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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nel procedimento nei confronti di: HI RI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA De SE, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al delitto di peculato, e il rigetto del ricorso, nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari di Trieste, con ordinanza del 14 giugno 2025, ha applicato a RI HI la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di truffa aggravata, rigettando, nel resto, la richiesta del pubblico ministero. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1576 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 14/11/2025 Con ordinanza del 10 luglio 2025 il Tribunale di Trieste, investito dell'appello del pubblico ministero che censurava l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva escluso la configurabilità dei delitti di peculato e di concussione, ha riformato l'ordinanza genetica, ritenendo sussistenti gravi indizi del reato di truffa aggravata ma insussistenti le esigenze cautelari, e ha, conseguentemente, revocato la misura cautelare, rigettando, nel resto, il ricorso. Emerge dall'ordinanza impugnata che i fatti contestati attengono alla prestazione medico-chirurgica effettuata il giorno 30 maggio 2025 dall'indagato all'interno dei locali dell'ospedale in cui operava, prospettando alla paziente che si trattava di una prestazione intramoenia, senza precisare il costo dell'intervento. Dopo aver effettuato la prestazione, e prima di togliere i punti di sutura, il medico chiedeva il pagamento di 5.000 euro, spiegando che, comunque, l'intervento sarebbe stato registrato come ambulatoriale, con pagamento del ticket. Facevano seguito una serie di controlli medici successivi finché, il 6 giugno 2025, l'indagato, a fronte delle perplessità della paziente sull'entità della somma richiesta, proponeva un pagamento in base alla disponibilità della persona offesa, da effettuare, però, in contanti. La persona offesa si recava, quindi, dalla polizia giudiziaria, che contrassegnava le banconote che sarebbero state consegnate all'indagato in pagamento;
il 12 giugno 20295 veniva consegnata la somma di 3.000,00 euro, che il medico tratteneva parzialmente, restituendo 500,00 euro. A quel punto, interveniva la polizia giudiziaria che procedeva al sequestro della somma e all'arresto del medico per i reati di peculato, concussione e truffa aggravata. Il giudice convalidava l'arresto e riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza soltanto in ordine al delitto di truffa aggravata. Il Tribunale per il riesame confermava la valutazione del giudice per le indagini preliminari e, ritenuto venuto meno il pericolo di inquinamento probatorio e ritenuto insussistente pericolo di reiterazione del reato, revocava la misura cautelare. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen., in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto non configurabile il delitto di peculato aderendo, del tutto acriticamente, alla tesi secondo cui la ragione di ufficio o di servizio, che qualifica il possesso o la disponibilità del denaro, presuppone che tra l'agente ed il possesso vi sia non un semplice collegamento di fatto o occasionale, ma un nesso giuridico funzionale (Sez. 6, n. 23792 del 10/03/2022, Rv. 283274 - 01). 2 Secondo il ricorrente, i fatti concreti su cui si è formata tale giurisprudenza, peraltro non univoca, sarebbero diversi rispetto a quelli oggetto del presente procedimento. 2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 317 cod. pen., in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale per il riesame, la paziente si trovava in stato di prolungata sudditanza e soggezione, che l'hanno indotta consegnare la somma di denaro. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, «nello schema normativo della fattispecie di peculato la locuzione "ragione del suo ufficio o servizio" esprime una caratterizzazione giuridica del potere che deve sussistere in capo al soggetto attivo: per commettere il delitto di peculato, dunque, il pubblico ufficiale, ovvero l'incaricato di pubblico servizio, deve appropriarsi del denaro o della cosa mobile di cui dispone per una ragione legata all'esercizio di poteri o doveri funzionali, in un contesto che consenta al soggetto di tenere nei confronti della cosa quei comportamenti uti dominus in cui consiste l'appropriazione, dovendosi ritenere incompatibile con la presenza della ragione funzionale un possesso proveniente da un affidamento devoluto solo intuitu personae (Sez. 6, n. 34884 del 07/03/2007, Rv. 237693), ovvero scaturito da una situazione contra legem o evidentemente abusiva, senza alcuna relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta». Per questo motivo si è ritenuta integrare il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intrannuraria, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, ometta poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene, a condizione che la disponibilità del denaro sia legata all'esercizio dei poteri e dei doveri funzionali del medesimo» (Sez. 6, n. 35988 del 21/05/2015, Berti, Rv. 264578 - 01). 