Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 15/04/1983, residente in [...]
LOMBARDI 3B/2 16165 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MARIO REMORINO (CF
) e dell'Avv. BUELLI ANTONIO (C.F. C.F._2
) che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._3
atti e
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._4
(ME), il 04/07/1981, residente in [...]. GANZIRRI - VIA CELONA 40
98165 MESSINA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MALTAGLIATI PATRIZIA (C.F. ), C.F._5
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
1
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24-30.12.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno modificato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MESSINA il 20/06/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) La casa di via Agostino Lombardi 3B/2 in Genova, già sede della convivenza coniugale, resta assegnata alla NO che la detiene a Pt_1
titolo di comodato. Ai fini delle frequentazioni dei figli, il Sig. CP_1
attualmente applicato al reparto Radiomobile del Comando dei Carabinieri della
Legione Liguria di Genova in via Brigata Salerno 19, ha fissato domicilio a
Davagna (GE), nella Via Piancarnese 3/3.
2) I figli vengono dati in affido condiviso con collocamento materiale e residenza anagrafica presso la madre. Il Sig. quale Carabiniere, ha un CP_1
contratto di 36 ore settimanali, lavora secondo turni di sei ore nelle seguenti fasce orarie e con l'indicata sequenza: 19:00 - 01:00 | 13:00 - 19:00 | 07:00 -
13:00 | 01:00 07:00 | riposo.
Questo rende impossibile l'indicazione di giorni fissi di frequentazione dei figli da parte del padre nel piano genitoriale.
Il Sig. potrà tenere i figli 1 week-end al mese, dal sabato alla domenica CP_1 sera, coincidente con il turno di riposo ed un'altra coppia di giorni consecutivi infrasettimanali con annesso pernotto dei figli presso di sé. Allorché il giorno della riconsegna dei figli coincida con la ripresa di servizio in reparto alle 19:00, il Sig. riconsegnerà i minori presso la casa materna alle ore 17:00. CP_1
Lo stesso trascorrerà inoltre con i figli almeno un giorno alla settimana. Il Sig. si impegna a comunicare alla Sig.ra ad inizio mese sia i week- CP_1 Pt_1
end che la/le giornata/e infrasettimanale/i cui terrà con sé i figli.
3 I genitori potranno ovviamente concordare altri giorni in cui il padre possa frequentare e tenere presso di sé i due figli. Il padre potrà comunque sempre sentire telefonicamente i figli.
Il Sig. si impegna in via di massima a rispettare i seguenti orari e principi CP_1
nel prelevare e riaccompagnare i figli al domicilio materno.
PERIODO DI FREQUENTAZIONE SCOLASTICA
Allorché il Sig. smonti dal turno alle ore 07:00 di mattina preleverà i figli CP_1
alle 14:00 da scuola, previa comunicazione alla madre, in modo tale che la stessa non prenoti inutilmente il dopo-scuola.
In tutti i giorni in cui non abbia la possibilità di fare pernottare i figli con sé, il
Sig. dovrà riaccompagnare presso l'abitazione materna i figli tra le ore CP_1
19:00 e le ore 19:30. In particolare, dal lunedì al giovedì il Sig. dovrà CP_1
riaccompagnare i figli alla casa materna tra le ore 19:00 e le ore 19:30, mentre al venerdì e al sabato sera, in considerazione dell'assenza dell'impegno scolastico Con per il giorno successivo e previa tempestiva comunicazione alla madre, il Sig. potrà riaccompagnarli alla casa materna anche tra le ore 22:00 e le ore 22:30.
[...]
Alla domenica mattina, nei giorni in cui è prevista la frequentazione del catechismo, il Sig. preleverà i figli dalla casa materna alle ore 09:45. Nei CP_1
casi in cui non sia prevista la frequentazione del catechismo, il Sig. CP_1
preleverà i figli dalla casa materna alle ore 10:00.
Dopo il pernottamento presso di sé, alternativamente ed a sua scelta, previa tempestiva comunicazione alla madre, il Signor potrà CP_1
• accompagnare i figli presso la residenza della madre entro le ore 06:50, consegnando alla medesima anche i loro bagagli, in modo tale che la NO possa poi accompagnare i figli a scuola entro gli orari stabiliti. Pt_1
• accompagnare i figli a scuola, dopo aver lasciato i bagagli presso l'abitazione della madre entro le 06:50.
PERIODO DI GIUGNO E LUGLIO SENZA IMPEGNO SCOLASTICO
MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE E RICONSEGNA DEI BAMBINI
Dopo il pernotto a casa sua, il Sig. dovrà accompagnare i figli al centro CP_1
estivo, attualmente Istituto Nostra NO di Lujan, con ingresso previsto dalle ore 08:00 alle ore 09:30, cercando di favorire al massimo il riposo dei figli.
