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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/11/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. MO DI DE Presidente rel. dott. ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1581/2025 R.G. vertente tra
, nato a [...] il giorno 8 maggio 1959, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
UC BE e dall'Avv. Maria Alberica Tiranti, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il primo difensore ricorrente
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
IA ES NI del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero iscritta con oggetto: separazione giudiziale - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così precisate dalle parti all'udienza del 28 ottobre 2025: parte ricorrente ha insistito nella domanda di nullità del matrimonio e nell'accoglimento delle ulteriori domande formulate nelle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.; parte resistente, riportandosi agli atti difensivi depositati, ha chiesto l'accoglimento delle domande formulate nella seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 27 maggio 2025 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio civile in Parma, il 4 settembre 2012, con e che dalla loro unione è Controparte_1 Per_ nata (il 18 luglio 2006) la figlia .
Esponeva che, da diversi anni, aveva avuto luogo una progressiva diminuzione dell'affectio coniugale e che la vita matrimoniale, specie a causa dei comportamenti dispotici e violenti della moglie, si era contrassegnata per gli insuperabili contrasti e l'assoluto difetto di comunicazione. Per_ Lamentando di essere rimasto vittima, unitamente alla figlia , di continue offese, provocazioni, aggressioni verbali e vessazioni di ogni genere praticate da , Controparte_1 mancante ad ogni dovere di assistenza morale e anche materiale, allegava di essere caduto in uno stato di grave sofferenza e prostrazione.
Spiegava, al riguardo, di essere in cura presso il Centro di Salute Mentale di Parma, di essere invalido civile e inabile al lavoro.
Fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, il medesimo ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione giudiziale con addebito alla moglie e, sotto altri profili, ordinare a controparte di allontanarsi dalla casa coniugale, assegnare in proprio favore la casa medesima, Per_ porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_2 mediante il pagamento dell'importo mensile pari ad Euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e disporre la divisione dei beni comuni al 50%.
Intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva in giudizio depositando comparsa Controparte_2 il 25 settembre 2025.
In via preliminare e di rito, eccepiva l'inammissibilità della domanda avversaria intesa alla divisione dei beni comuni.
Con riguardo al merito, forniva una ricostruzione del tutto alternativa e antitetica delle cause della crisi matrimoniali, spiegando di essere stata destinataria nel tempo, e soprattutto negli ultimi anni, di condotte violente, lesive ed offensive per opera del marito.
Ai fini d'interesse, precisava di aver dovuto ricorrere alle cure sanitarie del Pronto Soccorso (segnatamente, il 29 aprile 2022 e, a causa di un'aggressione subita dalla figlia, il 9 febbraio 2025) e che le intemperanze domestiche altrui avevano talvolta occasionato l'intervento delle Forze dell'ordine (vale in tal senso il riferimento ai fatti del 23 gennaio 2024, con il conseguente accesso al locale Centro Antiviolenza).
Per altro verso, allegava che le gravi difficoltà familiari si erano negativamente riverberate sulla Per_ crescita di la quale, dopo essersi resa protagonista di un serio episodio anticonservativo, era stata affidata ai competenti Servizi Sociali dal Tribunale per i Minorenni.
Tenuto conto delle circostanze così compendiate e valorizzando l'esiguità dei propri redditi, chiedeva, a propria volta, dichiararsi la separazione dal coniuge con altrui addebito, porsi a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno ex art. 156 c.c. di importo pari ad Euro 500,00, dichiarare inammissibile la domanda riguardante la divisione dei beni comuni e rigettare l'avversaria domanda di addebito, quella intesa all'emissione dell'ordine di protezione e pure quella riguardante il mantenimento della figlia;
in via subordinata, chiedeva attribuirsi in proprio favore il godimento della casa familiare e obbligarsi il padre alle dovute contribuzioni atte al Per_ mantenimento della figlia in ipotesi di scelta di di voler vivere con lei.
Con la prima memoria di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c. parte ricorrente esponeva fatti del tutto nuovi.
In particolare, riferiva di avere sposato tale il 26 febbraio 1984 e di essersi da Controparte_3 costei separato consensualmente il 27 marzo 2007.