2.2. Il Tribunale per il riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo che, nel caso concreto, difettasse il requisito della disponibilità giuridica 3 della somma, in quanto il ricorrente non aveva alcun titolo a ricevere personalmente somme di denaro a fronte di una prestazione resa all'interno dell'Ospedale e fatta figurare come se fosse stata svolta nell'ambito dell'attività istituzionale del servizio sanitario nazionale (tanto che la paziente ha corrisposto il ticket sanitario e che la stessa prestazione è stata registrata come a carico del SSN). Corregamente, quindi, la condotta è stata ricondotta allo schema della truffa, in quantà(disponibilità della somma è stata conseguita con un raggiro. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sia perché è stato formulato in modo del tutto generico sia perché richiede una diversa, e non consentita, lettura degli elementi indiziari valutati dal Tribunale per il riesame con motivazione non illogica. 3.4, E' opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 3.2.: Va, altresì, precisato che, in tema di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, Saguto, Rv. 286376 - 05). 3.3. Il Tribunale per il riesame, in applicazione di tali criteri, ha escluso la sussistenza di gravi indizi in ordine alla costrizione, in quanto la persona offesa ha interagito con l'indagato in un arco temporale di diversi giorni, intercorrenti tra l'intervento e la consegna del denaro, ha. avuto l'occasione di confrontarsi con il padre e ha autonomamente deciso di rivolgersi alla Guardia di finanza. Del resto, dal provvedimento impugnato risulta che non sono emersi comportamenti esplicitamente coercitivi o forme di pressione che possano integrare, anche in via presuntiva, una costrizione. 4 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA De SE, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al delitto di peculato, e il rigetto del ricorso, nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari di Trieste, con ordinanza del 14 giugno 2025, ha applicato a RI HI la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di truffa aggravata, rigettando, nel resto, la richiesta del pubblico ministero. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1576 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 14/11/2025 Con ordinanza del 10 luglio 2025 il Tribunale di Trieste, investito dell'appello del pubblico ministero che censurava l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva escluso la configurabilità dei delitti di peculato e di concussione, ha riformato l'ordinanza genetica, ritenendo sussistenti gravi indizi del reato di truffa aggravata ma insussistenti le esigenze cautelari, e ha, conseguentemente, revocato la misura cautelare, rigettando, nel resto, il ricorso. Emerge dall'ordinanza impugnata che i fatti contestati attengono alla prestazione medico-chirurgica effettuata il giorno 30 maggio 2025 dall'indagato all'interno dei locali dell'ospedale in cui operava, prospettando alla paziente che si trattava di una prestazione intramoenia, senza precisare il costo dell'intervento. Dopo aver effettuato la prestazione, e prima di togliere i punti di sutura, il medico chiedeva il pagamento di 5.000 euro, spiegando che, comunque, l'intervento sarebbe stato registrato come ambulatoriale, con pagamento del ticket. Facevano seguito una serie di controlli medici successivi finché, il 6 giugno 2025, l'indagato, a fronte delle perplessità della paziente sull'entità della somma richiesta, proponeva un pagamento in base alla disponibilità della persona offesa, da effettuare, però, in contanti. La persona offesa si recava, quindi, dalla polizia giudiziaria, che contrassegnava le banconote che sarebbero state consegnate all'indagato in pagamento;