4 Nei casi in cui il Sig. vorrà prelevare i figli dal predetto centro estivo, con CP_1
uscita prevista dalle ore 16:30 alle ore 17:30, il Sig. previa CP_1
comunicazione tempestiva alla madre, potrà scegliere e comunicare se riaccompagnare alla casa materna i figli sempre tra le ore 19:00 e le ore 19:30 oppure dopo la cena presso di sé tra le ore 21:00 e le ore 21:30.
Al venerdì sera, nel dopo cena, il Sig. dovrà riaccompagnare i figli presso CP_1
la casa materna tra le ore 22:00 e le ore 22:30, a meno che, previa tempestiva comunicazione alla madre, non scelga di fare pernottare i figli presso di sé, riaccompagnandoli alla casa materna alle 10:00 del giorno successivo o tra le ore
19:00 e le ore 19:30.
Al sabato mattina, il Sig. preleverà i bambini dalla casa materna alle ore CP_1
10:00 e, a sua scelta e previa tempestiva comunicazione alla madre, li riporterà alla casa materna tra le ore 19:00 e le ore 19:30 o dopo cena dalle ore 22:00 alle ore 22:30.
Alla domenica mattina, il Sig. dovrà prelevare i figli dalla casa materna CP_1
alle ore 10:00 e ivi riportarli tra le ore 19:00 e le ore 19:30, a meno che non decida di farli pernottare presso di sé, riaccompagnandoli al centro estivo alla mattina del giorno successivo tra le ore 08:00 e le ore 09:30.
PERIODO DI AGOSTO E SETTEMBRE SENZA IMPEGNO SCOLASTICO
MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE E RICONSEGNA DEI BAMBINI
In assenza di centro estivo, varranno gli orari di giugno e luglio e, alla domenica, il Sig. preleverà i figli alle ore 10:00 dalla casa materna ove li riporterà tra CP_1
le ore 19:00 e le 19:30 oppure, tra le ore 22:00 e le ore 22:30.
Nel caso di pernotto presso di sé nel periodo non scolastico di agosto e settembre, il Sig. dovrà riportare i figli alla casa materna alle ore 10:00 del CP_1
giorno successivo.
REGOLE GENERALI DI FREQUENTAZIONE DEI FIGLI
In tutti i casi in cui il Sig. potrà scegliere tra il prelevare o il riportare i CP_1
figli in fasce orarie diverse, dovrà previamente e tempestivamente comunicare la sua scelta alla NO in modo tale che la stessa possa organizzare Pt_1
adeguatamente il suo tempo libero a disposizione o le attività accessorie alla partenza o all'arrivo dei figli.
5 In generale, il Sig. si impegna a tenere conto degli orari e degli impegni CP_1
scolastici, parascolastici e ricreativi dei figli indicati nel piano genitoriale, comprensivi dei giorni della settimana in cui accedono alla mensa della scuola, di quelli in cui si fermano per il doposcuola e di quelli in cui svolgono attività sportive o ricreative.
Per parte sua, il Sig. si impegna a seguire il percorso scolastico dei figli, CP_1 prendendo atto all'inizio di ogni anno degli orari delle lezioni, della mensa e del dopo-scuola e andando a parlare con i docenti.
Il Sig. si impegna a consultare le chat della classe di e di oltre CP_1 Per_1 Per_2
che quelle relative al catechismo di ognuno dei due figli, in modo da essere sempre aggiornato sugli impegni dei figli, sui testi da acquistare, sulle gite etc.
Quando i figli sono presso di lui, il Sig. dovrà verificare che abbiano fatto CP_1
i compiti e preoccuparsi di prenotare la mensa tramite apposita app fornita dall'istituto scolastico, a prescindere dall'onere di pagamento gravante sulla
NO Pt_1
Potrà capitare che i figli abbiano già assunto altri impegni incompatibili con le richieste di frequentazione del padre. In questi casi, il padre potrà accompagnare i figli ai predetti impegni, se d'accordo con la madre, o tenerli e farli pernottare con sé e/o vederli in altri giorni da concordarsi.
Nel caso in cui sia previsto il pagamento di una quota di partecipazione per accompagnare ad un evento i figli, il Sig. provvederà a pagare tale quota CP_1
per sé.
