Articolo 23 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
9 marzo 2010
Art. 23.
Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennita' di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennita' ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti. ((10)) Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune e' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 24 della presente legge.
Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una localita' diversa dall'ultima sede di servizio, le indennita' ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.
--------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 19 maggio 1986, n. 224 , come modificata dal D.L. 1 gennaio 2010, n. 1 , convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2010, n. 30 , ha disposto che il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del presente articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo.
Entrata in vigore il 9 marzo 2010
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