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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 08/03/2024, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1053/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1053/2019, promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Lucia Di Cosimo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carla Controparte_1 C.F._1
Fioravanti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/01/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
La roponeva, con ricorso dinnanzi all'intestato Parte_2
Tribunale, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2019, emesso il 18.8.2019 e pubblicato il
20.8.2019, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.404,88, a titolo di differenze retributive e t.f.r., oltre rivalutazione, interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di Controparte_1
Org_ L'opponente deduceva, in particolare, che le somme ingiunte erano al lordo delle ritenute , versate invece tempestivamente dal datore di lavoro;
che, inoltre, nel corso del periodo di lavoro (da aprile a dicembre 2017), l'opponente aveva corrisposto a mensilmente la Controparte_1
retribuzione mediante pagamento in contanti, integrata poi dai bonifici a saldo allegati e prodotti dalla controparte nella fase monitoria;
che, peraltro, il lavoratore aveva sottoscritto le buste paga. Si costituiva nel giudizio di opposizione resistendo all'opposizione avversaria Controparte_1
e chiedendone il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposto, in particolare, deduceva che le somme richieste nella fase monitoria erano quelle risultanti dalla Certificazione Unica 2018, al lordo dell'imponibile fiscale e non già dei contributi previdenziali.
Contestava, inoltre, di aver percepito, durante il rapporto di lavoro, somme in contanti a titolo di retribuzione, ribadendo di aver ricevuto unicamente la somma complessiva di € 2.500,00 mediante due bonifici bancari, somma già detratta nella domanda monitoria dal calcolo del quantum. Quanto alle buste paga prodotte in copia dall'opponente, deduceva che le firme apposte in calce ad esse non costituissero quietanza di pagamento.
Nel corso del giudizio veniva acquisita la documentazione ritualmente depositata dalle parti e venivano assunte le prove testimoniali ritenute ammissibili.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Giova osservare che, una volta accertata la sussistenza del rapporto lavorativo, il suo contenuto e, quindi, l'insorgenza delle obbligazioni retributive, è sul datore di lavoro che grava l'onere di provare di aver corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi, impeditivi del credito avversario, secondo le regole generali del riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697
c.c. (ex pluribus Trib. Roma, Sez. Lav., 1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav., 20.6.2017;
30.5.2017; 12.5.2017; Trib. Bari, Sez. Lav., 6.4.2017).
Vale, infatti, anche nell'ambito del rapporto di lavoro, il generale principio affermato dalla giurisprudenza in materia contrattuale ormai costantemente, a partire dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione, per l'esatto adempimento, per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile.
Orbene, nel caso che occupa, premesso che è pacifica tra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei periodi in relazione ai quali sono state avanzate le pretese retributive oggetto di giudizio, avendo il lavoratore, in sede monitoria, allegato l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligazione contrattuale, incombeva sulla datrice di lavoro Parte_2
l'onere di provare di aver esattamente adempiuto corrispondendo al lavoratore le
[...]
differenze retributive e il t.f.r. a questi spettanti.
Tale onere, tuttavia, non può ritenersi assolto dall'opponente. Nessun elemento di prova in tal senso può desumersi dalle buste paga prodotte dall'opponente.
Tra esse, infatti, solo le buste paga relative alle mensilità di aprile, giugno, luglio, agosto 2017 risultano firmate sotto la dicitura “firma e data per ricevuta”, mentre nella busta paga di maggio 2017 vi è una generica sottoscrizione in calce. Per contro le buste paga da settembre a dicembre 2017 non recano alcuna sottoscrizione.
Va rilevato che le buste paga e i prospetti paga, essendo documenti formati dallo stesso datore di lavoro, hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzino, cioè, in particolare, se a favore oppure contro il datore di lavoro: se utilizzati a favore, tali documenti, non solo devono essere regolarmente tenuti dal datore di lavoro, ma possono essere liberamente apprezzati, ove il lavoratore ne contesti la veridicità o l'esattezza; se utilizzati contro il datore di lavoro, tali documenti fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (Cass., Sez. Lav., 17.9.2012, n. 15523; v anche Cass., Sez. Lav. 20.1.2016, n. 991).
