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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4598 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- XIV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3140 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, per procura in atti dall'avv. Wanda Bencardino (c.f.:
), con cui elettivamente domicilia, in Napoli, al Largo Alessandro Lala n. C.F._1
22, e che indica per le comunicazioni di atti e gli avvisi, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c, la casella di posta certificata: Email_1
- Appellante –
E
in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domiciliano, in via Armando Diaz C.F._2
11, pec: Email_2
-Appellata–
NONCHE' (c.f. ) CP_2 C.F._3
- Appellato contumace –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 30556/2022 resa dal Giudice di Pace di Napoli in persona dell'avv. Palumbo Mattia, depositata in data 05/09/2022 e non notificata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.04.2025 il procuratore dell'appellante, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c., concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice CP_2 di Pace di Napoli, nel procedimento iscritto al n. R.G. 37507/2019, l Controparte_3
(quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del DPR n. 602/1973) e la
[...]
(quale ente impositore), al fine di ottenere la declaratoria di nullità ed Controparte_1 inefficacia della cartella n. 07120120092671891 (ruolo n.2012/6004), relativa a sanzioni amministrative risalenti all'anno 2010 dell'importo complessivo di euro 2.316,51.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella,
l'opponente eccepiva la mancata notifica della stessa, al fine di far accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, anche successiva alla formazione del ruolo.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della cartella n.07120120092671891 e, per l'effetto, annullarla e, in ogni caso, dichiarare non dovuta la somma di euro 2.316,51 per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' eccependo: 1) l'inammissibilità della domanda in quanto proposta CP_4 tardivamente;
2) l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. 3) mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale, stante la regolare notifica della cartella e di successivi atti interruttivi della prescrizione;
4) il proprio difetto di legittimazione passiva.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione di CP_4 nonché l'inammissibilità della domanda;
nel merito, chiedeva accertarsi e dichiararsi la rituale notifica della cartella di pagamento per cui è causa, con conseguente rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, con condanna dell'attore a spese e competenze di lite.
Rimaneva contumace la Controparte_1
Con sentenza n. 30556 depositata il 05.09.2022, il Giudice di Pace di Napoli qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc e ne dichiarava l'ammissibilità, ritenendo sussistente l'interesse ad agire dell'opponente. Nel merito, riteneva fondata la domanda attorea, in ragione della mancata prova in giudizio, da parte dell'agente della riscossione, della regolare notifica della cartella esattoriale opposta e, in ogni caso, pur considerando valida la notifica della cartella, per la mancata prova, da parte dei convenuti, dell'interruzione del termine quinquennale di prescrizione successivo alla notifica della stessa;
pertanto, disponeva l'annullamento della cartella n.07120120092671891, condannando l al pagamento delle spese CP_4 di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 30.01.2023, l impugnava la CP_4 sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma, anche con riguardo al governo delle spese.
L'Agente della Riscossione deduceva l'inammissibilità della domanda fondata sull'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; il vizio di motivazione della sentenza, in quanto la cartella opposta sarebbe stata correttamente notificata, così come i successivi atti interruttivi;
il mancato decorso del termine di prescrizione. Pertanto, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, chiedeva accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda, nonché la carenza di legittimazione passiva del concessionario, con condanna di controparte alle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Assegnata la causa alla quattordicesima sezione civile del Tribunale di Napoli, il G.U. disponeva che la prima udienza di comparizione delle parti, fissata per il 18/05/2023, si svolgesse mediante lo scambio di note scritte. Con comparsa depositata telematicamente in data 24/04/2023 si costitutiva la CP_1 associandosi ai motivi di appello formulati dall'appellante principale.
[...]
Non si costituiva il sig. , nonostante la sua rituale vocatio in ius. CP_2
All'udienza del 18/05/2023 il G.U., lette le note scritte, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 27/03/2025.
Con provvedimento del 19/03/2025, la causa veniva scardinata ed assegnata al Presidente della quattordicesima sezione civile del Tribunale di Napoli, che rinviava d'ufficio l'udienza al
16/04/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
All'udienza del 16/04/2025, all'esito della discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. , il quale, sebbene CP_2 regolarmente citato, non si è costituito.
§ 2. Nel merito, passando alla disamina dell'impugnazione, l'appello è fondato e va accolto con riforma della sentenza appellata.
Innanzitutto, va detto che la domanda proposta dall'opponente deve correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.07120120092671991 (ruolo n. 2012/6004), deducendo l'omessa notifica della stessa, al fine di far dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla formazione del titolo esecutivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere dal Concessionario per il recupero coattivo delle somme.
Ciò posto, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o eccezioni formulati, la scrivente ritiene fondato il motivo addotto da in ordine all'inammissibilità CP_4 dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma
4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973, il quale, dopo l'ultima modifica intervenuta in data 08/08/2024, prevede che “.
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,n36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativon.14/2019; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.).
Orbene, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 29 luglio 2024, n. 110 (che ha introdotto tale ultima versione) la disposizione in esame è in vigore dal 08 agosto 2024 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al DPR n.
602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del Codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. n.
46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il DPR n.
602/1973).
Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato, dapprima, il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Tale principio, a seguito dell'ultima modifica apportata dall'art. 12 del D.lgs 29 luglio 2024, n.
110, è stato confermato dalla ordinanza n. 6588 della Corte di Cassazione, sezione tributaria, depositata il 12 marzo 2025, in virtù della quale:”… la disposizione, selezionando specifici casi in cui
l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato
l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio…”.
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero l'originario opponente assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti, ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) il pregiudizio derivategli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal più volte citato art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973.
L'accoglimento del gravame sotto tale profilo riveste carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata nell'atto di impugnazione.
§ 3. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, deve pertanto concludersi circa la carenza di interesse ad agire del sig. ad impugnare l'estratto di ruolo. CP_2
Nondimeno ritiene questo Giudicante di disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del decreto-legge D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162,) prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Ebbene, nella presente controversia, non può certamente disconoscersi la pregressa esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa l'ammissibilità o meno della domanda spiegata nella forma dell'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale, che ha segnato il panorama giuridico negli ultimi anni e che può dirsi appianato soltanto a seguito della novella normativa di cui all'art. 12, co. IV-bis, del DPR 602/1973 e della pronuncia a SS.UU. della S.C. di Cassazione n. 26283/2022, sopra citate.
Dunque, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e della iscritta al n. Controparte_3 CP_2 Controparte_1
R.G. 3140/2023, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, in contumacia di , così provvede: CP_2
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del Giudice di Pace di
Napoli n. 30556/2022, pubblicata in data 05.09.2022, nel giudizio instaurato da contro CP_2
l e la dichiara inammissibile l'opposizione Controparte_3 Controparte_1 avverso la cartella di pagamento n.07120120092671891 (ruolo n. 2012/6004) revocando la statuizione di annullamento, nonché la statuizione sulle spese.
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli 18/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti