CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 21/01/2026, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 841/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Roma Capitale
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472832 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13405/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401472832 del 28.10.2024 relativo a Tari e Tefa - anni dal 2018 al 2023 – di euro 4.463 inclusi interessi e sanzioni e relativo ai seguenti due immobili entrambi siti in Roma alla Indirizzo_1 n. 67 : - 1) immobile sito al piano T della scala B, int. 1, identificato nel catasto fabbricati del Comune di
Roma dai seguenti dati: foglio 1, p.lla 93, sub 1 cat. A/2;
- 2) immobile sito al piano 2 della scala A, int. 4, identificato nel catasto fabbricati del Comune di
Roma dai seguenti dati: foglio 2, p.lla 93sub 2, cat. A/2.
In relazione all'atto impugnato eccepiva:
- la decadenza annuale ex art. 72 dlgs. 507/199
- la decadena triennale
- prescrizione quinquennale per le pretese di pagamento per l'anno 2018
- infondatezza nel merito delle pretese
Non si costituiva il comune di Roma.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale vanno dichiarate infrondate le eccezioni di decadenza in quanto le disposizioni che il contribuente ha preso a riferimento sono quelle relative alla formazione e trasmissione dei ruoli al concessionario laddove nel caso di specie l'atto impugnato, non ancora trasmesso al concessionario per la esecuzione, è un atto già esecutivo per legge (avviso di accertamento esecutivo) che non necessità di ruolo da rendere esecutivo.
Fondata è invece l'eccezione di prescrizione relativa all'anno 2018 in quanto ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione al momento della notifica dell'atto impugnato.
Fondata è altresì l'eccezione di infondatezza della pretesa con riferimento all'immobile di cui al n. 1) della parte in fatto (immobile sito al piano T della scala B, int. 1) in quanto per il periodo che va dal 01.01.2018 al 31.12.2023 (oggetto della pretesa) lo stesso risultava abitato esclusivamente dalla Sig.ra
Nominativo_1 in virtù di contratto di locazione 3+2 a canone concordato stipulato in data 01.12.2014, contratto che veniva poi disdetto in data 21.09.2023 perché la Sig.ra Nominativo_1, da conduttrice ne diveniva proprietaria.
Infondata è invece l'eccezione di infondatezza della pretesa con riferimento all'immobile sub 2) della parte in fatto (immobile sito al piano 2 della scala A, int. 4) in quanto la circostanza che lo stesso sia rimasto inutilizzato non rileva ai fini dell'applicazione della Tari. Ed infatti ai sensi dell'art. 1 comma 642 L.
147/2013 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Con la sentenza n. 16138 dell'11 giugno 2024 la Cassazione ha chiarito che sussiste l'obbligo di pagare la tassa rifiuti in tutti i casi in cui l'immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell'utente.
Ne deriva che sono esclusi solo i locali che per caratteristiche obiettive non possono produrre rifiuti non per scelta del detentore ma per l'impossibilità di utilizzo.
Le deroghe a tale principio riguardano solo casi eccezionali e l'esclusione può essere concessa solo se l'utente documenta le condizioni che determinano l'impossibilità di utilizzo dell'immobile, cosa che nella fattispecie il ricorrente non ha fatto.
Per quanto sopra esposto il provvedimento va annullato in relazione all'anno 2018, va parimenti annullato con riferimento all'immobile sub 1); va confermato con riferimento all'immobile sub 2).
La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Roma Capitale
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472832 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13405/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401472832 del 28.10.2024 relativo a Tari e Tefa - anni dal 2018 al 2023 – di euro 4.463 inclusi interessi e sanzioni e relativo ai seguenti due immobili entrambi siti in Roma alla Indirizzo_1 n. 67 : - 1) immobile sito al piano T della scala B, int. 1, identificato nel catasto fabbricati del Comune di
Roma dai seguenti dati: foglio 1, p.lla 93, sub 1 cat. A/2;
- 2) immobile sito al piano 2 della scala A, int. 4, identificato nel catasto fabbricati del Comune di
Roma dai seguenti dati: foglio 2, p.lla 93sub 2, cat. A/2.
In relazione all'atto impugnato eccepiva:
- la decadenza annuale ex art. 72 dlgs. 507/199
- la decadena triennale
- prescrizione quinquennale per le pretese di pagamento per l'anno 2018
- infondatezza nel merito delle pretese
Non si costituiva il comune di Roma.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale vanno dichiarate infrondate le eccezioni di decadenza in quanto le disposizioni che il contribuente ha preso a riferimento sono quelle relative alla formazione e trasmissione dei ruoli al concessionario laddove nel caso di specie l'atto impugnato, non ancora trasmesso al concessionario per la esecuzione, è un atto già esecutivo per legge (avviso di accertamento esecutivo) che non necessità di ruolo da rendere esecutivo.
Fondata è invece l'eccezione di prescrizione relativa all'anno 2018 in quanto ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione al momento della notifica dell'atto impugnato.
Fondata è altresì l'eccezione di infondatezza della pretesa con riferimento all'immobile di cui al n. 1) della parte in fatto (immobile sito al piano T della scala B, int. 1) in quanto per il periodo che va dal 01.01.2018 al 31.12.2023 (oggetto della pretesa) lo stesso risultava abitato esclusivamente dalla Sig.ra
Nominativo_1 in virtù di contratto di locazione 3+2 a canone concordato stipulato in data 01.12.2014, contratto che veniva poi disdetto in data 21.09.2023 perché la Sig.ra Nominativo_1, da conduttrice ne diveniva proprietaria.
Infondata è invece l'eccezione di infondatezza della pretesa con riferimento all'immobile sub 2) della parte in fatto (immobile sito al piano 2 della scala A, int. 4) in quanto la circostanza che lo stesso sia rimasto inutilizzato non rileva ai fini dell'applicazione della Tari. Ed infatti ai sensi dell'art. 1 comma 642 L.
147/2013 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Con la sentenza n. 16138 dell'11 giugno 2024 la Cassazione ha chiarito che sussiste l'obbligo di pagare la tassa rifiuti in tutti i casi in cui l'immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell'utente.
Ne deriva che sono esclusi solo i locali che per caratteristiche obiettive non possono produrre rifiuti non per scelta del detentore ma per l'impossibilità di utilizzo.
Le deroghe a tale principio riguardano solo casi eccezionali e l'esclusione può essere concessa solo se l'utente documenta le condizioni che determinano l'impossibilità di utilizzo dell'immobile, cosa che nella fattispecie il ricorrente non ha fatto.
Per quanto sopra esposto il provvedimento va annullato in relazione all'anno 2018, va parimenti annullato con riferimento all'immobile sub 1); va confermato con riferimento all'immobile sub 2).
La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.