Aggiungeva di avere presentato al Tribunale di Reggio Emilia ricorso congiunto di divorzio in relazione al quale il Tribunale adito, con ordinanza n. 1572/07, aveva differito il procedimento invitando le parti a produrre documentazione riguardante il loro domicilio (ai fini della delibazione della competenza territoriale). Sennonché tale provvedimento interlocutorio era stato trasmesso dalla Cancelleria, come se fosse stata emessa una sentenza di divorzio, all'Ufficio dello Stato Civile di Parma che aveva proceduto alla relativa annotazione.
non aveva trovato pertanto alcun ostacolo nel contrarre le nozze con Parte_1
il 4 settembre 2012. Controparte_1
Lo stesso ricorrente affermava dunque che, nei primi mesi dell'anno 2024, la suddetta
[...]
aveva avuto modo di riscontrare l'anomalo errore, ossia la mancata pronuncia del loro CP_3 divorzio prima della celebrazione del secondo matrimonio con l'odierna convenuta.
Allegava, nondimeno, che questo Tribunale aveva dichiarato, con sentenza pubblicata il 21 luglio 2025, la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio un tempo celebrato con . Controparte_3
Alla luce di tali premesse, deduceva e chiedeva dichiararsi la nullità del matrimonio contratto con ex art. 86 c.c., da cui l'assorbimento dell'eccezione avversaria afferente Controparte_1 all'inammissibilità della domanda di divisione dei beni comuni.
Per altro verso, insistendo nell'ordine a controparte di liberare e allontanarsi dall'immobile destinato a casa familiare, chiedeva ordinarsi la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 126 c.c. con ogni obbligo a carico della convenuta di contribuire al mantenimento della figlia nei termini già illustrati in ricorso.
Con la seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. evidenziava che il ricorrente Controparte_1 aveva radicato il presente procedimento oltre cinque mesi dopo la presentazione del ricorso congiunto inteso alla pronuncia di divorzio dalla prima moglie . Controparte_3
Deduceva, dunque, l'irritualità e tardività della domanda di nullità del matrimonio, del tutto antitetica e incompatibile con quella di separazione formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Concludeva l'atto difensivo chiedendo il rigetto di tale domanda, così come di quella avversaria avente ad oggetto la liberazione dell'immobile (per incompetenza del giudice adito, in quanto soggetta a rito locatizio).
Per il resto, insisteva nelle domande già proposte in sede di costituzione.
Con l'ultima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. parte ricorrente, riportandosi alle domande già proposte e chiedendo il rigetto di quelle articolate da controparte, deduceva la ritualità e tempestività della domanda di nullità del matrimonio, in quanto proposta in termini conformi nella prima memoria di cui al medesimo articolo processuale (e non appena emessa la suddetta sentenza di divorzio pubblicata da questo Tribunale il 21 luglio 2025), così come l'infondatezza dell'eccezione avversaria di incompetenza del giudice rispetto alla domanda di liberazione dell'immobile adibito a casa familiare (trattandosi di bene suo personale acquistato prima del matrimonio nullo).
All'udienza di comparizione celebrata il 28 ottobre 2025 le parti, invitate dal giudice relatore a precisare le conclusioni e a discutere oralmente anche con riguardo all'ammissibilità della domanda di nullità del matrimonio e alle domande accessorie a quelle sul vincolo coniugale, concludevano nei termini di cui in epigrafe.
La causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
***** E' in primo luogo inammissibile, in quanto proposta tardivamente, la domanda di nullità del matrimonio – così come quella di cui al correlato art. 126 c.c. – formulata da parte ricorrente per la prima volta con la memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c.
Osservato che, secondo tale disposizione processuale, “entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui…, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate…”, si ritiene che, nel caso di specie, Parte_1
abbia dato luogo ad una inammissibile mutatio libelli, anziché a una mera, consentita,
[...] emendatio libelli.
La domanda di nullità del matrimonio, infatti, non soltanto è differente per petitum e causa petendi rispetto all'originaria domanda di separazione giudiziale, ma, anzi, si fonda su allegazioni di fatto, su deduzioni e su requisiti giuridici specularmente antitetici (ossia, l'invalidità del vincolo matrimoniale, anziché il presupposto di un valido matrimonio contratto con controparte) rispetto a quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c., che esclude l'attrazione al rito unitario dei procedimenti di scioglimento della comunione legale, va poi dichiarata inammissibile la domanda proposta da parte ricorrente intesa alla divisione dei beni comuni al 50%.
