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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1010/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 6 novembre 2024, promossa in questo grado
DA
( C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, presso cui Uffici, via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA-CONTUMACE 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 27 ottobre 2018, il Tribunale di Palermo, decidendo sulla domanda proposta dal nei confronti dell' Parte_2 [...]
Regione Siciliana, così disponeva: Parte_1
accoglie la domanda e per l'effetto condanna l'Assessorato convenuto al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 12.127,95 oltre interessi di legge dall'1.10.1998 sino al saldo effettivo;
condanna l'Assessorato convenuto al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in € 5099.00 di cui € 264,00 per spese oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Esponeva il primo giudice che era infondato l'eccepito difetto di giurisdizione sulla richiesta di contributi di cui all'art. 10 della legge regionale 27/1991 sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario trattandosi di contributi riconosciuti direttamente dalla legge regionale con riferimento alla categoria dei lavoratori assunti, alla tipologia dei contratti ed alle varie annualità del rapporto la cui la misura era peraltro fissata direttamente dalla legge regionale.
Era infondata inoltre l'eccepita prescrizione in quanto la società attrice aveva fornito prova del compimento di atti interruttivi della prescrizione e precisamente tramite le lettere raccomandate del
18.4.2006, del 22.5.2010 e del 22.6.2012, con le quali diffidava l'Assessorato convenuto al pagamento dell'importo corrispondente ai benefici richiesti.
Nel merito la domanda di parte attrice era fondata e meritava accoglimento.
L'art. 10, comma 2, L.R. 27/91 stabiliva che “Le provvidenze di cui al comma 1 trovano applicazione per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1996 ed a condizione che le imprese nei dodici mesi precedenti non abbiano effettuato riduzioni di personale. Le provvidenze di cui al comma 1 trovano altresì applicazione, limitatamente agli interventi previsti alla lettera b), nei casi in cui entro il predetto periodo si sia verificato il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di unità assunte con contratto di formazione e lavoro anteriormente al periodo medesimo”.
La funzione della norma era quella di incentivare l'assunzione di dipendenti giovani ed inesperti, cui necessitava il periodo formativo previsto dal C.F.L., nonché, quale ulteriore e più importante scopo, 4
quello di stabilizzare tali rapporti precari istituendo contributi da concedersi per le trasformazioni a tempo indeterminato dei C.F.L..
La norma introduceva un contributo pari al 30% annuo per i primi due anni (contratto di formazione e lavoro) e, in caso di mantenimento in servizio, del 50%, del 40% e del 25% per ciascuno degli anni compresi nel triennio successivo.
La logica della legge era quelle di assicurare alle imprese che assumevano personale un sostegno per un massimo di 5 anni, incentivando prima l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e poi la stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato che poteva riguardare anche lo stesso lavoratore.
Di conseguenza, era infondato quanto asserito dall'Assessorato che aveva affermato che le due tipologie di contributo (per l'assunzione con CFL e per la stabilizzazione) erano tra loro alternative con un divieto di cumulo che non era stabilito da alcuna norma di legge.
Inoltre le decisioni della Corte di Giustizia invocate dall'Assessorato non potevano vincolare il
Giudice nella decisione del caso concreto e nella specie comunque la Corte di Giustizia non aveva individuato nelle norme comunitarie divieti di cumulo che erano stati invece ricavati dall'interpretazione dell'art. 10 della legge regionale 27/1991 che secondo la Corte individuerebbe un divieto di cumulo per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore della legge 27/1991.
Per le ragioni esposte la domanda andava accolta con la condanna dell' convenuto al Parte_1
pagamento dei contributi nella misura di € 12.127,95 per l'annualità 1997/1998 oltre interessi di legge dall'1.10.1998 sino al saldo effettivo.
Avverso la predetta sentenza l' Parte_3
proponeva appello esponendo che la sentenza impugnata era errata
[...]
nella parte in cui aveva respinto l'eccepito difetto di giurisdizione sulla richiesta di contributi di cui all'art. 10 della legge regionale 27/1991, sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario trattandosi di contributi riconosciuti direttamente dalla legge regionale con riferimento alla categoria dei lavoratori assunti, alla tipologia dei contratti ed alle varie annualità del rapporto.
Invero successivamente all'orientamento giurisprudenziale citato dal primo giudice che aveva fondato la decisione che aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, era intervenuto l'art. 49 della l. 234/12, in forza del quale all'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quinquies) era aggiunta la seguente: 5
«z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso».
Era, dunque, evidente, che il giudizio in questione, relativo ad aiuti di Stato, rientrava nella giurisdizione esclusiva ex art 133 c.p.a. del Giudice Amministrativo.