In particolare, le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore;
l'onere dimostrativo della non corrispondenza della busta paga con la retribuzione effettivamente erogata può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (Cass., Sez. Lav., 14.11.2018. n. 29367;
Cass., Sez. Lav., 6.9.2018, n. 21699).
Nel caso che occupa, tuttavia, in alcuna delle buste paga prodotte dall'opponente è dato evincere il rilascio di una quietanza da parte del lavoratore.
Né la prova del pagamento in contanti può trarsi dalle dichiarazioni della testimone Testimone_1 della cui attendibilità v'è serio motivo di dubitare.
La stessa è, innanzitutto, moglie del legale rappresentante p.t. della società opponente . Parte_2
Le dichiarazioni della teste, peraltro, sono del tutto generiche sia per quanto attiene all'esatto ammontare degli importi che la stessa afferma di aver consegnato al lavoratore, sia sulle date in cui tali erogazioni sarebbero avvenute.
E', poi, anomalo che la società abbia provveduto a corrispondere la retribuzione al dipendente in parte mediante bonifici bancari ed in parte in denaro contante, in quest'ultimo caso senza richiedere dal lavoratore specifica ricevuta o quietanza.
D'altra parte, l'assunto del pagamento delle differenze retributive in contanti è in contrasto con le risultanze dell'accertamento compiuto dall' nei confronti Organizzazione_2 dell'opponente, che, all'esito, comunicava al lavoratore, con nota del 5.6.2020, che, in relazione al periodo dal 25.4.2017 al 31.12.2017, l'opponente non aveva “dato dimostrazione di aver integralmente corrisposto le retribuzioni dovute, come risultanti dalle registrazioni sul LUL, avendo la società corrisposto unicamente acconti”.
Sul punto, peraltro, il teste , ispettrice del lavoro che ha eseguito l'accertamento, Testimone_2 ha dichiarato: “la società ricorrente ci inviò una e-mail con un prospetto nel quale indicava le somme erogate e quelle ancora da corrispondere al lavoratore, dichiarando di non aver potuto provvedere all'integrale pagamento per motivi di liquidità”.
Destituita di fondamento è, poi, la doglianza dell'opponente sull'erroneo computo delle retribuzioni al lordo.
Al riguardo l'opponente ha, nel ricorso introduttivo della presente fase, dedotto di aver Org_ tempestivamente versato all' i relativi contributi previdenziali. A fronte delle difese dell'opposto
- che ha dedotto l'irrilevanza dell'allegazione avversaria in quanto le somme ingiunte, desunte dalla
Certificazione Unica 2018, erano semmai al lordo dell'imposizione fiscale – il ricorrente ha depositato copia delle trattenute fiscali relative ai mesi di aprile, maggio e ottobre 2017.
Si tratta, tuttavia, in entrambi i casi (contributi e imposte) di modelli compilati di F24 che, come correttamente osservato dall'opposto nelle note conclusive, non dimostrano nè l'effettivo pagamento in favore degli enti preposti, né la riferibilità alla posizione fiscale e contributiva correlata allo specifico rapporto di lavoro con il lavoratore Controparte_1
In mancanza di tale prova, corretta deve ritenersi la richiesta delle retribuzioni lorde, in ossequio al costante principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante per differenze retributive al lavoratore devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore.