il 12 giugno 20295 veniva consegnata la somma di 3.000,00 euro, che il medico tratteneva parzialmente, restituendo 500,00 euro. A quel punto, interveniva la polizia giudiziaria che procedeva al sequestro della somma e all'arresto del medico per i reati di peculato, concussione e truffa aggravata. Il giudice convalidava l'arresto e riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza soltanto in ordine al delitto di truffa aggravata. Il Tribunale per il riesame confermava la valutazione del giudice per le indagini preliminari e, ritenuto venuto meno il pericolo di inquinamento probatorio e ritenuto insussistente pericolo di reiterazione del reato, revocava la misura cautelare. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen., in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto non configurabile il delitto di peculato aderendo, del tutto acriticamente, alla tesi secondo cui la ragione di ufficio o di servizio, che qualifica il possesso o la disponibilità del denaro, presuppone che tra l'agente ed il possesso vi sia non un semplice collegamento di fatto o occasionale, ma un nesso giuridico funzionale (Sez. 6, n. 23792 del 10/03/2022, Rv. 283274 - 01). 2 Secondo il ricorrente, i fatti concreti su cui si è formata tale giurisprudenza, peraltro non univoca, sarebbero diversi rispetto a quelli oggetto del presente procedimento. 2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 317 cod. pen., in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale per il riesame, la paziente si trovava in stato di prolungata sudditanza e soggezione, che l'hanno indotta consegnare la somma di denaro. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, «nello schema normativo della fattispecie di peculato la locuzione "ragione del suo ufficio o servizio" esprime una caratterizzazione giuridica del potere che deve sussistere in capo al soggetto attivo: per commettere il delitto di peculato, dunque, il pubblico ufficiale, ovvero l'incaricato di pubblico servizio, deve appropriarsi del denaro o della cosa mobile di cui dispone per una ragione legata all'esercizio di poteri o doveri funzionali, in un contesto che consenta al soggetto di tenere nei confronti della cosa quei comportamenti uti dominus in cui consiste l'appropriazione, dovendosi ritenere incompatibile con la presenza della ragione funzionale un possesso proveniente da un affidamento devoluto solo intuitu personae (Sez. 6, n. 34884 del 07/03/2007, Rv. 237693), ovvero scaturito da una situazione contra legem o evidentemente abusiva, senza alcuna relazione legittima con l'oggetto materiale della condotta». Per questo motivo si è ritenuta integrare il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intrannuraria, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, ometta poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene, a condizione che la disponibilità del denaro sia legata all'esercizio dei poteri e dei doveri funzionali del medesimo» (Sez. 6, n. 35988 del 21/05/2015, Berti, Rv. 264578 - 01). 2.2. Il Tribunale per il riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo che, nel caso concreto, difettasse il requisito della disponibilità giuridica 3 della somma, in quanto il ricorrente non aveva alcun titolo a ricevere personalmente somme di denaro a fronte di una prestazione resa all'interno dell'Ospedale e fatta figurare come se fosse stata svolta nell'ambito dell'attività istituzionale del servizio sanitario nazionale (tanto che la paziente ha corrisposto il ticket sanitario e che la stessa prestazione è stata registrata come a carico del SSN). Corregamente, quindi, la condotta è stata ricondotta allo schema della truffa, in quantà(disponibilità della somma è stata conseguita con un raggiro. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sia perché è stato formulato in modo del tutto generico sia perché richiede una diversa, e non consentita, lettura degli elementi indiziari valutati dal Tribunale per il riesame con motivazione non illogica. 3.4, E' opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 3.2.: Va, altresì, precisato che, in tema di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, Saguto, Rv. 286376 - 05). 3.3. Il Tribunale per il riesame, in applicazione di tali criteri, ha escluso la sussistenza di gravi indizi in ordine alla costrizione, in quanto la persona offesa ha interagito con l'indagato in un arco temporale di diversi giorni, intercorrenti tra l'intervento e la consegna del denaro, ha. avuto l'occasione di confrontarsi con il padre e ha autonomamente deciso di rivolgersi alla Guardia di finanza. Del resto, dal provvedimento impugnato risulta che non sono emersi comportamenti esplicitamente coercitivi o forme di pressione che possano integrare, anche in via presuntiva, una costrizione. 4 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14/11/2025