Nel merito rilevava che sulla questione per cui è causa era intervenuta la sentenza del 20 maggio del
2010 con cui la Corte di Giustizia della Comunità Europea aveva definitivamente chiarito che;
1) La decisione della Commissione 11 dicembre 1995, SG (95) D/15975, relativa alla legge della Regione
Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell'occupazione (aiuto di Stato NN
91/A/95), dev'essere interpretata nel senso che essa ha riconosciuto la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto di due misure, previste dall'art. 10, comma 1, lett. a) e b), di detta legge regionale, che non possono essere cumulate e il cui evento generatore, ossia l'assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata, dev'essere avvenuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio e che sia rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione delle Comunità europee.
L'art. 1 della decisione della Commissione 16 ottobre 2002, 2003/195/CE, relativa al regime di aiuto cui l'Italia intendeva dare esecuzione in favore dell'occupazione nella Regione Siciliana – C 56/99
(ex N 668/97), dev'essere interpretato nel senso che il regime di aiuti previsto dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 27 maggio 1997, n. 16, recante autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1997, costituiva un aiuto nuovo, distinto da quello previsto dall'art. 10 della legge della Regione
Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell'occupazione. Detto art. 1 ostava alla concessione di sovvenzioni per qualsiasi assunzione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione e lavoro o per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato effettuata a partire dal 1° gennaio 1997.
La citata decisione aveva, quindi, espressamente escluso che potevano essere pagati i contributi relativi a lavoratori per i quali l'assunzione o la trasformazione del rapporto erano avvenute dopo il
31/12/96. 6
Per i contributi relativi a lavoratori assunti prima del 31/12/96, il pagamento non poteva essere effettuato perché eccederebbe il limite fissato dalla decisione della Commissione con la decisione del
1995, considerato che i fondi autorizzati erano da tempo esauriti.
Esaurite le somme autorizzate con la decisione del '95, con il pagamento di alcuni acconti sui contributi richiesti per gli anni 1995, 1996 e 1997, dopo la decisione sopra descritta e dopo quella della Commissione europea C(2002)3738 fin del 16 ottobre 2002, che aveva dichiarato l'art. 11 della l.r. 27 maggio 1997 incompatibile con il mercato comune e ne espressamente vietata l'esecuzione, non potevano essere pagate ulteriori somme.
La Corte di Giustizia aveva ritenuto che gli aiuti previsti dalla l.r. 27/91 lett. A e B non possono essere cumulati nel tempo a vantaggio di uno stesso lavoratore poiché, per godere del secondo aiuto
(lett. b) dell'art. 10 della l.r. 27/91) per la trasformazione di un contratto di formazione lavoro in uno a durata determinata, il lavoratore doveva essere stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge n. 27/91.
Quanto statuito dal Giudice in primo grado, contrastava in modo piuttosto evidente con quanto statuito dalla Corte di Giustizia, le cui pronunce, contrariamente a quanto si afferma nella decisione impugnata, avevano efficacia diretta nell'ordinamento interno degli Stati membri, al pari dei regolamenti e delle direttive e delle decisioni della commissione, e vincolavano il giudice nazionale
(da ultimo cfr. Cons. Stato Sez. VI, 03-03-2010, n. 1241).
La decisione in questione non aveva interpretato la legge nazionale, ma aveva chiarito la portata e i limiti entro cui l'aiuto in questione può essere concesso.
La sentenza impugnata, che disattendeva apertamente quanto statuito dalla Corte di Giustizia, comportava un'evidente infrazione delle regole comunitarie in materia di aiuti, con le conseguenti responsabilità per lo Stato italiano, e andava rimossa.
Nella specie parte attrice oltre a pretendere il pagamento di contributi relativi alla lettera a), chiedeva il pagamento per gli stessi lavoratori dei contributi di cui alla lettera b). In altri termini, cumulava i benefici di cui alle lettere a) e b) per lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della l.r. 27/91. Tale pretesa contrastava in modo evidente con i principi fissati dalla Corte di Giustizia.
Dall'infondatezza della domanda principale discendeva logicamente l'infondatezza delle domande accessorie per interessi e danni conseguenti al presunto ritardato pagamento (secondo motivo ). 7
La domanda di risarcimento era pure infondata, perché la società attrice non poteva ritenersi titolare di alcuna situazione giuridica tutelabile, la cui lesione poteva giustificare il diritto al risarcimento del danno.
La declaratoria di illegalità dell'art. 11 della L.r. n. 16 del 1997 – con il quale si era disposto il rifinanziamento degli aiuti ex art. 10 L.r. n. 27/1991 – ad opera della Decisione della Commissione
Europea del 16/10/2002 aveva avuto l'effetto di vanificare ex tunc l'attribuzione patrimoniale di favore per le imprese;
di conseguenza, la società attrice non poteva vantare alcuna situazione giuridica soggettiva in relazione alla mancata percezione dei contributi e pertanto lamentare alcuna lesione.