Per altro verso, merita di essere rigettata nel merito la domanda di separazione giudiziale rispetto alla quale ha insistito parte resistente.
E' incontroverso e documentalmente dimostrato, invero, che, alla data del matrimonio per cui è causa (4 settembre 2012), risultava ancora avvinto da vincolo di coniugio con la Parte_1 prima moglie , dalla quale risulta divorziato, in forza di conforme provvedimento Controparte_3 giurisdizionale, soltanto il 20 luglio 2025 (cfr. pubblicazione della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale).
In altri termini, alla data del 4 settembre 2012 il ricorrente non era di stato libero e, pertanto, non si trovava nelle condizioni soggettive per contrarre validamente un nuovo matrimonio.
Tale accertamento incidentale preclude evidentemente, in questa sede, una eventuale pronuncia di separazione giudiziale da la quale presuppone infatti la contrazione di un Controparte_1 valido matrimonio tra le stesse parti.
Il rigetto della domanda in oggetto comporta, di per sé, anche il rigetto della connessa domanda di addebito della separazione.
L'inammissibilità della domanda di nullità del matrimonio e l'infondatezza nel merito della domanda di separazione giudiziale ostano, ancora, a una delibazione delle ulteriori domande riguardanti l'assegnazione della casa familiare e la determinazione delle contribuzioni economiche genitoriali da destinare alla figlia maggiorenne . Persona_2
Come riportato al capo II del titolo IX del libro primo del codice civile, infatti, l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. (nel caso di specie, quelle di cui agli artt. 337 sexies e 337 septies c.c.) è subordinata all'accertamento di un quadro di crisi familiare che, per le famiglie fondate sul matrimonio, deve essere necessariamente attestato nelle forme tipiche della separazione, dello scioglimento, della cessazione degli effetti civili, dell'annullamento o della nullità del matrimonio stesso.
Ma, come già evidenziato, non è dato delibare positivamente nel presente procedimento alcuna fattispecie tipica in questione.
Le domande in oggetto debbono essere pertanto dichiarate inammissibili. E', infine, infondata la domanda d'ordine di protezione con la quale il ricorrente ha invocato, ai sensi degli artt. 473 bis.69 e ss. c.p.c., l'immediato allontanamento di controparte dalla casa familiare.
Le reciproche allegazioni, invero, sono senz'altro tali da descrivere un evidente stato di crisi e di conflittualità tra le parti.
Tale ostilità è, tuttavia, del tutto vicendevole e, per certo, non è in alcun modo plausibile individuare nel ricorrente la persona bisognevole di unilaterale protezione Parte_1 nell'ambito della coppia convivente.
Ai fini d'interesse, pare sufficiente rimarcare che, proprio a causa delle aggressioni attribuite al coniuge, aveva dovuto fare ricorso alle cure sanitarie del Pronto Soccorso (il 29 Controparte_1 aprile 2022, allorquando le era stata diagnosticata la frattura di un dito del piede con prognosi di guarigione in giorni 20), aveva subito violenze domestiche in occasione delle quali erano intervenute le Forze dell'ordine (il 23 gennaio 2024) e aveva deciso pertanto di rivolgersi al Centro Antiviolenza di Parma.
