TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3047 del ruolo generale per l'anno 2023 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Senna e Paolo Giordano;
Parte_1 parte opponente
e
(e per essa la procuratrice speciale , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Mancusi; parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale la società affinché fosse revocato il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 512/2023, con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 18.392,21 oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio. A sostegno della domanda proposta con l'opposizione, la parte deduceva: a) il difetto di ius postulandi del difensore della parte opposta;
b) il difetto di legittimazione attiva della società opposta;
c) il disconoscimento della firma apposta in calce al contratto di finanziamento n. 877429; d) l'illegittimità degli interessi applicati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.03.2024, la società CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto
[...] ed in diritto. Tanto premesso, l'opposizione non va accolta.
In via preliminare, agli atti risulta depositata sia la procura speciale del 17.12.2018 con cui la società nomina la quale sua procuratrice Controparte_1 Controparte_3 speciale sia la procura speciale del 20.12.2018 con cui la società Controparte_3
nomina la società quale sua procuratrice speciale (v.
[...] Controparte_4 fascicolo monitorio).
Inoltre, il dott. è stato investito dei poteri di rappresentanza processuale Persona_1 dalla ed egli ha poi conferito la procura alle liti all'avv. Mario Mancusi Controparte_4 ed (v. allegato fasc. parte convenuta).
Pertanto, l'eccezione basata sul difetto di ius postulandi non è fondata.
Parimenti non va accolta neanche l'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società poiché agli atti è presente la copia della Gazzetta Ufficiale Controparte_1 da cui si desume l'avvenuta cessione del credito (v. fasc. monitorio); inoltre, parte opposta ha depositato il contratto di cessione dei crediti tra la società e la società Parte_2 nonché la certificazione notarile attestante la titolarità in capo alla Controparte_1 [...] del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente (v. allegati n. 3 e 4 fasc. CP_1 parte opposta depositato in data 28.03.2024).
Quanto poi all'eccezione di disconoscimento della firma apposta in calce al contratto di finanziamento n. 877429, va evidenziato che tale difesa è logicamente incompatibile con il comportamento tenuto dall'opponente durante la fase di esecuzione del contratto, avendo pagato le rate del finanziamento sino al 10.11.2008 (v. estratto conto).
Pertanto, il disconoscimento – operato in questa sede - è da reputarsi privo di effetto in conformità al noto principio giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10849 del 28/06/2012; in tema anche Cass. 25047/2009 e 18748/2004).
Infine, occorre disattendere anche l'eccezione di illegittima applicazione degli interessi, in quanto è stata genericamente proposta.
Invero, non emergono sufficienti elementi per ritenere l'illegittimità degli interessi applicati, non avendo la parte indicato il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito né tantomeno avendo indicato le modalità di calcolo e, più in generale, non avendo la parte assolto agli oneri probatori indicati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'indicazione del tasso applicabile al rapporto di finanziamento in questione (v. in tema Cass.
SS. UU. 19597/2020).
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra €.5.200,00 ed €.26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 512/2023;
II) condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di €.
3.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 13.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3047 del ruolo generale per l'anno 2023 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Senna e Paolo Giordano;
Parte_1 parte opponente
e
(e per essa la procuratrice speciale , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Mancusi; parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale la società affinché fosse revocato il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 512/2023, con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 18.392,21 oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio. A sostegno della domanda proposta con l'opposizione, la parte deduceva: a) il difetto di ius postulandi del difensore della parte opposta;
b) il difetto di legittimazione attiva della società opposta;
c) il disconoscimento della firma apposta in calce al contratto di finanziamento n. 877429; d) l'illegittimità degli interessi applicati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.03.2024, la società CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto
[...] ed in diritto. Tanto premesso, l'opposizione non va accolta.
In via preliminare, agli atti risulta depositata sia la procura speciale del 17.12.2018 con cui la società nomina la quale sua procuratrice Controparte_1 Controparte_3 speciale sia la procura speciale del 20.12.2018 con cui la società Controparte_3
nomina la società quale sua procuratrice speciale (v.
[...] Controparte_4 fascicolo monitorio).
Inoltre, il dott. è stato investito dei poteri di rappresentanza processuale Persona_1 dalla ed egli ha poi conferito la procura alle liti all'avv. Mario Mancusi Controparte_4 ed (v. allegato fasc. parte convenuta).
Pertanto, l'eccezione basata sul difetto di ius postulandi non è fondata.
Parimenti non va accolta neanche l'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società poiché agli atti è presente la copia della Gazzetta Ufficiale Controparte_1 da cui si desume l'avvenuta cessione del credito (v. fasc. monitorio); inoltre, parte opposta ha depositato il contratto di cessione dei crediti tra la società e la società Parte_2 nonché la certificazione notarile attestante la titolarità in capo alla Controparte_1 [...] del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente (v. allegati n. 3 e 4 fasc. CP_1 parte opposta depositato in data 28.03.2024).
Quanto poi all'eccezione di disconoscimento della firma apposta in calce al contratto di finanziamento n. 877429, va evidenziato che tale difesa è logicamente incompatibile con il comportamento tenuto dall'opponente durante la fase di esecuzione del contratto, avendo pagato le rate del finanziamento sino al 10.11.2008 (v. estratto conto).
Pertanto, il disconoscimento – operato in questa sede - è da reputarsi privo di effetto in conformità al noto principio giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10849 del 28/06/2012; in tema anche Cass. 25047/2009 e 18748/2004).
Infine, occorre disattendere anche l'eccezione di illegittima applicazione degli interessi, in quanto è stata genericamente proposta.
Invero, non emergono sufficienti elementi per ritenere l'illegittimità degli interessi applicati, non avendo la parte indicato il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito né tantomeno avendo indicato le modalità di calcolo e, più in generale, non avendo la parte assolto agli oneri probatori indicati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'indicazione del tasso applicabile al rapporto di finanziamento in questione (v. in tema Cass.
SS. UU. 19597/2020).
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra €.5.200,00 ed €.26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 512/2023;
II) condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di €.
3.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 13.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso