Ordinanza presidenziale 21 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 12 luglio 2024
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2024
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00388/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2022, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Rugolo, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avvclaudiorugolo@pec.giuffre.it;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , già rappresentato e difeso dall’avvocato Milena Sindoni;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata a mezzo del servizio postale “ sail post ” con racc.ta A/R del -OMISSIS-, con la quale il Capo Area del 3° Settore: Tecnico – Urbanistico – Sviluppo e Tutela Territoriale, 5° Servizio: Illeciti e Condono, ha ordinato alla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-e alla sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- la demolizione, nel termine di giorni 90 dalla notifica, dei due immobili ivi indicati, con rimessione in pristino dei luoghi;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza 21 dicembre 2023, n. 1620 recante la dichiarazione di interruzione del giudizio e l’atto di riassunzione notificato in data 23 gennaio 2024 e depositato in data 24 gennaio 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato nelle date 9 - 11 maggio 2022 e depositato in data 16 maggio 2022 la deducente ha rappresentato quanto segue.
La ricorrente e la sorella-OMISSIS- -OMISSIS- sono proprietarie, ciascuna in ragione di ½ indiviso, di una villetta ad una elevazione fuori terra, identificata in catasto al foglio di mappa n.-OMISSIS-, del Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-, costruita nell’anno 1981 (dal padre delle predette, deceduto il 13 settembre 2005) in assenza di concessione edilizia; l’abuso edilizio è stato accertato in data -OMISSIS-.
La ricorrente, in data -OMISSIS-, ha presentato istanza di condono, provvedendo agli ulteriori adempimenti di legge e al completamento, nell’anno 1997, della documentazione a corredo della domanda, secondo quanto richiesto dall’Amministrazione comunale.
Il responsabile dell’area tecnica, 3° settore (sviluppo e tutela del territorio), 2° servizio (controllo del territorio) del Comune di -OMISSIS-, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, ha rigettato la domanda di sanatoria.
Il provvedimento di rigetto è stato avversato con ricorso iscritto al n. r.g. 3652/2006, definito in senso sfavorevole alla deducente con sentenza T.A.R. Sicilia, TA, sez. I, 8 aprile 2021, n. 1106.
Avverso l’anzidetta sentenza la deducente ha interposto appello (iscritto al n. r.g. n. 1097/2021).
Nonostante la pendenza del giudizio d’appello, il Capo Area del 3° Settore: Tecnico – Urbanistico – Sviluppo e Tutela Territoriale, 5° Servizio: Illeciti e Condono, con ordinanza n. 6-OMISSIS-, ha ordinato “ alla sig.ra -OMISSIS-e alla sig.ra -OMISSIS-, …, di provvedere entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della presente, alla demolizione dei due immobili identificati in sanatoria e meglio sopra descritti, con la rimessa in pristino dei luoghi ”, con espressa avvertenza che “ ove non si ottemperi a quanto ordinato si darà corso all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, così come previsto dalle norme urbanistiche vigenti ”, e ulteriore avvertenza “ che ove non ottemperi alla demolizione nei tempi indicati, verrà applicata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31 comma 4 del DPR 380/01, nella misura massima di €. 20.000,00 in quanto trattasi di sottoposte a vincoli ”.
Avverso l’anzidetta ordinanza di demolizione (nonché ogni ulteriore atto presupposto o comunque connesso), la deducente ha proposto il ricorso in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- chiedendo di dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso e, in subordine, rigettarlo per infondatezza o con qualsiasi altra statuizione.
3. Con ordinanza 21 dicembre 2023, n. 1620 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio.
4. Con atto di riassunzione del processo ai sensi dell’art. 80, comma 3, cod. proc. amm. la deducente ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare illegittimi e, comunque, annullare i provvedimenti impugnati.
5. Con deposito documentale in data 4 marzo 2024 la parte ricorrente ha versato nel fascicolo del giudizio la sentenza Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 16 gennaio 2024, n. 22 (resa in relazione al giudizio n. r.g. 1097/2021).
6. Con ordinanze 12 luglio 2024, n. 2541 e 24 ottobre 2024, n. 3449 è stato disposto a carico del deducente l’onere del deposito della documentazione comprovante la notificazione al Comune di -OMISSIS- dell’atto di riassunzione del ricorso in epigrafe ex art. 80, comma 3, cod. proc. amm..
Con depositi documentali nelle date 19 luglio e 29 ottobre 2024 la parte ricorrente ha dato esecuzione alla disposta istruttoria.
7. All’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. La parte ricorrente ha dedotto, in sintesi, i seguenti motivi di gravame:
- Impossibilità ad ottemperare all’ingiunzione di demolizione per difetto del pieno diritto di proprietà ;
- Violazione e falsa applicazione della legge sul procedimento amministrativo – Eccesso di potere – Difetto di motivazione ;
- Violazione di legge – Eccesso di potere – Difetto di motivazione ;
- Violazione di legge – Eccesso di potere ;
- Violazione di legge – Eccesso di potere – Difetto di motivazione ;
- Improduttività di effetti dell’ordinanza di demolizione .
Il ricorso merita di essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
La citata sentenza Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 16 gennaio 2024, n. 22 ha accolto il ricorso in appello (iscritto al n. r.g. 1097/2021) - proposto dall’odierna deducente avverso la sentenza T.A.R. Sicilia, TA, sez. I, 8 aprile 2021, n. 1106, con la quale è stato respinto il ricorso iscritto al n. r.g. 3652/2006 dalla stessa esponente proposto per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di condono edilizio - in ragione della fondatezza della “ censura sotto il profilo del difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti […] con assorbimento degli ulteriori motivi di appello ”; per l’effetto, in riforma della pronuncia gravata, è stato annullato, nei limiti in motivazione, l’atto impugnato in prime cure, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Dall'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio consegue la caducazione della successiva ordinanza di demolizione - impugnata con il ricorso in epigrafe - poiché quest'ultima è stata motivata dall'Amministrazione comunale richiamando, per l’appunto, il provvedimento di diniego di sanatoria (“ - Visto il rigetto della sopracitata istanza di condono edilizio prot. n. -OMISSIS-; - Visto il ricorso avverso a tale procedimento di rigetto n. 3652/2006; - Vista la sentenza n. 1106/2021 con la quale il TAR ha rigettato il ricorso; - Considerato che trattasi di opera abusiva per la quale bisogna intervenire ai sensi dell’art.7 L.47/85 e successive integrazioni di legge ”), il cui annullamento fa venir meno il presupposto logico-giuridico che sorreggeva l'ordinanza stessa, essendo l'Amministrazione comunale chiamata, a questo punto, a riprovvedere sull'istanza di condono.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di TA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (€. mille/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.