La particolarità della fattispecie e il giudizio di soccombenza reciproca rappresentano, infine, giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara inammissibile la domanda di nullità del matrimonio – così come quella di cui al correlato art. 126 c.c. – formulata da parte ricorrente per la prima volta con la memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c.;
2) dichiara inammissibile la domanda proposta da parte ricorrente intesa alla divisione dei beni comuni al 50%;
3) rigetta le domande di separazione giudiziale e di addebito della separazione proposte da parte resistente;
4) dichiara inammissibili le domande riguardanti l'assegnazione della casa familiare e la determinazione delle contribuzioni economiche genitoriali da destinare alla figlia maggiorenne;
Persona_2
5) rigetta la domanda d'ordine di protezione proposta dal ricorrente;
6) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
MO DI DE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio composto dai Magistrati: dott. MO DI DE Presidente rel. dott. ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1581/2025 R.G. vertente tra
, nato a [...] il giorno 8 maggio 1959, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
UC BE e dall'Avv. Maria Alberica Tiranti, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il primo difensore ricorrente
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
IA ES NI del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero iscritta con oggetto: separazione giudiziale - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così precisate dalle parti all'udienza del 28 ottobre 2025: parte ricorrente ha insistito nella domanda di nullità del matrimonio e nell'accoglimento delle ulteriori domande formulate nelle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.; parte resistente, riportandosi agli atti difensivi depositati, ha chiesto l'accoglimento delle domande formulate nella seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 27 maggio 2025 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio civile in Parma, il 4 settembre 2012, con e che dalla loro unione è Controparte_1 Per_ nata (il 18 luglio 2006) la figlia .
Esponeva che, da diversi anni, aveva avuto luogo una progressiva diminuzione dell'affectio coniugale e che la vita matrimoniale, specie a causa dei comportamenti dispotici e violenti della moglie, si era contrassegnata per gli insuperabili contrasti e l'assoluto difetto di comunicazione. Per_ Lamentando di essere rimasto vittima, unitamente alla figlia , di continue offese, provocazioni, aggressioni verbali e vessazioni di ogni genere praticate da , Controparte_1 mancante ad ogni dovere di assistenza morale e anche materiale, allegava di essere caduto in uno stato di grave sofferenza e prostrazione.
Spiegava, al riguardo, di essere in cura presso il Centro di Salute Mentale di Parma, di essere invalido civile e inabile al lavoro.
Fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, il medesimo ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione giudiziale con addebito alla moglie e, sotto altri profili, ordinare a controparte di allontanarsi dalla casa coniugale, assegnare in proprio favore la casa medesima, Per_ porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_2 mediante il pagamento dell'importo mensile pari ad Euro 400,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, e disporre la divisione dei beni comuni al 50%.
Intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva in giudizio depositando comparsa Controparte_2 il 25 settembre 2025.
In via preliminare e di rito, eccepiva l'inammissibilità della domanda avversaria intesa alla divisione dei beni comuni.
Con riguardo al merito, forniva una ricostruzione del tutto alternativa e antitetica delle cause della crisi matrimoniali, spiegando di essere stata destinataria nel tempo, e soprattutto negli ultimi anni, di condotte violente, lesive ed offensive per opera del marito.
Ai fini d'interesse, precisava di aver dovuto ricorrere alle cure sanitarie del Pronto Soccorso (segnatamente, il 29 aprile 2022 e, a causa di un'aggressione subita dalla figlia, il 9 febbraio 2025) e che le intemperanze domestiche altrui avevano talvolta occasionato l'intervento delle Forze dell'ordine (vale in tal senso il riferimento ai fatti del 23 gennaio 2024, con il conseguente accesso al locale Centro Antiviolenza).
Per altro verso, allegava che le gravi difficoltà familiari si erano negativamente riverberate sulla Per_ crescita di la quale, dopo essersi resa protagonista di un serio episodio anticonservativo, era stata affidata ai competenti Servizi Sociali dal Tribunale per i Minorenni.
Tenuto conto delle circostanze così compendiate e valorizzando l'esiguità dei propri redditi, chiedeva, a propria volta, dichiararsi la separazione dal coniuge con altrui addebito, porsi a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno ex art. 156 c.c. di importo pari ad Euro 500,00, dichiarare inammissibile la domanda riguardante la divisione dei beni comuni e rigettare l'avversaria domanda di addebito, quella intesa all'emissione dell'ordine di protezione e pure quella riguardante il mantenimento della figlia;
in via subordinata, chiedeva attribuirsi in proprio favore il godimento della casa familiare e obbligarsi il padre alle dovute contribuzioni atte al Per_ mantenimento della figlia in ipotesi di scelta di di voler vivere con lei.
Con la prima memoria di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c. parte ricorrente esponeva fatti del tutto nuovi.
In particolare, riferiva di avere sposato tale il 26 febbraio 1984 e di essersi da Controparte_3 costei separato consensualmente il 27 marzo 2007.