Evidenziava che i contributi se concessi, anche se sotto le velate spoglie di un risarcimento, alla luce della citata decisione della sarebbero qualificabili come “aiuti attuati in modo abusivo” CP_2
ai sensi dell'art. 1, lettera g) del regolamento CE n. 659/99 e sarebbero soggetti in virtù di quanto stabilito dall'art. 16 del predetto regolamento alla procedura di recupero di cui all'art. 14.
Evidenziava che, come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia europea, non sarebbe possibile per l'Amministrazione regionale, a fronte di un'eventuale decisione di recupero da parte della invocare il principio di legittimo affidamento dei beneficiari, per sottrarsi CP_2
all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari alla ripetizione degli aiuti concessi in violazione del
Trattato, né, tanto meno, tale principio poteva essere invocato dagli interessati stessi, essendo questi tenuti, secondo la Corte di Giustizia, ad accertarsi preventivamente della legittimità degli aiuti e, pertanto, dell'avvenuta notifica ed autorizzazione da parte della Commissione europea.
Non era, quindi, configurabile una responsabilità della Regione Sicilia per violazione del diritto comunitario.
Secondo la prospettazione di controparte, la mancata percezione dei contributi (ovvero il danno lamentato) conseguente alla decisione di incompatibilità adottata dalla Commissione Europea, sarebbe imputabile al comportamento colposo della Regione Sicilia la quale aveva emanato una legge non compatibile con i vincoli imposti dall'ordinamento comunitario.
Di contro rilevava che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la responsabilità patrimoniale degli Stati membri nei confronti dei singoli per violazione di norme comunitarie sussisteva tassativamente al ricorrere di tre condizioni: a) la norma violata deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli;
b) la violazione deve essere grave e manifesta;
c) deve sussistere un nesso causale tra la violazione e danno. 8
Era evidente che nella presente controversia non sussisteva il primo indefettibile presupposto.
Difatti, la norma violata dalla L.r. n. 16/1997, ovvero l'art. 87 del Trattato U.E., prevedeva espressamente a carico degli Stati membri il divieto di concedere alle imprese aiuti che siano idonei a falsare la concorrenza, in quanto incompatibili con la realizzazione del mercato comune. In relazione a tale norma era evidente che le imprese beneficiarie degli aiuti illegali non potevano invocare alcun diritto.
Quindi, non poteva configurarsi alcuna responsabilità patrimoniale della Regione Sicilia per violazione del diritto comunitario nei confronti della società attrice.
In ogni caso il presunto diritto al risarcimento del danno era prescritto.
L'asserito evento lesivo andava, difatti, ricondotto all'emanazione da parte della Regione Sicilia della
L. r. n. 16/1997 incompatibile con i vincoli imposti dall'ordinamento comunitario;
pertanto, il termine di prescrizione quinquennale risultava essere già ampiamente decorso (terzo motivo ).
Sulla pretesa degli interessi, esponeva che, con riguardo ai debiti pecuniari della P.A., la costituzione in mora era un elemento costitutivo della pretesa, con la conseguenza che gravava sul creditore l'onere di dimostrare la ricezione della intimazione scritta di pagamento da parte del debitore, anche in mancanza di specifiche eccezioni o allegazioni di quest'ultimo ( quarto motivo ).
, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il 7 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione, con la concessione all'appellante del termine di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citata e non costituitasi Controparte_1
in giudizio.
E' pacifico che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l' an, il quid ed il quomodo dell'erogazione (Cass. nn. 66 del 2001, 10689 del 2002, 21000 del 2005 e 16896 del 2006, n. 21062 del 2011).
Nel caso di specie la misura dei contributi è stata fissata direttamente dalla legge regionale con riferimento alla categoria dei lavoratori assunti, alla tipologia dei contratti ed alle varie annualità del rapporto, senza che alla P.A. sia stato attribuito alcun potere di regolamentare la concessione di tali 9
agevolazioni, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" della loro erogazione,
e conseguentemente sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.
Irrilevante è quindi la circostanza che l'art. 49 della l. 234/12 abbia attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea …, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso, facendo implicito riferimento detta norma all'esercizio di poteri discrezionali ed autoritativi da parte dell'Amministrazione desunto dall'utilizzazione dell'espressione “ controversie relative agli atti ed i provvedimenti ” .
Va pertanto rigettato il primo motivo di appello.
Inammissibile è il secondo motivo di appello. L'appellante, a sostegno del proprio gravame, ha citato la sentenza della corte europea del 20 maggio 2010 della Corte di Giustizia della Comunità europea, ma non ha specificato dell' importo complessivo riconosciuto dal primo giudice, quale è
l'ammontare che non compete all'appellata.
Afferma soltanto che tenuto conto della citata sentenza della Corte Europea non possono essere cumulati nel tempo a vantaggio di uno stesso lavoratore gli aiuti previsti dalla l.r. 27/91 lett. A e B poiché, per godere del secondo aiuto (lett. b) dell'art. 10 della l.r. 27/91) per la trasformazione di un contratto di formazione lavoro in uno a durata determinata, il lavoratore dev'essere stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge n. 27/91.
Afferma che l'appellata oltre a pretendere il pagamento di contributi relativi alla lettera a), ha chiesto il pagamento per gli stessi lavoratori dei contributi di cui alla lettera b). In altri termini, ha cumulato i benefici di cui alle lettere a) e b) per lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della l.r. 27/91.
A fronte di un condannatorio pari ad euro € 12.127,95 oltre interessi di legge dall'1.10.1998 sino al saldo effettivo , l'appellante tuttavia, non enunciato specificamente la misura dell' importo non spettante all'appellata, rispetto all'ammontare complessivo riconosciuto al Primo giudice.
L'art. 342 c.p.c. , nella sua nuova formulazione introdotta dalla L. 7.8.2012, n. 134, di conversione, con modifiche, del D.L. 22.6.2012, n. 83, prevede che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare;
b) l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) 10
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
Ai sensi dell' art. 54, D.L. 22.6.2012, n. 83 la riforma si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
La legge di conversione , pubblicata l'11 agosto 2012, prevede all'art. 1 comma 2 l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente, il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. si applica agli atti di appello dei quali sia stata chiesta la notifica a decorrere dall'11 settembre 2012.
Pertanto, nella specie, essendo stata notificato l'atto di appello in data 16 febbraio 2016 , si applica il testo novellato di cui all'art. 342 c.p.c..
Per superare il vaglio di ammissibilità l'atto di appello – per il quale si applica il testo novellato di cui all'art. 342 c.p.c. - deve essere strutturato in quattro profili: 1) profilo volitivo: indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare (capi della sentenza ma anche sottocapi quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione); 2) profilo argomentativo: indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto;
3) profilo censorio: indicazione del perché si assume sia stata violata la legge;
4) profilo di causalità: giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite.
I requisiti in oggetto non possono intendersi in modo rigoroso e schematico ma ,piuttosto, vanno valutati con riferimento al loro effettivo contenuto,
In particolare , non occorre che l'appellante formuli un processo alternativo di sentenza ,né che proponga l'appello con una determinata forma, né che trascriva integralmente o parzialmente la sentenza appellata, ma gli impone soltanto di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere ( Cass. nn. 2143/2015,10916/2017, 21336/2017,
7332/2018). 11
Le nuove disposizioni confermano l'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c., a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello
(cfr. tra le più recenti, Cass. n. 27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, n. 23299 del 09/11/2011), per cui occorre che l'appellante motivi il proprio gravame indicando le violazioni di legge contenute in sentenza, con l'ulteriore specificazione dell'incidenza di tale violazioni sulla decisione adottata dal primo giudice.
Appare evidente che le nuove disposizioni confermano il principio per cui ove manchi la motivazione dell'appello (come prima i motivi specifici) l'impugnazione va dichiarata inammissibile e non può essere esaminata nel merito;
Nella specie, l'appellante, pur indicando uno schema di motivazione alternativo a quello seguito dal primo giudice nell'accogliere le avverse domande, ha riproposto interamente le deduzioni che aveva svolto in primo grado, sia con riferimento all'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione, e sia con riferimento all'asserita insussistenza del diritto dell'appellata ad avere riconosciuto l'intero importo del contributo riconosciuto dal primo giudice .
Tuttavia l'appellante pur contestando, in diritto, le argomentazioni svolte dal primo giudice, affermando che non compete all'appellata parte del contributo riconosciuto dal primo giudice, ha omesso di specificare l'incidenza di tale argomentazioni sull'esito della lite, non indicando quale era l'importo del contributo non dovuto , non assolvendo quindi all'onere di illustrare compiutamente il rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite.
Per le suesposte considerazioni, il secondo motivo si appello va dichiarato inammissibile.
In ogni caso ritiene la Corte che anche a volere considerare ammissibile il secondo motivo di appello lo stesso va comunque ritenuto infondato in quanto il contributo è stato richiesto soltanto per il contratto di assunzione dei lavoratori ( v. all.15 all'atto di citazione di primo grado della ). CP_1
Nulla va disposto in ordine alle spese del grado del giudizio non essendosi costituita la parte appellata rimasta vincitrice.
P.Q.M.
La Corte, nella contumacia di , rigetta l'appello proposto dall Controparte_1 [...]
nei confronti della predetta Parte_3
contumace, avverso la sentenza resa in data 27 ottobre 2018 dal Tribunale di Palermo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I sezione Civile della Corte di Appello di Palermo il 10 giugno 2025 12
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1010/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 6 novembre 2024, promossa in questo grado
DA
( C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, presso cui Uffici, via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA-CONTUMACE 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 27 ottobre 2018, il Tribunale di Palermo, decidendo sulla domanda proposta dal nei confronti dell' Parte_2 [...]
Regione Siciliana, così disponeva: Parte_1
accoglie la domanda e per l'effetto condanna l'Assessorato convenuto al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 12.127,95 oltre interessi di legge dall'1.10.1998 sino al saldo effettivo;
condanna l'Assessorato convenuto al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in € 5099.00 di cui € 264,00 per spese oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Esponeva il primo giudice che era infondato l'eccepito difetto di giurisdizione sulla richiesta di contributi di cui all'art. 10 della legge regionale 27/1991 sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario trattandosi di contributi riconosciuti direttamente dalla legge regionale con riferimento alla categoria dei lavoratori assunti, alla tipologia dei contratti ed alle varie annualità del rapporto la cui la misura era peraltro fissata direttamente dalla legge regionale.
Era infondata inoltre l'eccepita prescrizione in quanto la società attrice aveva fornito prova del compimento di atti interruttivi della prescrizione e precisamente tramite le lettere raccomandate del
18.4.2006, del 22.5.2010 e del 22.6.2012, con le quali diffidava l'Assessorato convenuto al pagamento dell'importo corrispondente ai benefici richiesti.
Nel merito la domanda di parte attrice era fondata e meritava accoglimento.
L'art. 10, comma 2, L.R. 27/91 stabiliva che “Le provvidenze di cui al comma 1 trovano applicazione per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1996 ed a condizione che le imprese nei dodici mesi precedenti non abbiano effettuato riduzioni di personale. Le provvidenze di cui al comma 1 trovano altresì applicazione, limitatamente agli interventi previsti alla lettera b), nei casi in cui entro il predetto periodo si sia verificato il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di unità assunte con contratto di formazione e lavoro anteriormente al periodo medesimo”.
La funzione della norma era quella di incentivare l'assunzione di dipendenti giovani ed inesperti, cui necessitava il periodo formativo previsto dal C.F.L., nonché, quale ulteriore e più importante scopo, 4
quello di stabilizzare tali rapporti precari istituendo contributi da concedersi per le trasformazioni a tempo indeterminato dei C.F.L..
La norma introduceva un contributo pari al 30% annuo per i primi due anni (contratto di formazione e lavoro) e, in caso di mantenimento in servizio, del 50%, del 40% e del 25% per ciascuno degli anni compresi nel triennio successivo.
La logica della legge era quelle di assicurare alle imprese che assumevano personale un sostegno per un massimo di 5 anni, incentivando prima l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e poi la stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato che poteva riguardare anche lo stesso lavoratore.
Di conseguenza, era infondato quanto asserito dall'Assessorato che aveva affermato che le due tipologie di contributo (per l'assunzione con CFL e per la stabilizzazione) erano tra loro alternative con un divieto di cumulo che non era stabilito da alcuna norma di legge.
Inoltre le decisioni della Corte di Giustizia invocate dall'Assessorato non potevano vincolare il
Giudice nella decisione del caso concreto e nella specie comunque la Corte di Giustizia non aveva individuato nelle norme comunitarie divieti di cumulo che erano stati invece ricavati dall'interpretazione dell'art. 10 della legge regionale 27/1991 che secondo la Corte individuerebbe un divieto di cumulo per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore della legge 27/1991.
Per le ragioni esposte la domanda andava accolta con la condanna dell' convenuto al Parte_1
pagamento dei contributi nella misura di € 12.127,95 per l'annualità 1997/1998 oltre interessi di legge dall'1.10.1998 sino al saldo effettivo.
Avverso la predetta sentenza l' Parte_3
proponeva appello esponendo che la sentenza impugnata era errata
[...]
nella parte in cui aveva respinto l'eccepito difetto di giurisdizione sulla richiesta di contributi di cui all'art. 10 della legge regionale 27/1991, sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario trattandosi di contributi riconosciuti direttamente dalla legge regionale con riferimento alla categoria dei lavoratori assunti, alla tipologia dei contratti ed alle varie annualità del rapporto.
Invero successivamente all'orientamento giurisprudenziale citato dal primo giudice che aveva fondato la decisione che aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, era intervenuto l'art. 49 della l. 234/12, in forza del quale all'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quinquies) era aggiunta la seguente: 5
«z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso».
Era, dunque, evidente, che il giudizio in questione, relativo ad aiuti di Stato, rientrava nella giurisdizione esclusiva ex art 133 c.p.a. del Giudice Amministrativo.