I genitori trascorreranno con i figli un periodo di quindici giorni consecutivi nel periodo estivo di ogni anno, il tutto compatibilmente con gli impegni progressivamente crescenti degli stessi figli in funzione dell'età. In particolare, i figli trascorreranno con la madre il periodo quindicinale di ferie forzate ad agosto assegnato alla stessa dall'azienda datoriale Vevy Europe S.p.a. durante la chiusura estiva, a meno che il Sig. non debba forzatamente prendere le CP_1
ferie nello stesso periodo: in tal caso i genitori trascorreranno una settimana ciascuno con i figli.
I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dai minori con il padre o con la madre secondo il criterio dell'alternanza oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, secondo le modalità di seguito descritte.
6 Il/i figlio/i passerà/anno la vigilia e la cena della festività con un genitore ed il giorno ed il pranzo della festività con l'altro.
Il genitore che ha avuto il/i figlio/i per la vigilia e per la cena di Natale avrà il/i figlio/i per il giorno e per il pranzo di Pasqua.
Il criterio dell'alternanza, salvo accordi diversi, si applicherà tra festività dello stesso genere. Quindi, esemplificativamente nel caso del Natale, il genitore che ha avuto i figli per la vigilia e per la cena del giorno della festa, in quello successivo li avrà per la mattina della festività e per il pranzo.
Nel caso in cui i figli siano stati con la madre alla vigilia della festività, il padre dovrà prelevarli alle 10:00 del mattino successivo e riportarli tra le 19:00 e le
19:30 alla casa materna.
Nel caso in cui alla vigilia della festività i figli siano stati con il padre, quest'ultimo dovrà accompagnarli il mattino successivo alle 10:00 alla residenza della madre da cui potrà nuovamente prelevarli tra le 19:00 e 19:30 della sera.
Il criterio dell'alternanza si applicherà anche al compleanno dei figli oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, un genitore sarà con il figlio a pranzo e l'altro a cena. In quest'ottica il genitore che è stato a pranzo con il figlio, sarà con lui a cena nel compleanno dell'anno successivo.
Ognuno dei genitori, qualora abbia impegni lavorativi o extralavorativi allorché dovrebbe tenere con sé il/i figlio/i, dovrà comunicare il proprio impedimento all'altro.
I figli potranno vedere e sentire il padre o recarsi nella dimora del medesimo tutte le volte che vorranno, nel rispetto dei loro impegni scolastici e parascolastici e di quelli lavorativi del genitore.
I genitori si impegnano a presentare ai figli eventuali nuovi compagni solo in caso di relazioni serie e stabili, curando in generale di non assumere atteggiamenti affettivi che possano turbare i figli in questa fase della crescita e, più in generale, si impegnano ad agire con gradualità.
I genitori si obbligano comunque a non affidare i figli, per il tempo in cui non sono con loro, a terzi che non siano nonni, zii e comunque persone di comune gradimento e/o concordate.
7 In generale i rapporti tra i genitori e tra gli stessi e i figli dovranno essere uniformati ed ispirati al supremo e superiore interesse dei figli stessi.
In generale, il piano genitoriale e il regolamento di frequentazione dei figli da parte del padre sono stati disciplinati sul presupposto che la NO Pt_1
mantenga la possibilità di lavorare in smart working e che i genitori della
NO continuino ad essere disponibili in caso di impedimento Pt_1
lavorativo o diverso della madre.
Nel caso in cui venga meno anche uno solo di questi presupposti, i genitori valuteranno diverse soluzioni per la custodia-gestione dei figli i cui costi comunque non rientrano nel contributo al mantenimento e verranno divisi al
50%.
In mancanza di una soluzione comune, ognuno dei genitori potrà valutare soluzioni per la quota del 50% del tempo necessario alla custodia dei bambini, con relativi oneri a suo carico.
3) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dei figli verranno prese concordemente dai genitori.
4) Tenuto conto degli attuali oneri finanziari a carico del Signor le parti CP_1
concordano che il padre si impegni a versare alla NO entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese l'importo di € 250,00 quale contributo al mantenimento della figlia nonché € 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio Per_1
In ciascun assegno da € 250,00 è ricompreso il contributo del Sig. Per_2 CP_1 per l'iscrizione alla scuola privata, per il pagamento delle rette della scuola privata, per la mensa ed il doposcuola, nella misura di € 50,00 per figlio. Tale contributo di € 50,00 sarà ridotto proporzionalmente ai giorni di frequentazione scolastica per la mensilità di giugno e non sarà dovuto per luglio ed agosto in cui l'assegno verrà corrisposto per € 200,00 per e per ulteriori € 200,00 per Per_1
Per_2
La quota forfetizzata a carico del Sig. per l'iscrizione, per le rette, per la CP_1
mensa e per il doposcuola della scuola privata varierà al variare delle tariffe applicate dall'Istituto Scolastico frequentato.