La determinazione delle ritenute fiscali, infatti, non attiene al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che questi abbia effettivamente percepito le differenze retributive effettivamente dovutegli;
per quanto attiene invece alla parte di ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 19, legge n. 218/1952, può procedere alla relativa ritenuta solo in relazione alla retribuzione tempestivamente corrisposta (ex pluribus: Cass., Sez. Lav.,
14.9.2015, n. 18044; Cass., Sez. Lav., 28.9.2011, n. 19790; Cass., Sez. Lav., 17.2.2009, n. 3782).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta il ricorso in opposizione proposto da Parte_1
e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 134/2019, che dichiara esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi € 2.695.50, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte opposta, avv. Carla Fioravanti, dichiaratosi antistatario;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 16 gennaio 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1053/2019, promossa da:
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Lucia Di Cosimo
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carla Controparte_1 C.F._1
Fioravanti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/01/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
La roponeva, con ricorso dinnanzi all'intestato Parte_2
Tribunale, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2019, emesso il 18.8.2019 e pubblicato il
20.8.2019, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.404,88, a titolo di differenze retributive e t.f.r., oltre rivalutazione, interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di Controparte_1
Org_ L'opponente deduceva, in particolare, che le somme ingiunte erano al lordo delle ritenute , versate invece tempestivamente dal datore di lavoro;
che, inoltre, nel corso del periodo di lavoro (da aprile a dicembre 2017), l'opponente aveva corrisposto a mensilmente la Controparte_1
retribuzione mediante pagamento in contanti, integrata poi dai bonifici a saldo allegati e prodotti dalla controparte nella fase monitoria;
che, peraltro, il lavoratore aveva sottoscritto le buste paga. Si costituiva nel giudizio di opposizione resistendo all'opposizione avversaria Controparte_1
e chiedendone il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposto, in particolare, deduceva che le somme richieste nella fase monitoria erano quelle risultanti dalla Certificazione Unica 2018, al lordo dell'imponibile fiscale e non già dei contributi previdenziali.
Contestava, inoltre, di aver percepito, durante il rapporto di lavoro, somme in contanti a titolo di retribuzione, ribadendo di aver ricevuto unicamente la somma complessiva di € 2.500,00 mediante due bonifici bancari, somma già detratta nella domanda monitoria dal calcolo del quantum. Quanto alle buste paga prodotte in copia dall'opponente, deduceva che le firme apposte in calce ad esse non costituissero quietanza di pagamento.
Nel corso del giudizio veniva acquisita la documentazione ritualmente depositata dalle parti e venivano assunte le prove testimoniali ritenute ammissibili.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Giova osservare che, una volta accertata la sussistenza del rapporto lavorativo, il suo contenuto e, quindi, l'insorgenza delle obbligazioni retributive, è sul datore di lavoro che grava l'onere di provare di aver corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi, impeditivi del credito avversario, secondo le regole generali del riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697
c.c. (ex pluribus Trib. Roma, Sez. Lav., 1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav., 20.6.2017;
30.5.2017; 12.5.2017; Trib. Bari, Sez. Lav., 6.4.2017).
Vale, infatti, anche nell'ambito del rapporto di lavoro, il generale principio affermato dalla giurisprudenza in materia contrattuale ormai costantemente, a partire dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione, per l'esatto adempimento, per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile.
Orbene, nel caso che occupa, premesso che è pacifica tra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei periodi in relazione ai quali sono state avanzate le pretese retributive oggetto di giudizio, avendo il lavoratore, in sede monitoria, allegato l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligazione contrattuale, incombeva sulla datrice di lavoro Parte_2
l'onere di provare di aver esattamente adempiuto corrispondendo al lavoratore le
[...]
differenze retributive e il t.f.r. a questi spettanti.
Tale onere, tuttavia, non può ritenersi assolto dall'opponente. Nessun elemento di prova in tal senso può desumersi dalle buste paga prodotte dall'opponente.
Tra esse, infatti, solo le buste paga relative alle mensilità di aprile, giugno, luglio, agosto 2017 risultano firmate sotto la dicitura “firma e data per ricevuta”, mentre nella busta paga di maggio 2017 vi è una generica sottoscrizione in calce. Per contro le buste paga da settembre a dicembre 2017 non recano alcuna sottoscrizione.
Va rilevato che le buste paga e i prospetti paga, essendo documenti formati dallo stesso datore di lavoro, hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzino, cioè, in particolare, se a favore oppure contro il datore di lavoro: se utilizzati a favore, tali documenti, non solo devono essere regolarmente tenuti dal datore di lavoro, ma possono essere liberamente apprezzati, ove il lavoratore ne contesti la veridicità o l'esattezza; se utilizzati contro il datore di lavoro, tali documenti fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (Cass., Sez. Lav., 17.9.2012, n. 15523; v anche Cass., Sez. Lav. 20.1.2016, n. 991).