Nel merito rilevava che sulla questione per cui è causa era intervenuta la sentenza del 20 maggio del
2010 con cui la Corte di Giustizia della Comunità Europea aveva definitivamente chiarito che;
1) La decisione della Commissione 11 dicembre 1995, SG (95) D/15975, relativa alla legge della Regione
Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell'occupazione (aiuto di Stato NN
91/A/95), dev'essere interpretata nel senso che essa ha riconosciuto la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto di due misure, previste dall'art. 10, comma 1, lett. a) e b), di detta legge regionale, che non possono essere cumulate e il cui evento generatore, ossia l'assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata, dev'essere avvenuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio e che sia rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione delle Comunità europee.
L'art. 1 della decisione della Commissione 16 ottobre 2002, 2003/195/CE, relativa al regime di aiuto cui l'Italia intendeva dare esecuzione in favore dell'occupazione nella Regione Siciliana – C 56/99
(ex N 668/97), dev'essere interpretato nel senso che il regime di aiuti previsto dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 27 maggio 1997, n. 16, recante autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario
1997, costituiva un aiuto nuovo, distinto da quello previsto dall'art. 10 della legge della Regione
Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell'occupazione. Detto art. 1 ostava alla concessione di sovvenzioni per qualsiasi assunzione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione e lavoro o per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato effettuata a partire dal 1° gennaio 1997.
La citata decisione aveva, quindi, espressamente escluso che potevano essere pagati i contributi relativi a lavoratori per i quali l'assunzione o la trasformazione del rapporto erano avvenute dopo il
31/12/96. 6
Per i contributi relativi a lavoratori assunti prima del 31/12/96, il pagamento non poteva essere effettuato perché eccederebbe il limite fissato dalla decisione della Commissione con la decisione del
1995, considerato che i fondi autorizzati erano da tempo esauriti.
Esaurite le somme autorizzate con la decisione del '95, con il pagamento di alcuni acconti sui contributi richiesti per gli anni 1995, 1996 e 1997, dopo la decisione sopra descritta e dopo quella della Commissione europea C(2002)3738 fin del 16 ottobre 2002, che aveva dichiarato l'art. 11 della l.r. 27 maggio 1997 incompatibile con il mercato comune e ne espressamente vietata l'esecuzione, non potevano essere pagate ulteriori somme.
La Corte di Giustizia aveva ritenuto che gli aiuti previsti dalla l.r. 27/91 lett. A e B non possono essere cumulati nel tempo a vantaggio di uno stesso lavoratore poiché, per godere del secondo aiuto
(lett. b) dell'art. 10 della l.r. 27/91) per la trasformazione di un contratto di formazione lavoro in uno a durata determinata, il lavoratore doveva essere stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge n. 27/91.
Quanto statuito dal Giudice in primo grado, contrastava in modo piuttosto evidente con quanto statuito dalla Corte di Giustizia, le cui pronunce, contrariamente a quanto si afferma nella decisione impugnata, avevano efficacia diretta nell'ordinamento interno degli Stati membri, al pari dei regolamenti e delle direttive e delle decisioni della commissione, e vincolavano il giudice nazionale
(da ultimo cfr. Cons. Stato Sez. VI, 03-03-2010, n. 1241).
La decisione in questione non aveva interpretato la legge nazionale, ma aveva chiarito la portata e i limiti entro cui l'aiuto in questione può essere concesso.
La sentenza impugnata, che disattendeva apertamente quanto statuito dalla Corte di Giustizia, comportava un'evidente infrazione delle regole comunitarie in materia di aiuti, con le conseguenti responsabilità per lo Stato italiano, e andava rimossa.
Nella specie parte attrice oltre a pretendere il pagamento di contributi relativi alla lettera a), chiedeva il pagamento per gli stessi lavoratori dei contributi di cui alla lettera b). In altri termini, cumulava i benefici di cui alle lettere a) e b) per lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della l.r. 27/91. Tale pretesa contrastava in modo evidente con i principi fissati dalla Corte di Giustizia.
Dall'infondatezza della domanda principale discendeva logicamente l'infondatezza delle domande accessorie per interessi e danni conseguenti al presunto ritardato pagamento (secondo motivo ). 7
La domanda di risarcimento era pure infondata, perché la società attrice non poteva ritenersi titolare di alcuna situazione giuridica tutelabile, la cui lesione poteva giustificare il diritto al risarcimento del danno.
La declaratoria di illegalità dell'art. 11 della L.r. n. 16 del 1997 – con il quale si era disposto il rifinanziamento degli aiuti ex art. 10 L.r. n. 27/1991 – ad opera della Decisione della Commissione
Europea del 16/10/2002 aveva avuto l'effetto di vanificare ex tunc l'attribuzione patrimoniale di favore per le imprese;
di conseguenza, la società attrice non poteva vantare alcuna situazione giuridica soggettiva in relazione alla mancata percezione dei contributi e pertanto lamentare alcuna lesione.