Aggiungeva di avere presentato al Tribunale di Reggio Emilia ricorso congiunto di divorzio in relazione al quale il Tribunale adito, con ordinanza n. 1572/07, aveva differito il procedimento invitando le parti a produrre documentazione riguardante il loro domicilio (ai fini della delibazione della competenza territoriale). Sennonché tale provvedimento interlocutorio era stato trasmesso dalla Cancelleria, come se fosse stata emessa una sentenza di divorzio, all'Ufficio dello Stato Civile di Parma che aveva proceduto alla relativa annotazione.
non aveva trovato pertanto alcun ostacolo nel contrarre le nozze con Parte_1
il 4 settembre 2012. Controparte_1
Lo stesso ricorrente affermava dunque che, nei primi mesi dell'anno 2024, la suddetta
[...]
aveva avuto modo di riscontrare l'anomalo errore, ossia la mancata pronuncia del loro CP_3 divorzio prima della celebrazione del secondo matrimonio con l'odierna convenuta.
Allegava, nondimeno, che questo Tribunale aveva dichiarato, con sentenza pubblicata il 21 luglio 2025, la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio un tempo celebrato con . Controparte_3
Alla luce di tali premesse, deduceva e chiedeva dichiararsi la nullità del matrimonio contratto con ex art. 86 c.c., da cui l'assorbimento dell'eccezione avversaria afferente Controparte_1 all'inammissibilità della domanda di divisione dei beni comuni.
Per altro verso, insistendo nell'ordine a controparte di liberare e allontanarsi dall'immobile destinato a casa familiare, chiedeva ordinarsi la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 126 c.c. con ogni obbligo a carico della convenuta di contribuire al mantenimento della figlia nei termini già illustrati in ricorso.
Con la seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. evidenziava che il ricorrente Controparte_1 aveva radicato il presente procedimento oltre cinque mesi dopo la presentazione del ricorso congiunto inteso alla pronuncia di divorzio dalla prima moglie . Controparte_3
Deduceva, dunque, l'irritualità e tardività della domanda di nullità del matrimonio, del tutto antitetica e incompatibile con quella di separazione formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Concludeva l'atto difensivo chiedendo il rigetto di tale domanda, così come di quella avversaria avente ad oggetto la liberazione dell'immobile (per incompetenza del giudice adito, in quanto soggetta a rito locatizio).
Per il resto, insisteva nelle domande già proposte in sede di costituzione.
Con l'ultima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. parte ricorrente, riportandosi alle domande già proposte e chiedendo il rigetto di quelle articolate da controparte, deduceva la ritualità e tempestività della domanda di nullità del matrimonio, in quanto proposta in termini conformi nella prima memoria di cui al medesimo articolo processuale (e non appena emessa la suddetta sentenza di divorzio pubblicata da questo Tribunale il 21 luglio 2025), così come l'infondatezza dell'eccezione avversaria di incompetenza del giudice rispetto alla domanda di liberazione dell'immobile adibito a casa familiare (trattandosi di bene suo personale acquistato prima del matrimonio nullo).
All'udienza di comparizione celebrata il 28 ottobre 2025 le parti, invitate dal giudice relatore a precisare le conclusioni e a discutere oralmente anche con riguardo all'ammissibilità della domanda di nullità del matrimonio e alle domande accessorie a quelle sul vincolo coniugale, concludevano nei termini di cui in epigrafe.
La causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
***** E' in primo luogo inammissibile, in quanto proposta tardivamente, la domanda di nullità del matrimonio – così come quella di cui al correlato art. 126 c.c. – formulata da parte ricorrente per la prima volta con la memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c.
Osservato che, secondo tale disposizione processuale, “entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui…, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate…”, si ritiene che, nel caso di specie, Parte_1
abbia dato luogo ad una inammissibile mutatio libelli, anziché a una mera, consentita,
[...] emendatio libelli.
La domanda di nullità del matrimonio, infatti, non soltanto è differente per petitum e causa petendi rispetto all'originaria domanda di separazione giudiziale, ma, anzi, si fonda su allegazioni di fatto, su deduzioni e su requisiti giuridici specularmente antitetici (ossia, l'invalidità del vincolo matrimoniale, anziché il presupposto di un valido matrimonio contratto con controparte) rispetto a quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 473 bis c.p.c., che esclude l'attrazione al rito unitario dei procedimenti di scioglimento della comunione legale, va poi dichiarata inammissibile la domanda proposta da parte ricorrente intesa alla divisione dei beni comuni al 50%.