In particolare, le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore;
l'onere dimostrativo della non corrispondenza della busta paga con la retribuzione effettivamente erogata può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (Cass., Sez. Lav., 14.11.2018. n. 29367;
Cass., Sez. Lav., 6.9.2018, n. 21699).
Nel caso che occupa, tuttavia, in alcuna delle buste paga prodotte dall'opponente è dato evincere il rilascio di una quietanza da parte del lavoratore.
Né la prova del pagamento in contanti può trarsi dalle dichiarazioni della testimone Testimone_1 della cui attendibilità v'è serio motivo di dubitare.
La stessa è, innanzitutto, moglie del legale rappresentante p.t. della società opponente . Parte_2
Le dichiarazioni della teste, peraltro, sono del tutto generiche sia per quanto attiene all'esatto ammontare degli importi che la stessa afferma di aver consegnato al lavoratore, sia sulle date in cui tali erogazioni sarebbero avvenute.
E', poi, anomalo che la società abbia provveduto a corrispondere la retribuzione al dipendente in parte mediante bonifici bancari ed in parte in denaro contante, in quest'ultimo caso senza richiedere dal lavoratore specifica ricevuta o quietanza.
D'altra parte, l'assunto del pagamento delle differenze retributive in contanti è in contrasto con le risultanze dell'accertamento compiuto dall' nei confronti Organizzazione_2 dell'opponente, che, all'esito, comunicava al lavoratore, con nota del 5.6.2020, che, in relazione al periodo dal 25.4.2017 al 31.12.2017, l'opponente non aveva “dato dimostrazione di aver integralmente corrisposto le retribuzioni dovute, come risultanti dalle registrazioni sul LUL, avendo la società corrisposto unicamente acconti”.
Sul punto, peraltro, il teste , ispettrice del lavoro che ha eseguito l'accertamento, Testimone_2 ha dichiarato: “la società ricorrente ci inviò una e-mail con un prospetto nel quale indicava le somme erogate e quelle ancora da corrispondere al lavoratore, dichiarando di non aver potuto provvedere all'integrale pagamento per motivi di liquidità”.
Destituita di fondamento è, poi, la doglianza dell'opponente sull'erroneo computo delle retribuzioni al lordo.
Al riguardo l'opponente ha, nel ricorso introduttivo della presente fase, dedotto di aver Org_ tempestivamente versato all' i relativi contributi previdenziali. A fronte delle difese dell'opposto
- che ha dedotto l'irrilevanza dell'allegazione avversaria in quanto le somme ingiunte, desunte dalla
Certificazione Unica 2018, erano semmai al lordo dell'imposizione fiscale – il ricorrente ha depositato copia delle trattenute fiscali relative ai mesi di aprile, maggio e ottobre 2017.
Si tratta, tuttavia, in entrambi i casi (contributi e imposte) di modelli compilati di F24 che, come correttamente osservato dall'opposto nelle note conclusive, non dimostrano nè l'effettivo pagamento in favore degli enti preposti, né la riferibilità alla posizione fiscale e contributiva correlata allo specifico rapporto di lavoro con il lavoratore Controparte_1
In mancanza di tale prova, corretta deve ritenersi la richiesta delle retribuzioni lorde, in ossequio al costante principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante per differenze retributive al lavoratore devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore.
La determinazione delle ritenute fiscali, infatti, non attiene al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che questi abbia effettivamente percepito le differenze retributive effettivamente dovutegli;
per quanto attiene invece alla parte di ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 19, legge n. 218/1952, può procedere alla relativa ritenuta solo in relazione alla retribuzione tempestivamente corrisposta (ex pluribus: Cass., Sez. Lav.,
14.9.2015, n. 18044; Cass., Sez. Lav., 28.9.2011, n. 19790; Cass., Sez. Lav., 17.2.2009, n. 3782).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta il ricorso in opposizione proposto da Parte_1
e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 134/2019, che dichiara esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi € 2.695.50, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte opposta, avv. Carla Fioravanti, dichiaratosi antistatario;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 16 gennaio 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia