Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN OR HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7502 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Pietro Signorelli che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Alberto Toffoletto Marco Pesenti Christian Romeo Luciana Cipolla Flora Lettenmayer e Simona Daminelli che la rappresentano e difendono per mandato in atti.
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 8339/2021 resa nel procedimento 47972/2014 – contratti bancari –
1
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 47972/2014 ) , anche Parte_1 come titolare della ditta individuale Edil Sa.Fa. di Sava Fausto, , Parte_2 Parte_3
e convenivano dinanzi al Tribunale di Roma e affermavano
[...] Parte_4 Controparte_1 testualmente: “ il signo ha intrattenuto rapporti co per avere Parte_1 Controparte_1 sottoscritto contratti di c/c n. 30899 e n 40027933 nonché per aver sottoscritto il cc n.
4258952 in qualità di titolare dell ( conto chiuso Parte_1
a rientro ). Nel corso del rapporto sono state richieste e ottenute dalla banca garanzie personali da tutti i familiari dell'attore giustificando la richiesta come normale prassi bancaria. Copia del contratto di apercredito e di corrispondenza e degli estratti conto scalari dei conti correnti sono stati richiesti con raccomandata a.r….” .
Sostenevano che i conti erano stati gravati da interessi usurari, da illegittimo anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti, illegittima applicazione di cms e spese, variazioni non concordate delle condizioni economiche e che una perizia econometrica aveva evidenziato la corresponsione indebita di oltre € 225.000,00 complessivi. Chiedevano la restituzione delle somme versate in eccesso.
La convenuta si costituiva, sosteneva l'infondatezza degli assunti attorei in quanto tutte le condizioni contrattuali erano state pattuite in forma scritta e corrispondevano ai criteri legali;
riferiva che il conto 30899 era stato estinto il trenta giugno 2006, il conto 40027933 era stato estinto il quattordici maggio 2014. Il venti novembre 2013 era stato comunicato alla correntista e ai fideiussori il recesso dal rapporto 4258952 e la revoca degli affidamenti;
proponeva domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di € 150.246,10 quale saldo debitore di quest'ultimo conto alla data del trentuno gennaio 2015 oltre interessi legali successivi fino al saldo.
Il ventisei novembre 2019 si costituiva nuovo difensore per in persona della Controparte_1 procuratrice Parte_5
All'esito dell'istruttoria, consistita in produzioni documentali e nell'espletamento di ctu contabile, il Tribunale con sentenza 9339/2021 così statuiva: “rigetta integralmente le domande attoree;
in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta condanna , in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
Edil Sa. Fa , nonch , questi Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
2 ultimi in qualità di fideiussori al pagamento della somma di € 6.194,00 oltre interessi.
Compensa le spese. Pone le spese per la consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico di entrambe le parti in solido”.
I soccombenti proponevano appello e concludevano chiedendo : “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello adìta, in parziale riforma della Sentenza n. 8339/2021 emessa dal Tribunale di
Roma, depositata e resa pubblica in data 12.05.2021 e non notificata, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: in relazione ai rapporti di C/C n. 30899; n.
400279333 e n. 428952, per ciascuno di essi come indicati in narrativa, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata d e per l'effetto: accertare e dichiarare l'invalidità CP_1
(nullità e/o annullabilità) e/o l'illegittimità e/o la inefficacia totale o parziale del contratto come dedotto in narrativa, anche per mancanza di forma scritta ex art. 117 T.U.B., e delle clausole ivi contenute, oggetto del rapporto tra la parte attrice e la Banca convenuta, particolarmente in relazione all'invalidità e/o inefficacia delle clausole contrattuali di pattuizione dei giorni valuta, delle CMS, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario, ultralegale e comunque per i motivi dedotti in esito alla produzione documentale di controparte;
rilevare e dichiarare che la banca ha proceduto ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.)
e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, e per l'effetto dichiarare: a) la invalidità e gratuità ex art. 1815 comma 2°
c.c. del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate;
b) la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) la illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) la illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, altresì non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) la illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutti i rapporti dedotti;
g) procedere al ricalcolo su base annuale;
senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldaconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso, con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli
3 indicati, ripetibili ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre interessi dalla domanda. Il tutto secondo quanto accertato nella CTU espletata in primo grado secondo la quale il ricalcolo dei rapporti dedotti è il seguente: - sul C/C 4258952 euro 6.194,00 saldo avere per il correntista. - sul
C/C n. 30899 euro 50.917,00 saldo avere per il correntista. - sul C/C n. 400279333 euro
81.863,00 saldo avere per il correntista. Per un totale di euro 138.947,00 di somme indebitamente incassate da e che andranno restituite al correntista, oltre CP_1 interessi dalla domanda. Con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio dei quali il procuratore si dichiara antistatario”.
si costituiva e chiedeva : “in via preliminare: accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.; nel merito: accertata e dichiarata l'infondatezza delle avversarie doglianze, respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
8339/2021 pubblicata il 12/05/2021, emessa dal tribunale di Roma;
in via istruttoria: respingere tutte le istanze ex adverso formulate;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio. Salvis juribus”.
