrebbe occupato il muro poi realizzato da nel fare ciò, vi è stato quindi un arretramento da parte dei convenuti Pt_1 rispetto a quella che era la situazione originaria dei luoghi.
Il fatto che, successivamente i convenuti abbiano eliminato il muro di tompagno, facendo coincidere il muro di confine con quello realizzato dagli attori -contrariamente a quanto da questi sostenuto - non ha ridotto la consistenza del muro di confine in quanto, come detto, il predetto muro era stato costruito sulla superficie originaria, non intaccata dai convenuti, i quali in forza dell'art 874 c.c. hanno esercitato il diritto di rendere comune il muro di confine.
Né l'eliminazione del muro di tompagno ha compromesso la stabilità dell'edificio poiché, come precisato dal ctu, non essendo presente alcun giunto strutturale (perché non realizzato da nessuna modifica ha riguardato le strutture portanti. Pt_1
Né l'attore può legittimamente lamentarsi del fatto che l'eliminazione del muro di tompagno abbia causato una maggiore emissione di suoni ove si consideri che il muro originario era di 40
6 cm e che la minore distanza tar i due edifici è da imputare anche al fatto che l'attore, a seguito dei suoi interventi di demolizione e ricostruzione, ha ridotto il muro di 10 cm.
Del resto, va evidenziato che il ctu ha dato atto che non è stato possibile accertare che le fonti rumorose eccedano la normale tollerabilità.
Altra contestazione mossa dagli attori riguarda la realizzazione di un abbaino sul tetto di copertura, poi demolito, che avrebbe danneggiato le tegole del tetto di e provocato Pt_1
l'imbrattamento della copertura.
Anche tale contestazione, alla luce dell'istruttoria, è infondata.
Il teste (il quale era stato incaricato dall'attore di redigere una perizia giurata Testimone_5 sullo stato dei luoghi ) ha dichiarato “è vero che nel settembre del 2014 ho effettuato dei sopraluoghi sul tetto del dove ho costatato la presenza di tegole rotte e calcinacci verosimilmente prodotti dalla Pt_1 demolizione dell'abbaino sito sul tetto dei AS . Ricordo che delle tegole erano coperte di cemento ed altre rotte e riparate con il cemento e che il tetto del presentava delle chiazze di intonaco sparse Pt_1 qua e la sullo stesso”…“Ho visto l'abbaino nel luglio del 2014 in uno dei miei sopralluoghi. Non ricordo se alla data del 3 settembre 2014 l'abbaino era ancora sul tetto dei Non so riferire se Parte_2
l'imbrattamento delle tegole di cui ho parlato fosse o meno recente”.
Ebbene, dalla deposizione del teste non è possibile accertare se le tegole siano state rovinate dagli interventi dei convenuti poiché non è stata fornita prova dello stato lei luoghi preesistente a detti lavori. A ciò si aggiunga che il teste non ha saputo neppure affermare se le tracce di intonaco fossero recenti, ciò che non consente neanche su un piano probabilistico di ricondurle ai lavori sul tetto dei CP_1
L'attore ha poi lamentato che i convenuti avrebbero “allungato la grondaia a servizio del proprio stabile nel muro di proprietà ”. Pt_1
Con riferimento a tale contestazione, il ctu ha accertato che, in effetti, la parte terminale della grondaia dei convenuti sia appoggia per circa 30 cm sulla proprietà dell'attore.
Pertanto, i convenuti devono essere condannati a rimuovere la parte di grondaia che ricade sulla proprietà . Pt_1
Infine, l'attore lamenta che i convenuti avrebbero “diversamente posizionato il portone di ingresso alla loro abitazione, rendendolo, di fatto, contiguo a quello di accesso all'abitazione
7 senza alcun rispetto per i criteri di legge e/o regolamento che regolano le distanze tra Pt_1 aperture e/o vedute.
Anche tale contestazione è infondata.
Giova premettere che affinchè sussista una veduta, a norma dell'art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della inspectio anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale (Cass. S.U. n. 10615/96 e successive conformi).
Ciò posto, va ulteriormente specificato che le porte, essendo destinate in generale all'accesso ai locali e all'uscita da essi, non rientrano nella categoria delle "aperture", considerate dagli art. 900
c.c. e ss., che hanno invece la funzione di consentire il passaggio della luce e dell'aria, o di affacciarsi sul fondo vicino;
possono dunque avere dimensioni e caratteristiche diverse da quelle che l'art. 901 c.c. prescrive per le luci, ed essere aperte senza rispettare le distanze prescritte dagli artt. 905 e 906 c.c. per le vedute. Nondimeno le porte possono essere anche destinate alla veduta,
e vedute devono essere considerate, ai fini delle citate norme, quando tale congiunta e stabile funzione (che non può desumersi dal fatto che al momento della loro apertura e fino alla loro chiusura esse possano occasionalmente e fugacemente permettere di guardare nel fondo vicino) risulti da elementi non equivoci, che il giudice del merito deve puntualmente accertare e verificare (così, in motivazione, Cass. n. 8693/00; in senso conforme, fra le tante, v. Cass. n.
