TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/10/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3708/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giampiero Rossi, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile in misura del 100%, a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa data da accertarsi;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 29.12.2023, parte ricorrente esponeva che, in data 29.11.2022, aveva presentato domanda d'invalidità e veniva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%.
Rappresentava che, avverso il suddetto provvedimento, aveva adito il Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso per A.T.P.O ex art. 445 bis co. 2
c.p.c. (iscritto al R. G. n. 1166/2023), onde accertare il requisito dell'inabilità totale.
Riferiva che il C.T.U. incaricato, dott. espletate le operazioni Persona_1
1 peritali e depositata la relazione di consulenza tecnica, aveva ritenuto insussistenti i requisiti sanitari, stimando un'invalidità del 90%.
Deduceva di aver tempestivamente dissentito dalle conclusioni del consulente nominato nella fase sommaria.
Specificava le contestazioni mosse al C.T.U. e descriveva le proprie condizioni fisiche.
Lamentava che la relazione peritale non aveva accertato e valutato in maniera corretta le patologie da cui era affetta, instando per la rinnovazione della consulenza d'ufficio.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione e dei requisiti extrasanitari.
Eccepiva altresì la prescrizione e la decadenza, nonché l'inammissibilità della domanda di condanna. Contestava anche la fondatezza nel merito della domanda.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso in opposizione e della certificazione medica sopravvenuta ed allegata da parte ricorrente, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata, da parte del dott. il Persona_1 quale, conclusa l'attività, depositava la relazione in data 11.9.2025.
Acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo del giudizio di A.T.P.O., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.P.O., nonché del rispetto dei termini perentori fissati per le contestazioni alle conclusioni del C.T.U. e per il deposito del ricorso in opposizione.
A riguardo, deve rilevarsi che la qualificazione giuridica della domanda proposta, a differenza di quanto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo, non può ricondursi ad un'azione ordinaria ex art. 442 c.p.c., bensì ad una opposizione ex art. 445 bis co. 6
c.p.c., e ciò proprio alla luce del contenuto del ricorso, espressamente diretto ad impugnare le risultanze dell'A.T.P.O.
In termini generali, deve poi osservarsi che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente, a pena d'inammissibilità del ricorso, le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
In altri termini, i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente e tale specificità è richiesta sul modello di
2 quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere appositamente argomentato in ricorso.
Ciò detto, nel caso in esame, il giudice ha ritenuto di dover disporre una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, a fronte degli specifici motivi di opposizione sollevati dal ricorrente e, soprattutto, alla luce della documentazione medica sopravvenuta
(certificato A.S.L. Benevento del 21.11.2023), la cui produzione è pacificamente ammissibile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Tale disposizione deve trovare la più ampia applicazione nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso (Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2019, n. 30860: “La previsione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell' art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché
l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Ed anzi, la norma deve ricevere applicazione finanche nel giudizio di secondo grado
(Cassazione civile, sez. lav., 09/12/2020, n. 28051: “Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”).
Per di più, secondo la Suprema Corte, l'art. 149 disp. att. c.p.c. deve essere applicato dal giudice ex officio, ove emerga una pur minima pista probatoria e pur in assenza di documentazione sanitaria sopravvenuta, dovendo altresì specificare quali siano le ragioni per le quali abbia ritenuto di non esercitare il correlato potere – dovere
(Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2022, n. 36566: “In tema di indennità di accompagnamento, la disposizione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c. , che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche alle prestazioni assistenziali, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio;
nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere”).
2. Ebbene, il consulente, nella relazione integrativa versata in atti, ha operato una nuova valutazione sulla scorta dell'aggravamento sopravvenuto.
Difatti, il dott. ha accertato quanto segue: “La certificazione integrativa evidenzia un Per_1 quadro di broncopatia cronica ostruttiva con riacutizzazioni frequenti e sindrome disventilatoria ostruttiva di grado severo, con saturazione di ossigeno al 94%, testimoniata da esame spirometrico allegato. Nella valutazione precedente, pur
3 evidenziando segni di patologia respiratoria cronica all'esame clinico, non si e' ritenuto opportuno riconoscere a questi particolare evidenza nel giudizio finale, in quanto non presente documentazione a essi pertinente. La nuova certificazione, con la rilevanza clinica documentata, modifica in parte la situazione, in quanto una sindrome disventilatoria severa assume un valore di cui tenere conto. In particolare si evidenzia che la malattia respiratoria cronica ostruttiva a prevalente caratteristica bronchiale prevede secondo le tabelle valutative allegate al D.M. del 5\02\1992 al punto 6455 una percentuale di invalidita' del
75% fissa. Questo e' il nuovo elemento che induce il CTU a riformulare il giudizio medico legale”.
Di conseguenza, il consulente ha così concluso: “La perizianda e' da considerare CP_2 con riduzione totale e permanente della capacita' lavorativa 100%. Decorrenza 01\02\2023”.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico e documentale della condizione patologica lamentata dalla ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti,
a fondamento della decisione.