Con decreto del ventiquattro dicembre 2024 era disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per la decisione al diciassette febbraio 2025
Con note depositate il diciassette gennaio 2025 gli appellanti concludevano insistendo nella domanda già formulata.
Con note depositate il diciassette gennaio 2025 l'appellata concludeva chiedendo :
“respingere l'appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 8339/2021 pubblicata dal Tribunale di Roma il 12 maggio 2021
a conclusione del giudizio n. 47972/2014 R.G.; - in ogni caso, in relazione al conto corrente n. 4258952, tenuto conto che parte appellante non ha espressamente appellato la sentenza formulando un apposito motivo di gravame, ritenere e dichiarare che la statuizione riguardante tale rapporto è ormai coperta da giudicato. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
La Corte all'esito dell'udienza del diciassette febbraio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro dicembre 2024, riservava la decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto articolatamente motivato e parzialmente fondato.
Si rileva in limine che, al contrario di quanto affermato dall'appellata, non vi è giudicato sulla statuizione relativa al conto corrente 4258952: l'appellante infatti ha contestato specificamente le risultanze contabili affermando l'errore del Tribunale nella lettura delle stesse.
Primo motivo
Manifesta erroneità della sentenza. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.. Errata valutazione e travisamento degli atti di causa e della documentazione di parte attrice versata in atti.
Si censura il punto di motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto generiche e meramente assertive le affermazioni contenute nell'atto di citazione.
Gli appellanti sostengono al contrario di aver specificamente individuato i conti correnti oggetto di verifica nonchè le illegittimità riscontrate sotto diversi profili, con indicazione dei conteggi corretti e riferimento a perizia specifica allegata in atti.
Il motivo è inammissibile poiché, a fronte della rilevata genericità, il Tribunale non ha dichiarato alcuna nullità dell'atto introduttivo e, riguardo alle conseguenze probatorie delle allegazioni generiche, comunque il Giudice di prime cure ha fatto corretto uso dei principi vigenti in materia.
Secondo motivo
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 TUB, anche in relazione all'art. 118 TUB. Errata/insufficiente motivazione in Sentenza.
Testualmente : “Dopo avere stigmatizzato la genericità dell'atto introduttivo, il Giudice del primo grado omette completamente ogni riferimento rispetto alle deduzioni ed allegazioni giuridiche su cui era fondata la domanda di parte attrice che brevemente si riassumono: 1) nullità dei contratti di C/C n. 4258952; n. 30899 e n. 400279333 anche per mancanza di forma scritta ad substantiam. Erronea/insufficiente motivazione sul punto. 2) illegittimità
5 dell'anatocismo anche alla luce della Legge di Stabilità del 2014.; 3) ius variandi;
4) commissione di massimo scoperto”.
MOTIVO III
Violazione ed erronea applicazione dell'art. 2697 c.c..
Errata valutazione e travisamernto degli atti di causa e della documentazione versata in atti.
Erroneità e contraddittorietà, quando non insufficienza e/o assenza di motivazione nella valutazione delle prove e della CTU.
Gli appellanti contestano la valutazione del Tribunale sia dal punto di vista dell'applicazione delle regole sull'onere della prova sia per la mancata considerazione dei risultati della perizia di parte sia per il travisamento dei risultati della ctu.
I motivi, per la stretta interconnessione, devono essere esaminati congiuntamente.
Si rileva in primo luogo come nell'atto introduttivo di primo grado, come sopra riportato testualmente, sono stati gli stessi odierni appellanti ad affermare che i contratti esistevano ed erano stati sottoscritti. costituendosi ha confermato espressamente la Controparte_1 circostanza tanto da aver sostenuto di aver sempre pattuito in forma scritta tutte le condizioni applicate e risultanti dagli estratti conto.
La mancata produzione di un contratto che pacificamente è stato stipulato in forma scritta comporta le condivisibili conseguenze illustrate da Cass. I n. 6480/2021 in base a cui “… il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo: e ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost.,
l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate — secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo — dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo…. In conclusione, la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto
6 non avrebbe potuto validamente contemplarla…. Il criterio….non può invece seguirsi con riguardo agli interessi ultralegali e alla commissione di massimo scoperto, giacché gli uni e gli altri non sono vietati in senso assoluto, potendo essere convenuti contrattualmente, ma devono esserlo per iscritto, a pena di nullità, a mente degli artt. 3 e 4 1. n. 154/1992 e 117
t.u.b., oltre che in base alla disposizione di cui all'art. 1284, comma 3, c.c., applicabile agli interessi ultralegali nel periodo anteriore alla vigenza della disciplina introdotta dalle citate norme della legge sulla trasparenza bancaria e del testo unico bancario….”.