Evidenziava che i contributi se concessi, anche se sotto le velate spoglie di un risarcimento, alla luce della citata decisione della sarebbero qualificabili come “aiuti attuati in modo abusivo” CP_2
ai sensi dell'art. 1, lettera g) del regolamento CE n. 659/99 e sarebbero soggetti in virtù di quanto stabilito dall'art. 16 del predetto regolamento alla procedura di recupero di cui all'art. 14.
Evidenziava che, come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia europea, non sarebbe possibile per l'Amministrazione regionale, a fronte di un'eventuale decisione di recupero da parte della invocare il principio di legittimo affidamento dei beneficiari, per sottrarsi CP_2
all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari alla ripetizione degli aiuti concessi in violazione del
Trattato, né, tanto meno, tale principio poteva essere invocato dagli interessati stessi, essendo questi tenuti, secondo la Corte di Giustizia, ad accertarsi preventivamente della legittimità degli aiuti e, pertanto, dell'avvenuta notifica ed autorizzazione da parte della Commissione europea.
Non era, quindi, configurabile una responsabilità della Regione Sicilia per violazione del diritto comunitario.
Secondo la prospettazione di controparte, la mancata percezione dei contributi (ovvero il danno lamentato) conseguente alla decisione di incompatibilità adottata dalla Commissione Europea, sarebbe imputabile al comportamento colposo della Regione Sicilia la quale aveva emanato una legge non compatibile con i vincoli imposti dall'ordinamento comunitario.
Di contro rilevava che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la responsabilità patrimoniale degli Stati membri nei confronti dei singoli per violazione di norme comunitarie sussisteva tassativamente al ricorrere di tre condizioni: a) la norma violata deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli;
b) la violazione deve essere grave e manifesta;
c) deve sussistere un nesso causale tra la violazione e danno. 8
Era evidente che nella presente controversia non sussisteva il primo indefettibile presupposto.
Difatti, la norma violata dalla L.r. n. 16/1997, ovvero l'art. 87 del Trattato U.E., prevedeva espressamente a carico degli Stati membri il divieto di concedere alle imprese aiuti che siano idonei a falsare la concorrenza, in quanto incompatibili con la realizzazione del mercato comune. In relazione a tale norma era evidente che le imprese beneficiarie degli aiuti illegali non potevano invocare alcun diritto.
Quindi, non poteva configurarsi alcuna responsabilità patrimoniale della Regione Sicilia per violazione del diritto comunitario nei confronti della società attrice.
In ogni caso il presunto diritto al risarcimento del danno era prescritto.
L'asserito evento lesivo andava, difatti, ricondotto all'emanazione da parte della Regione Sicilia della
L. r. n. 16/1997 incompatibile con i vincoli imposti dall'ordinamento comunitario;
pertanto, il termine di prescrizione quinquennale risultava essere già ampiamente decorso (terzo motivo ).
Sulla pretesa degli interessi, esponeva che, con riguardo ai debiti pecuniari della P.A., la costituzione in mora era un elemento costitutivo della pretesa, con la conseguenza che gravava sul creditore l'onere di dimostrare la ricezione della intimazione scritta di pagamento da parte del debitore, anche in mancanza di specifiche eccezioni o allegazioni di quest'ultimo ( quarto motivo ).
, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il 7 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione, con la concessione all'appellante del termine di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente citata e non costituitasi Controparte_1
in giudizio.
E' pacifico che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l' an, il quid ed il quomodo dell'erogazione (Cass. nn. 66 del 2001, 10689 del 2002, 21000 del 2005 e 16896 del 2006, n. 21062 del 2011).
Nel caso di specie la misura dei contributi è stata fissata direttamente dalla legge regionale con riferimento alla categoria dei lavoratori assunti, alla tipologia dei contratti ed alle varie annualità del rapporto, senza che alla P.A. sia stato attribuito alcun potere di regolamentare la concessione di tali 9
agevolazioni, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" della loro erogazione,
e conseguentemente sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario.
Irrilevante è quindi la circostanza che l'art. 49 della l. 234/12 abbia attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea …, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso, facendo implicito riferimento detta norma all'esercizio di poteri discrezionali ed autoritativi da parte dell'Amministrazione desunto dall'utilizzazione dell'espressione “ controversie relative agli atti ed i provvedimenti ” .
Va pertanto rigettato il primo motivo di appello.
Inammissibile è il secondo motivo di appello. L'appellante, a sostegno del proprio gravame, ha citato la sentenza della corte europea del 20 maggio 2010 della Corte di Giustizia della Comunità europea, ma non ha specificato dell' importo complessivo riconosciuto dal primo giudice, quale è
l'ammontare che non compete all'appellata.
Afferma soltanto che tenuto conto della citata sentenza della Corte Europea non possono essere cumulati nel tempo a vantaggio di uno stesso lavoratore gli aiuti previsti dalla l.r. 27/91 lett. A e B poiché, per godere del secondo aiuto (lett. b) dell'art. 10 della l.r. 27/91) per la trasformazione di un contratto di formazione lavoro in uno a durata determinata, il lavoratore dev'essere stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge n. 27/91.
Afferma che l'appellata oltre a pretendere il pagamento di contributi relativi alla lettera a), ha chiesto il pagamento per gli stessi lavoratori dei contributi di cui alla lettera b). In altri termini, ha cumulato i benefici di cui alle lettere a) e b) per lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della l.r. 27/91.
A fronte di un condannatorio pari ad euro € 12.127,95 oltre interessi di legge dall'1.10.1998 sino al saldo effettivo , l'appellante tuttavia, non enunciato specificamente la misura dell' importo non spettante all'appellata, rispetto all'ammontare complessivo riconosciuto al Primo giudice.
L'art. 342 c.p.c. , nella sua nuova formulazione introdotta dalla L. 7.8.2012, n. 134, di conversione, con modifiche, del D.L. 22.6.2012, n. 83, prevede che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare;
b) l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) 10
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
Ai sensi dell' art. 54, D.L. 22.6.2012, n. 83 la riforma si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
La legge di conversione , pubblicata l'11 agosto 2012, prevede all'art. 1 comma 2 l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente, il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. si applica agli atti di appello dei quali sia stata chiesta la notifica a decorrere dall'11 settembre 2012.
Pertanto, nella specie, essendo stata notificato l'atto di appello in data 16 febbraio 2016 , si applica il testo novellato di cui all'art. 342 c.p.c..
Per superare il vaglio di ammissibilità l'atto di appello – per il quale si applica il testo novellato di cui all'art. 342 c.p.c. - deve essere strutturato in quattro profili: 1) profilo volitivo: indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare (capi della sentenza ma anche sottocapi quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione); 2) profilo argomentativo: indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto;
3) profilo censorio: indicazione del perché si assume sia stata violata la legge;
4) profilo di causalità: giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite.
I requisiti in oggetto non possono intendersi in modo rigoroso e schematico ma ,piuttosto, vanno valutati con riferimento al loro effettivo contenuto,
In particolare , non occorre che l'appellante formuli un processo alternativo di sentenza ,né che proponga l'appello con una determinata forma, né che trascriva integralmente o parzialmente la sentenza appellata, ma gli impone soltanto di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere ( Cass. nn. 2143/2015,10916/2017, 21336/2017,
7332/2018). 11
Le nuove disposizioni confermano l'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c., a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello
(cfr. tra le più recenti, Cass. n. 27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, n. 23299 del 09/11/2011), per cui occorre che l'appellante motivi il proprio gravame indicando le violazioni di legge contenute in sentenza, con l'ulteriore specificazione dell'incidenza di tale violazioni sulla decisione adottata dal primo giudice.
Appare evidente che le nuove disposizioni confermano il principio per cui ove manchi la motivazione dell'appello (come prima i motivi specifici) l'impugnazione va dichiarata inammissibile e non può essere esaminata nel merito;
Nella specie, l'appellante, pur indicando uno schema di motivazione alternativo a quello seguito dal primo giudice nell'accogliere le avverse domande, ha riproposto interamente le deduzioni che aveva svolto in primo grado, sia con riferimento all'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione, e sia con riferimento all'asserita insussistenza del diritto dell'appellata ad avere riconosciuto l'intero importo del contributo riconosciuto dal primo giudice .
Tuttavia l'appellante pur contestando, in diritto, le argomentazioni svolte dal primo giudice, affermando che non compete all'appellata parte del contributo riconosciuto dal primo giudice, ha omesso di specificare l'incidenza di tale argomentazioni sull'esito della lite, non indicando quale era l'importo del contributo non dovuto , non assolvendo quindi all'onere di illustrare compiutamente il rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite.
Per le suesposte considerazioni, il secondo motivo si appello va dichiarato inammissibile.
In ogni caso ritiene la Corte che anche a volere considerare ammissibile il secondo motivo di appello lo stesso va comunque ritenuto infondato in quanto il contributo è stato richiesto soltanto per il contratto di assunzione dei lavoratori ( v. all.15 all'atto di citazione di primo grado della ). CP_1
Nulla va disposto in ordine alle spese del grado del giudizio non essendosi costituita la parte appellata rimasta vincitrice.
P.Q.M.
La Corte, nella contumacia di , rigetta l'appello proposto dall Controparte_1 [...]
nei confronti della predetta Parte_3
contumace, avverso la sentenza resa in data 27 ottobre 2018 dal Tribunale di Palermo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I sezione Civile della Corte di Appello di Palermo il 10 giugno 2025 12
Il Giudice Ausiliario Il Presidente