L'evento dirimente, che ha condotto il C.T.U. a rivalutare il riconoscimento del requisito sanitario già formulato nel corso della fase sommaria, si è rivelato l'aggravamento delle condizioni cliniche, ed in particolare il peggioramento della patologia respiratoria.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Difatti, il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano in parte fondati, avendo il
C.T.U. rilevato, a carico dell'istante, la sussistenza di una condizione patologica tale da comportare il riconoscimento di sussistenza del requisito sanitario controverso
(100%), a far data dal giorno 1.2.2023.
Né assume rilevanza l'omessa indicazione della specifica prestazione economica aspirata e corrispondente, ossia la pensione di inabilità, giacché, in ricorso, il valore monetario della domanda è indicato nella somma di € 7.427,16 ex art. 13 co. 2 c.p.c.,
4 risultante della somma di due annualità del beneficio, il che induce a ritenere che l'onere di allegazione della provvidenza in ricorso sia stato sia pure indirettamente soddisfatto.
In conclusione, sulla scorta di quanto rilevato dal C.T.U., vanno riconosciuti, in capo alla sig.ra , i requisiti sanitari in contesa. Pt_1
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, occorre rimarcare che il consulente ha individuato la data dell'1.2.2023 quale dies a quo della decorrenza dei requisiti sanitari, data successiva sia alla domanda amministrativa (29.11.2022) sia alla data della visita presso il C.M.L. (12.1.2023).
Tale differimento della decorrenza del requisito sanitario si risolve in una situazione di soccombenza parziale e costituisce grave ed eccezionale ragione ai fini della compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio e della fase sommaria, in quanto analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, ed in linea con gli indirizzi assunti dalla giurisprudenza (Cass. civ., sez. VI, 21/12/2016, n. 26565: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”; nello stesso senso: sez. VI, 07/12/2018, n. 31783; sez. VI,
04/02/2020, n. 2445; Tribunale di Salerno, sez. lav., 06/11/2020, n. 2003: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Le spese di C.T.U. della fase sommaria e del presente giudizio, queste ultime liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che è invalida civile con riduzione totale e permanente Parte_1 della capacità lavorativa ed inabile al 100%, con decorrenza dal giorno 1.2.2023;
2) compensa integralmente le spese di lite della fase sommaria e del presente giudizio;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della fase sommaria e CP_1 del presente giudizio, queste ultime liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, 16.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3708/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giampiero Rossi, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile in misura del 100%, a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa data da accertarsi;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 29.12.2023, parte ricorrente esponeva che, in data 29.11.2022, aveva presentato domanda d'invalidità e veniva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%.
Rappresentava che, avverso il suddetto provvedimento, aveva adito il Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, con ricorso per A.T.P.O ex art. 445 bis co. 2
c.p.c. (iscritto al R. G. n. 1166/2023), onde accertare il requisito dell'inabilità totale.
Riferiva che il C.T.U. incaricato, dott. espletate le operazioni Persona_1
1 peritali e depositata la relazione di consulenza tecnica, aveva ritenuto insussistenti i requisiti sanitari, stimando un'invalidità del 90%.
Deduceva di aver tempestivamente dissentito dalle conclusioni del consulente nominato nella fase sommaria.
Specificava le contestazioni mosse al C.T.U. e descriveva le proprie condizioni fisiche.
Lamentava che la relazione peritale non aveva accertato e valutato in maniera corretta le patologie da cui era affetta, instando per la rinnovazione della consulenza d'ufficio.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione e dei requisiti extrasanitari.
Eccepiva altresì la prescrizione e la decadenza, nonché l'inammissibilità della domanda di condanna. Contestava anche la fondatezza nel merito della domanda.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso in opposizione e della certificazione medica sopravvenuta ed allegata da parte ricorrente, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata, da parte del dott. il Persona_1 quale, conclusa l'attività, depositava la relazione in data 11.9.2025.
Acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo del giudizio di A.T.P.O., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.P.O., nonché del rispetto dei termini perentori fissati per le contestazioni alle conclusioni del C.T.U. e per il deposito del ricorso in opposizione.
A riguardo, deve rilevarsi che la qualificazione giuridica della domanda proposta, a differenza di quanto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo, non può ricondursi ad un'azione ordinaria ex art. 442 c.p.c., bensì ad una opposizione ex art. 445 bis co. 6
c.p.c., e ciò proprio alla luce del contenuto del ricorso, espressamente diretto ad impugnare le risultanze dell'A.T.P.O.
In termini generali, deve poi osservarsi che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente, a pena d'inammissibilità del ricorso, le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
In altri termini, i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente e tale specificità è richiesta sul modello di
2 quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere appositamente argomentato in ricorso.
Ciò detto, nel caso in esame, il giudice ha ritenuto di dover disporre una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, a fronte degli specifici motivi di opposizione sollevati dal ricorrente e, soprattutto, alla luce della documentazione medica sopravvenuta
(certificato A.S.L. Benevento del 21.11.2023), la cui produzione è pacificamente ammissibile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Tale disposizione deve trovare la più ampia applicazione nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso (Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2019, n. 30860: “La previsione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell' art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché
l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Ed anzi, la norma deve ricevere applicazione finanche nel giudizio di secondo grado
(Cassazione civile, sez. lav., 09/12/2020, n. 28051: “Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”).
Per di più, secondo la Suprema Corte, l'art. 149 disp. att. c.p.c. deve essere applicato dal giudice ex officio, ove emerga una pur minima pista probatoria e pur in assenza di documentazione sanitaria sopravvenuta, dovendo altresì specificare quali siano le ragioni per le quali abbia ritenuto di non esercitare il correlato potere – dovere
(Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2022, n. 36566: “In tema di indennità di accompagnamento, la disposizione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c. , che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche alle prestazioni assistenziali, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio;
nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere”).
2. Ebbene, il consulente, nella relazione integrativa versata in atti, ha operato una nuova valutazione sulla scorta dell'aggravamento sopravvenuto.
Difatti, il dott. ha accertato quanto segue: “La certificazione integrativa evidenzia un Per_1 quadro di broncopatia cronica ostruttiva con riacutizzazioni frequenti e sindrome disventilatoria ostruttiva di grado severo, con saturazione di ossigeno al 94%, testimoniata da esame spirometrico allegato. Nella valutazione precedente, pur
3 evidenziando segni di patologia respiratoria cronica all'esame clinico, non si e' ritenuto opportuno riconoscere a questi particolare evidenza nel giudizio finale, in quanto non presente documentazione a essi pertinente. La nuova certificazione, con la rilevanza clinica documentata, modifica in parte la situazione, in quanto una sindrome disventilatoria severa assume un valore di cui tenere conto. In particolare si evidenzia che la malattia respiratoria cronica ostruttiva a prevalente caratteristica bronchiale prevede secondo le tabelle valutative allegate al D.M. del 5\02\1992 al punto 6455 una percentuale di invalidita' del
75% fissa. Questo e' il nuovo elemento che induce il CTU a riformulare il giudizio medico legale”.
Di conseguenza, il consulente ha così concluso: “La perizianda e' da considerare CP_2 con riduzione totale e permanente della capacita' lavorativa 100%. Decorrenza 01\02\2023”.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico e documentale della condizione patologica lamentata dalla ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti,
a fondamento della decisione.
L'evento dirimente, che ha condotto il C.T.U. a rivalutare il riconoscimento del requisito sanitario già formulato nel corso della fase sommaria, si è rivelato l'aggravamento delle condizioni cliniche, ed in particolare il peggioramento della patologia respiratoria.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Difatti, il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano in parte fondati, avendo il
C.T.U. rilevato, a carico dell'istante, la sussistenza di una condizione patologica tale da comportare il riconoscimento di sussistenza del requisito sanitario controverso
(100%), a far data dal giorno 1.2.2023.
Né assume rilevanza l'omessa indicazione della specifica prestazione economica aspirata e corrispondente, ossia la pensione di inabilità, giacché, in ricorso, il valore monetario della domanda è indicato nella somma di € 7.427,16 ex art. 13 co. 2 c.p.c.,
4 risultante della somma di due annualità del beneficio, il che induce a ritenere che l'onere di allegazione della provvidenza in ricorso sia stato sia pure indirettamente soddisfatto.
In conclusione, sulla scorta di quanto rilevato dal C.T.U., vanno riconosciuti, in capo alla sig.ra , i requisiti sanitari in contesa. Pt_1
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, occorre rimarcare che il consulente ha individuato la data dell'1.2.2023 quale dies a quo della decorrenza dei requisiti sanitari, data successiva sia alla domanda amministrativa (29.11.2022) sia alla data della visita presso il C.M.L. (12.1.2023).
Tale differimento della decorrenza del requisito sanitario si risolve in una situazione di soccombenza parziale e costituisce grave ed eccezionale ragione ai fini della compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio e della fase sommaria, in quanto analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, ed in linea con gli indirizzi assunti dalla giurisprudenza (Cass. civ., sez. VI, 21/12/2016, n. 26565: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”; nello stesso senso: sez. VI, 07/12/2018, n. 31783; sez. VI,
04/02/2020, n. 2445; Tribunale di Salerno, sez. lav., 06/11/2020, n. 2003: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Le spese di C.T.U. della fase sommaria e del presente giudizio, queste ultime liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che è invalida civile con riduzione totale e permanente Parte_1 della capacità lavorativa ed inabile al 100%, con decorrenza dal giorno 1.2.2023;
2) compensa integralmente le spese di lite della fase sommaria e del presente giudizio;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della fase sommaria e CP_1 del presente giudizio, queste ultime liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, 16.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
5