Il Tribunale ha poi rilevato, per quanto riguarda la domanda della correntista che “Le ragioni poste a fondamento della domanda…. non hanno trovato alcun riscontro documentale (ad eccezione di alcuni sparuti conti scalari) e sono alla fine risultate del tutto generiche. In particolare, ritiene il giudicante che con riguardo ai conti correnti estinti sui quali la banca non ha spiegato alcuna domanda, in assenza dei predetti riscontri documentali e a fronte della natura sostanzialmente esplorativa delle domande spiegate, non si possa dare accoglimento alle domande attoree”.
Ebbene, atteso che, al contrario di quanto indicato dal Giudice di prime cure, per quanto riguarda il conto corrente 30899 e 28651 ( oggetto di domanda degli appellanti e rispetto a cui l'istituto si è limitato a contestare la fondatezza della richiesta per cui a carico dei primi
è l'onere probatorio ) è stata depositata copiosa documentazione in allegato alle memorie ex art. 183 c.p.c. consistenti sia negli scalari che negli estratti conto;
ciò ha consentito al
CTU di effettuare compiutamente e senza alcuna difficoltà la ricostruzione dei rapporti in questione e di giungere a calcoli analitici con l'analisi di plurime ipotesi.
A ciò si aggiunge la raccomandata ex art. 119 TUB di giugno 2014 cui non risulta che abbia dato risposta e che copre l'onere della prova per tutti gli estratti conto Controparte_1
e scalari da giugno 2004 fino alla chiusura.
Passando al quantum la mancata produzione dei contratti il cui onere era a carico degli appellanti, comporta, alla luce dell'interpretazione della Corte di Cassazione sopra indicata, il rigetto della domanda relativa alla pattuizione originaria di interessi usurari o comunque quella relativa alla richiesta di applicazione di interessi al tasso sostitutivo nonché quella relativa all'applicazione di commissioni spese e giorni valuta diversi da quelli risultanti dalla documentazione.
7 Per l'anatocismo invece la domanda deve essere accolta. Manca peraltro un conteggio da parte del CTU, che, mantenendo gli interessi al tasso risultante dagli estratti conto, enuclei unicamente le somme dovute per anatocismo.
Rileva il Collegio come peraltro possa essere utilizzato il conteggio della perizia di parte, sia per esigenze di contenimento dei tempi e costi processuali sia in quanto si tratta di computo basato su criteri corretti e attendibili.
La somma enucleata per il solo anatocismo relativamente al conto 30899 è quindi pari a
€3.333,73 e per il conto 40027933 ( già 28651 ) a € 6.025,71.
Per il conto 4258952 ( già 12071 acceso il due settembre 1996 ) la banca ha prodotto un contratto di maggio 2013 e un documento di apertura di credito di maggio 2009; il Tribunale
a tale proposito, in mancanza del contratto iniziale, ha escluso spese e commissioni fino a maggio 2009, ha tolto la capitalizzazione trimestrale e poi ha applicato le condizioni pattuite;
il Giudice di prime cure ha infine riconosciuto un saldo a favore della banca di € 6.194,00.
In realtà il saldo, come correttamente evidenziato dall'appellante, era a favore della correntista.
Come indicato dal CTU infatti, sia nei conteggi sia espressamente in calce alla tabella a pag.
25 della relazione depositata il ventisei marzo 2019, l'importo costituisce “il saldo avere edil sa.fa.”
L'importo deve poi ritenersi correttamente determinato anche sulla base delle produzioni documentali effettuate dall'istituto di credito e utilizzabili in base al principio di acquisizione della prova;
i criteri di calcolo indicati nella relazione sono del tutto condivisibili.
L'importo totale dovuto da è quindi di € 3.333,73+6.025,71+6.194,00 =€ Controparte_1
15.553,44 oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado al saldo.
Le spese di primo e secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima attesa la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in appello in quanto non tenuta.
La liquidazione è quella di cui in dispositivo.
P.Q.M.
8 In riforma della sentenza di primo grado condanna a pagare a Controparte_1 [...]
€ 15.553,44 oltre interessi legali dalla notifica dell'atto Parte_1 introduttivo di primo grado al saldo.
Condanna a pagare le spese di primo grado in favore del difensore Controparte_1 antistatario della controparte liquidate in complessivi € 2.600,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA oltre spese di ctu.
Condanna a pagare le spese del grado di appello in favore del difensore Controparte_1 antistatario degli appellanti liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA.
Roma, diciassette febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN OR HE de Courtelary
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