8 La variazione non potrà eccedere il 10% del contributo concordato a partire dall'anno scolastico 2025/2026.
Il Sig. nulla oppone a che gli assegni famigliari vengano versati CP_1
integralmente alla NO e comunque si impegna a girare alla Pt_1
moglie la quota degli assegni che venisse accreditata a lui. Il Sig. si CP_1
impegna ogni anno a far avere la sua documentazione necessaria per il rilascio degli assegni famigliari.
I genitori si divideranno al 50% l'importo necessario all'acquisto dei testi scolastici e del corredo di abbigliamento imposto dalla scuola per i figli. A titolo esemplificativo, nel corredo non rientra l'abbigliamento generico, utilizzabile anche al di fuori della scuola, mentre vi rientrano le scarpe da lasciare e utilizzabili solo a scuola.
Per accordo tra i genitori, verranno divise al 50% le spese per la collocazione dei figli presso il centro estivo e/o aliunde nei mesi di giugno e luglio.
L'importo di ogni assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT relativo al mese di pubblicazione della sentenza definitiva del presente procedimento.
L'attuale accordo varrà per tutto il periodo di frequentazione della scuola media inferiore di ogni figlio.
Con riferimento alle spese mediche non mutuabili relative a ogni figlio - fino a che non avrà raggiunto l'autosufficienza economica - il Signor si impegna CP_1
a pagare la quota del 50% relativa al premio per l'assicurazione Faschim - o di altra analoga relativa al rimborso delle spese sanitarie dei figli - con attuale esborso di € 15,00 al mese, che verranno aggiunti all'importo dell'assegno di mantenimento.
L'importo della singola spesa medica non mutuabile sarà anticipato nella misura del 50% da ognuno dei genitori che poi si suddivideranno nella stessa percentuale il rimborso totale o parziale accordato dall'assicurazione per ogni singola prestazione.
Qualora sia necessario sottoporre un figlio a visita dentistica, oculistica o comunque a visita medica specialistica o ad esami medici specialistici, i genitori dovranno previamente consultarsi per concordare il sanitario o l'istituto che dia le migliori garanzie dal punto di vista tecnico - professionale e sia al contempo
9 appetibile dal punto di vista della spesa. Salvo i casi in cui sia necessario decidere in via di urgenza e/o non sia possibile contattare prima l'altro genitore, il genitore che non abbia previamente avvertito l'altro prima di sostenere la spesa per un presidio specialistico (es. apparecchio dentario, occhiale da vista etc.), per una visita medica specialistica o un esame specialistico del figlio non potrà ripetere dall'altro il 50% della somma anticipata. Le ricevute per le spese dovranno essere intestate ad entrambi i genitori, con l'indicazione del loro codice fiscale e di quello del figlio interessato.
A parte la deroga relativa alla forfetizzazione dei costi dell'iscrizione alla scuola privata, delle rette della scuola privata, della mensa e del doposcuola dei figli che sono espressamente ricomprese nell'assegno di mantenimento, con riferimento alle spese straordinarie, i ricorrenti si rifanno comunque al documento di orientamento uniforme per le spese straordinarie adottato dalla IV sezione del Tribunale con il verbale della riunione del 15.09.2016.
Eventuali spese straordinarie diverse da quelle indicate nel protocollo sono a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno purché da loro previamente concordate.
In generale, i genitori precisano che la provvista da parte del Sig. sul c/c CP_1
della NO deve giungere ed essere disponibile nel termine stabilito Pt_1
per il versamento del contributo al mantenimento e per il pagamento delle singole spese straordinarie. A titolo esemplificativo, in caso di bonifico o di assegno, il contributo al mantenimento deve essere accreditato sul c/c della
NO con valuta del giorno cinque di ogni mese, così come la quota Pt_1 della rata per l'apparecchio dentistico della figlia deve essere accreditata Per_1
con valuta del giorno 4 di ogni mese, allorché sul conto della madre viene addebitata la RID bancaria.
5) I coniugi hanno concordato in altra sede la divisione dei beni mobili. Il Sig. si impegna a rimborsare alla NO l'importo di € 250,00 per CP_1 Pt_1
un corso di sostegno al matrimonio pagato dalla moglie entro il 31/12/24.
I coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano reciprocamente di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altra e viceversa a titolo di contributo a mantenimento alcuno, a cui rinunciano espressamente.
10 6) I coniugi si dànno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 162, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 10.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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