10603/90).
Stabilire, pertanto, se una porta oltre a dare accesso ad un locale assolva anche la stabile e univoca funzione di assoggettare il fondo vicino ad una visione completa, ossia obliqua e laterale, costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e sottratto, come tale, al sindacato di legittimità, ove sorretto da una motivazione sufficiente e scevra da vizi di logica giuridica.
Nel caso in esame, non essendo dubbio il requisito dell'inspectio, deve essere escluso che la porta- finestra in oggetto possa qualificarsi come veduta per difetto della possibilità di esercitare anche la facoltà di prospectio. Infatti quest'ultima può avvenire solo in occasione del passaggio, ciò che per il principio di diritto innanzi premesso non svolge alcun rilievo ai fini di stabilire l'esistenza di una stabile funzione di veduta, in aggiunta a quella di passaggio propria di una porta (Cass. 17950/2014)
8 Vanno ora esaminate le domande riconvenzionali formulate dai convenuti.
Rinunciata dai convenuti la domanda volta a ottenere la rimozione delle lastre in eternit - perché rimosse da in corso di causa, va innanzitutto esaminata la doglianza relativa Pt_1 alle violazione delle distanze legali realizzate da Pt_1
Con riferimento a tale contestazione, il ctu ha accertato che dalle stesse non è possibile esercitare alcuna veduta sul fondo dei AS SI, né diretta, né obliqua. Il ctu ha pure escluso che si possa esercitare una veduta laterale.
Come sottolineato dall'ausiliario, la veduta laterale si ha quando il fondo del vicino è situato lateralmente, di fianco alla finestra, cioè quando il filo esterno del muro della finestra è sulla stessa linea del confine e viene esercitata con la testa ruotata rispetto alla fascia ortogonale (che definisce la veduta diretta) di un angolo di 90° (Cass. 20-10-1967 n. 2236).
Nel caso in esame, il fondo di proprietà AS SI lungo la via Casola è posto in arretramento rispetto al prolungamento del confine del fondo lungo la stessa via Pt_1
Casola; pertanto, sporgendo la testa dalle finestre e ruotandola di 90°, lo sguardo viene Pt_1 ad essere diretto lungo la via Casola e non sul fondo dei AS SI.
Per quanto sopra, la doglianza di parte convenuta non è fondata.
I convenuti hanno lamentato anche il posizionamento delle tubazioni di adduzione e di scarico del lavandino della cucina posta al piano terra dell'immobile a una distanza inferiore a Pt_1 quella (1 metro) prevista dall'art 889 c.c.
Con riferimento a tale contestazione, deve rilevarsi che l'attore ha eccepito che il loro posizionamento risale al 1995, quindi, a un epoca risalente a oltre vent'anni prima.
Trattasi tuttavia di eccezione tardiva perché formulata per la prima volta con la memoria ex art
183 c. 6 n. 1.
Stante la tardività della predetta eccezione, occorre adesso verificare se in effetti l'attore abbia posizionato i tubi e gli impianti di scarico in violazione delle distanze legali.
Anche in questo caso occorre ricorrere alla ctu dell'Ing il quale ha accertato che, in Per_1 effetti, tali tubi sono stati collocati nel mancato rispetto delle distanze legali di cui all'art. 889
c.c.
9 Da ciò consegue che l'attore deve essere condannato a rimuovere i tubi di acqua ed impianti di scarico predetti.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sono compensate per 1/7 stante l'accoglimento della domanda attorea limitatamente alla solo contestazione relativa alla grondaia mentre sono poste a carico dell'attore per la restante parte.
Le spese delle due ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico dell'attore per 6/7 e dei convenuti per 1/7.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
condanna i convenuti a rimuovere la parte di grondaia ricadente, per centimetri 30, nella proprietà attorea;
rigetta le altre domande attoree;
condanna l'attore a rimuovere le tubazioni di adduzione e di scarico del lavandino della cucina posta al piano terra del suo immobile;
compensa per 1/7 le spese di lite e condanna l'attore al rimborso in favore dei convenuti della restante parte che si liquida nella complessiva somma (già oggetto della dedotta compensazione) di € 4.459,00, di cui 4.352,00 per compenso di avvocato e euro 107,00 per spese, oltre accessori di legge;
pone le spese delle due ctu, liquidate con separati decreti a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, a carico dei convenuti per 1/7 e dell'attore per 6/7
Agrigento, 26.5.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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