Per altro verso, merita di essere rigettata nel merito la domanda di separazione giudiziale rispetto alla quale ha insistito parte resistente.
E' incontroverso e documentalmente dimostrato, invero, che, alla data del matrimonio per cui è causa (4 settembre 2012), risultava ancora avvinto da vincolo di coniugio con la Parte_1 prima moglie , dalla quale risulta divorziato, in forza di conforme provvedimento Controparte_3 giurisdizionale, soltanto il 20 luglio 2025 (cfr. pubblicazione della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale).
In altri termini, alla data del 4 settembre 2012 il ricorrente non era di stato libero e, pertanto, non si trovava nelle condizioni soggettive per contrarre validamente un nuovo matrimonio.
Tale accertamento incidentale preclude evidentemente, in questa sede, una eventuale pronuncia di separazione giudiziale da la quale presuppone infatti la contrazione di un Controparte_1 valido matrimonio tra le stesse parti.
Il rigetto della domanda in oggetto comporta, di per sé, anche il rigetto della connessa domanda di addebito della separazione.
L'inammissibilità della domanda di nullità del matrimonio e l'infondatezza nel merito della domanda di separazione giudiziale ostano, ancora, a una delibazione delle ulteriori domande riguardanti l'assegnazione della casa familiare e la determinazione delle contribuzioni economiche genitoriali da destinare alla figlia maggiorenne . Persona_2
Come riportato al capo II del titolo IX del libro primo del codice civile, infatti, l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. (nel caso di specie, quelle di cui agli artt. 337 sexies e 337 septies c.c.) è subordinata all'accertamento di un quadro di crisi familiare che, per le famiglie fondate sul matrimonio, deve essere necessariamente attestato nelle forme tipiche della separazione, dello scioglimento, della cessazione degli effetti civili, dell'annullamento o della nullità del matrimonio stesso.
Ma, come già evidenziato, non è dato delibare positivamente nel presente procedimento alcuna fattispecie tipica in questione.
Le domande in oggetto debbono essere pertanto dichiarate inammissibili. E', infine, infondata la domanda d'ordine di protezione con la quale il ricorrente ha invocato, ai sensi degli artt. 473 bis.69 e ss. c.p.c., l'immediato allontanamento di controparte dalla casa familiare.
Le reciproche allegazioni, invero, sono senz'altro tali da descrivere un evidente stato di crisi e di conflittualità tra le parti.
Tale ostilità è, tuttavia, del tutto vicendevole e, per certo, non è in alcun modo plausibile individuare nel ricorrente la persona bisognevole di unilaterale protezione Parte_1 nell'ambito della coppia convivente.
Ai fini d'interesse, pare sufficiente rimarcare che, proprio a causa delle aggressioni attribuite al coniuge, aveva dovuto fare ricorso alle cure sanitarie del Pronto Soccorso (il 29 Controparte_1 aprile 2022, allorquando le era stata diagnosticata la frattura di un dito del piede con prognosi di guarigione in giorni 20), aveva subito violenze domestiche in occasione delle quali erano intervenute le Forze dell'ordine (il 23 gennaio 2024) e aveva deciso pertanto di rivolgersi al Centro Antiviolenza di Parma.
La particolarità della fattispecie e il giudizio di soccombenza reciproca rappresentano, infine, giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara inammissibile la domanda di nullità del matrimonio – così come quella di cui al correlato art. 126 c.c. – formulata da parte ricorrente per la prima volta con la memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c.;
2) dichiara inammissibile la domanda proposta da parte ricorrente intesa alla divisione dei beni comuni al 50%;
3) rigetta le domande di separazione giudiziale e di addebito della separazione proposte da parte resistente;
4) dichiara inammissibili le domande riguardanti l'assegnazione della casa familiare e la determinazione delle contribuzioni economiche genitoriali da destinare alla figlia maggiorenne;
Persona_2
5) rigetta la domanda d'ordine di protezione proposta dal ricorrente;
6) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
MO DI DE